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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5148 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3563/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3563/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-6-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., con sede legale in Caserta (CE) alla via
Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
AN (C.F. ) come da procura agli atti, con C.F._1 il quale elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via S.
D'Acquisto n. 168
Appellante
E
(P.IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rapp. te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio
Romano (C.F. ), come da procura agli atti, CodiceFiscale_2 con studio in , al Corso Giannone n. 86, nonché dei nuovi Pt_1 difensori avv.ti ti Raffaele AN ( ) e Sergio C.F._3
IM ( ) come da mandato agli atti, presso C.F._4 lo studio dei quali – - Controparte_2 elettivamente domiciliati in 81016 Piedimonte Matese (CE) al Viale dei Pioppi, 23.
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 3297/2017 con il quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento di € 1.651.333,65, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, in favore della struttura sanitaria a titolo di CP_1 corrispettivo per prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero erogate nell'anno 2016. Part A sostegno dell'opposizione, l' deduceva “l'infondatezza del credito posto alla base del decreto ingiuntivo, in quanto non dovuto per superamento del tetto di spesa”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto oggetto di causa.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n.
95/2020 così provvedeva: “1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3297/2017; 2. Condanna , in persona del direttore pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di delle spese CP_1 processuali che liquida in €9.694,00 per compenso professionale ex
D.M. 55/14, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. to
Ennio Romano”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' , Parte_1 chiedendo: “1) In riforma totale della sentenza appellata accogliere tutte le conclusioni formulate dalla , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. nel giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V.
(rg n. 2256/2018) e per l'effetto accogliere l'opposizione dispiegata in primo grado ed annullare il decreto ingiuntivo emesso in favore di 2) Condannare la convenuta al pagamento delle CP_1 spese di causa”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata in data 26-10-2024 si costituivano quali nuovi difensori della società parte appellata gli avv.ti Raffaele
AN e Sergio IM, i quali facevano ”propri tutti gli atti sin qui depositati nell'interesse di oltre ai verbali di CP_1 causa, nonché tutte le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi contenute che si hanno qui per integralmente trascritte e ripetute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo Part proposta dalla affermando la giurisdizione del G.O., ritenendo dimostrato il rapporto di accreditamento del Centro appellato e l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture prodotte, infondate Part le eccezioni sollevate dalla relative alla mancata prova della esigibilità del credito da parte del , per non aver lo stesso Pt_2 dimostrato il mancato superamento del tetto di spesa fissato nel contratto.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per “errata ricostruzione dei fatti oggetto di causa dovuta ad una errata valutazione delle risultanze della documentazione prodotta in giudizio ed errata applicazione della normativa di riferimento”.
In particolare, la pronuncia del Tribunale viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa non Part fosse stato dimostrato dall' odierna reclamante.
Al riguardo, questa ultima deduce che, “contrariamente a quanto Part sostenuto dal Got incaricato nel giudizio di primo grado, l ha dato prova del superamento del tetto di spesa sia nelle deduzioni difensive che da tutta la documentazione depositata in atti e relativa a tale circostanza.
In particolare, nell'atto di opposizione proposto in primo grado, l
[...]
aveva chiaramente evidenziato che “All'art. 3 punto 1 del Pt_1 contratto del 3 marzo 2017 (doc. 2), è stabilito infatti che il fatturato registrato dalla struttura sanitaria accreditata per l'anno
2016 deve essere ricondotto entro il limite di spesa per l'anno 2016 fissato, per la medesima struttura sanitaria, in euro 3.993.960,00”.
Infatti, il motivo è fondato.
Invero, l' appellante ha assolto l'onere probatorio, avendo Pt_3 allegato, nel giudizio di primo grado, il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, nel quale risulta espressa fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2016, da parte della predetta casa di cura.
Infatti, tale contratto, all'art. 3, fissa un tetto di spesa di struttura di
€ 3.993.960 e cioè un limite complessivo entro il quale la spesa del centro avrebbe dovuto essere contenuta per l'anno 2016 per il volume di prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero.
Pertanto, premesso che il centro non ha specificamente contestato sotto il profilo aritmetico il calcolo eseguito dall'asl per determinazione della somma non dovuta per superamento del tetto di spesa, ciò sulla base delle somme di cui alle singole fatture emesse dal centro nell'anno 2016, rilevato che dagli atti di causa emerge che l' ha incontestatamente corrisposto al Controparte_3 centro una somma pari ad € 3.016.378,40 a titolo di acconto della maggiore somma debitoria e che il valore complessivo delle prestazioni erogate dal centro è pari a € 4.667.712,05, deve ritenersi che al centro non sia dovuto l'importo corrispondente alle prestazioni espletate oltre il detto tetto di spesa e cioè euro
673.752,05.
Il secondo motivo di appello, relativo all'obbligo di comunicazione al Part centro da parte dell' circa lo sforamento dei tetti di spesa, deve ritenersi assorbito per la fondatezza del primo motivo..
Con il terzo l'appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sullo specifico motivo di opposizione proposto in primo grado, incentrato sulla mancata emissione della nota di Part credito da parte di l' cita all'uopo l'art. 5 del CP_1 contratto, il quale prescrive che, entro 15 giorni dalla comunicazione della determinazione del saldo liquidabile, la casa di cura si impegna ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da Part parte del della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente”.
Sulla base di tale previsione contrattuale l'appellante ha chiesto in primo grado e chiede anche nella presente sede che si accerti, in detto della detta nota di credito emessa dal centro a storno delle fatture emesse in eccedenza rispetto al tetto di spesa., che la medesima non sia tenuta a corrispondere anche il saldo del fatturato.
Il motivo è infondato.
Infatti, dall'interpretazione della volontà negoziale delle parti, si evince l'intento di subordinare il pagamento del saldo all'emissione, da parte del centro, della nota di credito relativa all'importo eccedente il tetto di spesa.
Va osservato che l'emissione della nota di credito presuppone la non debenza della relativa somma e quindi e quindi implica il riconoscimento da parte del centro che tale somma non sia dovuta e quindi la rinuncia alla stessa.
Tuttavia se la debenza di una determinata somma è oggetto di contestazione giudiziaria, come nel caso di specie, in cui il Pt_2 ritiene di avere diritto al pagamento della stessa, la emissione della nota di credito costituirebbe, in realtà, un comportamento contraddittorio rispetto alla pretesa di pagamento da parte del
, attualmente oggetto di accertamento giurisdizionale e Pt_2 quindi non esigibile nei suoi confronti.
Pertanto, deve ritenersi che la clausola contrattuale relativa all'emissione della nota di credito, alla quale è stato subordinato il pagamento del conguaglio a saldo, non sia applicabile nel caso, come quello di specie, in cui il centro abbia chiesto il pagamento delle somme oggetto delle fatture poi contestate nella presente sede dall'asl per asserito sforamento del tetto di spesa. Part Con il quarto motivo d'appello, l' afferma l'erroneo riconoscimento, da parte del tribunale, degli interessi moratori, deducendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 231/02.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato l'applicabilità al rapporto in esame della disciplina relativa agli interessi nelle transazioni commerciali, sulla base della Part considerazione secondo cui che il rapporto intercorrente tra l' e la struttura privata costituisce sempre un rapporto di diritto privato e che, come tale, è sussumibile nello schema della “transazione commerciale” di cui al d.lgs. 231/02, ossia come un contratto che comporta l'erogazione di servizi dietro corrispettivo di un prezzo.
Il Tribunale ha all'uopo citando una pronuncia della Suprema Corte, che, tuttavia, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
Questa ultima si è, infatti, limitata ad affermare l'inapplicabilità della disciplina in parola, negando che il rapporto con la struttura sanitaria rientri nella nozione di “transazione commerciale”, poiché la corresponsione di somme da parte dell' troverebbe fonte Pt_3 nell'atto di accreditamento e quindi, costituirebbe un rimborso ex lege che sorge dalla concessione di un pubblico servizio.
Il motivo è, quindi, da considerarsi inammissibile ex art. 342 c.c..
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e per l'effetto deve ritenersi ancora dovuta dall' la somma Parte_1 pari ad €977.581,65, corrispondente alla differenza tra il tetto di spesa di struttura e l'acconto versato dall'azienda appellante.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, per l'effetto, deve essere parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3297/2017, che di conseguenza va revocato e deve essere Part condannata l' appellante a pagare in favore del centro appellato la somma di euro ad €977.581,65, oltre interessi moratori contrattuali, parametrati a quelli applicabili alle transazioni commerciali con le ivi previste maggiorazioni.
In ordine alle spese di lite di entrambi gradi di giudizio, stante il parziale accogliemmo della domanda di pagamento del centro, esse Part devono essere poste a carico dell' nella misura della metà, come liquidate in dispositivo sulla base del valore di causa corrispondente alla somma riconosciuta come dovuta al centro, mentre devono essere dichiarata compensata la residua metà.
All'uopo, deve ritenersi che l'avv. Ennio Romano, che aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese di giudizio, non sia stato sostituito dagli avv.ti Raffaele AN e Sergio IM, in quanto non risulta agli atti una rinuncia o revoca del mandato conferito al primo né i nuovi difensori hanno dichiarato di costituirsi in sostituzione dell'avv. Romano. per cui deve ritenersi che i nuovi difensori si siano costituiti in aggiunta al precedente.
Pertanto, considerato che soltanto l'avv. Ennio Romano ha chiesto la distrazione delle spese di lite anche nel presente grado, queste ultime, in considerazione del fatto che gli avv.ti Raffaele AN e
Sergio IM hanno svolto attività professionale, depositando soltanto gli atti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che l'avv. Romano non ha svolto tale attività difensiva, devono essere ripartite con distrazione in favore dell'avv. Romano dei due terzi delle stesse e con liquidazione in favore della parte appellata del residuo terzo delle medesime.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto da con atto notificato ad Parte_1 CP_1 così provvede:
• accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3297/2017, revoca quest'ultimo e in parziale accoglimento della domanda di Part pagamento del centro, condanna l appellante a pagare in favore del centro appellato la somma di euro ad €977.581,65, oltre interessi moratori come indicati in parte motiva;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà, che liquida per il procedimento monitorio nella somma di euro 435,00 per spese e in quella di euro 270,00 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Ennio Romano, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quella di euro
7.500,00 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Ennio
Romano; per il presente grado liquida le spese di lite nella misura dei due terzi, pari ad euro 3.333,33 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Ennio Romano;
liquida il residuo terzo in favore della parte appellata, pari ad euro 1.666,66 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA;
• dichiara compensata la residua metà delle spese di lite..
Così deciso nella camera di consiglio del 15-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 3563/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3563/2020
R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'11-6-2025, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., con sede legale in Caserta (CE) alla via
Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
AN (C.F. ) come da procura agli atti, con C.F._1 il quale elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via S.
D'Acquisto n. 168
Appellante
E
(P.IVA ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rapp. te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ennio
Romano (C.F. ), come da procura agli atti, CodiceFiscale_2 con studio in , al Corso Giannone n. 86, nonché dei nuovi Pt_1 difensori avv.ti ti Raffaele AN ( ) e Sergio C.F._3
IM ( ) come da mandato agli atti, presso C.F._4 lo studio dei quali – - Controparte_2 elettivamente domiciliati in 81016 Piedimonte Matese (CE) al Viale dei Pioppi, 23.
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' si Parte_1 opponeva al decreto ingiuntivo n. 3297/2017 con il quale il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere le aveva ingiunto il pagamento di € 1.651.333,65, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, in favore della struttura sanitaria a titolo di CP_1 corrispettivo per prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero erogate nell'anno 2016. Part A sostegno dell'opposizione, l' deduceva “l'infondatezza del credito posto alla base del decreto ingiuntivo, in quanto non dovuto per superamento del tetto di spesa”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto oggetto di causa.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n.
95/2020 così provvedeva: “1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3297/2017; 2. Condanna , in persona del direttore pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di delle spese CP_1 processuali che liquida in €9.694,00 per compenso professionale ex
D.M. 55/14, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. to
Ennio Romano”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' , Parte_1 chiedendo: “1) In riforma totale della sentenza appellata accogliere tutte le conclusioni formulate dalla , in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t. nel giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V.
(rg n. 2256/2018) e per l'effetto accogliere l'opposizione dispiegata in primo grado ed annullare il decreto ingiuntivo emesso in favore di 2) Condannare la convenuta al pagamento delle CP_1 spese di causa”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Con comparsa depositata in data 26-10-2024 si costituivano quali nuovi difensori della società parte appellata gli avv.ti Raffaele
AN e Sergio IM, i quali facevano ”propri tutti gli atti sin qui depositati nell'interesse di oltre ai verbali di CP_1 causa, nonché tutte le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi contenute che si hanno qui per integralmente trascritte e ripetute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza appellata ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo Part proposta dalla affermando la giurisdizione del G.O., ritenendo dimostrato il rapporto di accreditamento del Centro appellato e l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture prodotte, infondate Part le eccezioni sollevate dalla relative alla mancata prova della esigibilità del credito da parte del , per non aver lo stesso Pt_2 dimostrato il mancato superamento del tetto di spesa fissato nel contratto.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza per “errata ricostruzione dei fatti oggetto di causa dovuta ad una errata valutazione delle risultanze della documentazione prodotta in giudizio ed errata applicazione della normativa di riferimento”.
In particolare, la pronuncia del Tribunale viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che il superamento del tetto di spesa non Part fosse stato dimostrato dall' odierna reclamante.
Al riguardo, questa ultima deduce che, “contrariamente a quanto Part sostenuto dal Got incaricato nel giudizio di primo grado, l ha dato prova del superamento del tetto di spesa sia nelle deduzioni difensive che da tutta la documentazione depositata in atti e relativa a tale circostanza.
In particolare, nell'atto di opposizione proposto in primo grado, l
[...]
aveva chiaramente evidenziato che “All'art. 3 punto 1 del Pt_1 contratto del 3 marzo 2017 (doc. 2), è stabilito infatti che il fatturato registrato dalla struttura sanitaria accreditata per l'anno
2016 deve essere ricondotto entro il limite di spesa per l'anno 2016 fissato, per la medesima struttura sanitaria, in euro 3.993.960,00”.
Infatti, il motivo è fondato.
Invero, l' appellante ha assolto l'onere probatorio, avendo Pt_3 allegato, nel giudizio di primo grado, il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, nel quale risulta espressa fissazione dei limiti di spesa per i volumi di prestazioni di assistenza ospedaliera da erogarsi nell'anno 2016, da parte della predetta casa di cura.
Infatti, tale contratto, all'art. 3, fissa un tetto di spesa di struttura di
€ 3.993.960 e cioè un limite complessivo entro il quale la spesa del centro avrebbe dovuto essere contenuta per l'anno 2016 per il volume di prestazioni di assistenza in regime di ricovero ospedaliero.
Pertanto, premesso che il centro non ha specificamente contestato sotto il profilo aritmetico il calcolo eseguito dall'asl per determinazione della somma non dovuta per superamento del tetto di spesa, ciò sulla base delle somme di cui alle singole fatture emesse dal centro nell'anno 2016, rilevato che dagli atti di causa emerge che l' ha incontestatamente corrisposto al Controparte_3 centro una somma pari ad € 3.016.378,40 a titolo di acconto della maggiore somma debitoria e che il valore complessivo delle prestazioni erogate dal centro è pari a € 4.667.712,05, deve ritenersi che al centro non sia dovuto l'importo corrispondente alle prestazioni espletate oltre il detto tetto di spesa e cioè euro
673.752,05.
Il secondo motivo di appello, relativo all'obbligo di comunicazione al Part centro da parte dell' circa lo sforamento dei tetti di spesa, deve ritenersi assorbito per la fondatezza del primo motivo..
Con il terzo l'appellante censura la sentenza di primo grado per omessa pronuncia sullo specifico motivo di opposizione proposto in primo grado, incentrato sulla mancata emissione della nota di Part credito da parte di l' cita all'uopo l'art. 5 del CP_1 contratto, il quale prescrive che, entro 15 giorni dalla comunicazione della determinazione del saldo liquidabile, la casa di cura si impegna ad emettere nota di credito a storno dell'eventuale fatturato eccedente. Ai fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da Part parte del della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente”.
Sulla base di tale previsione contrattuale l'appellante ha chiesto in primo grado e chiede anche nella presente sede che si accerti, in detto della detta nota di credito emessa dal centro a storno delle fatture emesse in eccedenza rispetto al tetto di spesa., che la medesima non sia tenuta a corrispondere anche il saldo del fatturato.
Il motivo è infondato.
Infatti, dall'interpretazione della volontà negoziale delle parti, si evince l'intento di subordinare il pagamento del saldo all'emissione, da parte del centro, della nota di credito relativa all'importo eccedente il tetto di spesa.
Va osservato che l'emissione della nota di credito presuppone la non debenza della relativa somma e quindi e quindi implica il riconoscimento da parte del centro che tale somma non sia dovuta e quindi la rinuncia alla stessa.
Tuttavia se la debenza di una determinata somma è oggetto di contestazione giudiziaria, come nel caso di specie, in cui il Pt_2 ritiene di avere diritto al pagamento della stessa, la emissione della nota di credito costituirebbe, in realtà, un comportamento contraddittorio rispetto alla pretesa di pagamento da parte del
, attualmente oggetto di accertamento giurisdizionale e Pt_2 quindi non esigibile nei suoi confronti.
Pertanto, deve ritenersi che la clausola contrattuale relativa all'emissione della nota di credito, alla quale è stato subordinato il pagamento del conguaglio a saldo, non sia applicabile nel caso, come quello di specie, in cui il centro abbia chiesto il pagamento delle somme oggetto delle fatture poi contestate nella presente sede dall'asl per asserito sforamento del tetto di spesa. Part Con il quarto motivo d'appello, l' afferma l'erroneo riconoscimento, da parte del tribunale, degli interessi moratori, deducendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 231/02.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato l'applicabilità al rapporto in esame della disciplina relativa agli interessi nelle transazioni commerciali, sulla base della Part considerazione secondo cui che il rapporto intercorrente tra l' e la struttura privata costituisce sempre un rapporto di diritto privato e che, come tale, è sussumibile nello schema della “transazione commerciale” di cui al d.lgs. 231/02, ossia come un contratto che comporta l'erogazione di servizi dietro corrispettivo di un prezzo.
Il Tribunale ha all'uopo citando una pronuncia della Suprema Corte, che, tuttavia, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
Questa ultima si è, infatti, limitata ad affermare l'inapplicabilità della disciplina in parola, negando che il rapporto con la struttura sanitaria rientri nella nozione di “transazione commerciale”, poiché la corresponsione di somme da parte dell' troverebbe fonte Pt_3 nell'atto di accreditamento e quindi, costituirebbe un rimborso ex lege che sorge dalla concessione di un pubblico servizio.
Il motivo è, quindi, da considerarsi inammissibile ex art. 342 c.c..
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e per l'effetto deve ritenersi ancora dovuta dall' la somma Parte_1 pari ad €977.581,65, corrispondente alla differenza tra il tetto di spesa di struttura e l'acconto versato dall'azienda appellante.
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, per l'effetto, deve essere parzialmente accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
3297/2017, che di conseguenza va revocato e deve essere Part condannata l' appellante a pagare in favore del centro appellato la somma di euro ad €977.581,65, oltre interessi moratori contrattuali, parametrati a quelli applicabili alle transazioni commerciali con le ivi previste maggiorazioni.
In ordine alle spese di lite di entrambi gradi di giudizio, stante il parziale accogliemmo della domanda di pagamento del centro, esse Part devono essere poste a carico dell' nella misura della metà, come liquidate in dispositivo sulla base del valore di causa corrispondente alla somma riconosciuta come dovuta al centro, mentre devono essere dichiarata compensata la residua metà.
All'uopo, deve ritenersi che l'avv. Ennio Romano, che aveva chiesto la distrazione in proprio favore delle spese di giudizio, non sia stato sostituito dagli avv.ti Raffaele AN e Sergio IM, in quanto non risulta agli atti una rinuncia o revoca del mandato conferito al primo né i nuovi difensori hanno dichiarato di costituirsi in sostituzione dell'avv. Romano. per cui deve ritenersi che i nuovi difensori si siano costituiti in aggiunta al precedente.
Pertanto, considerato che soltanto l'avv. Ennio Romano ha chiesto la distrazione delle spese di lite anche nel presente grado, queste ultime, in considerazione del fatto che gli avv.ti Raffaele AN e
Sergio IM hanno svolto attività professionale, depositando soltanto gli atti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che l'avv. Romano non ha svolto tale attività difensiva, devono essere ripartite con distrazione in favore dell'avv. Romano dei due terzi delle stesse e con liquidazione in favore della parte appellata del residuo terzo delle medesime.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, proposto da con atto notificato ad Parte_1 CP_1 così provvede:
• accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3297/2017, revoca quest'ultimo e in parziale accoglimento della domanda di Part pagamento del centro, condanna l appellante a pagare in favore del centro appellato la somma di euro ad €977.581,65, oltre interessi moratori come indicati in parte motiva;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura della metà, che liquida per il procedimento monitorio nella somma di euro 435,00 per spese e in quella di euro 270,00 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Ennio Romano, per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quella di euro
7.500,00 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Ennio
Romano; per il presente grado liquida le spese di lite nella misura dei due terzi, pari ad euro 3.333,33 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Ennio Romano;
liquida il residuo terzo in favore della parte appellata, pari ad euro 1.666,66 per compenso, oltre rimb. forf. del 15%, CPA e IVA;
• dichiara compensata la residua metà delle spese di lite..
Così deciso nella camera di consiglio del 15-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo