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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 2599/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato il [...] a [...] (avv. Marcello Campagnuolo, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nata il [...] a [...] (avv. Monica Del Grosso, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Le parti istanti, con ricorso ritualmente depositato e notificato, hanno dedotto che in data
18/9/2011 hanno contratto matrimonio concordatario in Benevento, che dalla predetta unione è nata la IG (26/4/2012) e che a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis hanno Per_1
sottoscritto accordo di separazione consensuale in data 8/2/2019, autorizzato dal P.M. in data
11/2/2019, prevedendo, per quanto rileva in questa sede: l'affido congiunto della IG, con collocazione prevalente presso la madre nell'appartamento dei nonni materni in Benevento,
p. 1/4 via Salvatore Pennella nr. 5 b/2; assegno di mantenimento della IG minore a carico di Pt_1
pari a €.300 mensili, oltre obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Su
[...]
tali premesse, hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Benevento il 18/9/2011 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nell'accordo in atti, da loro debitamente sottoscritto.
In particolare, si sono definitivamente accordate come segue:
Per_
- “RESPONSABILITA' GENITORIALE: affido condiviso della IG a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la IG di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
Per_
- TEMPI DI PERMANENZA: collocare anagraficamente e in via preferenziale la IG presso la madre e disporre che il padre, possa vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta lo vorrà,
previo accordo con l'altro genitore e comunque secondo il calendario di visita: a) durante l'anno scolastico: due week- end alternati al mese (dal venerdì alle 16. alla domenica alle 21.) ed un giorno alla settimana, dalle 14. alle 21., ovvero fino alla mattina del giorno successivo;
b) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: con il criterio
Per_ dell'alternanza, saranno trascorse dalla IG un anno con la madre e un anno con il padre;
c)durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni: con il criterio
Per_ dell'alternanza, saranno trascorse dalla IG un anno con la madre ed un anno con il padre;
d)durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla p. 2/4 chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo: la IG minore continuerà a stare con la madre e il padre avrà diritto di trascorrere i giorni con la IG come indicato al punto a). Le vacanze estive saranno concordate tenendo conto delle esigenze della IG e dei coniugi, secondo il criterio dell'alternanza, prevedendo
15(diconsi quindici) giorni consecutivi con il genitore non collocatario;
e) per i ponti e le festività nazionali, le vacanze invernali o altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico: i coniugi concorderanno come trascorrere tali periodi tenendo conto delle esigenze della IG minore e dei coniugi, secondo il criterio dell'alternanza;
- ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE: non vi è casa coniugale da assegnare, i coniugi in occasione della separazione hanno risolto il contratto di locazione della casa coniugale e liberato la stessa dagli arredi, utensili, elettrodomestici, suppellettili ed effetti personali;
- RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA: porre a carico di
Per_
l'obbligo di contribuire al mantenimento della IG , sino al Parte_1
raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa: a) versando ad Controparte_1
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni
Per_ mese, l'importo mensile di €.400 per il mantenimento della IG , importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat costo vita;
b) tenendo a proprio carico,
o rimborsando ad per il caso di anticipazioni, il 50% delle seguenti spese per Controparte_1
Per_ la IG : spese scolastiche, di istruzione e di formazione, non sottoposte a preventivo accordo (iscrizione anno scolastico, acquisto libri scolastici);spese scolastiche, di istruzione e di formazione, sottoposte a preventivo accordo (gite scolastiche, viaggi di istruzione, corsi di lingua, corsi di attività sportiva); spese mediche non sottoposte a preventivo accordo (non mutuabili nonché necessarie ed urgenti); spese mediche sottoposte a preventivo accordo
(diagnostica e terapie non necessarie ed urgenti); ulteriori spese non sottoposte a preventivo
Per_ accordo (iscrizione corsi universitari, anche fuori sede a scelta della IG , iscrizioni corsi di formazione, iscrizione master, spese di trasporto, vitto e alloggio funzionarie allo studio universitari e/o ai corsi di formazione, master); ulteriori spese sottoposte a preventivo accordo
(qualsivoglia spesa non indicata ai punti precedenti);
- ASSEGNO DI DIVORZIO: le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e/o patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro;
p. 3/4 - le parti dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'avvenuta divisione di tutti i beni della comunione coniugale e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro, circa i beni della comunione e non vi è comunione de residuo”.
4 Ciò posto, tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto all'interesse della minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 2/1/2025.
5 Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Benevento il 18/9/2011 (atto nr. 222 parte II, serie A, anno, 2011) alle condizioni necessarie di divorzio concordate dalle parti e riportate in parte motiva, dando atto di quelle cd. eventuali;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Benevento;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10 dicembre 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 4/4