Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 192/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - sez. III civile - nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 192 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, avente ad oggetto
"appello", vertente TRA
Parte 1 , ( Partita IVA 1 ), in persona del dr. [...] Parte 2 nella qualità di Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusta procura con atto notarile, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Guariglia
Appellante
E
() rappresentato, difeso e domiciliato, giusta CP 1 (C.F. C.F. 1 procura in atti, dall' Avv. Paolo Siniscalco
Appellato
Controparte_2 (C.F. P.IVA 2 ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Aniello Di Mauro e Carmine Gruosso Appellato
Avverso
Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 379/2021 (R. g. n. 316/2021) resa in data 07.06.2021 e pubblicata il 10.06.2021 e non notificata
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
in ogni caso, l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda attrice. Si costituiva, altresì, in primo grado il Controparte 2 che rilevava: difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, inammissibilità e tardività dell'impugnativa dell'estratto di ruolo, la regolare notifica della cartella di pagamento, la fondatezza della pretesa ed il mancato decorso del termine di prescrizione in relazione alla quale rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire, individuando nel Concessionario l'unico soggetto responsabile della fase successiva alla tempestiva e regolare consegna del ruolo, chiedendo la propria estromissione dal giudizio. Con sentenza n. 379/2021, il Giudice adito rilevava la fondatezza della domanda attorea e dichiarava prescritto il credito, con condanna dell'ente riscossore al pagamento delle spese di lite. 1. L Pt 1 proponeva gravame domandando la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese di doppio grado. Segnatamente, nel proprio atto di appello, deduceva: il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
l'incompetenza funzionale del giudice adito;
l'inammissibilità dell'opposizione per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
la tardività dell'opposizione per definitività della cartella impugnata;
l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'appellato Controparte_2 si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.03.2022 ivi deducendo: l'erroneità della sentenza per difetto di giurisdizione del giudice di pace adito in favore del giudice tributario;
l'inammissibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per la assoluta mancanza di interesse ed, in ogni caso, per sua tardività; la regolare notifica della cartella di pagamento con conseguente improponibilità dell'azione di accertamento del credito;
la pretestuosità dell'eccezione di prescrizione formulata in relazione alla quale deduceva la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire per essere il Concessionario l'unico responsabile della fase successiva alla tempestiva e regolare consegna del ruolo da parte dell'Ente creditore/impositore, insistendo per la propria estromissione dal giudizio. Si costituiva, altresì, l'appellato CP_1 eccependo: l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli articoli 339 e 342 c.p.c.; la correttezza della statuizione del giudice di prime cure di intervenuta prescrizione;
l'ammissibilità dell'impugnativa avverso l'estratto di ruolo e la sussistenza dell'interesse ad agire;
la competenza del giudice adito in primo grado a decidere nel merito della domanda proposta.
Il giudizio veniva istruito in via documentale e, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni celebrata in data 26.03.2025, veniva trattenuto per la decisione. 2. In via preliminare, questo Tribunale ritiene di dover accertare che la pronuncia da riformare sia suscettibile di essere impugnata, ed eventualmente riformata, occorrendo, in proposito, verificare la decorrenza del termine di impugnazione, tenuto conto del profilo fattuale e di quello giuridico. Innanzitutto, va considerato che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Eboli n. 379/2021 è stata depositata in data 10.06.2021 e successivamente non notificata, pertanto, dovendosi assumere come rilevante, al fine di ritenere ammissibile l'appello promosso innanzi a questo Tribunale, e di dar luogo alla revisione della sentenza in esame, il decorso del termine di impugnazione di sei mesi dalla data di pubblicazione e deposito della pronuncia, secondo il disposto dell'art. 327 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass SU 18569/2016). In particolare, l'odierno appellante ha proceduto a notificare l'atto di citazione in appello, a mezzo pec, solamente in data 05.01.2022, e quindi ben oltre il termine di decadenza semestrale dalla pubblicazione della pronuncia gravata, determinandosi, pertanto, la decadenza dal diritto di impugnare dell' Pt_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Eboli, poiché divenuta cosa giudicata, avverso la quale non sono proponibili i mezzi ordinari di impugnazione, ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 2.1 Ed invero, il giudizio promosso innanzi al Giudice di prime cure concerneva il diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito indicato nell'estratto esattoriale impugnato, verso cui l'attore deduceva l'intervenuto fatto estintivo della pretesa creditoria, e cioè il decorso della prescrizione, senza contestare la legittimità del titolo a carico dell'intimato, pertanto, limitandosi ad oppugnare la giustezza dell'esecuzione, in ordine alla quale l'azione promossa è un'opposizione all'esecuzione preventiva ex art 615 c.p.c., I comma (cfr. ex multis Cass. 23127/2022; Cass. 41234/2021; Cass. 9871/2021; Cass. 6833/2021; Cass. 3283/2015; Cass. 27538/2013).
In materia di opposizione all'esecuzione, secondo consolidata e risalente giurisprudenza di legittimità, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, ciò in virtù del combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 L.742/1969, norma quest'ultima che sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all'esecuzione»>, con riguardo ad ogni fase e grado del processo di opposizione, incluse le impugnazioni, visto che siffatto regime di inoperatività afferisce alla natura della lite (cfr. Cass. cit. n. 171/2012). Questo Tribunale ritiene, dunque, ragionevole aderire alla considerazione per cui l'impugnazione va resa nelle forme e nei termini previsti per l'azione "così come qualificata dal Giudice e non in base ai termini previsti per l'azione così come l'appellante volesse che si qualificasse" (cfr. Cass. del 31.08.2015 n. 17311).
In sintesi, rilevato che nel caso in esame è stata formulata opposizione ex art 615 c.p.c., per la quale vige il regime di inapplicabilità della sospensione feriale per l'impugnazione, il termine di sei mesi cd. lungo di proposizione del presente gravame risulta scaduto al momento della notifica dell'atto introduttivo presso l'appellato, ovvero in data 05.01.2022, atteso che, in assenza di sospensione feriale, l' Pt 1 avrebbe dovuto notificare l'appello entro e non oltre il 10.12.2021, quale termine ultimo di impugnazione della pronuncia, ne consegue la tardiva proposizione del gravame in esame. Al riguardo, si reputa opportuno rimarcare che il rilievo ex officio della tardività dell'impugnazione costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configurando quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive (cfr. sul punto, ex multis Cass. 29803/2019). In ragione di quanto osservato e precisato, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, determinando la sua tardiva proposizione il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (cfr. ex multis Cass. 16 marzo 1996, n. 2203) ed atteso il valore pregiudiziale e assorbente della questione esaminata, l'appello proposto è tardivo, dunque, inammissibile.
3. Infine, per quanto attiene alla liquidazione delle spese di lite del presente grado, preso atto della inammissibilità della domanda dell'appellante, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle parti (con esclusione, dunque, della fase istruttoria che non ha avuto luogo) e del carattere meramente procedimentale della presente decisione, il Tribunale decide come da dispositivo che segue in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. utilizzando i valori minimi attesa la assenza di particolari questioni di fatto o di diritto - secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022 attribuendo, per lo scaglione fino a 1.100 euro, € 66,00 per fase di studio, € 66,00 per fare introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale.
P. Q.M.
Il Tribunale di Salerno sez. III civile nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro,
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definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. Dichiara inammissibile la domanda dell'appellante;
Controparte_32. Condanna l'appellante, in persona del legale rapp. pt., al pagamento, in favore dell'appellato CP 1 delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 232,00 per onorari, il tutto oltre Iva., c.p.a. e spese generali come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Paolo Siniscalco, quale procuratore antistatario.
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Così deciso in Salerno, lì 28.05.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava gli estratti di ruolo n. 1928/2011 e 1929/2011 dell'importo complessivo di € 803,96 relativi alla cartella di pagamento n. 100 20110019595468000, aventi ad oggetto la Tassa Smaltimento Rifiuti per gli anni 2008 e 2009, domandando accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione. Si costituiva in primo grado l' eccependo: il difetto di giurisdizione Parte 1 in favore del giudice tributario;
l'incompetenza per territorio e funzionale del G.d.p. adito;
l'inammissibilità dell'opposizione avverso estratto di ruolo per carenza di interesse ai sensi dell'art.