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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 37.
1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibii dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Note all'art. 37:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e' riportato in nota all'art. 34.
1. Per i periodi di imposta per i quali il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa che non comporta definizione automatica, gli uffici, nell'ambito di programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti, secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica e' ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che l'ammontare del reddito imponibile accertabile superi quello cumulativamente risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa di un importo non inferiore al 50 per cento del reddito aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non e' inferiore al 10 per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggior imposta dovuta a seguito dell'accertamento e' comunque limitata alla eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibii dichiarati aumentata della franchigia indicata nel precedente periodo. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Note all'art. 37:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 e' riportato in nota all'art. 34.
Commentari • 4
- 1. Circolare del 10/06/1992 n. 17 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 10 giugno 1992 · 3.6102786
[…] effetto della dichiarazione integrativa, viene decrementata per un importo almeno pari a 500.000 lire, l\'annualita\' in esame e\' condonabile ai sensi degli articoli 32 e 37 della legge 413/1991. Se nella dichiarazione originaria presentata per un periodo d\'imposta successivo a quello in perdita, la perdita originaria e\' stata portata in diminuzione del reddito di detto periodo
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Giurisprudenza • 17
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2003, n. 10221Provvedimento: […] 1.3. - Con l'ultimo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce il vizio di ultrapetizione e la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 della legge 413/1991, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., sul rilievo che con il ricorso introduttivo non era stata fetta valere la "franchigia" del 50%, […] 2.2. - Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso con cui l'Amministrazione finanziaria deduce che la "franchigia" del 50% prevista dall'art. 37 delle legge 413/1991, "franchigia" applicata dal giudice di appello per le spese per omaggi, per l'erogazione liberale all'Apres di lire 3.000.000 e per gli interessi attivi sui crediti d'imposta, […]Leggi di più...
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