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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 158/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12,00 innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. FONTANA CARLO Parte_1
Per essuno è presente. CP_1 L'avv. Fontana si riporta ai propri atti e da ultimo alla memoria integrativa chiedendo l'accoglimento delle ivi rassegnate conclusioni;
precisa che la morosità persiste come l'occupazione dell'immobile; precisa altresì che le spese complessivamente sostenute ammontano ad € 243,68. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di . CP_1
Invita parte attrice a discutere la causa. Dopo una breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 14,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 158/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo); risoluzione del contratto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
18.05.2024 tra e debitamente registrato in data 19.05.2024 presso Parte_1 CP_1 l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 005433-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Wybichi 19, censito al Catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia al fg.172, mapp. 124, sub.
1. Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segue all'ordinanza del 21.01.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile. CP_1 L'instaurazione del contraddittorio è avvenuta regolarmente con regolare notifica. All'udienza del 27.03.2025 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. Parte attrice ha depositato in data 09.02.2025 memoria integrativa.
è l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato tra le parti;
contratto regolarmente CP_2 registrato e prodotto agli atti.
pagina 2 di 3 Parte attrice ha dedotto, in fatto, l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti;
inadempimento decorrente dal mese di agosto 2024. Il mancato pagamento dei canoni di locazione per il godimento dell'immobile, senza un giustificato motivo, costituisce certamente un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, ex art. 1455
e 1587 c.c. e 5 L. 392/78.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione; e su quest'ultimo grava, per contro, la prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo. Nel caso di specie risulta provata la pretesa oggetto della domanda di parte attrice e l'inadempimento di parte convenuta.
Ne consegue la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e la condanna di questa al rilascio immediato dell'immobile. Ne consegue, altresì, la condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti al mese di marzo 2025 pari ad € 7200,00, oltre di quelli maturandi fino al rilascio effettivo dell'immobile, con interessi legali dalle scadenze al saldo, costituendo la predetta condanna estensione della domanda attorea già contenuta nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per canoni scaduti ed a scadere. Con l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio e della fase sommaria, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022 tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 158/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
a) dichiara risolto il contratto stipulato in data 18.05.2024 tra e debitamente Parte_1 CP_1 registrato in data 19.05.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 005433-serie 3T per inadempimento del convenuto;
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Reggio Emilia, via CP_1
Wybichi 19, censito al Catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia al fg.172, mapp. 124, sub.1, libero da persone e/o cose, in favore di parte attrice Parte_1 c) condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 7200,00 CP_1 Parte_1 per canoni di locazione scaduti al mese di marzo 2025 oltre i canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 243,68 per esborsi ed in € 1800,00 per compensi difensivi, compresa la fase sommaria, oltre
IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Prisco
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 158/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12,00 innanzi al dott. Beatrice Prisco, sono comparsi:
Per 'avv. FONTANA CARLO Parte_1
Per essuno è presente. CP_1 L'avv. Fontana si riporta ai propri atti e da ultimo alla memoria integrativa chiedendo l'accoglimento delle ivi rassegnate conclusioni;
precisa che la morosità persiste come l'occupazione dell'immobile; precisa altresì che le spese complessivamente sostenute ammontano ad € 243,68. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di . CP_1
Invita parte attrice a discutere la causa. Dopo una breve discussione il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Al termine della Camera di Consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro nessuno è presente, dà lettura della sentenza come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 14,00
Il Giudice
dott. Beatrice Prisco
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Prisco ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 158/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA CARLO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo); risoluzione del contratto
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo
Parte attrice ha concluso e discusso oralmente la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem attrice.
Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione stipulato in data
18.05.2024 tra e debitamente registrato in data 19.05.2024 presso Parte_1 CP_1 l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 005433-serie 3T; contratto avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Emilia, via Wybichi 19, censito al Catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia al fg.172, mapp. 124, sub.
1. Il presente giudizio, introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. C.p.c., segue all'ordinanza del 21.01.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile. CP_1 L'instaurazione del contraddittorio è avvenuta regolarmente con regolare notifica. All'udienza del 27.03.2025 è stata dichiarata la contumacia di parte convenuta. Parte attrice ha depositato in data 09.02.2025 memoria integrativa.
è l'esistenza di un valido contratto di locazione stipulato tra le parti;
contratto regolarmente CP_2 registrato e prodotto agli atti.
pagina 2 di 3 Parte attrice ha dedotto, in fatto, l'inadempimento di parte convenuta all'obbligo di corrispondere i canoni pattuiti;
inadempimento decorrente dal mese di agosto 2024. Il mancato pagamento dei canoni di locazione per il godimento dell'immobile, senza un giustificato motivo, costituisce certamente un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, ex art. 1455
e 1587 c.c. e 5 L. 392/78.
In punto di diritto, si osserva che, trattandosi di obbligazioni contrattuali il creditore è tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione; e su quest'ultimo grava, per contro, la prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo. Nel caso di specie risulta provata la pretesa oggetto della domanda di parte attrice e l'inadempimento di parte convenuta.
Ne consegue la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento di parte convenuta e la condanna di questa al rilascio immediato dell'immobile. Ne consegue, altresì, la condanna di parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione scaduti al mese di marzo 2025 pari ad € 7200,00, oltre di quelli maturandi fino al rilascio effettivo dell'immobile, con interessi legali dalle scadenze al saldo, costituendo la predetta condanna estensione della domanda attorea già contenuta nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per canoni scaduti ed a scadere. Con l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto, segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese del presente giudizio e della fase sommaria, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022 tenuto conto della natura contumaciale del giudizio, dell'assenza di istruttoria e ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio n. 158/2025, ogni diversa difesa, istanza, eccezione o domanda disattesa o assorbita:
a) dichiara risolto il contratto stipulato in data 18.05.2024 tra e debitamente Parte_1 CP_1 registrato in data 19.05.2024 presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia al numero 005433-serie 3T per inadempimento del convenuto;
b) dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in Reggio Emilia, via CP_1
Wybichi 19, censito al Catasto fabbricati del Comune di Reggio Emilia al fg.172, mapp. 124, sub.1, libero da persone e/o cose, in favore di parte attrice Parte_1 c) condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 7200,00 CP_1 Parte_1 per canoni di locazione scaduti al mese di marzo 2025 oltre i canoni a scadere sino al rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 243,68 per esborsi ed in € 1800,00 per compensi difensivi, compresa la fase sommaria, oltre
IVA, CPA ove dovute come per legge e rimborso forfettario al 15 %.
Così deciso.
Reggio Emilia 27.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Prisco
pagina 3 di 3