TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 19.3.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. FOSCHINI Annarita, C.so Umberto I n.41 - Montesilvano (Pe)
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina, c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.442 c.p.c. depositato in data 2.8.2024 Parte_1
(nata in [...] 22.7.1956), già riconosciuta invalida con inabilità lavorativa al 100% con decorrenza 27.5.2021, conveniva in giudizio l' lamentando l'illegittimità della visita medica di revisione eseguita solo in CP_1 data 22.1.2024 ossia tardivamente quando ella aveva compiuto i 67 anni (già a far data dal 22.7.2023) e, dunque, quando ogni accertamento sanitario doveva ritenersi ormai precluso, il diritto alla pensione di inabilità essendosi ormai già convertito, dalla suddetta data del 22.7.2023, in diritto alla pensione sociale).
Deduceva pertanto la irrilevanza del riconoscimento, all'esito della suddetta visita medica di revisione in data 22.1.2024 e con pari decorrenza 22.1.2024, di una misura di invalidità inferiore (tra il 67% e il 99%), in quanto ella era invece formalmente invalida al 100% alla data 22.7.2023 del compimento dei 67 anni, domandando dunque l'accertamento del proprio diritto all'assegno sociale, dipendente ormai solo dal requisito reddituale (sussistente per l'anno 2024 in quanto inferiore al limite di legge).
In via subordinata deduceva che la visita medica di revisione in data 22.1.2024 non aveva comunque correttamente valutato le patologie, comportanti la persistenza della situazione di inabilità lavorativa.
Inoltre, la ricorrente contestava altresì il (diverso) verbale in pari data 22.1.2024 della visita medica di revisione relativa allo stato di handicap, che pur confermando l'handicap in situazione di gravità, non aveva tuttavia riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art.4 D.L.5/2012 conv.in L.35/2012, omettendo di valutare tutta la documentazione esibita dalla ricorrente ed attestante la sussistenza dei suddetti requisiti, pregiudicando l'utilizzo del contrassegno invalidi;
rappresentava che “Sul detto punto si è omesso di introdurre un giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio per ragioni di economia processuale”.
L' si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e domandando di CP_1
“respingere il ricorso in quanto infondato e in fatto ed in diritto, per l'effetto riconoscere la legittimita' della visita' di revisione, e dichiarare la improponibilita' ed improcedibilta' nonche' la carenza di interesse della domanda di accertamento dell'assegno sociale, in subordine si eccepisce la inammissibilita' nonche' improcedibilita' dell'accertamento giudiziario in materia di invalidita' civile occorrendo l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.”.
In prima udienza la parte ricorrente dichiarava che “per ragioni di economia processuale si rinuncia alla domanda di accertamento dei requisiti previsti dall'art.4 del Decreto Legge 09/02/2012 n.5 convertito con modificazioni in Legge 04/04/2012 n.35”.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante
2 trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda relativa al diritto all'assegno sociale in sostituzione della pensione di inabilità va accolta, considerato che la parte ricorrente deve ritenersi in possesso dei requisiti previsti dal'art.19 (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche) comma 1 L.118/1971 (recante Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) dispone che “1. In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
Infatti, alla data del compimento del limite di età (ora 67 anni, nella specie alla data del 22.7.2023, considerata che la ricorrente è nata il 22.7.1956), la ricorrente era in possesso del requisito sanitario dell'inabilità del 100%, considerato che la visita medica di revisione in data 22.1.2024 ha accertato una diversa percentuale di invalidità (tra il 67% e il 99%) ma solo con decorrenza 22.1.2024.
Inoltre, al momento del compimento dei 67 anni di età la ricorrente possedeva anche il requisito reddituale vigente per l'anno 2023 (pari ad €17.920,00, com'è incontestato tra le parti, e com'è stabilito nel punto 3.3. della Circolare CP_1
n.135/2022), considerato che nel Modello 730/24 relativo ai redditi 2023, prodotto dalla parte ricorrente, risulta un reddito imponibile di €17.479,00, al netto della deduzione abitazione principale e pertinenze di €564,00.
Il diverso avviso espresso dall' sembra infatti ricollegato (in difetto di CP_1 specifiche contestazioni in ordine alle precisazioni effettuate dalla parte ricorrente all'esito della prima udienza) all'erroneo computo anche del reddito per l'abitazione, con riferimento alla quale questione deve richiamarsi il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21529 del 25/10/2016, Rv. 641436 – 01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5479 del 05/04/2012-Rv. 622262), il tenore testuale delle norme applicabili (art.26 comma 2 L.153/1969 richiamato dall'art.12 comma 2 L.118/1971) e la Circolare 74/2017 dello stesso . CP_1
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata la soccombenza reciproca (effettiva dell' quanto all'assegno sociale, virtuale della parte CP_1 ricorrente con riferimento alla domanda relativa all'accertamento dei requisiti del contrassegno invalidi, considerato che alla stessa la ricorrente ha rinunciato -il che non esenta dal pagamento delle spese di lite: v. art.306 comma 4 c.p.c. per la rinuncia agli atti- e considerato che la domanda sarebbe risultata improponibile
3 per difetto di condizione di procedibilità ex art.445-bis c.p.c.)
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara il diritto di all'assegno sociale, la stessa Parte_1 possedendo alla data 22.7.2023 del compimento del 67mo anno di età i requisiti per la fruizione della pensione di inabilità;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere a l'assegno CP_1 Parte_1 sociale con pari decorrenza, nella permanenza dei requisiti reddituali di legge, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara in data 19.3.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
4