TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
VERONICA BORGHINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lido di
Camaiore (LU), via Giotto n. 56, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato RICCARDO GUIDI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Leonardo Da Vinci
n. 15, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi vivranno separati libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto, con obbligo di darsene tempestiva comunicazione in caso di trasferimento nell'interesse dei figli e con consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per i figli;
2. la casa coniugale sita in Viareggio Via F.lli Rosselli n° 71 di proprietà della madre del Pt_2 verrà assegnata allo stesso che vi continuerà ad abitare;
3. la continuerà ad abitare nell'immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad Pt_1 Per_
€ 300,00 sito in Viareggio, via Menesini n. 16 insieme ai figli e , ivi residenti a loro volta;
CP_1
4. il si impegna al pagamento del canone di locazione dell'immobile (€ 300,00 mensili) di cui Pt_2 sopra e, nel caso in cui lo stesso non dovesse provvedere a tale obbligo per motivi di difficoltà
1 economica, il versamento di tale somma verrà erogato da parte della madre del medesimo Sig.ra come da accordo sottoscritto in sede di separazione;
Controparte_2
5. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e stabile residenza presso la stessa;
6. il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e così anche per le festività natalizie e pasquali, come per le vacanze estive e/o invernali;
7. circa il mantenimento ordinario dei figli ciascun genitore provvederà direttamente nei periodi di rispettiva permanenza;
8. le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli con riferimento a quelle elencate nel
Protocollo adottato da codesto Tribunale sottoscritto in data 7.10.2020 sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9. le parti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento e quindi nessuna somma a titolo di contributo al mantenimento è prevista reciprocamente dagli stessi;
10. l' assegno unico sarà percepito e trattenuto dalla pertanto il dichiara che nulla Pt_1 Pt_2 osta a che la percepisca e trattenga tale assegno e si impegna a sottoscrivere tutti i documenti Pt_1 necessari all'ottenimento e/o il rinnovo dell'assegno unico suddetto in favore della Pt_1
11. spese di giudizio compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 29/3/2003, dal quale sono nati i due figli (nato CP_1
l'1/11/2005), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Viareggio (LU) in data 29/3/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 17, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno
2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 7/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
VERONICA BORGHINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lido di
Camaiore (LU), via Giotto n. 56, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato RICCARDO GUIDI Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Leonardo Da Vinci
n. 15, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. i coniugi vivranno separati libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenuto, con obbligo di darsene tempestiva comunicazione in caso di trasferimento nell'interesse dei figli e con consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di nulla-osta per l'espatrio anche per i figli;
2. la casa coniugale sita in Viareggio Via F.lli Rosselli n° 71 di proprietà della madre del Pt_2 verrà assegnata allo stesso che vi continuerà ad abitare;
3. la continuerà ad abitare nell'immobile condotto in locazione con canone mensile pari ad Pt_1 Per_
€ 300,00 sito in Viareggio, via Menesini n. 16 insieme ai figli e , ivi residenti a loro volta;
CP_1
4. il si impegna al pagamento del canone di locazione dell'immobile (€ 300,00 mensili) di cui Pt_2 sopra e, nel caso in cui lo stesso non dovesse provvedere a tale obbligo per motivi di difficoltà
1 economica, il versamento di tale somma verrà erogato da parte della madre del medesimo Sig.ra come da accordo sottoscritto in sede di separazione;
Controparte_2
5. la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e stabile residenza presso la stessa;
6. il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e così anche per le festività natalizie e pasquali, come per le vacanze estive e/o invernali;
7. circa il mantenimento ordinario dei figli ciascun genitore provvederà direttamente nei periodi di rispettiva permanenza;
8. le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli con riferimento a quelle elencate nel
Protocollo adottato da codesto Tribunale sottoscritto in data 7.10.2020 sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9. le parti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento e quindi nessuna somma a titolo di contributo al mantenimento è prevista reciprocamente dagli stessi;
10. l' assegno unico sarà percepito e trattenuto dalla pertanto il dichiara che nulla Pt_1 Pt_2 osta a che la percepisca e trattenga tale assegno e si impegna a sottoscrivere tutti i documenti Pt_1 necessari all'ottenimento e/o il rinnovo dell'assegno unico suddetto in favore della Pt_1
11. spese di giudizio compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 29/3/2003, dal quale sono nati i due figli (nato CP_1
l'1/11/2005), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in Viareggio (LU) in data 29/3/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 17, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno
2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 7/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3