Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2604/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 10.07.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. ROSARIA Parte_1 C.F._1
FRANCA BALBO,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. 1, con l'Avv. MICHELE Controparte_1 C.F._2
IMPERATRICE e l'Avv. GRETA CARAMELLA,
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate a mezzo delle note scritte depositate in data 19.02.2025 e qui di seguito riportate per esteso.
Per il ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
1. Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 01.10.2005 nel
Comune di CA LA (VA), tra i sig.ri nato in [...], il [...] e Parte_1
Atti di matrimonio del Comune di CA LA (VA), dell'anno 2005, n. 7 (doc.1).
2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile del Comune di CA LA (VA), di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed ulteriori incombenti.
3. Attesa la frequentazione di di entrambe le case, materna e paterna, disporre (con decorrenza dal Per_1
deposito del ricorso) che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia per il tempo della rispettiva convivenza.
4. Disporre che il sig. versi a titolo di mantenimento del figlio irettamente nelle Parte_1 Per_2
sue mani e in considerazione della sua parziale autonomia, la somma di mensili € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Disporre che la sig.ra versi a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1 Per_2
direttamente nelle sue mani, la somma di mensili € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
6. Disporre che le spese straordinarie per i figli siano poste al 50% a carico delle parti.
7. Stabilire che ciascuna delle parti provveda al proprio sostentamento, respingendo ogni avversa domanda in ordine al versamento a favore della sig.ra e a carico del sig. dell'assegno Controparte_1 Parte_1
divorzile, non sussistendone i presupposti di legge.
9. Con vittoria di spese di lite.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova non ammessi, come articolati nella memoria ex art. 473bis 17, I comma, con i testi ivi indicati”.
Per la resistente:
“in via principale, nel merito:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e in Parte_1 Controparte_1
data 01.10.2005 nel Comune di CA LA (VA) – atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'anno 2005, nr. 7, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA LA di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) atteso il trasferimento di presso la casa coniugale a partire dal 29.07.2024, disporre a carico del sig. Per_1
un obbligo di contributo per il mantenimento ordinario a favore dei figli maggiorenni, ma Parte_1
non economicamente indipendenti, di complessivi euro 250,00 mensili, ovvero altra somma maggiore o minore che sarà riconosciuta congrua fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese direttamente nelle sue mani o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra
[...]
somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
CP_1
Pag. 2 di 15 3) disporre a carico del sig. un obbligo di contribuito per il mantenimento ordinario a favore Parte_1
del figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente, di complessivi euro 250,00 mensili, ovvero R_
altra somma maggiore o minore che sarà riconosciuta congrua fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, da effettuarsi entro il 10 di ogni mese direttamente nelle sue mani, somma annualmente da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT del costo della vita;
4) disporre che le spese straordinarie dei figli e saranno sostenute nella misura del 50% da entrambe Per_1 R_
le parti;
5) autorizzare il sig. ad accedere alla casa coniugale sita in CA LA (VA), alla Parte_1
via Papa Pio XI, nr. 16, al fine di recuperare i propri effetti personali e, parimenti, autorizzare la sig.ra
[...]
al recupero dei propri effetti personali in possesso del sig. CP_1 Pt_1
in via riconvenzionale, nel merito:
6) attesa la mancanza di mezzi adeguati della sig.ra e l'impossibilità di procurarseli per Controparte_1
ragioni oggettive, disporre a carico del sig. l'obbligo alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 5, Pt_1
comma 6 della legge nr. 898/1970, nella misura che sarà riconosciuta congrua;
7) con vittoria di spese e compenso del presente procedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso depositato in data 10.07.2024 il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile con la resistente in data 01.10.2005 nel comune di CA LA (VA), scegliendo il regime della comunione dei beni;
che dalla loro unione sono nati i figli R_
(in data 01.06.2003) e (in data 15.10.2005); che i coniugi sono stati autorizzati a vivere Per_1
separati in data 28.10.2021, che, consensualizzando la loro separazione, omologata da questo
Tribunale in data 03.11.2021, le parti hanno concordato: “affidamento congiunto della figlia minore
(all'epoca di anni 16) e collocamento principale presso l'abitazione materna ove si è mantenuta la Per_1
residenza anagrafica;
facoltà di visita per il padre ampiamente dettagliate;
assegnazione della casa coniugale, ubicata in CA LA (VA), via Papa Pio XI n. 16, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
alla stessa;
quanto al mantenimento dei figli: a carico del padre, assegno per entrambi i figli nella CP_1
misura di complessivi € 500,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie ed urgenti e per le altre previo accordo tra le parti;
a carico della madre attraverso il lavoro domestico e di accudimento”; che, “messo alla porta dalla sig.ra all'incirca a fine febbraio 2022, è stato costretto a vivere per una settimana nella CP_1
propria auto e poi si è diviso tra l'abitazione dell'amico sig. di CA LA (VA) e della Persona_4
sorella sita in Agrate Brianza (MB).
7. Solo verso fine giugno inizio luglio 2023, il sig. Persona_5
è stato in grado di reperire un'abitazione in Piazza Sandro Pertini 82 in CA LA (VA), Pt_1
Pag. 3 di 15 nei pressi della casa familiare, al canone annuale di € 5.160,00, ossia € 430,00 mensili (doc. 7) […] Dal
10.12.2023, infatti, , di anni 18, che ha concluso l'ultimo anno del liceo sportivo Prealpi di NO Per_1
(VA) si è trasferita, in via definitiva, presso la casa paterna ubicata sempre in CA LA (VA), in
Piazza Sandro Pertini 82, tanto da richiedere ed ottenere il cambio di residenza anagrafica […] Dal
10.12.2023 il sig. pertanto mantiene direttamente la figlia e da gennaio 2024 ha sospeso di Pt_1 Per_1
versare il contributo a tale titolo alla sig.ra . 14. Dal 06.11.2023, stato assunto alle CP_1 Per_2
dipendenze della società con contratto a tempo indeterminato part-time, come addetto alla CP_2
sala giochi (doc.15) e continua a portare avanti la sua formazione universitaria (attualmente iscritto presso la facoltà di Scienze delle Istituzioni Internazionali); dal marzo 2024, i è peraltro trasferito presso Per_2
l'abitazione di alcuni amici, con cambio di residenza anagrafica (doc.15bis). 15. La sig.ra pertanto, CP_1
dal marzo 2024, è rimasta sola nella casa familiare, di sua esclusiva proprietà, in CA LA (VA), via Papa Pio XI n. 16, come da stato di famiglia e certificato di residenza prodotto (doc.3). 16. Per il 2024, il sig. ha versato alla sig.ra il contributo dovuto per il figlio € 250,00 mensili, Pt_1 CP_1 Per_2
doc.16) salvo poi dal mese di aprile 2024 e atteso il trasferimento del figlio, versarlo direttamente nelle sue mani
[…] sono ancora in corso [cinque finanziamenti contratti durante il matrimonio che] comportano versamenti mensili di complessivi € 836,00, che si sta accollando in via esclusiva il sig. come si evince Pt_1
dagli estratti conto prodotti (doc.9-10-11-12); trattasi per la precisione del: - finanziamento per € 25.000,00 contratto il 06.06.2017 con da restituire in 96 rate dell'importo mensile di € 334,00 CP_3
ciascuna e scadenza nel luglio 2025 (doc.17); - finanziamento per € 5.000,00 contratto il 23.05.2018 con
INTESA SANPAOLO da restituire in 90 rate dell'importo mensile di € 122,00 ciascuna e scadenza nel dicembre 2025 (doc.18); - finanziamento per € 9.800,00 contratto il 27.02.2019 con INTESA
SANPAOLO, da restituire in 84 rate dell'importo mensile di € 143,23 e scadenza nel marzo 2026 (doc.19);
- finanziamento per € 7.000,00 contratto il 08.07.2019 con , da restituire in 60 rate CP_3
dell'importo di € 136,80 ciascuna e scadenza nel luglio 2024 (doc.20); - finanziamento per € 2.500,00 contratto in data 09.07.2019 con e gestibile per il tramite di una carta Carrefour e con rate CP_3
mensili di € 100,00 e scadenza a fine dicembre 2024 (doc.20bis) […] è stato costretto in data 28.04.2022, a contrarre con un ulteriore nuovo finanziamento per € 22.896,05 mediante cessione del CP_3
quinto dello stipendio, da restituire in 120 rate di mensili € 268,00 ciascuna e scadenza nell'aprile 2032
(doc.21). 20. Altro finanziamento è stato contratto il 21.05.2022 con per € 829,00 da CP_3
restituire in 30 rate dell'importo di € 27,36 ciascuna e scadenza nel dicembre 2024 (doc.22) […] è assunto dal
2015 alle dipendenze della di Rozzano (MI), e percepisce a titolo retributivo un importo di lordi € CP_4
25.417,00 pari a netti € 21.226,00, come da C.U. degli ultimi tre anni prodotte […] è intestatario di un unico
Pag. 4 di 15 conto corrente bancario aperto presso Intesa Sanpaolo, di cui si sono prodotti i relativi estratti conto (doc.9-10-11-
12-16); non ha alcun investimento né polizza assicurativa [che] La sig.ra ha sempre manifestato una CP_1
radicata avversione nei confronti di una qualsiasi occupazione lavorativa, sebbene non ci sia motivazione alcuna, né patologia o situazione medica/sanitaria tale da comprometterne la capacità lavorativa;
neppure a seguito della separazione la situazione è cambiata […] gode di un patrimonio immobiliare rappresentato dalla casa familiare di sua esclusiva proprietà e da due depositi di cui è cointestataria, come da allegata risultanze catastali (doc.28).
La stessa deve anche aver ereditato somme di denaro a seguito della morte del padre […] Dal 2022 in avanti la sig.ra ha versato al fratello in diverse occasioni varie somme di denaro in contanti per Persona_5 Parte_1
aiutarlo a sbarcare il lunario”.
Costituendosi in giudizio tempestivamente in data 11.10.2024, per quello che qui rileva, la resistente ha eccepito di avere “svolto per ben 15 anni la mansione di commessa presso diversi esercizi commerciali, da ultimo presso la società , garantendosi un autonomo e completo mantenimento. Controparte_5
Quest'ultima società, nel 2004, procedeva con il licenziamento della sig.ra per mancata comunicazione CP_1
di ferie e, di conseguenza, assenza ingiustificata. Seguiva una vertenza con la predetta società, che terminava con l'annullamento del licenziamento e il reintegro nella posizione lavorativa (la cui documentazione risulta essere attualmente in possesso al sig. . Tuttavia, la sig.ra di comune accordo con il marito, decideva Pt_1 CP_1
di lasciare l'occupazione lavorativa ed accettare il pagamento di una c.d. “buonuscita” (di seguito messa a disposizione della famiglia), allo scopo di dedicarsi esclusivamente ai figli (che all'epoca avevano rispettivamente 2 anni e pochi mesi nei loro primi anni di vita e fino all'inserimento alla scuola materna, stante la R_ Per_1
mancanza di qualsivoglia forma di aiuto familiare […] le ragioni della separazione devono essere ravvisate in altro e, in particolare, nel degradamento del rapporto tra i coniugi, provocato principalmente dai tradimenti perpetrati dal sig. oltre che dal totale disinteressamento dello stesso alla vita familiare […] a partire Pt_1
dal 29.07.2024, ritornava presso la casa coniugale, ivi trasferendo la propria residenza anagrafica (doc. 6) Per_1
[…] a partire da fine gennaio 2024 […] decideva di trasferire la propria residenza anagrafica presso R_
l'abitazione di un amico. Inoltre, a far data dal 06.11.2023, veniva assunto presso la società R_ [...]
con contratto a tempo indeterminato part-time, come addetto alla sala giochi e CP_2
contemporaneamente prosegue la sua formazione universitaria […] sebbene lo stesso abbia la residenza in luogo diverso dalle mura materne o paterne, giuridicamente non è da considerarsi persona economicamente indipendente.
Ed infatti, mediante il predetto contratto, percepisce uno stipendio lordo pari ad euro 880,65 mensili (doc. R_
8) […] nell'anno 2021, -a seguito della percezione dei lasciti ereditari paterni- ha estinto in proprio taluni dei finanziamenti contratti durante il matrimonio, mediante la corresponsione di complessivi euro 27.167,81 (doc.
9). […] A seguito della separazione consensuale, venendo meno il reddito del marito […] si è ritrovata in una
Pag. 5 di 15 situazione di estrema difficoltà economica, tale da consentirle l'accesso alle forme di sussistenza statali (tra cui il reddito di cittadinanza, del quale ha beneficiato dal mese di aprile 2022 al mese di dicembre 2023). Venuta meno la sopra menzionata forma di sussistenza, la situazione economica della sig.ra si è ulteriormente CP_1
aggravata e così permane. Alla luce di ciò, la sig.ra si è vista costretta ad accettare, suo malgrado, CP_1
l'aiuto economico del figlio […] Solo a partire dal settembre 2024, la sig.ra usufruisce del R_ CP_1
servizio SFL (Supporto per la Formazione ed il Lavoro): trattasi di un progetto di attivazione al lavoro indetto da INPS e rivolto ai nuclei familiari aventi ISEE non superiore ai 6.000 euro annui. Mediante la fruizione di tale servizio, la sig.ra percepisce un bonus netto pari ad euro 350,00 mensili, da destinarsi alla CP_1
partecipazione di specifici corsi di formazione, utili ad al reinserimento al lavoro. In particolare, la sig.ra sta frequentando il corso di segretaria amministrativa, avente la durata di 1 anno, presso l'IAL con CP_1
sede nella città di NO (doc. 10) […] Inoltre, sin dall'anno 2004, la sig.ra è regolarmente iscritta CP_1
alle liste del Centro per l'impiego di NO, senza riscontro alcuno. Si allega il certificato di stato occupazionale
(doc. 11). Si allegano, altresì, per completezza, gli estratti del conto corrente della sig.ra per gli CP_1
anni 2021, 2023 e 2024”.
A mezzo della prima memoria depositata in data 22.10.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha replicato che “ vive prevalentemente sotto il tetto paterno, pernottando nella casa del Per_1
padre ove sono rimasti tutti i suoi effetti personali;
si reca nell'abitazione materna principalmente per accudire il cane e per qualche pasto. E' stata la sig.ra ad imporre alla figlia di ritrasferire la residenza presso la CP_1
casa materna, al fine di poter rivendicare per la figlia l'assegno di mantenimento […] probabilmente la scelta di trasferire la residenza del figlio altrove è dettata principalmente dal fatto che, in questo modo, la sig.ra R_
può avvalersi di un ISEE molto basso (altrimenti farebbe cumulo con quella del figlio) ed accedere a CP_1
tutta una serie di sussidi statali […] Per ogni finanziamento estinto, comunque, ce ne sono altrettanti ancora in corso che, come già spiegato, successivamente alla separazione dei coniugi e alla chiusura del conto corrente comune
(dicembre 2021), sono rimasti in carico al solo sig. stiamo parlando di un prelievo mensile di Pt_1
complessivi € 699,23 (effettivamente il prestito di € 7.000,00 con rate mensili per € 136,80 è scaduto nel luglio
2024) […] il Reddito d Cittadinanza (che oggi è stato soppresso) veniva erogato per il tramite di una carta di debito prepagata emessa da Poste Italiane;
il sig. ricorda che l'importo percepito a tale titolo dalla sig.ra Pt_1
era pari a € 1.300,00 mensili [che nulla ha] a che fare con il conto corrente della sig.ra CP_1 CP_1
aperto presso Intesa Sanpaolo […] la sig.ra per gli anni 2022, 2023 e 2024 abbia introitato sul CP_1
proprio conto corrente di Intesa Sanpaolo somme in contanti di una certa consistenza” (complessivi €
12.230,00 nel 2022, € 11.160,00 nel 2023 ed € 3.100,00 nel 2024).
Pag. 6 di 15 A mezzo della memoria depositata in data 31.10.2024, tra l'altro, la resistente ha controreplicato che nell'anno 2022 “risulta che il sig. avrebbe versato in contanti sul proprio conto corrente la Pt_1
somma complessiva di euro 11.730,00, di cui si chiede giustificazione così come richiesto da controparte in ordine alle cifre versate in contanti dalla sig.ra sul proprio conto corrente […] dorme prevalentemente CP_1 Per_1
sotto il tetto paterno, trascorrendo la restante parte della giornata e tutti i pasti (pranzo e cena) presso la casa coniugale […] una volta divenuto soggetto economicamente autonomo, con residenza in luogo diverso da R_
quello materno, potrà costituire un nucleo familiare a sé stante, senza che l'eventuale occupazione lavorativa della madre, che auspicabilmente verrà ottenuta (anche grazie al servizio SFL) nell'anno 2025, possa ostacolarlo al godimento di specifici benefici […] produce il CUD dell'anno 2024 (doc. 22), riferito ai redditi dell'anno 2023, dal quale emerge che l'ammontare annuo percepito dalla sig.ra sia pari ad euro 8.698,77 [avendo] CP_1
accumulato ben 15 anni di anzianità contributiva […] quanto percepito a titolo di reddito di cittadinanza era una sorta di restituzione di parte dei contributi già accantonati (doc. 23). […] Per quanto riguarda, invece, il bonus percepito mensilmente di importo pari ad euro 350,00 attraverso il servizio SFL (Supporto per la
Formazione ed il Lavoro) […] può essere impiegato unicamente per corsi di formazione finalizzati all'inserimento al lavoro […] il servizio SFL ha una durata di 1 anno, durante il quale la sig.ra avrà CP_1
la possibilità di partecipare a diversi corsi di formazione, nell'ambito di uno specifico percorso formativo. Per ogni corso è prevista una relativa durata, ad esempio il corso per segretaria amministrativa ha una durata di 70 ore, il corso di inglese ha una durata di 48 ore (doc. 24), il corso di informatica ha una durata di 70 ore, e via dicendo
[…] In mancanza di stipendio e/o introiti mensili, la sig.ra prelevava delle somme in contanti (sempre CP_1
dalla carta di credito) per mantenere il conto corrente presso la banca Intesa San Paolo in positivo […] Quanto al pagamento del canone di locazione, non vi è traccia del pagamento periodico dello stesso, essendo presenti sugli estratti conto solamente due bonifici in tal senso, rispettivamente in data 06.09.2023 (di importo pari ad euro
1.032,00) e in data 26.09.2024 (importo pari ad euro 516,00): nessun altro canone di locazione risulta essere stato pagato dal sig. Inoltre, parimenti al punto nr. 32) del ricorso [non si fa] menzione alcuna Pt_1
all'assegno unico erogato da INPS e percepito dal sig. Tali somme, che peraltro dovevano essere Pt_1
consegnate, o comunque messe a disposizione, ai figli e si attestano ad euro 1.519,49 per l'anno Per_1 R_
2022, ad euro 213,82 per l'anno 2023 e ad euro 442,00 per l'anno 2024. Da ultimo, si segnala che dall'estratto del conto corrente relativo all'anno 2023 prodotto, emerge che in data 26.09.2023, il sig. Pt_1
avrebbe percepito la somma di euro 3.667,07 da un fondo fiduciario di cui non viene fatta neppure astratta menzione nei propri scritti difensivi”.
In data 06.11.2024, per quello che qui rileva, rispetto al versamento di contanti per € 2.100,00 in tre tranches nei mesi di ottobre/novembre 2022, il ricorrente ha dichiarato che “sono i contributi
Pag. 7 di 15 offerti dalla di lui sorella […] chiede l'esibizione e acquisizione dei movimenti della carta di credito per gli anni
2022-2023 e 2024 per far chiarezza sul punto […] Quanto alla somma di € 3.667,07 ricevuta in data
26.09.23 dal sig. si tratta di azioni legate al suo posto di lavoro, che è stato costretto a svincolare per Pt_1
pagare la scuola privata di;
segue infatti un bonifico di € 2.400,00 eseguito in data 10.10.2023 alla Per_1
scuola Prealpi. Quanto, infine, all'affitto della propria abitazione, è bene chiarire che il sig. ha versato, Pt_1
in diverse occasioni, l'importo corrispondente in contanti, anche in forma dilazionata”.
***
Alla prima udienza celebrata in data 13.11.2024, per quello che qui rileva, il ricorrente ha dichiarato di essere disponibile a mantenere direttamente durante i tempi di permanenza Per_1
presso di sé, a versare a (che lavora part-time a tempo indeterminato in una sala giochi R_
come manutentore informatico, con orario dalle 17:00/18:00 alle 23:00/24:00, dai primi giorni di novembre 2023, percepisce l'importo netto mensile di circa € 900,00, studia all'università e si divide tra due case) l'importo mensile di € 250,00 dal mese di aprile 2024 e che l'AU viene percepito direttamente dai figli maggiorenni. La resistente ha dichiarato di avere ereditato dal padre, deceduto alla fine dell'anno 2017, l'importo di € 40.000,00 circa, accreditatole nel 2021
(prima della separazione consensuale delle parti), oltre alla casa coniugale (avendo il fratello ereditato altro immobile), di non versare nulla a che nel corso dell'anno 2024 l'ha aiutata R_
dopo la sospensione del versamento del contributo paterno per , di nulla opporre al Per_1
versamento diretto a dell'importo di € 250,00 da parte del padre e che non ha R_ Per_1
potuto iscriversi a Scienze motorie perché il padre non ha inteso contribuire al pagamento delle tasse universitarie, non è riuscita a chiedere per tempo la borsa studio, sta facendo dei corsi di inglese avanzato con la prospettiva di iscriversi l'anno prossimo all'università di scienze motorie,
“da questo mese” percepisce l'importo di € 350,00 di cui fruirà se il programma formativo proseguirà e l'importo mensile di € 96,00 dall'INPS a titolo di AU. Le parti hanno dichiarato di essere disponibili a ripartire le spese straordinarie di entrambi i figli al 50%.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 13.11.2024, parzialmente modificando le condizioni della separazione personale dei coniugi come innanzi omologata, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: come da accordo perfezionatosi tra i coniugi, è stato disposto che i medesimi partecipino alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli e nella misura del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di R_ Per_1
Milano; è stato revocato l'obbligo paterno di versare alla resistente il contributo mensile al mantenimento ordinario indiretto di dal mese di luglio 2024, prendendo e dando atto R_
Pag. 8 di 15 dell'impegno assunto dal ricorrente di “continuare a versare direttamente a l'importo mensile di € R_
250,00” (cui la resistente non si è opposta); sono state dichiarate inammissibili le domande non strettamente connesse in atti reciprocamente formulate al n. 82 dal ricorrente3 e al n. 54 dalla resistente5 ed è stato ammesso l'interrogatorio formale della resistente articolato dal ricorrente in data 22.10.2024 limitatamente ai cap. da n. 3 a n. 9 e da n. 15 a n. 21 (esclusi gli ulteriori perché vertenti su circostanze o non rilevanti ai fini del decidere o pacifiche).
In sede di interrogatorio formale la resistente non ha reso dichiarazioni confessorie.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 18.11.2024 non sono state ammesse le prove orali per testimoni articolate dal ricorrente in data 22.10.2024 e dalla resistente in data 31.10.2024 perché
o formulate in termini o valutativi o generici o vertenti su circostanze o non rilevanti ai fini del decidere o pacifiche o già documentate ed è stato concesso alle parti un ulteriore termine per il deposito degli estratti di tutti i rapporti bancari e/o postali e/o finanziari di cui fossero titolari e/o contitolari dall'01.01.2024 al 31.12.2024.
Alla successiva udienza con trattazione scritta celebrata in data 20.02.2025, viste le conclusioni precisate dalle parti (che, tra l'altro, hanno espressamente rinunciato alla concessione dei termini previsti per il deposito degli scritti conclusivi), la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa in decisione.
***
Non vi sono margini per la rimessione della causa sul ruolo per approfondimenti istruttori non essendo le prove orali reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni rilevanti ai fini del decidere per i motivi già esplicitati in corso di causa dal giudice istruttore.
***
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra loro.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da ben oltre sei mesi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
01/12/1970 n. 898 per la pronuncia divorzile.
*** 2 “Autorizzare il sig. ad accedere alla casa familiare sita in CA LA (VA), via Papa Pio XI n. 16, al fine di recuperare i Parte_1 propri effetti personali e i beni di propria spettanza”. 3 Non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni ergo rinunciata inequivocabilmente 4 “autorizzare il sig. ad accedere alla casa coniugale sita in CA LA (VA), alla via Papa Pio XI, nr. 16, al fine di Parte_1 recuperare i propri effetti personali e, parimenti, autorizzare la sig.ra al recupero dei propri effetti personali in possesso del sig. Controparte_1 Pt_1 5 Reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni Pag. 9 di 15 L'odierno thema decidendum investe: 1) la debenza o meno del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di durante i tempi di permanenza presso la madre e 2) Per_1
l'an e il quantum dell'assegno divorzile chiesto dalla resistente.
Infatti, alla prima udienza celebrata in data 13.11.2024 le parti si sono accordate sia per la ripartizione delle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% ciascuna, come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, sia per il versamento del contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di (dell'importo mensile di € 250,00, R_
soggetto a rivalutazione come per legge) direttamente nelle mani di quest'ultimo (che ante causam ha trasferito altrove la sua residenza anagrafica e, pur lavorando part-time, prosegue gli studi universitari). Sul punto, in data 19.02.2025 (i. e. in sede di precisazione delle conclusioni), il ricorrente ha avanzato la richiesta di ridurne l'entità all'importo mensile di € 200,00 senza, tuttavia, allegare alcuna sopravvenienza utile, limitandosi ad affermare (rectius) ribadire che onserva la sua parziale indipendenza con l'occupazione lavorativa part-time con un introito mensile Per_2
di € 900,00/1.000,00” (non dissimile da quello dichiarato all'udienza celebrata in data
13.11.2024).
Non sono sub iudice né le cause della separazione personale dei coniugi (omologata nell'anno
2021), né le ragioni di dare e/o avere reciprocamente vantate dalle parti in forza o dei contratti sottoscritti in costanza di convivenza coniugale o del decreto reso in data 03.11.2021 o dei provvedimenti assunti in data 13.11.2024 (che, eventualmente, potranno essere fatte valere in separata sede).
Deve essere nuovamente dichiarata inammissibile la domanda n. 5 (non connessa alla pronuncia divorzile) reiterata dalla resistente in data 19.02.2025 che, peraltro, non necessita dell'autorizzazione giudiziale per consentire a “ ad accedere alla casa coniugale sita Parte_1
in CA LA (VA), alla via Papa Pio XI, nr. 16 [di cui è proprietaria esclusiva e
“assegnataria”] al fine di recuperare i propri effetti personali”.
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Sul contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto della figlia neomaggiorenne – Per_1
che ha compiuto diciannove anni il 15.10.2024, non è economicamente autosufficiente6, percepisce dall'INPS l'importo dell'AU e, tra l'altro, vorrebbe intraprendere gli studi universitari
– si osserva quanto segue: a mezzo delle note scritte depositate in data 19.02.2025, il ricorrente ha osservato che “Dalla documentazione da ultimo prodotta, si desume come stia beneficiando di diverse entrate per un importo Per_1
di complessivi € 1.178,50 mensili che le derivano: quanto a € 500,00 quale contributo aggiornato al 2025 per l'inserimento nel programma di Supporto e Lavoro (con obbligo di frequentazione di corsi di formazione) che percepirà sino a novembre 2025 (con possibilità di proroga per un anno ulteriore); quanto a € 582,50 (con scadenza ad agosto 2025) per essere stata inserita nella Leva Civica del comune di CA LA e di cui alla documentazione prodotta (doc.49-49bis ns. nota di deposito); quanto a € 96,00 quale assegno unico corrisposto dall'INPS (che verrà percepito sino al compimento dei 21 anni, ossia sino al 15.10.2026)”; in pari data la resistente ha precisato che la figlia , a seguito di vincita del bando Persona_6
regionale per la Lega Civica del Comune di CA LA, percepisce una retribuzione mensile dell'importo di 582,50 “solamente sino ad agosto 2025 (cfr. doc. 1) senza possibilità di proroga
[…] che dall'anno 2025 il contributo previsto per il supporto formazione lavoro è passato da Euro 350,00 ad
Euro 500,00 mensili [che] non essendoci compatibilità tra i due sostegni percepiti (SFL e Leva Civica), il primo potrebbe essere revocato. Si precisa inoltre che lo stesso sostegno SFL ha scadenza il mese di agosto 2025
[…] che il Progetto di è quello di iscriversi all'università, sfumato l'anno scorso per il mancato versamento Per_1
della quota di iscrizione nei tempi da parte del che inizierà a ottobre 2025 e non sarà compatibile con Pt_1
il supporto SFL”;
è stato ritualmente acquisito in causa che frequenta entrambi i genitori che provvedono al Per_1
suo mantenimento diretto durante i tempi di permanenza presso di essi (che, stante la maggiore età della figlia, non possono/non devono essere regolamentati); ne consegue che il versamento di una somma di denaro periodica da parte del padre alla madre
(o ad direttamente7) si giustificherebbe “soltanto” ove venisse accertato un significativo Per_1
divario reddituale e patrimoniale tra i genitori;
sul punto: il ricorrente ha ritualmente documentato di lavorare, dal mese di giugno dell'anno 2015, alle dipendenze della società Bricoman Italia S.r.l. e di aver percepito nell'anno 2023 uno stipendio netto mensile medio dell'importo di € 1.746,00 (non dissimile da quello percepito nell'anno
2022: v. doc. 24 e 258) e nell'anno 2024 uno stipendio netto mensile medio dell'importo di €
1.602,70 circa (già al netto della trattenuta mensile dell'importo di € 268,00: v. gli importi accreditati dal datore di lavoro sul c/c intestato al offerti sub doc. 41 e 42) con il Pt_1 quale, tra l'altro, fa (o dovrebbe fare) fronte, dall'01.08.2023, al canone di locazione dell'importo mensile di € 430,00 (anche per soddisfare le esigenze abitative di durante i tempi di Per_1
permanenza presso di sé); non è titolare di diritti reali su beni immobili;
ha allegato di non avere sostenuto spese voluttuarie (per esempio, per vacanze), di essere intestatario di un deposito titoli presso la Cordusio Fiduciaria, abbinato alla BRICOMAN ITALIA S.r.l. di cui è dipendente, dell'importo lordo di € 14.014,74, al 10/2024, “sottoposti a ben precisi vincoli temporali, spalmati su 5 anni” (doc. 46-46bis), di avere maturato una morosità nei confronti della locatrice dell'immobile dove abita dell'importo di € 6.919,00, al 12.12.2024, per canoni e spese scaduti e non pagati dal mese di ottobre 2023 (doc. 47) e di sostenere l'esborso mensile di complessivi € 599,43 per i finanziamenti contratti in costanza di convivenza coniugale, “a cui si aggiunge la cessione del quinto per € 268,00 mensili”, per n. 120 rate dal 24.10.2023, trattenutegli dal datore di lavoro (v. doc. 21); ne consegue che nell'anno 2024 il ha potuto fare affidamento sull'importo mensile Pt_1
medio netto di € 320,57 (al netto dell'importo mensile di € 250,00 che versa direttamente nelle mani del figlio dal mese di aprile 2024 e, in precedenza, ha versato alla resistente) ovvero sull'importo mensile medio netto di € 750,57 (stante il mancato pagamento del canone di locazione dal mese di ottobre 2023: sic!); tuttavia, la scadenza dei finanziamenti aventi rate mensili dell'importo di € 334,00 e di € 122,20 è imminente (rispettivamente, nel mese di luglio
2025 e in quello di dicembre 2025); inoltre, il dovrà sanare la morosità maturata nei Pt_1
confronti della locatrice se non vorrà essere sfrattato;
ante separazione la resistente ha estinto alcuni finanziamenti intestati anche al ricorrente (dopo avere introitato, nel mese di marzo 2021, sul c/c cointestato alle parti, l'importo di oltre €
40.600,00 a titolo transattivo della causa ereditaria n. 46620/2019 r. g.) e ha pacificamente (e per tabulas) versato contanti sul c/c di cui è titolare per complessivi € 12.230,00 nell'anno 20229, €
11.160,00 nell'anno 202310 ed € 4.710,00 nell'anno 2024 (doc. 12, 13 e 14 depositati in data
11.10.2024 e doc. 4, 5 e 6 depositati in data 29.01.2025); non vi è corrispondenza tra i versamenti di contanti effettuati sul c/c negli anni 2023 e 2024 e gli importi addebitati sulla carta di credito (v. doc. 2 e 3) i. e. la resistente non ha offerto una spiegazione plausibile circa la provenienza del denaro contante versato sul c/c e, vi è più, ha prelevato importi significativi in contanti dal proprio c/c; ancora, dagli estratti conto della carta di credito offerti in data
29.01.2025 si evince che negli anni 2022 e 2023 ha soggiornato in località turistiche quali Vieste, Rimini, Moggio e Roma;
non ha offerto la carta su cui è confluito il reddito di cittadinanza dell'importo mensile di € 720,00 circa percepito dal mese di aprile 2022 al mese di dicembre
2023 (v. CU 2024); nel corso dell'anno 2024 ha ricevuto cospicui aiuti dal figlio (che, Per_7
tuttavia, entrambi i genitori dichiarano non essere autosufficiente) e dal mese di agosto 2024 è stata inserita nel programma di Supporto per la Formazione e il Lavoro e, per tabulas, a fronte della partecipazione a corsi formativi di vario genere, “riceve” l'importo mensile di € 350,00 che, oltre a essere “liberamente” spendibile alle condizioni di cui al doc. n. 8 offerto in data
29.01.2025, pacificamente, dal mese di gennaio 2025, è stato aumentato all'importo di € 500,00 e le verrà accreditato sino al mese di agosto 2025 (fatte salve eventuali proroghe); la resistente è proprietaria piena ed esclusiva dell'immobile dove vive (ereditato dal padre), ha allegato di essere, valga sottolinearlo, all'11.10.2022 (sic!) debitrice di spese condominiali scadute e non pagate per € 1.000,00 circa e non ha offerto la documentazione comprovante l'importo di €
6.100,00 circa, in tesi precettatole, per cui verserebbe l'importo mensile di € 300,00 in “21 tranches” dal gennaio 2025 (v. doc. 7 offerto in data 29.01.2025); entrambi i coniugi hanno incassato nel mese di dicembre 2022 l'importo di € 10.500,00 ciascuno dalla vendita del box di cui erano comproprietari (rogata in data 14.12.2022); ne consegue che, sino alle succitate (prossime) scadenze dei due finanziamenti contratti in costanza di convivenza coniugale che il ricorrente sta onorando, non vi è un significativo divario reddituale e patrimoniale tra le parti che giustifichi il versamento di un assegno periodico perequativo a favore della resistente per il mantenimento indiretto di che, comunque, è Per_1
titolare di “entrate” proprie quanto meno sino al mese di agosto 2025, fatte salve eventuali proroghe;
per l'effetto, deve essere sospeso l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario indiretto di nella misura concordata in sede di separazione personale dei coniugi, Per_1
impregiudicato l'obbligo paterno di provvedere al mantenimento diretto della figlia durante i tempi di permanenza presso di sé (e di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%); nel caso in cui rimanga priva di entrate analoghe a quelle attualmente godute e decida di Per_1
intraprendere gli studi universitari (al pari del fratello), dal mese di settembre 2025 compreso, il ricorrente (che medio tempore avrà estinto il finanziamento che, a oggi, gli comporta un esborso mensile di € 334,00) verserà “direttamente nelle sue mani o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra (come da conclusioni precisate dalla resistente) il contributo mensile Controparte_1
dell'importo di € 150,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, tenuto conto degli oneri di mantenimento diretto dal medesimo assolti.
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Non sussistono i presupposti per riconoscere alla resistente l'assegno divorzile “nella misura che sarà riconosciuta congrua” non avendo la stessa offerto informazioni chiare e attendibili rispetto alle proprie effettive condizioni economiche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.18 c.p.c. (a fronte delle accertate condizioni reddituali e patrimoniali del ricorrente).
***
L'esito della lite impone e, comunque, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
3) DÀ ATTO CHE in data 13.11.2024 le parti si sono accordate per il versamento da parte del ricorrente, direttamente a mani del figlio maggiorenne dell'importo mensile di € R_
250,00, rivalutato come per legge E CHE alcuna sopravvenienza utile è stata allegata dal ricorrente al fine di ottenere la modifica di detto accordo;
4) SOSPENDE l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento ordinario indiretto di versando alla resistente l'importo mensile di € 250,00 dalla data del deposito della Per_1
domanda giudiziale sino al mese di agosto 2025 compreso;
5) DISPONE CHE le parti provvedano al mantenimento diretto di durante i tempi Per_1
di permanenza presso ciascun genitore sino al mese di agosto 2025 compreso;
6) DISPONE CHE dal mese di settembre 2025 compreso, al verificarsi delle condizioni di cui in parte motiva, il ricorrente contribuisca al mantenimento ordinario indiretto di Per_1
versando l'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, “direttamente nelle sue mani o a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
7) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per partecipare nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie da sostenere per e , come da protocollo vigente presso la R_ Per_1
C.d.A. di Milano;
Pag. 14 di 15 8) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
9) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in data 06.02.2025 in forza dell'istanza depositata in data 23.01.2025 dopo la sua costituzione in giudizio in data 11.10.2024 6 Avendo lo stesso ricorrente chiesto disporne il mantenimento diretto da parte di ciascun genitore durante i rispettivi tempi di permanenza Pag. 10 di 15 7 Avendo la resistente concluso anche in tale senso 8 A fronte di uno stipendio netto mensile di € 1.582,90 percepito mediamente nell'anno 2021 Pag. 11 di 15 9 Ben superiore agli € 2.100,00 versati dal ricorrente nei mesi di ottobre e novembre 2022 10 Valga segnalare che in data 13.06.2023 ha versato contanti per € 3.000,00 e in data 06.07.2023 ha versato contanti per € 2.230,00 Pag. 12 di 15