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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di AT sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1723/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott.ssa Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1723/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale di natura medica, vertente tra:
codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.8.1968, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Talerico, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_1
codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17.10.1963, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Simona Porcaro, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_2
1 codice fiscale , nato a [...] il Parte_3 C.F._3
22.10.1992, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Lazzaro, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_3
Appellanti
e
(già Controparte_1 [...]
), partita i.v.a. , istituita a Controparte_2 P.IVA_1 seguito dell'incorporazione per fusione della già Controparte_3 con l' in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario, dott. e l.r.pt. (codice fiscale Controparte_5
), con sede in , alla via Tommaso Campanella n.115, C.F._4 CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio Legale, rappresentata e difesa dall'avv.
Florenza Russo, come da procura e delibera di incarico, in atti, con n. di telefax
0961/883556 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
Appellato
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. CP_6 C.F._5
IO OR, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in , alla via Buccarelli n. 49; CP_2
Appellato
, codice fiscale in persona del in carica, Controparte_7 P.IVA_2 CP_8 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, siti in , alla via Gioacchino Da CP_2 CP_2
Fiore n. 34, è legalmente domiciliato;
Appellato
Conclusioni delle parti:
2 i procuratori degli appellanti e chiedono: Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello di AT adita – contrariis reiectis – in accoglimento dello spiegato appello, riformare l'impugnata sentenza n. 174/2019 emessa dal Tribunale Civile di AT, resa nel giudizio recante il n. di RG
3384/2013 e per l'effetto, in accoglimento di quelle già rassegnate negli atti del giudizio: accertare e dichiarare la solidale responsabilità dei convenuti per l'evento dannoso occorso alla minore e per l'effetto sentirli condannare al risarcimento Persona_1 dei gravissimi danni procurati, tutti nessuno escluso a qualsiasi titolo, in favore degli istanti componenti il nucleo famigliare della congiunta, ivi compreso il danno per le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla perdita e/o lesione del rapporto parentale, per come esposto in narrativa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni ancora in corso di produzione, all'attualità quantificati in misura non inferiore a 3 milioni di euro, salva ogni determinazione nella misura che sarà stabilita di Giustizia. Con condanna dei convenuti al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.6.2023 e con la comparsa conclusionale: “insiste(ono) affinché la causa sia rimessa in istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto e siano ammesse le richieste istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado, per come argomentato in narrativa e, ribadite in corso di causa, nonché nella comparsa conclusionale di parte attrice e, più specificatamente: ammissione della prova testimoniale con i testi indicati e su tutti i capitoli di prova;
ordine di esibizione in giudizio di tutta la documentazione medica sanitaria;
rinnovazione della CTU, con medico specialista in neurochirurgia fuori distretto.”
il procuratore dell'appellata Controparte_1
(già ) chiede: “Voglia Controparte_2
l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali e istruttorie tutte, - dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di ulteriore prova testimoniale nonché a quella di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
3 il procuratore dell'appellato chiede che: “la Corte di Appello adita CP_6 voglia rigettare integralmente l'appello in quanto infondato;
con vittoria di spese.”
l'Avvocatura dello Stato per il appellato chiede: “1.- in via Controparte_7 principale, che sia confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
2.- in via subordinata, nel Controparte_7 merito, che sia respinto il gravame avversario, in quanto infondato ovvero, comunque, perché il diritto azionato risulta prescritto. Con vittoria di spese ed onorari per i due gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di AT
Con atto di citazione in riassunzione notificato, rispettivamente, il 30.7.2013, il
29.7.2013 e il 16.8.2013 (dopo che un precedente atto di citazione, notificato il
21.12.2012, non era stato iscritto a ruolo), e in proprio e Parte_2 Parte_1 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nonché fratello di , hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Per_1
l' , il Controparte_9 Controparte_7
ed il dott. , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, dagli
[...] CP_6 stessi subiti a causa della gravissima forma di atrofia cerebro-cerebellare di tipo evolutivo - diagnosticata, per la prima volta e dopo un lungo ciclo di indagini cliniche il
10.1.2005, presso l'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma - derivata dalle prestazioni mediche della fase perinatale e, segnatamente, a causa della protratta asfissia intervenuta nelle quarantotto ore antecedenti al parto, non adeguatamente trattata dal dott.
, medico ginecologo, che aveva assistito la madre, durante CP_6 Parte_1
l'intera gravidanza ed al momento del parto, avvenuto presso la suddetta struttura sanitaria.
A fondamento della domanda, gli attori hanno affermato che: a) nel pomeriggio del
2.2.1999, su indicazione del dott. , si era recata presso il Parte_1 CP_6 reparto di ginecologia ed ostetricia dell' di , per Controparte_10 CP_2
4 essere sottoposta agli opportuni controlli in vista del parto e, in quella occasione, era stata sottoposta a tracciato elettrocardiografico per il controllo del battito fetale;
b) accertato l'arresto del battito cardiaco fetale, il dott. , allertato dall'ostetrica, aveva ritenuto CP_6 opportuno sottoporre la gestante a un trattamento intensivo di ossigeno per via nasale, della durata di circa trenta minuti;
c) dopo alcune decine di minuti, a seguito di una manovra di cambio di posizione sul lettino, era stata osservata dai sanitari una lenta ripresa del battito cardiaco fetale e la gestante era stata, quindi, monitorata per circa altri trenta minuti, con le fasce dell'elettrocardiografo ancora in funzione;
d) al termine del tracciato, il ginecologo aveva rimandato a casa la programmando il ricovero per Pt_1 il 3.2.1999; e) ricoverata in reparto, la gestante era stata sottoposta ad esami di routine, eccetto quello per il controllo del battito fetale;
f) il dott. che non era di turno il CP_6 giorno del ricovero, rientrato in servizio il mattino seguente, aveva mandato in sala travaglio la alla quale, al termine della visita ginecologica, aveva comunicato che Pt_1 di lì a poco le avrebbe somministrato dei farmaci per l'induzione delle contrazioni (sino ad allora assenti); g) all'inizio delle contrazioni, dal tracciato E.C.G., il battito fetale era apparso inizialmente regolare, senonché, con l'aumento delle contrazioni, il cuore della nascitura aveva subito un nuovo arresto, durato alcuni minuti;
h) era poi intervenuto il dott. medico ginecologo che, in quel momento stava assistendo un'altra gestante Per_2 nell'adiacente sala travaglio, il quale, dopo aver informato la che avrebbe Pt_1 proceduto ad accelerare il parto al fine di salvaguardare l'incolumità della nascitura, fatte rimuovere le flebo, aveva eseguito rapidamente l'episiotomia; i) venuta alla luce, la bambina non aveva emesso alcun vagito e si era presentata cianotica ed immobile, al punto da far sorgere nella madre il legittimo dubbio che fosse ancora viva;
l) ciononostante, il dott. aveva rassicurato la circa il fatto che la mancanza CP_6 Pt_1 di vitalità era conseguente alla “stanchezza” per il parto.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 9.12.2013, l' convenuta, negando ogni responsabilità Controparte_1 sul presupposto che: 1) tra il parto, avvenuto nel febbraio 1999, e la diagnosi della
“gravissima forma di atrofia cerebro -cerebellare di tipo evolutivo” era trascorso un lasso di tempo tale (precisamente, sei anni), da escludere il nesso eziologico tra la prestazione sanitaria e i fatti verificatisi;
2) dalle cartelle cliniche relative al ricovero di Parte_1
e di in occasione del parto, risultava che non vi era stata alcuna Persona_1 sofferenza fetale e che, anche alla luce dell'esame obiettivo del sistema nervoso e degli
5 esami ematochimici, la dimissione era avvenuta con diagnosi di “neonato sano”; 3) la medesima condizione era stata riscontrata, anche, a seguito del controllo neonatale eseguito a distanza di un mese dal parto;
4) gli attori non avevano descritto in modo puntuale le presunte manovre imperite compiute dai sanitari né avevano dimostrato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lamentato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 24.12.2013, si è costituito in giudizio anche il convenuto, il quale, in via Controparte_7 preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto organo apicale del non gravato da oneri di controllo circa il Controparte_11 contenuto o qualità delle prestazioni rese dal personale delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale. In via subordinata, il ha eccepito Controparte_7
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, non essendo emersa alcuna responsabilità del personale sanitario e, in via subordinata, ha domandato la riduzione, sotto il profilo del quantum, della pretesa risarcitoria.
Anche si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_6 depositata in cancelleria il 19.6.2014, contestando ogni addebito di responsabilità, sul rilievo che: 1) gli attori non avevano dato prova dell'asserito inadempimento dei sanitari nella fase precedente al parto che avrebbe determinato il danno di cui chiedevano il ristoro;
2) dalle cartelle cliniche si evinceva la completa fisiologia del parto, l'assenza di sofferenza fetale e le condizioni normali della neonata alla nascita, al secondo giorno di vita ed al momento delle dimissioni dal reparto di neonatologia;
3) l'indicazione del valore 10/10 dell'indice Apgar alla nascita, la dimissione della neonata in seconda giornata, nonché tutti gli altri parametri vitali, l'esame obiettivo del sistema nervoso e dei parametri ematochimici controllati, anche all'esito del successivo controllo, dimostravano che non vi era stata alcuna sofferenza fetale nella fase precedente alla nascita;
4) contrariamente all'assunto degli attori, dalle cartelle cliniche (relative al parto ed agli accertamenti di neonatologia) si evinceva che il parto era stato spontaneo e, del resto, dalle dichiarazioni rese dalla ai sanitari dell'ospedale pediatrico “Bambino Pt_1
Gesù” di Roma risultava che la neonata aveva emesso un primo vagito subito dopo il parto e che lo sviluppo psico motorio della bambina era stato regolare fino al terzo mese di vita, circostanza, peraltro, confermata dall'esame neurologico effettuato presso l'ospedale ” ai due mesi di vita della bambina;
5) non sussisteva Controparte_9
6 nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento dannoso lamentato, atteso che la gravissima forma di atrofia cerebro-cerebellare di tipo evolutivo era stata diagnosticata alla minore per la prima volta a sei anni di distanza dal parto e che, d'altra parte, la neuropsichiatra, dott.ssa nella sua relazione, aveva escluso, sulla base dei risultati CP_12 dalla risonanza magnetica, la presenza di un danno strutturale riconducibile all'asserita sofferenza perinatale (danno che era stato inizialmente ipotizzato in ragione del riscontrato ritardo cognitivo della minore); dalle risonanze magnetiche del 1999 e del
2001 non si evinceva alcun segno di asfissia perinatale;
i primi segni di atrofia cerebro- cerebellare erano venuti alla luce soltanto con la risonanza magnetica del 2005.
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c,. la causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'interrogatorio formale reso dal e l'escussione dei testimoni indicati dagli attori. È stata, inoltre, CP_6 disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale.
All'udienza del 9.7.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La sentenza n. 174/2019 del Tribunale di AT, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 174/2019, emessa il 25.1.2019 e pubblicata il 4.2.2019, il Tribunale di
AT ha così deciso: a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
; b) ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
c) ha Controparte_7 compensato le spese di lite tra le parti ed ha posto quelle relative alla consulenza tecnica espletata in capo agli attori.
In primo luogo, il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva del Controparte_7
, in quanto le condotte mediche censurate erano imputabili solo all'
[...] [...]
e ai sanitari operanti, essendo escluso qualunque potere di supervisione e CP_1 controllo in capo al convenuto. CP_7
Quanto al merito - dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nei confronti del paziente ed avere ritenuto, con riguardo al caso di specie, che la responsabilità professionale del medico convenuto dovesse essere qualificata come contrattuale, poiché il dott. , in sede di CP_13
7 interrogatorio formale, aveva ammesso di avere seguito l'intera gravidanza della Pt_1 quale suo ginecologo di fiducia, pur essendo, al contempo, dipendente dell'
[...]
convenuta - ha escluso, sulla base della documentazione medica allegata e CP_1 degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che la patologia di Persona_1 fosse riconducibile ad asfissia perinatale, conclusione che non poteva considerarsi smentita dalle dichiarazioni rese da , madre della e nonna di Testimone_1 Pt_1
, circa il fatto che la neonata era cianotica e non piangeva. Per_1
Il giudice di primo grado, in particolare, ha disatteso le osservazioni alla consulenza tecnica, peraltro formulate dal difensore degli attori e non da un consulente tecnico di parte, evidenziando che al consulente tecnico non era stato chiesto di individuare la causa della patologia neurologica diagnosticata a ma di verificare la Persona_1 sussistenza del nesso di causalità tra le prestazioni sanitarie e la suddetta patologia.
Da ultimo, il Tribunale ha regolato le spese di lite, compensandole, in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, dell'obiettiva complessità della ricostruzione medico-legale della fattispecie.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 4.9.2019, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di AT,
[...] chiedendone l'integrale riforma, previa ammissione di mezzi istruttori, per come indicato in epigrafe.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno sostenuto che: I) contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sussisteva la legittimazione passiva del , Controparte_7 configurandosi nei suoi confronti una responsabilità di natura extracontrattuale, derivante dai compiti di controllo, direzione e vigilanza che gli competono;
II) il giudice di primo grado, pur avendo enunciato i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio in materia di responsabilità per colpa medica, li aveva violati e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli attori, odierni appellanti, avevano assolto l'onere probatorio sussistente a loro carico, sia attraverso la produzione in giudizio della documentazione medica, che mediante le dichiarazioni rese dai testimoni;
III) la consulenza tecnica d'ufficio, posta dal Tribunale a fondamento della decisione, era incompleta (non erano stati esaminato gli esiti dell'esame cardiotocografico del 2.2.1999), contraddittoria e
8 incongruente, oltre che non pienamente rispondente ai quesiti formulati dal giudice di primo grado;
IV) il Tribunale aveva omesso di valutare, ai fini della decisione, il comportamento tenuto dal dott. che, in sede di interrogatorio formale, aveva CP_6 dichiarato di non ricordare la vicenda.
Si è costituito in giudizio, innanzitutto, il , tramite comparsa di Controparte_7 costituzione e risposta, depositata in via telematica l'11.11.2019, con cui ha argomentato sulla correttezza della decisione del Tribunale sulla insussistenza della sua legittimazione passiva, rilevando che la normativa del Servizio Sanitario Nazionale non gli attribuiva compiti di controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie.
Nel merito, poi, il ha contestato i motivi di appello, ritenendo che il giudice di CP_7 primo grado avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie e tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, nell'escludere la sussistente del nesso di causalità fra la condotta del medico e il danno occorso alla minore. Ha riproposto l'eccezione di prescrizione, sollevata nel giudizio di primo grado ed ha concluso come sopra trascritto.
Il 19.12.2019, si è costituita nel giudizio di appello, con apposita comparsa, l'
[...]
(ora ”), la quale, dopo Controparte_14 Controparte_1 aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. ed essersi opposta alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ha contestato nel merito i motivi di appello, rilevando, in sintesi, che: a) il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e il danno non era stato allegato dagli attori e, comunque, non sussisteva;
b) non era verosimile l'ipotesi di un'asfissia perinatale, poiché, considerato il tempo trascorso prima del parto, la bambina sarebbe nata morta oppure avrebbe manifestato sin da subito un danno strutturale permanente e non, come nel caso in esame, un danno di tipo evolutivo. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, infine, anche il dott. , con comparsa di costituzione e CP_6 risposta depositata in via telematica il 23.1.2020, il quale, nel contestare i motivi di appello, ha rilevato che: a) il giudice di primo grado aveva ampiamente motivato la propria decisione, evidenziando la mancanza, da parte degli attori, di prova idonea a dimostrare il danno lamentato;
b) contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, era stata esclusa, nel corso del giudizio, la presunta sofferenza fetale;
c) il tracciato del
2.2.1999 risultava nell'elenco dei documenti vagliati dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, evidentemente, aveva errato nell'indicarne la data (1°.2.1999, anziché 2.2.1999);
d) il giudice di primo grado aveva valutato adeguatamente la dichiarazione della teste
9 (che aveva riferito che la neonata “era nera e non piangeva”), giudicandola Tes_1 inattendibile, in quanto contrastante con quanto riferito dalla in occasione del Pt_1 ricovero presso il reparto di neuropsichiatria infantile di Messina;
nel corso dell'interrogatorio formale reso nel giudizio primo grado, aveva risposto alle domande, sebbene non avesse ricordato quanto avvenuto sedici anni prima, ossia il presunto trattamento con ossigeno della gestante il 2.2.1999. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 30.8.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.5.2021, ha ritenuto che la causa potesse essere decisa senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa dell'8.6.2023, si è costituita nel giudizio di appello l'
[...]
(istituita a seguito dell'incorporazione per fusione della Controparte_1 ex con l' Controparte_3 Controparte_4
, richiamando le difese dell'ente incorporato.
[...]
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di AT, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello e l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di AT e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e e, dall'altro, delle difese e Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle eccezioni degli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) le istanze istruttorie di parte appellante, rigettate dalla Corte di Appello e
10 riproposte all'atto di precisare le conclusioni;
2) la questione relativa alla legittimazione passiva del , esclusa dal Tribunale con pronuncia censurata dagli Controparte_7 appellanti;
3) la valutazione della fondatezza o meno della domanda risarcitoria, proposta da e nel giudizio di primo grado Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rigettata dal Tribunale con pronuncia censurata dagli appellati, volta a ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla gravissima forma di atrofia cerebro – cerebellare di tipo evolutivo riscontrata in e, Persona_1 segnatamente, la sua derivazione o meno, come ritenuto dagli appellanti, con valutazione contraddetta dal Tribunale, dalla protratta asfissia perinatale, intervenuta oltre quarantotto ore prima del parto e non adeguatamente trattata dal dott. , CP_6 medico ginecologo che ha assistito la madre, durante l'intera gravidanza e Parte_1 al momento del parto.
Non deve essere delibata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell' ospedaliera appellata, da ritenersi CP_1 implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
2. Le istanze istruttorie di parte appellante
Come già esposto, nel precisare le conclusioni e nella comparsa conclusionale, gli appellanti hanno chiesto di rimettere la causa nella fase istruttoria e, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, di accogliere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, e, segnatamente, di ammettere la prova testimoniale con i testimoni indicati e su tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c. e di emettere l'ordine di esibizione di tutta la documentazione medica sanitaria;
nonché la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando un medico specialista in neurochirurgia e domiciliato fuori distretto.
Con riguardo a tale ultima richiesta, essa deve essere disattesa, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio risulta sufficientemente completa ed esaustiva, oltre che coerente sia intrinsecamente che con le risultanze documentali. D'altra parte, gli elementi obiettivi posti a fondamento del giudizio tecnico del perito d'ufficio non sono nemmeno smentiti
11 dagli appellanti che, piuttosto, propongono spiegazioni alternative del verificarsi degli eventi che, escluse dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale e non riscontrate da elementi obiettivi, appaiono del tutto ipotetiche. Pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio assumerebbe uno scopo essenzialmente esplorativo, poiché sarebbe volta alla ricerca di eventuali elementi di conferma di tali ipotesi.
Quanto alle altre istanze istruttorie, esse sonno inammissibili, poiché, dopo l'implicito rigetto con l'ordinanza del 2.2.2015 (che ha limitato la prova testimoniale a tre testimoni ed ha ammesso tale prova e l'interrogatorio formale del con riguardo ad alcuni CP_6 soltanto dei capitoli di prova), non sono state reiterate nel prosieguo del giudizio di primo grado, se non in maniera estremamente generica.
Deve rammentarsi, infatti, il principio, secondo cui, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata, soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr., da ultimo, Cass., sez. II;
n. 12791/2025).
Nel caso in esame, invece, il difensore degli attori, all'udienza dell'11.5.2015, successiva all'ordinanza istruttoria, si è limitato a richiedere di darsi luogo ai mezzi istruttori ammessi e, poi, dopo l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale del , CP_6 all'udienza del 2.7.2015, ha chiesto soltanto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, limitandosi, in seguito a chiedere la sostituzione del consulente tecnico di ufficio (v. il verbale di udienza del 17.11.2016) o il rinnovo dell'accertamento peritale (v. udienza del 19.12.2016).
Quindi, dopo che il giudice, con ordinanza del 4.1.2017, non accogliendo tale ultima istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2018, il difensore degli attori, a tale udienza, nel precisare le conclusioni, ha chiesto la revoca di tale ultima ordinanza del 4.1.2017 (non già di quella del 2.2.2015 che aveva limitato l'ammissione di prova testimoniale e
12 interrogatorio formale), ribadendo la richiesta di “rinnovazione della c.t.u. nei termini precisati all'udienza del 19.12.2016”.
Ne consegue l'abbandono implicito delle istanze istruttorie non accolte con l'ordinanza del 2.2.2015 e l'inammissibilità della loro riproposizione in appello.
3. Il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
Con il primo motivo d'appello (intitolato “In merito alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del ”), come accennato, viene censurata la Controparte_7 pronuncia del Tribunale, con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, configurandosi nei suoi confronti, secondo gli appellanti, una Controparte_7 responsabilità di natura extracontrattuale, derivante dai compiti di controllo, direzione e vigilanza propri di tale . CP_7
Il motivo è infondato.
In effetti, prescindendo da ogni altra considerazione, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento del danno formulata dagli odierni appellanti non si fonda sulla violazione dei compiti di controllo, direzione e vigilanza del , ma sulla Controparte_7 condotta specifica dei sanitari e, segnatamente del ginecologo dott. . CP_6
4. Il merito
Con un secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione dei principi dettati in materia di onere probatorio nel caso de quo”), e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di
[...] cassazione in materia di responsabilità per colpa medica, lamentano la loro violazione da parte del giudice di primo grado, sebbene li abbia correttamente illustrati, con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità professionale di natura medica.
Con un terzo motivo di impugnazione (rubricato: “Errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia”), gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, avevano assolto l'onere probatorio sussistente a loro carico, sia attraverso la
13 produzione in giudizio della documentazione medica che mediante le dichiarazioni rese dai testimoni.
In particolare, rappresentano gli appellanti che: a) dalla documentazione medica in atti, risulta che la in data 2.2.1999, si era recata presso l' Pt_1 Controparte_3
e che, durante l'esame cardiotocografico (il c.d. tracciato), era emersa
[...] una sofferenza fetale imputabile a ipossia che ha aveva reso necessario un trattamento con l'ossigeno, come riferito dalla testimone e non smentito dal , Testimone_1 CP_6 cosicché il giudice di primo grado era incorso in un duplice errore, in quanto, anziché fondare la propria decisione su fatti incontestati, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., aveva svilito la prova testimoniale, peraltro, confermata dal tracciato del 2.2.1999; b)
d'altra parte, nella consulenza tecnica d'ufficio, su cui si fonda la decisione del
Tribunale, non si era valutato il tracciato effettuato il 2.2.1999, ossia il giorno precedente al ricovero, nonché quelli effettuati durante il ricovero medesimo del 3.2.1999, peraltro incompleti e difficilmente leggibili;
c) contrariamente a quanto sostenuto dal consulente d'ufficio, dalla cartella clinica emerge che il parto non si è svolto senza difficoltà, tant'è che si è reso necessario procedere a un'amnioressi (rottura manuale del sacco amniotico)
e ad un'episiotomia, al fine di favorire la fuoriuscita del feto, senza che siano emerse le motivazioni che hanno indotto i sanitari a eseguire la manovra;
d) il perito d'ufficio aveva omesso, erroneamente, di attribuire rilevanza alle patologie manifestate dalla minore immediatamente dopo la nascita e, in particolare, alle crisi epilettiche che possono conseguire anche a una lesione celebrale;
e) non erano state adeguatamente valutate le osservazioni formulate dal difensore degli attori, nel giudizio di primo grado, alla bozza di perizia.
Con un quarto motivo di impugnazione (rubricato: “Omessa valutazione sul comportamento tenuto dal convenuto dr. in sede di interrogatorio CP_6 formale – omessa valutazione”), e Parte_1 Parte_2 Parte_3 lamentano l'errata valutazione dell'interrogatorio formale del dott. che, CP_6 dichiarando di non ricordare alcunché in relazione ad alcuni capitoli di prova, aveva assunto un atteggiamento reticente ed evasivo che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio formale.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, data la loro stratta connessione logico giuridica, possono essere trattati contestualmente.
14 Essi sono infondati, essendo condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza impugnata, da intendersi richiamate.
Una serie di elementi, alquanto univoci nel loro complesso, induce ad escludere che la patologia riscontata in abbia origine perinatale (in particolare, in una Persona_1 ipossia neonatale), piuttosto che in una causa prenatale, e che comunque, sia addebitabile a condotte colpose degli appellati e, segnatamente, del dott. , ginecologo CP_6 di fiducia della madre, assistita dal suddetto medico durante la gravidanza Parte_1
e al parto.
Deve, in effetti, valutarsi che: a) tutti i tracciati degli esami cardiotocografici effettuati prima del parto sono risultati “normali” (non patologici e nemmeno sospetti: la relazione del consulente tecnico di ufficio, pagg. 20-21); b) sono totalmente assenti elementi di criticità desumibili dalla cartella clinica relativa al ricovero di Pt_1 presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell' dal
[...] Controparte_15
3.2.1999 (data del parto) al 6.2.1999 (risulta che contrariamente Persona_1 all'assunto degli odierno appellanti, è nata a [...] parto spontaneo e non indotto;
alla neonata, nella immediatezza del parto, è stato attribuito l'indice Apgar 10/10 (sia dopo un minuto dal parto che dopo 5 minuti: v. la cartella clinica prodotta dall'
[...]
), che è il valore massimo, finalizzato alla valutazione dell'adattamento del CP_1 neonato alla vita extrauterina e della vitalità e dell'efficienza delle funzioni vitali primarie, sulla base di cinque parametri: frequenza cardiaca, attività respiratoria, riflessi, tono muscolare e colorito del neonato (indicato “roseo” nella cartella clinica citata); il parto ha avuto una durata normale, giacché è intervenuto alle ore 13:09 del
4.2.1999 mentre la rottura del sacco è avvenuta alle 11:00; la neonata è stata dimessa il
6.2.1999 con la diagnosi di “neonato sano”); c) al controllo effettuato in ambulatorio al primo mese di vita, in data 11.3.1999, la crescita è stata valutata “buona” e soltanto nei primi giorni del mese di marzo 1999, ha presentato per la prima volta delle Per_1 crisi convulsive in coincidenza dei pasti, senza tuttavia alcuna regressione apparente dello sviluppo psicomotorio (v. referto n. 304/1999 relativo al ricovero di Per_1 presso l' dal 17.3.1999 al 15.4.1999; analoghe
[...] Controparte_15 informazioni si traggono dalla relazione della “Clinica di neuropsichiatria infantile” dell'Università degli studi di Messina, da cui emerge che la madre della bambina non riferiva sofferenza neonatale e riferiva l'inizio degli episodi critici a partire dall'età circa un mese della bambina stessa: vedi allegato n. 27 nel II sotto fascicolo di parte
15 attrice); d) dalla relazione di dimissione redatta dalla dott.ssa neurologa Persona_3 presso l'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, ove è stata Persona_1 ricoverata dal 12/9/1999 al 7/10/1999, si evince che “la semeiologia degli episodi critici parziali a pronta generalizzazione seguito da una serie di spasmi, la sfumata emisindrome destra, il ritardo cognitivo presentato dalla bambina aveva fatto supporre inizialmente un danno strutturale che è stato escluso dalla risonanza magnetica risultata normale. Normali anche sono risultate le indagini sul piano metabolico e
l'esame liquorale per cui al momento non abbiamo determinato una eziologia responsabile del quadro clinico presentato dalla bambina”; e) nella cartella clinica relativa al suddetto ricovero e, segnatamente, nella parte relativa alle notizie anamnestiche, si legge che la aveva dichiarato, contrariamente a quanto poi Pt_1 sostenuto nel giudizio, che la bambina, pur essendo cianotica, aveva pianto immediatamente dopo il parto); f) le “conclusioni diagnostiche” riportate a pagina 13 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio “depongono per il quadro di atrofia cerebo-cerebellare di tipo evolutivo, ad eziologia indeterminata” (quindi, per una patologia di tipo evolutivo e non strutturale, quale sarebbe quella scaturita dalla causa ipotizzata dagli appellanti).
Alla luce di tali elementi obiettivi, risulta corretta la valutazione del consulente tecnico di ufficio che ha escluso che fosse affetta da ipossia neonatale e che la sua Persona_1 patologia sia stata causata dall'attività sanitaria nelle fasi antecedenti al parto, del travaglio e del parto.
Rispetto a tali elementi, del tutto recessiva è la circostanza che il medico appellato non abbia saputo rispondere ad alcune domande durante il suo interrogatorio formale, giustificandosi con la mancanza di memoria, anche in considerazione del fatto che, in effetti, erano decorsi molti anni dai fatti di causa e che, secondo la sua prospettazione dei fatti, si era trattato di una gravidanza e di un parto privi di problematiche particolari.
Quanto, poi, alla deposizione testimoniale di , madre della e nonna Testimone_1 Pt_1 di essa non è attendibile nella parte essenziale della sua testimonianza Persona_1
(secondo cui la bambina “era nera e non piangeva” e “non ha pianto nemmeno quando
l'hanno presa per i piedini e l'hanno capovolta e le hanno messo anche due dita in gola per farle espellere dei liquidi”), poiché i dati contenuti nella cartella clinica sono di segno del tutto contrario e, del resto, la stessa come già detto, aveva dichiarato ai Pt_1 sanitari dell'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” che la bambina aveva “pianto
16 immediatamente” (nella cartella clinica, prodotta in copia dall' si Controparte_1 legge, all'”esame obiettivo”: “Pianto subito”, “Reattività buona”, “Cute colorito roseo”.
Il che induce ad escludere l'attendibilità, anche, di quanto riferito dalla circa il Tes_1 fatto che il ed una infermiera (individuata nell'ostetrica : v. i CP_6 Controparte_16 capitoli di prova n. 4 e n. 5) avessero commentato, durante il tracciato del 2.2.1999 che
“qualcosa non andava”, tanto che avevano deciso di somministrare ossigeno alla Pt_1
(circostanza, peraltro, non confermata dalla che non aveva alcun ricordo della CP_16
. Pt_1
Quanto, infine, alla asserita rilevanza di tale tracciato del 2.2.1999, il documento risulta prodotto dagli odierni appellanti (v. allegato n. 1 del sottofascicolo di parte I del giudizio di primo grado), ma reca soltanto l'indicazione di , dell'ultima Parte_1 mestruazione (29.4.1998) e della data del 2.2.1999, senza alcun segno grafico da cui possa evincersi qualsiasi elemento utile di valutazione. Nelle annotazioni della cartella che contiene il documento vi sono alcune annotazioni, ma relative a esami del 25.1.1999, del 30.1.1999 e del 1°.2.1999, anch'esse, prive di indicazioni di rilievo).
5. Le spese di lite
La conferma della sentenza di primo grado, quanto alle decisioni di merito, esclude, in assenza di un motivo specifico di censura sul punto, la riforma nella pronuncia di compensazione delle spese, effettuata dal Tribunale.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate, tenendo conto dei parametri di cui alla tariffa forense (d.m. n.
55/2014, modificato con d.m. n. 147/2022), del valore indeterminabile della controversia e della concreta attività difensiva svolta (l ed il Controparte_1 Controparte_7
hanno svolto attività difensiva minima nella fase di decisione).
[...]
Le spese possono liquidarsi, pertanto: a) quanto ai rapporti processuali degli appellanti con il , in complessivi euro 8.469,00 (euro 2.058,00 per lo studio della CP_6 controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria o di trattazione, di limitato impegno;
euro 3.470,00 per la fase decisoria); b) quanto ai rapporti processuali con l' ed il Controparte_17
, i quali hanno svolto attività difensiva minima nella fase di Controparte_7 decisione, in complessivi euro 6.734,00 per ciascuna parte appellata (euro 2.058,00 per lo
17 studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria o di trattazione, di limitato impegno;
euro 1.735,00 per la fase decisoria).
Stante la pronuncia di rigetto dell'appello, sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione (peraltro, compete alla Cancelleria verificare i presupposti dell'obbligo di versamento del contributo unificato, trattandosi di soggetti ammessi in via provvisoria al beneficio del beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AT, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di AT n. 174/2019, emessa il 25.1.2019 e pubblicata il
4.2.2019, disattesa ogni altra contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti di , liquidandole CP_6 in complessivi euro 8.469,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
nonché nei confronti di Controparte_1
e del , liquidate, per ciascuna parte appellata, in
[...] Controparte_7 complessivi euro 6.734,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
18
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1723/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere); dott.ssa Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1723/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale di natura medica, vertente tra:
codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.8.1968, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Talerico, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_1
codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
17.10.1963, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Simona Porcaro, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_2
1 codice fiscale , nato a [...] il Parte_3 C.F._3
22.10.1992, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Lazzaro, come da procura rilasciata in calce all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_3
Appellanti
e
(già Controparte_1 [...]
), partita i.v.a. , istituita a Controparte_2 P.IVA_1 seguito dell'incorporazione per fusione della già Controparte_3 con l' in persona del Commissario Controparte_4
Straordinario, dott. e l.r.pt. (codice fiscale Controparte_5
), con sede in , alla via Tommaso Campanella n.115, C.F._4 CP_2 elettivamente domiciliata presso il suo Ufficio Legale, rappresentata e difesa dall'avv.
Florenza Russo, come da procura e delibera di incarico, in atti, con n. di telefax
0961/883556 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
Appellato
, codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. CP_6 C.F._5
IO OR, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in , alla via Buccarelli n. 49; CP_2
Appellato
, codice fiscale in persona del in carica, Controparte_7 P.IVA_2 CP_8 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui uffici, siti in , alla via Gioacchino Da CP_2 CP_2
Fiore n. 34, è legalmente domiciliato;
Appellato
Conclusioni delle parti:
2 i procuratori degli appellanti e chiedono: Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d' Appello di AT adita – contrariis reiectis – in accoglimento dello spiegato appello, riformare l'impugnata sentenza n. 174/2019 emessa dal Tribunale Civile di AT, resa nel giudizio recante il n. di RG
3384/2013 e per l'effetto, in accoglimento di quelle già rassegnate negli atti del giudizio: accertare e dichiarare la solidale responsabilità dei convenuti per l'evento dannoso occorso alla minore e per l'effetto sentirli condannare al risarcimento Persona_1 dei gravissimi danni procurati, tutti nessuno escluso a qualsiasi titolo, in favore degli istanti componenti il nucleo famigliare della congiunta, ivi compreso il danno per le conseguenze pregiudizievoli derivate dalla perdita e/o lesione del rapporto parentale, per come esposto in narrativa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni ancora in corso di produzione, all'attualità quantificati in misura non inferiore a 3 milioni di euro, salva ogni determinazione nella misura che sarà stabilita di Giustizia. Con condanna dei convenuti al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.6.2023 e con la comparsa conclusionale: “insiste(ono) affinché la causa sia rimessa in istruttoria, previa revoca dell'ordinanza di rigetto e siano ammesse le richieste istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado, per come argomentato in narrativa e, ribadite in corso di causa, nonché nella comparsa conclusionale di parte attrice e, più specificatamente: ammissione della prova testimoniale con i testi indicati e su tutti i capitoli di prova;
ordine di esibizione in giudizio di tutta la documentazione medica sanitaria;
rinnovazione della CTU, con medico specialista in neurochirurgia fuori distretto.”
il procuratore dell'appellata Controparte_1
(già ) chiede: “Voglia Controparte_2
l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis e ritenuta, invece, la narrativa del presente atto, di quelle di primo grado, le emergenze documentali e istruttorie tutte, - dichiarare inammissibile, improponibile, e/o comunque, rigettare il gravame poiché infondato in fatto e diritto;
- la concludente si oppone alla richiesta di ulteriore prova testimoniale nonché a quella di rinnovo della CTU, non ricorrendone i presupposti di Legge;
- condannare, in ogni caso, parte appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
3 il procuratore dell'appellato chiede che: “la Corte di Appello adita CP_6 voglia rigettare integralmente l'appello in quanto infondato;
con vittoria di spese.”
l'Avvocatura dello Stato per il appellato chiede: “1.- in via Controparte_7 principale, che sia confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
2.- in via subordinata, nel Controparte_7 merito, che sia respinto il gravame avversario, in quanto infondato ovvero, comunque, perché il diritto azionato risulta prescritto. Con vittoria di spese ed onorari per i due gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di AT
Con atto di citazione in riassunzione notificato, rispettivamente, il 30.7.2013, il
29.7.2013 e il 16.8.2013 (dopo che un precedente atto di citazione, notificato il
21.12.2012, non era stato iscritto a ruolo), e in proprio e Parte_2 Parte_1 nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nonché fratello di , hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_3 Per_1
l' , il Controparte_9 Controparte_7
ed il dott. , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, dagli
[...] CP_6 stessi subiti a causa della gravissima forma di atrofia cerebro-cerebellare di tipo evolutivo - diagnosticata, per la prima volta e dopo un lungo ciclo di indagini cliniche il
10.1.2005, presso l'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma - derivata dalle prestazioni mediche della fase perinatale e, segnatamente, a causa della protratta asfissia intervenuta nelle quarantotto ore antecedenti al parto, non adeguatamente trattata dal dott.
, medico ginecologo, che aveva assistito la madre, durante CP_6 Parte_1
l'intera gravidanza ed al momento del parto, avvenuto presso la suddetta struttura sanitaria.
A fondamento della domanda, gli attori hanno affermato che: a) nel pomeriggio del
2.2.1999, su indicazione del dott. , si era recata presso il Parte_1 CP_6 reparto di ginecologia ed ostetricia dell' di , per Controparte_10 CP_2
4 essere sottoposta agli opportuni controlli in vista del parto e, in quella occasione, era stata sottoposta a tracciato elettrocardiografico per il controllo del battito fetale;
b) accertato l'arresto del battito cardiaco fetale, il dott. , allertato dall'ostetrica, aveva ritenuto CP_6 opportuno sottoporre la gestante a un trattamento intensivo di ossigeno per via nasale, della durata di circa trenta minuti;
c) dopo alcune decine di minuti, a seguito di una manovra di cambio di posizione sul lettino, era stata osservata dai sanitari una lenta ripresa del battito cardiaco fetale e la gestante era stata, quindi, monitorata per circa altri trenta minuti, con le fasce dell'elettrocardiografo ancora in funzione;
d) al termine del tracciato, il ginecologo aveva rimandato a casa la programmando il ricovero per Pt_1 il 3.2.1999; e) ricoverata in reparto, la gestante era stata sottoposta ad esami di routine, eccetto quello per il controllo del battito fetale;
f) il dott. che non era di turno il CP_6 giorno del ricovero, rientrato in servizio il mattino seguente, aveva mandato in sala travaglio la alla quale, al termine della visita ginecologica, aveva comunicato che Pt_1 di lì a poco le avrebbe somministrato dei farmaci per l'induzione delle contrazioni (sino ad allora assenti); g) all'inizio delle contrazioni, dal tracciato E.C.G., il battito fetale era apparso inizialmente regolare, senonché, con l'aumento delle contrazioni, il cuore della nascitura aveva subito un nuovo arresto, durato alcuni minuti;
h) era poi intervenuto il dott. medico ginecologo che, in quel momento stava assistendo un'altra gestante Per_2 nell'adiacente sala travaglio, il quale, dopo aver informato la che avrebbe Pt_1 proceduto ad accelerare il parto al fine di salvaguardare l'incolumità della nascitura, fatte rimuovere le flebo, aveva eseguito rapidamente l'episiotomia; i) venuta alla luce, la bambina non aveva emesso alcun vagito e si era presentata cianotica ed immobile, al punto da far sorgere nella madre il legittimo dubbio che fosse ancora viva;
l) ciononostante, il dott. aveva rassicurato la circa il fatto che la mancanza CP_6 Pt_1 di vitalità era conseguente alla “stanchezza” per il parto.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 9.12.2013, l' convenuta, negando ogni responsabilità Controparte_1 sul presupposto che: 1) tra il parto, avvenuto nel febbraio 1999, e la diagnosi della
“gravissima forma di atrofia cerebro -cerebellare di tipo evolutivo” era trascorso un lasso di tempo tale (precisamente, sei anni), da escludere il nesso eziologico tra la prestazione sanitaria e i fatti verificatisi;
2) dalle cartelle cliniche relative al ricovero di Parte_1
e di in occasione del parto, risultava che non vi era stata alcuna Persona_1 sofferenza fetale e che, anche alla luce dell'esame obiettivo del sistema nervoso e degli
5 esami ematochimici, la dimissione era avvenuta con diagnosi di “neonato sano”; 3) la medesima condizione era stata riscontrata, anche, a seguito del controllo neonatale eseguito a distanza di un mese dal parto;
4) gli attori non avevano descritto in modo puntuale le presunte manovre imperite compiute dai sanitari né avevano dimostrato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento lamentato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 24.12.2013, si è costituito in giudizio anche il convenuto, il quale, in via Controparte_7 preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto organo apicale del non gravato da oneri di controllo circa il Controparte_11 contenuto o qualità delle prestazioni rese dal personale delle strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale. In via subordinata, il ha eccepito Controparte_7
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, non essendo emersa alcuna responsabilità del personale sanitario e, in via subordinata, ha domandato la riduzione, sotto il profilo del quantum, della pretesa risarcitoria.
Anche si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_6 depositata in cancelleria il 19.6.2014, contestando ogni addebito di responsabilità, sul rilievo che: 1) gli attori non avevano dato prova dell'asserito inadempimento dei sanitari nella fase precedente al parto che avrebbe determinato il danno di cui chiedevano il ristoro;
2) dalle cartelle cliniche si evinceva la completa fisiologia del parto, l'assenza di sofferenza fetale e le condizioni normali della neonata alla nascita, al secondo giorno di vita ed al momento delle dimissioni dal reparto di neonatologia;
3) l'indicazione del valore 10/10 dell'indice Apgar alla nascita, la dimissione della neonata in seconda giornata, nonché tutti gli altri parametri vitali, l'esame obiettivo del sistema nervoso e dei parametri ematochimici controllati, anche all'esito del successivo controllo, dimostravano che non vi era stata alcuna sofferenza fetale nella fase precedente alla nascita;
4) contrariamente all'assunto degli attori, dalle cartelle cliniche (relative al parto ed agli accertamenti di neonatologia) si evinceva che il parto era stato spontaneo e, del resto, dalle dichiarazioni rese dalla ai sanitari dell'ospedale pediatrico “Bambino Pt_1
Gesù” di Roma risultava che la neonata aveva emesso un primo vagito subito dopo il parto e che lo sviluppo psico motorio della bambina era stato regolare fino al terzo mese di vita, circostanza, peraltro, confermata dall'esame neurologico effettuato presso l'ospedale ” ai due mesi di vita della bambina;
5) non sussisteva Controparte_9
6 nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento dannoso lamentato, atteso che la gravissima forma di atrofia cerebro-cerebellare di tipo evolutivo era stata diagnosticata alla minore per la prima volta a sei anni di distanza dal parto e che, d'altra parte, la neuropsichiatra, dott.ssa nella sua relazione, aveva escluso, sulla base dei risultati CP_12 dalla risonanza magnetica, la presenza di un danno strutturale riconducibile all'asserita sofferenza perinatale (danno che era stato inizialmente ipotizzato in ragione del riscontrato ritardo cognitivo della minore); dalle risonanze magnetiche del 1999 e del
2001 non si evinceva alcun segno di asfissia perinatale;
i primi segni di atrofia cerebro- cerebellare erano venuti alla luce soltanto con la risonanza magnetica del 2005.
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c,. la causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, mediante l'interrogatorio formale reso dal e l'escussione dei testimoni indicati dagli attori. È stata, inoltre, CP_6 disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale.
All'udienza del 9.7.2018, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La sentenza n. 174/2019 del Tribunale di AT, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 174/2019, emessa il 25.1.2019 e pubblicata il 4.2.2019, il Tribunale di
AT ha così deciso: a) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
; b) ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli attori;
c) ha Controparte_7 compensato le spese di lite tra le parti ed ha posto quelle relative alla consulenza tecnica espletata in capo agli attori.
In primo luogo, il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva del Controparte_7
, in quanto le condotte mediche censurate erano imputabili solo all'
[...] [...]
e ai sanitari operanti, essendo escluso qualunque potere di supervisione e CP_1 controllo in capo al convenuto. CP_7
Quanto al merito - dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sui presupposti della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nei confronti del paziente ed avere ritenuto, con riguardo al caso di specie, che la responsabilità professionale del medico convenuto dovesse essere qualificata come contrattuale, poiché il dott. , in sede di CP_13
7 interrogatorio formale, aveva ammesso di avere seguito l'intera gravidanza della Pt_1 quale suo ginecologo di fiducia, pur essendo, al contempo, dipendente dell'
[...]
convenuta - ha escluso, sulla base della documentazione medica allegata e CP_1 degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata, che la patologia di Persona_1 fosse riconducibile ad asfissia perinatale, conclusione che non poteva considerarsi smentita dalle dichiarazioni rese da , madre della e nonna di Testimone_1 Pt_1
, circa il fatto che la neonata era cianotica e non piangeva. Per_1
Il giudice di primo grado, in particolare, ha disatteso le osservazioni alla consulenza tecnica, peraltro formulate dal difensore degli attori e non da un consulente tecnico di parte, evidenziando che al consulente tecnico non era stato chiesto di individuare la causa della patologia neurologica diagnosticata a ma di verificare la Persona_1 sussistenza del nesso di causalità tra le prestazioni sanitarie e la suddetta patologia.
Da ultimo, il Tribunale ha regolato le spese di lite, compensandole, in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, dell'obiettiva complessità della ricostruzione medico-legale della fattispecie.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato il 4.9.2019, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di AT,
[...] chiedendone l'integrale riforma, previa ammissione di mezzi istruttori, per come indicato in epigrafe.
A sostegno del gravame, gli appellanti hanno sostenuto che: I) contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sussisteva la legittimazione passiva del , Controparte_7 configurandosi nei suoi confronti una responsabilità di natura extracontrattuale, derivante dai compiti di controllo, direzione e vigilanza che gli competono;
II) il giudice di primo grado, pur avendo enunciato i principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio in materia di responsabilità per colpa medica, li aveva violati e, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, gli attori, odierni appellanti, avevano assolto l'onere probatorio sussistente a loro carico, sia attraverso la produzione in giudizio della documentazione medica, che mediante le dichiarazioni rese dai testimoni;
III) la consulenza tecnica d'ufficio, posta dal Tribunale a fondamento della decisione, era incompleta (non erano stati esaminato gli esiti dell'esame cardiotocografico del 2.2.1999), contraddittoria e
8 incongruente, oltre che non pienamente rispondente ai quesiti formulati dal giudice di primo grado;
IV) il Tribunale aveva omesso di valutare, ai fini della decisione, il comportamento tenuto dal dott. che, in sede di interrogatorio formale, aveva CP_6 dichiarato di non ricordare la vicenda.
Si è costituito in giudizio, innanzitutto, il , tramite comparsa di Controparte_7 costituzione e risposta, depositata in via telematica l'11.11.2019, con cui ha argomentato sulla correttezza della decisione del Tribunale sulla insussistenza della sua legittimazione passiva, rilevando che la normativa del Servizio Sanitario Nazionale non gli attribuiva compiti di controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie.
Nel merito, poi, il ha contestato i motivi di appello, ritenendo che il giudice di CP_7 primo grado avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie e tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, nell'escludere la sussistente del nesso di causalità fra la condotta del medico e il danno occorso alla minore. Ha riproposto l'eccezione di prescrizione, sollevata nel giudizio di primo grado ed ha concluso come sopra trascritto.
Il 19.12.2019, si è costituita nel giudizio di appello, con apposita comparsa, l'
[...]
(ora ”), la quale, dopo Controparte_14 Controparte_1 aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c. ed essersi opposta alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ha contestato nel merito i motivi di appello, rilevando, in sintesi, che: a) il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e il danno non era stato allegato dagli attori e, comunque, non sussisteva;
b) non era verosimile l'ipotesi di un'asfissia perinatale, poiché, considerato il tempo trascorso prima del parto, la bambina sarebbe nata morta oppure avrebbe manifestato sin da subito un danno strutturale permanente e non, come nel caso in esame, un danno di tipo evolutivo. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio, infine, anche il dott. , con comparsa di costituzione e CP_6 risposta depositata in via telematica il 23.1.2020, il quale, nel contestare i motivi di appello, ha rilevato che: a) il giudice di primo grado aveva ampiamente motivato la propria decisione, evidenziando la mancanza, da parte degli attori, di prova idonea a dimostrare il danno lamentato;
b) contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, era stata esclusa, nel corso del giudizio, la presunta sofferenza fetale;
c) il tracciato del
2.2.1999 risultava nell'elenco dei documenti vagliati dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, evidentemente, aveva errato nell'indicarne la data (1°.2.1999, anziché 2.2.1999);
d) il giudice di primo grado aveva valutato adeguatamente la dichiarazione della teste
9 (che aveva riferito che la neonata “era nera e non piangeva”), giudicandola Tes_1 inattendibile, in quanto contrastante con quanto riferito dalla in occasione del Pt_1 ricovero presso il reparto di neuropsichiatria infantile di Messina;
nel corso dell'interrogatorio formale reso nel giudizio primo grado, aveva risposto alle domande, sebbene non avesse ricordato quanto avvenuto sedici anni prima, ossia il presunto trattamento con ossigeno della gestante il 2.2.1999. Ha concluso come indicato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione della Corte di Appello, il collegio, con ordinanza del 30.8.2021, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.5.2021, ha ritenuto che la causa potesse essere decisa senza necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa dell'8.6.2023, si è costituita nel giudizio di appello l'
[...]
(istituita a seguito dell'incorporazione per fusione della Controparte_1 ex con l' Controparte_3 Controparte_4
, richiamando le difese dell'ente incorporato.
[...]
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte, aggiornata, fino a quando, a seguito della soppressione della III^ sezione civile della Corte di Appello di AT, la trattazione è stata assegnata alla II^ sezione civile.
Quindi, all'esito della trattazione dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito in via telematica di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali note di replica.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello e l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di AT e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da e e, dall'altro, delle difese e Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle eccezioni degli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: 1) le istanze istruttorie di parte appellante, rigettate dalla Corte di Appello e
10 riproposte all'atto di precisare le conclusioni;
2) la questione relativa alla legittimazione passiva del , esclusa dal Tribunale con pronuncia censurata dagli Controparte_7 appellanti;
3) la valutazione della fondatezza o meno della domanda risarcitoria, proposta da e nel giudizio di primo grado Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rigettata dal Tribunale con pronuncia censurata dagli appellati, volta a ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti alla gravissima forma di atrofia cerebro – cerebellare di tipo evolutivo riscontrata in e, Persona_1 segnatamente, la sua derivazione o meno, come ritenuto dagli appellanti, con valutazione contraddetta dal Tribunale, dalla protratta asfissia perinatale, intervenuta oltre quarantotto ore prima del parto e non adeguatamente trattata dal dott. , CP_6 medico ginecologo che ha assistito la madre, durante l'intera gravidanza e Parte_1 al momento del parto.
Non deve essere delibata, invece, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla difesa dell' ospedaliera appellata, da ritenersi CP_1 implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v. Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
2. Le istanze istruttorie di parte appellante
Come già esposto, nel precisare le conclusioni e nella comparsa conclusionale, gli appellanti hanno chiesto di rimettere la causa nella fase istruttoria e, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, di accogliere le istanze istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, e, segnatamente, di ammettere la prova testimoniale con i testimoni indicati e su tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c. e di emettere l'ordine di esibizione di tutta la documentazione medica sanitaria;
nonché la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, nominando un medico specialista in neurochirurgia e domiciliato fuori distretto.
Con riguardo a tale ultima richiesta, essa deve essere disattesa, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio risulta sufficientemente completa ed esaustiva, oltre che coerente sia intrinsecamente che con le risultanze documentali. D'altra parte, gli elementi obiettivi posti a fondamento del giudizio tecnico del perito d'ufficio non sono nemmeno smentiti
11 dagli appellanti che, piuttosto, propongono spiegazioni alternative del verificarsi degli eventi che, escluse dal perito d'ufficio nominato dal Tribunale e non riscontrate da elementi obiettivi, appaiono del tutto ipotetiche. Pertanto, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio assumerebbe uno scopo essenzialmente esplorativo, poiché sarebbe volta alla ricerca di eventuali elementi di conferma di tali ipotesi.
Quanto alle altre istanze istruttorie, esse sonno inammissibili, poiché, dopo l'implicito rigetto con l'ordinanza del 2.2.2015 (che ha limitato la prova testimoniale a tre testimoni ed ha ammesso tale prova e l'interrogatorio formale del con riguardo ad alcuni CP_6 soltanto dei capitoli di prova), non sono state reiterate nel prosieguo del giudizio di primo grado, se non in maniera estremamente generica.
Deve rammentarsi, infatti, il principio, secondo cui, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione;
tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata, soltanto qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa (cfr., da ultimo, Cass., sez. II;
n. 12791/2025).
Nel caso in esame, invece, il difensore degli attori, all'udienza dell'11.5.2015, successiva all'ordinanza istruttoria, si è limitato a richiedere di darsi luogo ai mezzi istruttori ammessi e, poi, dopo l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale del , CP_6 all'udienza del 2.7.2015, ha chiesto soltanto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio medico – legale, limitandosi, in seguito a chiedere la sostituzione del consulente tecnico di ufficio (v. il verbale di udienza del 17.11.2016) o il rinnovo dell'accertamento peritale (v. udienza del 19.12.2016).
Quindi, dopo che il giudice, con ordinanza del 4.1.2017, non accogliendo tale ultima istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.7.2018, il difensore degli attori, a tale udienza, nel precisare le conclusioni, ha chiesto la revoca di tale ultima ordinanza del 4.1.2017 (non già di quella del 2.2.2015 che aveva limitato l'ammissione di prova testimoniale e
12 interrogatorio formale), ribadendo la richiesta di “rinnovazione della c.t.u. nei termini precisati all'udienza del 19.12.2016”.
Ne consegue l'abbandono implicito delle istanze istruttorie non accolte con l'ordinanza del 2.2.2015 e l'inammissibilità della loro riproposizione in appello.
3. Il difetto di legittimazione passiva del Controparte_7
Con il primo motivo d'appello (intitolato “In merito alla dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del ”), come accennato, viene censurata la Controparte_7 pronuncia del Tribunale, con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
, configurandosi nei suoi confronti, secondo gli appellanti, una Controparte_7 responsabilità di natura extracontrattuale, derivante dai compiti di controllo, direzione e vigilanza propri di tale . CP_7
Il motivo è infondato.
In effetti, prescindendo da ogni altra considerazione, deve rilevarsi che la domanda di risarcimento del danno formulata dagli odierni appellanti non si fonda sulla violazione dei compiti di controllo, direzione e vigilanza del , ma sulla Controparte_7 condotta specifica dei sanitari e, segnatamente del ginecologo dott. . CP_6
4. Il merito
Con un secondo motivo di impugnazione (rubricato: “Violazione dei principi dettati in materia di onere probatorio nel caso de quo”), e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di
[...] cassazione in materia di responsabilità per colpa medica, lamentano la loro violazione da parte del giudice di primo grado, sebbene li abbia correttamente illustrati, con particolare riferimento alla ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità professionale di natura medica.
Con un terzo motivo di impugnazione (rubricato: “Errata valutazione delle risultanze istruttorie – violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia”), gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, avevano assolto l'onere probatorio sussistente a loro carico, sia attraverso la
13 produzione in giudizio della documentazione medica che mediante le dichiarazioni rese dai testimoni.
In particolare, rappresentano gli appellanti che: a) dalla documentazione medica in atti, risulta che la in data 2.2.1999, si era recata presso l' Pt_1 Controparte_3
e che, durante l'esame cardiotocografico (il c.d. tracciato), era emersa
[...] una sofferenza fetale imputabile a ipossia che ha aveva reso necessario un trattamento con l'ossigeno, come riferito dalla testimone e non smentito dal , Testimone_1 CP_6 cosicché il giudice di primo grado era incorso in un duplice errore, in quanto, anziché fondare la propria decisione su fatti incontestati, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., aveva svilito la prova testimoniale, peraltro, confermata dal tracciato del 2.2.1999; b)
d'altra parte, nella consulenza tecnica d'ufficio, su cui si fonda la decisione del
Tribunale, non si era valutato il tracciato effettuato il 2.2.1999, ossia il giorno precedente al ricovero, nonché quelli effettuati durante il ricovero medesimo del 3.2.1999, peraltro incompleti e difficilmente leggibili;
c) contrariamente a quanto sostenuto dal consulente d'ufficio, dalla cartella clinica emerge che il parto non si è svolto senza difficoltà, tant'è che si è reso necessario procedere a un'amnioressi (rottura manuale del sacco amniotico)
e ad un'episiotomia, al fine di favorire la fuoriuscita del feto, senza che siano emerse le motivazioni che hanno indotto i sanitari a eseguire la manovra;
d) il perito d'ufficio aveva omesso, erroneamente, di attribuire rilevanza alle patologie manifestate dalla minore immediatamente dopo la nascita e, in particolare, alle crisi epilettiche che possono conseguire anche a una lesione celebrale;
e) non erano state adeguatamente valutate le osservazioni formulate dal difensore degli attori, nel giudizio di primo grado, alla bozza di perizia.
Con un quarto motivo di impugnazione (rubricato: “Omessa valutazione sul comportamento tenuto dal convenuto dr. in sede di interrogatorio CP_6 formale – omessa valutazione”), e Parte_1 Parte_2 Parte_3 lamentano l'errata valutazione dell'interrogatorio formale del dott. che, CP_6 dichiarando di non ricordare alcunché in relazione ad alcuni capitoli di prova, aveva assunto un atteggiamento reticente ed evasivo che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere ammessi i fatti oggetto di interrogatorio formale.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, data la loro stratta connessione logico giuridica, possono essere trattati contestualmente.
14 Essi sono infondati, essendo condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale nella sentenza impugnata, da intendersi richiamate.
Una serie di elementi, alquanto univoci nel loro complesso, induce ad escludere che la patologia riscontata in abbia origine perinatale (in particolare, in una Persona_1 ipossia neonatale), piuttosto che in una causa prenatale, e che comunque, sia addebitabile a condotte colpose degli appellati e, segnatamente, del dott. , ginecologo CP_6 di fiducia della madre, assistita dal suddetto medico durante la gravidanza Parte_1
e al parto.
Deve, in effetti, valutarsi che: a) tutti i tracciati degli esami cardiotocografici effettuati prima del parto sono risultati “normali” (non patologici e nemmeno sospetti: la relazione del consulente tecnico di ufficio, pagg. 20-21); b) sono totalmente assenti elementi di criticità desumibili dalla cartella clinica relativa al ricovero di Pt_1 presso l'U.O. di Ginecologia e Ostetricia dell' dal
[...] Controparte_15
3.2.1999 (data del parto) al 6.2.1999 (risulta che contrariamente Persona_1 all'assunto degli odierno appellanti, è nata a [...] parto spontaneo e non indotto;
alla neonata, nella immediatezza del parto, è stato attribuito l'indice Apgar 10/10 (sia dopo un minuto dal parto che dopo 5 minuti: v. la cartella clinica prodotta dall'
[...]
), che è il valore massimo, finalizzato alla valutazione dell'adattamento del CP_1 neonato alla vita extrauterina e della vitalità e dell'efficienza delle funzioni vitali primarie, sulla base di cinque parametri: frequenza cardiaca, attività respiratoria, riflessi, tono muscolare e colorito del neonato (indicato “roseo” nella cartella clinica citata); il parto ha avuto una durata normale, giacché è intervenuto alle ore 13:09 del
4.2.1999 mentre la rottura del sacco è avvenuta alle 11:00; la neonata è stata dimessa il
6.2.1999 con la diagnosi di “neonato sano”); c) al controllo effettuato in ambulatorio al primo mese di vita, in data 11.3.1999, la crescita è stata valutata “buona” e soltanto nei primi giorni del mese di marzo 1999, ha presentato per la prima volta delle Per_1 crisi convulsive in coincidenza dei pasti, senza tuttavia alcuna regressione apparente dello sviluppo psicomotorio (v. referto n. 304/1999 relativo al ricovero di Per_1 presso l' dal 17.3.1999 al 15.4.1999; analoghe
[...] Controparte_15 informazioni si traggono dalla relazione della “Clinica di neuropsichiatria infantile” dell'Università degli studi di Messina, da cui emerge che la madre della bambina non riferiva sofferenza neonatale e riferiva l'inizio degli episodi critici a partire dall'età circa un mese della bambina stessa: vedi allegato n. 27 nel II sotto fascicolo di parte
15 attrice); d) dalla relazione di dimissione redatta dalla dott.ssa neurologa Persona_3 presso l'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, ove è stata Persona_1 ricoverata dal 12/9/1999 al 7/10/1999, si evince che “la semeiologia degli episodi critici parziali a pronta generalizzazione seguito da una serie di spasmi, la sfumata emisindrome destra, il ritardo cognitivo presentato dalla bambina aveva fatto supporre inizialmente un danno strutturale che è stato escluso dalla risonanza magnetica risultata normale. Normali anche sono risultate le indagini sul piano metabolico e
l'esame liquorale per cui al momento non abbiamo determinato una eziologia responsabile del quadro clinico presentato dalla bambina”; e) nella cartella clinica relativa al suddetto ricovero e, segnatamente, nella parte relativa alle notizie anamnestiche, si legge che la aveva dichiarato, contrariamente a quanto poi Pt_1 sostenuto nel giudizio, che la bambina, pur essendo cianotica, aveva pianto immediatamente dopo il parto); f) le “conclusioni diagnostiche” riportate a pagina 13 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio “depongono per il quadro di atrofia cerebo-cerebellare di tipo evolutivo, ad eziologia indeterminata” (quindi, per una patologia di tipo evolutivo e non strutturale, quale sarebbe quella scaturita dalla causa ipotizzata dagli appellanti).
Alla luce di tali elementi obiettivi, risulta corretta la valutazione del consulente tecnico di ufficio che ha escluso che fosse affetta da ipossia neonatale e che la sua Persona_1 patologia sia stata causata dall'attività sanitaria nelle fasi antecedenti al parto, del travaglio e del parto.
Rispetto a tali elementi, del tutto recessiva è la circostanza che il medico appellato non abbia saputo rispondere ad alcune domande durante il suo interrogatorio formale, giustificandosi con la mancanza di memoria, anche in considerazione del fatto che, in effetti, erano decorsi molti anni dai fatti di causa e che, secondo la sua prospettazione dei fatti, si era trattato di una gravidanza e di un parto privi di problematiche particolari.
Quanto, poi, alla deposizione testimoniale di , madre della e nonna Testimone_1 Pt_1 di essa non è attendibile nella parte essenziale della sua testimonianza Persona_1
(secondo cui la bambina “era nera e non piangeva” e “non ha pianto nemmeno quando
l'hanno presa per i piedini e l'hanno capovolta e le hanno messo anche due dita in gola per farle espellere dei liquidi”), poiché i dati contenuti nella cartella clinica sono di segno del tutto contrario e, del resto, la stessa come già detto, aveva dichiarato ai Pt_1 sanitari dell'ospedale pediatrico “Bambino Gesù” che la bambina aveva “pianto
16 immediatamente” (nella cartella clinica, prodotta in copia dall' si Controparte_1 legge, all'”esame obiettivo”: “Pianto subito”, “Reattività buona”, “Cute colorito roseo”.
Il che induce ad escludere l'attendibilità, anche, di quanto riferito dalla circa il Tes_1 fatto che il ed una infermiera (individuata nell'ostetrica : v. i CP_6 Controparte_16 capitoli di prova n. 4 e n. 5) avessero commentato, durante il tracciato del 2.2.1999 che
“qualcosa non andava”, tanto che avevano deciso di somministrare ossigeno alla Pt_1
(circostanza, peraltro, non confermata dalla che non aveva alcun ricordo della CP_16
. Pt_1
Quanto, infine, alla asserita rilevanza di tale tracciato del 2.2.1999, il documento risulta prodotto dagli odierni appellanti (v. allegato n. 1 del sottofascicolo di parte I del giudizio di primo grado), ma reca soltanto l'indicazione di , dell'ultima Parte_1 mestruazione (29.4.1998) e della data del 2.2.1999, senza alcun segno grafico da cui possa evincersi qualsiasi elemento utile di valutazione. Nelle annotazioni della cartella che contiene il documento vi sono alcune annotazioni, ma relative a esami del 25.1.1999, del 30.1.1999 e del 1°.2.1999, anch'esse, prive di indicazioni di rilievo).
5. Le spese di lite
La conferma della sentenza di primo grado, quanto alle decisioni di merito, esclude, in assenza di un motivo specifico di censura sul punto, la riforma nella pronuncia di compensazione delle spese, effettuata dal Tribunale.
Quanto alle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate, tenendo conto dei parametri di cui alla tariffa forense (d.m. n.
55/2014, modificato con d.m. n. 147/2022), del valore indeterminabile della controversia e della concreta attività difensiva svolta (l ed il Controparte_1 Controparte_7
hanno svolto attività difensiva minima nella fase di decisione).
[...]
Le spese possono liquidarsi, pertanto: a) quanto ai rapporti processuali degli appellanti con il , in complessivi euro 8.469,00 (euro 2.058,00 per lo studio della CP_6 controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria o di trattazione, di limitato impegno;
euro 3.470,00 per la fase decisoria); b) quanto ai rapporti processuali con l' ed il Controparte_17
, i quali hanno svolto attività difensiva minima nella fase di Controparte_7 decisione, in complessivi euro 6.734,00 per ciascuna parte appellata (euro 2.058,00 per lo
17 studio della controversia;
euro 1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria o di trattazione, di limitato impegno;
euro 1.735,00 per la fase decisoria).
Stante la pronuncia di rigetto dell'appello, sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione (peraltro, compete alla Cancelleria verificare i presupposti dell'obbligo di versamento del contributo unificato, trattandosi di soggetti ammessi in via provvisoria al beneficio del beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AT, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza del Tribunale di AT n. 174/2019, emessa il 25.1.2019 e pubblicata il
4.2.2019, disattesa ogni altra contraria istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti di , liquidandole CP_6 in complessivi euro 8.469,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
nonché nei confronti di Controparte_1
e del , liquidate, per ciascuna parte appellata, in
[...] Controparte_7 complessivi euro 6.734,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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