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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
CATALANO MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 402/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Citta' Della Pieve - Palazzo Fargna Piazza Xix Giugno 1 06062 Citta' Della Pieve PG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3-2025-2022 IMU 2021
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 6-2025-2203 TASI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_2
Accoglimento ricorso e condanna alle spese
Per comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t.
Rigetto ricorso e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_2 conveniva in giudizio comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. esponendo che:
in data 26.6.2025 le era stato notificato preavviso avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati di
“ targa a”Targa_1”“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 3-2025-2202 del 26.06.2025 del Comune di Città a carico di Ricorrente_2 per mancato pagamento del carico scaduto di Euro 1.033,86 totali per IMU 2021 ed - avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati di targa a”Targa_1”“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 6-2025-2203 del 22.07.2025 del Comune di Città della Pieve a carico di Ricorrente_2 per mancato pagamento del carico scaduto di Euro 293,13 totali per TASI 2021.
Eccepiva la violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente per mancata motivazione dell'atto, nonché la notifica degli atti prodromici.
Pertanto concludeva come in epigrafe
Si era costituito il comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. asserendo la regolarità della notifica degli avvisi di pagamento prodromici.
Successivamente, rigettata richiesta di sospensiva, alla udienza del 22.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato attesa la regolare notifica dei prodromici avvisi di pagamento.
Infatti, prima della notifica del fermo amministrativo oggi opposto, la ricorrente è stata regolarmente raggiunta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 211, per l'annualità 2017, notificato in data 15.12.2021 con raccomandata n. 15494936050, come dimostrato dalla relata di notifica che riporta la firma della Ric_2
Analogamente, la ricorrente è stata regolarmente raggiunta dalla notifica dell'avviso di accertamento TASI
n. 123 del 05.11.2021, per l'annualità 2017, notificato in data 15.12.2021 con raccomandata n.
154949363590, come dimostrato dalla relata di notifica che riporta la firma della Ric_2 (cfr. doc. 6 e doc. 7).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali. Tali spese vanno ridotte del 20% stante la rappresentanza personale della convenuta amministrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Perugia, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
Ricorrente_2 nei confronti del comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. con ricorso notificato il 22.1.2026 relativamente al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati di “ targa a”Targa_1”
“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 3-2025-2202 del 26.06.2025 per IMU 2021 ed - avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati di targa a”Targa_1”“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 6-2025-2203 del 22.07.2025 per mancato pagamento del carico scaduto per TASI 2021 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna Ricorrente_2 a pagare, in favore di comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t., le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00, da ridurre del 20%.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 22.1.2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 13:30 in composizione monocratica:
CATALANO MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 402/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Citta' Della Pieve - Palazzo Fargna Piazza Xix Giugno 1 06062 Citta' Della Pieve PG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3-2025-2022 IMU 2021
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 6-2025-2203 TASI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Per Ricorrente_2
Accoglimento ricorso e condanna alle spese
Per comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t.
Rigetto ricorso e condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_2 conveniva in giudizio comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. esponendo che:
in data 26.6.2025 le era stato notificato preavviso avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati di
“ targa a”Targa_1”“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 3-2025-2202 del 26.06.2025 del Comune di Città a carico di Ricorrente_2 per mancato pagamento del carico scaduto di Euro 1.033,86 totali per IMU 2021 ed - avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati di targa a”Targa_1”“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 6-2025-2203 del 22.07.2025 del Comune di Città della Pieve a carico di Ricorrente_2 per mancato pagamento del carico scaduto di Euro 293,13 totali per TASI 2021.
Eccepiva la violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente per mancata motivazione dell'atto, nonché la notifica degli atti prodromici.
Pertanto concludeva come in epigrafe
Si era costituito il comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. asserendo la regolarità della notifica degli avvisi di pagamento prodromici.
Successivamente, rigettata richiesta di sospensiva, alla udienza del 22.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato attesa la regolare notifica dei prodromici avvisi di pagamento.
Infatti, prima della notifica del fermo amministrativo oggi opposto, la ricorrente è stata regolarmente raggiunta dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 211, per l'annualità 2017, notificato in data 15.12.2021 con raccomandata n. 15494936050, come dimostrato dalla relata di notifica che riporta la firma della Ric_2
Analogamente, la ricorrente è stata regolarmente raggiunta dalla notifica dell'avviso di accertamento TASI
n. 123 del 05.11.2021, per l'annualità 2017, notificato in data 15.12.2021 con raccomandata n.
154949363590, come dimostrato dalla relata di notifica che riporta la firma della Ric_2 (cfr. doc. 6 e doc. 7).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. in complessivi € 2.500,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali. Tali spese vanno ridotte del 20% stante la rappresentanza personale della convenuta amministrazione.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Perugia, sezione 2^, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da
Ricorrente_2 nei confronti del comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t. con ricorso notificato il 22.1.2026 relativamente al preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati di “ targa a”Targa_1”
“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 3-2025-2202 del 26.06.2025 per IMU 2021 ed - avverso il fermo amministrativo di beni mobili registrati di targa a”Targa_1”“ n. Prot. 15936 Prot. Att. FERM 6-2025-2203 del 22.07.2025 per mancato pagamento del carico scaduto per TASI 2021 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna Ricorrente_2 a pagare, in favore di comune di Città della Pieve in persona del l.r.p.t., le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00, da ridurre del 20%.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 22.1.2026