Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 14/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2025
N. 00366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2025, proposto da ON ET, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Bracciale, PEC giacomobracciale@pec.giuffre.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Franchino, PEC franchino0299@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
nei confronti
President Hotel S.n.c. di NZ LI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Gurrado, PEC gurrado0290@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-dell’Ordinanza n. 85 del 14.3.2024, conosciuta dal sig. ON ET il 21.5.2024, in seguito alla sua istanza di accesso del 27.3.2024, con la quale il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera ha revocato la precedente Ordinanza di demolizione n. 543 dell’8.11.2023;
-ove occorra, del presupposto provvedimento prot. n. 17770 del 12.2.2024, sempre conosciuto dal sig. ON ET il 21.5.2024, in seguito alla sua istanza di accesso del 27.3.2024, con il quale lo stesso Dirigente del Servizio Urbanistica ha accolto l’istanza della President Hotel S.n.c. di NZ LI, volta ad ottenere la qualificazione dei parcheggi interrati, ricadenti nell’area pertinenziale dell’hotel, destinata a verde, come parcheggi, ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 9 L. n. 122/1989, a condizione che la società istante, “entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, trasmetta alla scrivente Amministrazione comunale, i rimanenti atti pubblici di vendita dei box interrati, contenenti l’espressa dichiarazione della loro realizzazione ai sensi del predetto art. 9 L. n. 122/1989, con conseguente trascrizione dei relativi vincoli in favore dell’Amministrazione comunale”, specificando che, se “entro il termine suindicato la società venditrice non dovesse trasmettere la documentazione sopra prescritta, la presente perderà ogni efficacia, con la piena riviviscenza dell’ Ordinanza n. 543 dell’8.11.2023”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e della President Hotel S.n.c. di NZ LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 9.5.2019 il Comune di Matera ha rilasciato alla President Hotel S.n.c. di NZ LI un permesso di costruire per la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un preesistente fabbricato, sito sui terreni foglio n. 103, particelle nn. 894, 927, 928, 929, 938 e 1172 (successivamente il Comune di Matera ha rilasciato alla President Hotel S.n.c., in data 21.7.2020, la variante al predetto permesso di costruire del 9.5.2019 e la predetta President Hotel S.n.c. ha presentato le SCIE alternative al permesso di costruire del 16.9.2021 e del 26.5.2022).
Dopo i sopralluoghi del 9.3.2023, 22.3.2023 e 5.4.2023 il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera con Ordinanza ex art. 31 DPR n. 380/2001 n. 543 dell’8.11.2023 ha ingiunto alla President Hotel S.n.c. la demolizione, entro 90 giorni dalla notifica, dei 3 parcheggi interrati, realizzati, in difformità dalle autorizzazioni edilizie rilasciate, nell’area, avente la destinazione urbanistica di “spazi verdi attrezzati a parco e/o giardino”, con riferimento ai quali lo strumento urbanistico prescrive espressamente il divieto, di eseguire “qualsiasi intervento edificatorio, nonché le opere che comportino movimenti di terra e muri di sostegno”, eccetto quelle “necessarie alla realizzazione delle infrastrutture prescritte nel disegno di suolo del Piano”.
Il legale rappresentante della President Hotel S.n.c. con nota dell’1.12.2023 ha evidenziato che: 1) i predetti 3 parcheggi interrati era stati realizzati ai sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989, con il vincolo che non potevano essere ceduti separatamente dall’abitazione; 2) con Ric. n. 47/2024 (poi dichiarato perento con Decreto del Presidente del TAR Basilicata n. 14 del 5.5.2025) aveva impugnato la suddetta Ordinanza n. 543 dell’8.11.2023; 3) sebbene nella Relazione, allegata all’istanza di permesso di costruire, ed in quella successiva del marzo 2020, non era stato menzionato l’art. 9 L. n. 122/1989, in tali Relazioni era stata espressamente richiamata la L. n. 122/1989 ai fini del calcolo della superficie minima da destinare a parcheggio, comprendendo quelli in questione.
Il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera:
-con provvedimento del 29.12.2023 ha sospeso, ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, L. n. 241/1990, per 30 giorni l’efficacia dell’Ordinanza n. 543 dell’8.11.2023, per consentire alla President Hotel S.n.c., di fornire ulteriori chiarimenti e documenti dimostrativi, in quanto i titoli abilitativi non richiamavano espressamente l’art. 9 L. n. 122/1989;
-dopo che il legale rappresentante della President Hotel S.n.c. con nota del 23.1.2024 aveva assunto l’impegno nei confronti del Comune di Matera, di alienare i rimanenti posti auto interrati in contestazione, “entro 30 giorni dall’assenso espresso dall’Amministrazione, con atto pubblico che li dichiari esplicitamente realizzati ai sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989 e assoggettati al medesimo regime, con trascrizione dei vincoli in favore dell’Amministrazione comunale”, con provvedimento prot. n. 17770 del 12.2.2024 ha accolto l’istanza della President Hotel S.n.c., volta ad ottenere la qualificazione dei parcheggi interrati, ricadenti nell’area pertinenziale dell’hotel, destinata a verde, come parcheggi, ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 9 L. n. 122/1989, in quanto doveva ritenersi che erano già stati autorizzati con il rilascio del permesso di costruire del 21.7.2020, anche perché erano rimasti invariati nelle successive pratiche edilizie, a condizione che la società istante, “entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, trasmetta alla scrivente Amministrazione comunale, i rimanenti atti pubblici di vendita dei box interrati, contenenti l’espressa dichiarazione della loro realizzazione ai sensi del predetto art. 9 L. n. 122/1989, con conseguente trascrizione dei relativi vincoli in favore dell’Amministrazione comunale”, specificando che, se “entro il termine suindicato la società venditrice non dovesse trasmettere la documentazione sopra prescritta, la presente perderà ogni efficacia, con la piena riviviscenza dell’ Ordinanza n. 543 dell’8.11.2023”;
-e con Ordinanza n. 85 del 14.3.2024 ha revocato la precedente Ordinanza di demolizione n. 543 dell’8.11.2023, in quanto la President Hotel S.n.c. aveva ottemperato all’impegno, assunto con la suddetta nota del 23.1.2024, allegando alla nota del 29.2.2024 l’atto pubblico del 23.2.2024, registrato il 27.2.2024, di vendita di suindicati 3 box interrati, recante all’art. 7 l’espressa dichiarazione della loro realizzazione ai sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989 e del loro assoggettamento a tale normativa e munito delle relative trascrizioni dei vincoli a favore dell’Amministrazione comunale.
Il sig. ON ET, avente l’abitazione di fronte al citato Hotel President:
-prima con istanza del 27.3.2024, oltre a rilevare l’omessa esecuzione dell’Ordinanza di demolizione n. 543 dell’8.11.2023, ha chiesto al Comune di Matera, di accedere agli atti del procedimento, relativo all’esecuzione della medesima Ordinanza n. 543 dell’8.11.2023, o “alla sua eventuale modifica/revoca”: il suddetto provvedimento prot. n. 17770 del 12.2.2024 e la predetta Ordinanza n. 85 del 14.3.2024 sono state conosciute dal sig. ET in data 21.5.2024, dopo che con nota del 15.4.2024 aveva meglio precisato il suo interesse ad accedere ai predetti documenti;
-e poi con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 18.9.2024 ha impugnato l’Ordinanza n. 85 del 14.3.2024 ed il presupposto provvedimento prot. n. 17770 del 12.2.2024, deducendo: 1) l’errata applicazione dell’art. 9 L. n. 122/1989, in quanto: A) tale norma si applica ai fabbricati preesistenti, privi di parcheggio, mentre, nella specie, la controinteressata aveva realizzato un nuovo edificio con diversa sagoma ed aumento di volumetria rispetto al fabbricato preesistente, specificando che il concetto di nuova costruzione comprende anche le ristrutturazioni, aventi diversa sagoma e maggiore volumetria; B) i parcheggi interrati di cui è causa comprendono anche un’area a cielo aperto, sulla quale non potrà essere realizzato lo spazio verde; C) l’Hotel President era già dotato della superficie minima di parcheggio di 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione, in seguito al rilascio del permesso di costruire del 21.7.2020, di variante al permesso di costruire del 9.5.2019; 2) l’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, perché il Comune di Matera aveva consentito un’illegittima sanatoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Matera con memoria di stile, allegando la Relazione del Dirigente del Servizio Urbanistica del 10.3.2025, unitamente alla relativa documentazione, con la quale sono stati confermati i suddetti dati di fatto.
Si è pure costituito in giudizio la controinteressata President Hotel S.n.c. di NZ LI, il quale ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso e l’infondatezza del gravame.
Successivamente con memoria del 30.5.2025, depositata il 4.6.2025, sottoscritta sia dal difensore del ricorrente, sia dal difensore della controinteressata, ma non notificata, il ricorrente ha “rinunziato al presente giudizio con la compensazione delle spese legali”, in quanto, poiché, nelle more, il ricorrente e la controinteressata avevano raggiunto “un accordo bonario per la definizione della controversia con la contestuale compensazione delle spese di lite”, il ricorrente non aveva “più interesse ad agire giudizialmente”, con la puntualizzazione che la controinteressata President Hotel S.n.c. di NZ LI “con la sottoscrizione del presente atto accetta la rinuncia al presente giudizio con la compensazione delle spese legali”.
All’Udienza Pubblica dell’11.6.2025 il ricorso è passato in decisione.
Non può essere dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. l’estinzione del giudizio per rinuncia, in quanto, per rinunciare al ricorso risulta necessario che la parte ricorrente conferisca al suo difensore con mandato e/o procura speciale il potere di rinunciare al ricorso oppure che la parte ricorrente sottoscriva personalmente l’atto di rinuncia al ricorso.
Mentre, nella specie, prescindendo dall’omessa notifica al Comune di Matera, la predetta memoria del 30.5/4.6.2025 è stata sottoscritta soltanto dal difensore del ricorrente e non anche dal ricorrente.
Al riguardo, va rilevato che la parte ricorrente con il mandato, allegato al ricorso, ha delegato l’avv. Giacomo Bracciale soltanto ad “accettare avverse rinunzie” ed, in ogni caso, anche se il mandato speciale al ricorso avesse compreso anche il potere di rinunciare alla lite, tale mandato non sarebbe stato utile per la rinuncia al ricorso, in quanto l’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. prescrive il rilascio della parte di un apposito “mandato speciale”, finalizzato alla rinuncia al giudizio (sul punto cfr. TAR Basilicata Sentenze n. 327 del 26.5.2025 e n. 399 del 19.7.2024, che richiamano C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1846/2017, C.d.S. Sez. V Sent. n. 2940/2015, TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 4991/2025 e TAR Veneto Sez. II Sent. n. 1236/2021).
Tuttavia, il suddetto atto di rinuncia al ricorso può essere qualificato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., come istanza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Pertanto, a quanto sopra consegue la declaratoria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., dell’improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse.
Atteso l’esito della vicenda, sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, tenuto pure conto delle circostanze che la suddetta memoria del 30.5/4.6.2025 è stata sottoscritta anche dal difensore della controinteressata e che il Comune di Matera si è costituito in giudizio con memoria di stile, mentre il Contributo Unificato rimane definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate, con l’irripetibilità del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO