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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 917 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Serra San Bruno, Via Alfonso Parte_1
Scrivo, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Albanese (PEC: che Email_1
la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002180924, notificata il
28.04.2023, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, in 1 ragione dell'inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento n. .2202.25/01/2021.0011424 CP_1
e , e dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Controparte_2
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In accoglimento della presentata domanda, reietta ogni contraria eccezione, opposizione ed argomentazione, per i fatti descritti Voglia codesto on.le Tribunale adito accogliere il presente ricorso sulla base dei motivi articolati con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , dando atto della CP_1
rideterminazione in autotutela (ex art. 23 D.L. 48/2023), contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3. Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato.
4. Si dichiara la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite, in ragione della novità legislativa che ha modificato il regime sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Serra San Bruno, Via Alfonso Parte_1
Scrivo, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Albanese (PEC: che Email_1
la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 15/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002180924, notificata il
28.04.2023, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019, in 1 ragione dell'inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento n. .2202.25/01/2021.0011424 CP_1
e , e dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Controparte_2
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “In accoglimento della presentata domanda, reietta ogni contraria eccezione, opposizione ed argomentazione, per i fatti descritti Voglia codesto on.le Tribunale adito accogliere il presente ricorso sulla base dei motivi articolati con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , dando atto della CP_1
rideterminazione in autotutela (ex art. 23 D.L. 48/2023), contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2. Dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente ha aderito alla rideterminazione dell'importo sanzionatorio proposta dall'Ente previdenziale, provvedendo, anche, al versamento dello stesso.
3. Risultando adempiuta la prestazione per la quale è causa, l'affare contenzioso deve dichiararsi cessato.
4. Si dichiara la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite, in ragione della novità legislativa che ha modificato il regime sanzionatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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