Decreto cautelare 10 maggio 2011
Ordinanza cautelare 10 giugno 2011
Decreto cautelare 16 settembre 2011
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2011
Sentenza 22 febbraio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, ordinanza collegiale 21/10/2011, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01709/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2011, proposto da:
Società "Ergon S.p.A.", rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in NO, via SS. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Vibonati, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Tancredi, con domicilio eletto in NO, via A. Rotunno n. 43, presso l’avv. Di Domenico;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibonati;
Vista l’opposizione di terzo della società General Enterprise s.r.l.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’istanza per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 265/2011, presentata dalla società ricorrente;
Evidenziato che il contratto intervenuto in data 29.12.2010 tra il Consorzio Centro Sportivo Meridionale SA3 e la società ricorrente, avente ad oggetto la cessione, a favore della seconda, del ramo d’azienda relativo all’attività di gestione e raccolta dei rifiuti, sul quale la società Ergon s.p.a. fonda la propria legittimazione ad agire (cfr. pag. 2 del ricorso), è stato dichiarato “assolutamente inefficace, prima ancora che nullo”, da parte del Tribunale di NO, I Sezione Civile, con ordinanza del 16.9.2011, con il conseguente sequestro giudiziario del predetto ramo d’azienda, in tal modo privando la parte ricorrente dell’interesse all’ottenimento delle richieste misure attuative dell’ordinanza cautelare n. 265/2011;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO, Sezione Prima, respinge l’istanza per l’adozione di misure esecutive dell’ordinanza n. 265/2011, proposta dalla parte ricorrente.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2011
IL SEGRETARIO