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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Indennità nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di agenzia
pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1424/2022 R.G. N. 1424/22 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 14.03.2025, avente ad oggetto: “Indennità di agenzia”; CRONOLOGICO
N. _______________ e vertente
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. G. Avella del Parte_1 REPERTORIO
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, n. 021/2025 R.B. Lav.
Via L. De Bartolomeis n. 11;
Discusso nel termine
Ricorrente del 14.03.2025 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata
Controparte_1
e difesa dall'avv. M. Rustichelli del Foro di Modena in virtù di Deposito minuta mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata _________________
presso lo studio del difensore in Modena, Via C. Battisti, n. 63;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 1 Controparte_1
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.03.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 01.03.2022, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto l'attività di agente di commercio per la società (poi, CP_2
, a seguito di fusione per incorporazione), per le zone Controparte_1
di Avellino e Salerno (città e provincia), dal giorno 01.01.1992 al giorno
18.02.2019 (data di risoluzione del contratto di agenzia); e di essere rimasto creditore nei confronti della società resistente dell'indennità per la cessazione del rapporto di lavoro ex art. 1751 cod. civ., dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità sostituiva del preavviso e dell'indennità di incasso;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la società resistente al pagamento della complessiva somma di euro 59.959,16 per le indennità sopra indicate, oltre rivalutazione e interessi, e al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio la società resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva la legittimità e l'efficacia della risoluzione contrattuale in forza dell'art. 7 del contratto di agenzia,
l'imputabilità all'agente del mancato raggiungimento del budget 2018 e
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 2 Controparte_1 la sussistenza della giusta causa di recesso.
Di poi, e svolta l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del GdL in data 22.03.2024, nel termine fissato del giorno 14.03.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, dalla documentazione allegata dalle parti in causa si evince che l'odierno ricorrente ha svolto l'attività di agente per conto della società
(poi, dal febbraio 2014, a seguito di fusione CP_2 CP_1
per incorporazione) a partire dall'anno 1992 e fino al 18.02.2019 (cfr. fatture e lista Firr Enasarco: all. nn.
1-14 del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Con contratto stipulato in data 01.12.2009, veniva conferito all'odierno ricorrente l'incarico di agente per le province di Salerno e Avellino;
e, poi, con successiva integrazione in data 31.01.2013 al contratto di agenzia in data 18.07.1994, veniva aggiunto l'incarico di vendita dei nuovi prodotti a marchio “Ultra” (cfr. all. nn. 1 e 2 del fascicolo telematico della società resistente).
Ebbene, alla luce della documentazione allegata dalle parti, appare legittimo, ad avviso del Tribunale adito, l'esercizio da parte della società preponente del potere di risoluzione del contratto di agenzia, avvenuto con lettera raccomandata in data 18.02.2019, con la quale la resistente ha comunicato: “Risoluzione del contratto di agenzia del 18.07.1994 e contratto di agenzia del01.12.2009…… con effetto immediato…………………In forza di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 7 del contratto di agenzia di cui in oggetto, a causa del mancato raggiungimento dei valori minimi di cui al budget da lei
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 3 Controparte_1 Sottoscritto” (cfr. all. n. 15 del fascicolo di parte ricorrente).
Infatti, l'art. 7 del suddetto contratto in data 01.12.2009 prevede espressamente “7 – Minima produzione d'affari – Soglie di solvibilità.
Siete impegnato a rispettare un minimo di produzione d'affari; tale minimo verrà stabilito di anno in anno dalla direzione vendite dell e dovrà essere conseguito, rapportato ad anno, nel CP_2
modo più uniforme possibile, in modo che ogni mese risulti venduto e spedito 1/12 del fatturato preventivato, sempre rapportato ad anno. Ci si riserva il diritto di effettuare verifiche trimestrali del preventivo stabilito
e, nel caso che, alla data di effettuazione di tali verifiche, le vendite risultassero inferiori al 10% rispetto ai preventivi minimi stabiliti annualmente e rapportati al periodo di verifica, potremo risolvere il presente contratto senza preavviso e senza che vi competa alcuna indennità per la risoluzione ad alcun titolo, dovendosi intendere clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. quella che prevede l'obbligo ad una minima produzione d'affari omogenea, salvo la indicata tolleranza, su base mensile e trimestrale. Analogo potere di risoluzione avremo in caso di mancato rispetto del preventivo minimo di vendita di tempo in tempo determinato.
Il mancato raggiungimento del Budget annuale stabilito potrà intendersi come risoluzione consensuale del rapporto con effetti al 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza del budget precedentemente stabilito.
Non competerà pertanto all'agente qualsiasi diritto od indennità di sorta
e in particolare la indennità prevista dall'art. 1751 c.c., rientrando tale fattispecie, per espressa volontà negoziale, nella ipotesi prevista al comma 2, primo periodo, della norma citata………………………..”.
La clausola pattizia in oggetto risulta espressamente accettata e specificamente controfirmata ai sensi dell'art. 1341, comma II, cod. civ. da parte dell'odierno ricorrente, come si evince chiaramente dalla lettura del contratto e dalla firma apposta dal ricorrente “per accettazione” a pag. 6 del contratto di agenzia in data 01.12.2009 (cfr. all. n. 1 del
Giudizio n. 1424/22 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Controparte_1 fascicolo della società preponente).
Peraltro, l'odierno ricorrente, come previsto nel contratto di agenzia, ha puntualmente sottoscritto, anno per anno, i documenti formati dalla società circa gli obiettivi minimi di vendita, ivi compreso quello relativo all'anno 2018, circostanza, comunque, non contestata dal ricorrente (cfr. all. nn.
3-13 del fascicolo di parte resistente): su tali documenti, a partire dall'anno 2014, risulta apposta la dicitura “il presente budget è parte integrante del contratto di agenzia in essere” e i dati ivi riportati non risultano mai contestati dall'agente nel corso degli anni e prima dell'apposizione sugli stessi della firma per accettazione.
Dalla suddetta documentazione si evince, come sostenuto dalla preponente, che l'agente , a partire dall'anno 2010, non ha Parte_1
raggiunto gli obiettivi minimi di vendita, pur essendo questi obiettivi stati di volta in volta ridotti, passando da euro 430.000,00 nel 2016 a
420.000,00 nel 2017 e a euro 380.000,00 nel 2018 (cfr. all. nn. 14 e 15 del fascicolo di parte resistente): anzi, i documenti allegati dalla società preponente attestano un vero e proprio crollo del fatturato dell'odierno ricorrente a partire dall'anno 2012, fino a raggiungere nell'anno 2016 la somma di euro 62.968,00, nell'anno 2017 di euro 31.069,00 e nell'anno
2018 si euro 60.177,00, con uno scostamento oscillante a circa – 85/90%
(cfr. all. n. 14 del fascicolo telematico della società resistente); e, inoltre,
i documenti allegati dalla società preponente attestano la mancata acquisizione di nuovi clienti rispetto a quelli acquisiti negli anni precedenti, nonostante la riduzione del fatturato sviluppato da questi ultimi (cfr. all. nn. 21-30 del fascicolo di parte resistente).
E' evidente, quindi, che tale situazione ha finito inevitabilmente per integrare l'ipotesi di risoluzione del contratto di agenzia prevista dall'art. 7 sopra richiamato.
Ordunque, per quanto riguarda le contestazioni, di fatto e di diritto, sollevate dall'odierno ricorrente circa la clausola di risoluzione del contratto di cui al citato art. 7, va evidenziato quanto segue, pur
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 5 Controparte_1 dovendosi evidenziare, in via preliminare, che alle suddette contestazioni non ha fatto seguito (cfr. pagg.
3-4 del ricorso), nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. pagg. 13-14 del ricorso), alcuna conclusione circa la nullità/inefficacia della suddetta clausola contrattuale.
In riferimento, in primo luogo, alle contestazioni di fatto, non corrisponde ai dati emergenti dalla documentazione prodotta la circostanza (asserita dalla parte ricorrente) che la società preponente avrebbe esercitato il potere di procedere alla risoluzione del contratto al primo mancato raggiungimento da parte dell'agente degli obiettivi annuali programmati e concordati (cfr. ricorso, pagg. 3-4): infatti, il mancato raggiungimento degli obiettivi è iniziato fin dall'anno 2010 ed è proseguito fino all'anno 2018, nonostante, come già sopra evidenziato, la graduale riduzione degli obiettivi di vendita da euro 430.000,00 a euro
380.000,00 (cfr. all. nn. 14-15 del fascicolo di parte resistente).
Egualmente è infondata l'ulteriore circostanza, addotta dal ricorrente a giustificazione del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, costituita dal trend negativo del mercato edilizio, in calo da svariati anni
(che avrebbe inciso, a dire dell'agente, soprattutto sul prodotto Ariostea, monocottura di particolare pregio e costo) e del conseguente interesse della società preponente a indirizzare i suoi interessi commerciali ai mercati stranieri, con totale abbandono del mercato italiano (cfr. ricorso, pagg. 3-4): invero, tali circostanze sono clamorosamente smentite dai dati del fatturato della società resistente, italiani ed esteri, rimasti sostanzialmente stabili (cfr. all. n. 16 del fascicolo telematico di parte resistente, non oggetto di specifiche contestazioni da parte del ricorrente: cfr. note scritte in data 06.10.2022, pag. 2, lett. d.2; note scritte in data
06.03.2023, pag. 2, lett. e.2; note scritte in data 20.09.2023, pag. 2, lett.
e.2; note scritte in data 19.03.2024, pag. 2, lett. e.2).
In secondo luogo, quanto alle contestazioni di diritto sollevate dalla parte ricorrente, va rimarcato che è pacificamente ammessa dalla
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 6 Controparte_1 giurisprudenza la legittimità della previsione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di agenzia;
sul punto, va richiamata la stessa giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente: “Nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato;
il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo. (Nella specie, i giudici di merito, ad avviso della Corte, hanno adeguatamente valutato tutti i numerosi addebiti contestati all'agente ed hanno concluso che la gravità degli stessi, nonostante i numerosi richiami della preponente, giustificasse pienamente la risoluzione del rapporto, pur tenendo conto di tutte le circostanze del caso ed in particolare della durata ultratrentennale del rapporto” (Cassazione Civile, Sez. III, n. 422/2006;
Cassazione Sezione Lavoro, n. 10934/2011; per la giurisprudenza di merito, citata dalla società resistente: Trib. Bologna, Sez. II, 08.06.2010;
Trib. Modena, Sezione Lavoro, 16.03.2010; Trib. Varese 25.01.2011;
Trib. Torino 15.11.2005; Trib. Ravenna n. 1198/207).
Ed inoltre la Suprema Corte ha affermato che: “La mancata previsione negli accordi economici collettivi degli agenti di commercio della clausola risolutiva espressa non esclude l'opponibilità di tale clausola al contratto individuale con la conseguenza che, se le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice di merito non può compiere alcuna indagine
Giudizio n. 1424/22 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 Controparte_1 sull'entità dell'inadempimento, ma deve e solo accertare che esso sia imputabile al soggetto obbligato a titolo di colpa, peraltro presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c.“ (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8607/2002; in tal senso, anche Cass. Sez. Lav. 16.04.1992 n. 4659; Cass. 27.08.1987, n.
76083).
Nel caso in cui, poi, le parti abbiano valutato, in via preventiva,
l'importanza di un determinato inadempimento come causa di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'agente, il Tribunale investito della controversia non deve effettuare alcuna valutazione sull'entità dell'inadempimento rispetto all'interesse delle parti contraenti, bensì deve solo verificare se l'inadempimento sia imputabile o meno al soggetto obbligato, nel caso di specie l'agente : “ove Parte_1
le parti abbiano valutato l'importanza di un determinato inadempimento, facendone discendere la risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'inadempimento stesso rispetto all'interesse della controparte, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato quanto a meno a titolo di colpa (che peraltro si presume ai sensi dell'art. 1218
c.c.” (Cass. Civile n. 25194/2021; Cass. Sez. lav. n. 8607/2002; per la giurisprudenza di merito: Trib. Varese 25.01.2011; Trib. Torino
15.11.2005).
Ed ancora sul punto: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità
e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 8 Controparte_1 merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass. 26.05.2014, n. 11728; Cass. 30.10.2015
n. 22285).
Orbene, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, posto che le parti, nel regolare i loro rapporti contrattuali, hanno già valutato l'importanza del mancato raggiungimento degli obiettivi annuali come causa di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'agente (per cui nessuna valutazione, in proposito, può essere sovrapposta dal Tribunale adito), appare indiscutibile (e, di fatto, non viene contestato dall'odierno ricorrente) la circostanza del mancato raggiungimento del budget dell'anno 2018, nonché degli anni precedenti, e di conseguenza la correttezza e la legittimità dell'operato della società preponente, che ha proceduto alla risoluzione del contratto di agenzia, con comunicazione in data 18.02.2019 (cfr. all. n. 17 del fascicolo di parte resistente): peraltro, come già evidenziato sopra, risultano smentite dalla documentazione depositata dalla società resistente le cause di giustificazione addotte dall'agente a base del mancato raggiungimento degli obiettivi concordati ovvero volte a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti (cfr. ricorso, pagg. 3-4), la prova della cui sussistenza, comunque, rimane in capo all'agente, in forza del generale disposto dell'art. 2697 cod. civ.
Pertanto, in riferimento alle indennità oggetto della domanda proposta dall'odierno ricorrente, dalle circostanze di fatto e dalle argomentazioni sopra svolte, discende in maniera incontrovertibile che allo stesso non competono l'indennità di cessazione del rapporto,
l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità per mancato preavviso.
Infatti, l'art. 7 del contratto di agenzia stipulato in data 01.12.2009 prevede espressamente: “…………………nel caso che, alla data di effettuazione di tali verifiche, le vendite risultassero inferiori al 10% rispetto ai preventivi minimi stabiliti annualmente e rapportati al periodo di verifica, potremo risolvere il presente contratto senza
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 9 Controparte_1 preavviso e senza che vi competa alcuna indennità per la risoluzione ad alcun titolo, dovendosi intendere clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. quella che prevede l'obbligo ad una minima produzione d'affari omogenea, salvo la indicata tolleranza, su base mensile e trimestrale”,
Per quanto riguarda, invece, l'indennità di incasso, l'art. 6 del contratto di agenzia stipulato in data 01.12.2009 precede espressamente fra gli obblighi dell'agente quello di che “Curare ove venga espressamente richiesto (fermo restando che gli incassi saranno in via normale da noi effettuati), l'esecuzione di eventuali incarichi di incasso, in particolare l'incasso degli insoluti;
si precisa che il conferimento di tali eventuali incarichi, anche se ripetuto, non potrà essere considerato come tacito conferimento della facoltà di incassare in via normale e su tale punto dovrete astenerVi da comportamenti che possano al riguardo indurre in errore i clienti. ………………. Per tale attività non vi comporterà il diritto di alcun speciale compenso, nemmeno a titolo di rimborso spese, essendosi tenuto conto di tale marginale attività nelle determinazioni del corrispettivo provvigionale e non essendo comunque
l'attività di incasso affidata in via continuativa”.
Quindi, tale previsione contrattuale già di per sé porta ad escludere qualsiasi diritto del ricorrente a percepire l'indennità reclamata: peraltro, dalle fatture allegate, a campione, dalla società ricorrente (cfr. all. n. 31 del fascicolo telematico di parte) si evince che i clienti hanno provveduto normalmente al pagamento a mezzo di RI.BA o di bonifici bancari.
Inoltre, come giustamente rilevato dalla società preponente (cfr. memoria di costituzione, pag. 15), “l'indennità di incasso deve, in ogni caso, essere calcolata sugli effettivi incassi effettuati dal ricorrente e non sulle provvigioni/fatturato generale di tutti gli anni dall'inizio del rapporto, come fa il ricorrente. La difesa del sig. omette Parte_1
invece di allegare e tantomeno di provare su quali incassi, per quali clienti, in quali circostanze e secondo quali modalità egli avrebbe curato
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 10 Controparte_1 incassi su cui darebbe diritto alla relativa indennità, limitandosi a conteggiare il 10% su tutte le provvigioni percepite nel corso del contratto”.
In proposito, la parte ricorrente non ha depositato agli atti alcuna documentazione comprovante l'incasso, in maniera costante e non sporadica, delle fatture per le vendite effettuate;
peraltro, la prova testimoniale articolata sul punto dal ricorrente è stata già rigettata con ordinanza in data 22.03.2024, in quanto generica e/o inammissibile con la seguente motivazione: “il capo b) è inammissibile, in quanto generico, dal momento che la parte ricorrente, oltre a non documentare l'incarico asseritamente conferito dalla società resistente di procedere all'incasso delle fatture emesse, non ha specificato, in maniera analitica, per quali clienti e per quali fatture sarebbe stato effettuato l'incasso delle fatture
(circostanza, peraltro, in parte smentita dai documenti allegati dalla società resistente: cfr. all. n. 31)”.
In ultimo, quanto alle istanze istruttorie formulate dalle parti, va reiterato quanto già argomentato nella ordinanza istruttoria emessa in data 22.03.2024, che viene integralmente richiamata e trascritta in questa sede: “- Rilevato che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo
(cfr. le note scritte per l'odierna udienza);
- Ritenuto che l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc dei contratti di agenzia e dei partitari dei clienti, formulata dalla parte ricorrente, è inammissibile, in quanto non motivata e, comunque, di carattere esplorativo;
che, in ogni caso, l'acquisizione di tali documenti appare irrilevante ai fini della decisione;
- Ritenuto che l'interrogatorio formale deferito dalla parte ricorrente alla resistente (cfr. pagg. 14-15 dell'atto introduttivo del giudizio) è irrilevante ai fini della decisione, in considerazione dei documenti già allegati agli atti e delle reciproche difese svolte dalle parti;
- Ritenuto che la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente
(cfr. pagg. 14-15 dell'atto introduttivo del giudizio) è irrilevante ai fini
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 11 Controparte_1 della decisione, in quanto:
i capi a), c) e d) hanno ad oggetto circostanze non contestate fra le parti
e non smentite dalla società resistente;
il capo b) è inammissibile, in quanto generico, dal momento che la parte ricorrente, oltre a non documentare l'incarico asseritamente conferito dalla società resistente di procedere all'incasso delle fatture emesse, non ha specificato, in maniera analitica, per quali clienti e per quali fatture sarebbe stato effettuato l'incasso delle fatture (circostanza, peraltro, in parte smentita dai documenti allegati dalla società resistente: cfr. all. n. 31); il capo e) è inammissibile, in quanto di carattere valutativo circa
l'asserito interesse della società alle sole vendite all'estero dei prodotti;
e in quanto, comunque, avente ad oggetto circostanze ininfluenti ai fini della decisione e, in ogni caso, smentite dalla documentazione depositata dalla società resistente;
il capo f) fa riferimento a circostanze non oggetto di contestazione da parte della società resistente e, comunque, a circostanze già oggetto dei documenti dalla stessa depositati;
il capo g) fa riferimento a circostanze del tutto ininfluenti ai fini della decisione della presente controversia;
- Ritenuto, poi, che la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter cpc (cfr. note scritte in data
06.10.2022, in data 06.03.2023, in data 21.09.2023 e in data
19.03.2024) è inammissibile, in quanto tardivamente articolata, in violazione degli artt. 415 e ss. cod. proc. civ.; che, in ogni caso, i due capitoli di prova articolati nelle note scritte
(indicati come 6.1 e 6.2 dalla difesa di parte ricorrente) sono ininfluenti ai fini della decisione della presente controversia, in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ovvero non contestate dalla società resistente;
- Ritenuto che la prova testimoniale articolata dalla società resistente
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 12 Controparte_1 (cfr. pag. 19 della memoria difensiva) è irrilevante ai fini della decisione, in quanto i capi nn. 1), 2) e 3) sono riferiti a circostanze già oggetto della documentazione depositata (cfr. all. nn. 3-12, 16, 14-15 e
21-30); e il capo n. 4) è riferito a circostanze irrilevanti ai fini della decisione, alla luce della documentazione già acquisita agli atti;
- Ritenuto, infine, che non è necessario procedere ad accertamenti tecnici, come pur richiesto dalla parte ricorrente;
Rigetta le istanze istruttorie formulate dalle parti”.
In merito, in aggiunta a quanto già argomentato nella suddetta ordinanza istruttoria, va brevemente evidenziato, in riferimento all'istanza della parte ricorrente di esibizione ex art. 210 cpc dei contratti di agenzia e dei partitari dei clienti, che in questa sede non viene in rilievo e non si discute circa il diritto dell'agente, di sicuro e indiscutibile rilievo sostanziale, a richiedere e a ottenere l'estratto dei libri contabili per verificare le provvigioni liquidate, a norma dell'art. 1749 cod. civ. (cfr. le note scritte del ricorrente in data 16.10.2024 e le note autorizzate ex art. 429, comma II, cpc), bensì dell'ammissibilità o rilevanza, sotto il profilo strettamente processuale ex art. 210 cpc, della formulazione dell'istanza di esibizione dei documenti in oggetto. Sul punto, non può che essere ribadita: a) l'inammissibilità della stessa, in quanto non motivata e, comunque, di carattere esplorativo (cfr. pag. 16 del ricorso: la motivazione risulta aggiunta solo tardivamente nelle note scritte in data 16.10.2024); b) l'irrilevanza, in ogni caso, dell'acquisizione di tali documenti “per verificare le provvigioni liquidate” (cfr. note scritte in data 16.10.2024, pag. 5), giacché il calcolo delle provvigioni risulta già puntualmente e analiticamente effettuato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, pagg. 7-12, sulla base delle fatture e degli altri documenti in suo possesso.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dal ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 13 Controparte_1 soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, causa di valore da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 della tabella 3, cause di lavoro;
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società , con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 01.03.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società resistente, le quali vengono liquidate in euro 5.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%;
3) Fissa il termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito della sentenza.
Così deciso in Salerno in data 14.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1424/22 R.G. Costabile c/o pag. 14 Controparte_1