Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 4890/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4890/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TACCONE MORENO CHRISTIAN, con domicilio eletto presso lo studio in NO, via Pertini n.32
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
INFUSO MARTA, con domicilio eletto presso lo studio in Milano, via Daverio n.6
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MILANO, in data 28/04/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MILANO alla Parte II, Serie A n. 602, dell'anno 2001;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto, con reciproco impegno a comunicarsi con tempestività ogni cambiamento di domicilio e/o residenza;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
3. la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori in Per_1
regime di affido condiviso, con collocazione presso la madre e con mantenimento della residenza nell'immobile di NO (Mi);
4. i genitori, in ossequio ai principi sanciti dalle norme dettate in tema di affido condiviso, si impegnano a far sì che la minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, affinché conservi rapporti significativi con gli Per_1
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. ciascun genitore potrà assumere in autonomia le decisioni quotidiane riguardo la figlia quando questa starà con esso.
I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni, invece, di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
6. Il padre si impegna a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT (a decorrere dall'anno successivo alla data di deposito del presente ricorso) e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno
15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla minore, come da Protocollo
n. 2323/16 adottato dal Tribunale di Pavia. Protocollo che, sottoscritto dai ricorrenti, costituisce parte integrante del presente atto;
7. i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia saranno regolati come segue, salvo diverso e miglior accordo scritto tra i genitori (da comunicarsi anche tramite whatsapp con preavviso di almeno 24 ore):
trascorrerà con il padre almeno un giorno a settimana e i weekend in maniera Per_1
alternata.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare in modo da garantire la frequentazione come sopra concordata che, di comune accordo, potrà essere modificata nell'interesse della ragazza;
Pag. 2 di 6 8. il padre potrà derogare al suddetto diritto di visita nei confronti della figlia con preavviso telefonico nei confronti dell'altro genitore di almeno 24 ore.
I genitori potranno trascorrere con la figlia un periodo di vacanze estive di 15 giorni, secondo gli accordi assunti tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività, i compleanni e le ricorrenze si seguirà il principio dell'alternanza, avendo, comunque, riguardo alle esigenze della minore;
9. i genitori si obbligano a non frapporre ostacoli al corretto esercizio dell'affidamento congiunto e del diritto di visita, improntando rapporti costruiti sul dialogo e sul reciproco rispetto dell'altrui figura genitoriale;
10. entrambi i ricorrenti prestano sin d'ora l'assenso per eventuali viaggi o spostamenti dei medesimi con i minori, impegnandosi reciprocamente a comunicarsi detti spostamenti;
i coniugi prestano altresì reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, tanto per sé quanto per i figli minori;
11. L' immobile sito in NO (Mi) in Via Giosuè Carducci n. 11/5 così identificato:
- foglio 8, particella 646, sub. 2, Cat. C/6, Classe 2, Consistenza 29 m2, Rendita Euro
44,93
- foglio 8, particella 646, sub. 3, Cat. A/7, Classe 3, Consistenza 7,5 Vani, Rendita Euro
716,58
- foglio 8, particella 647, sub. 1, Cat. A/7, Classe 3, Consistenza 7,5 Vani, Rendita Euro
716,58
- foglio 8, particella 647, sub. 5, Cat. C/6, Classe 5, Consistenza 18 m2, Rendita Euro
41,32; di proprietà di entrambi i coniugi e gravato da mutuo con BNL (con scadenza fino al 31.03.2035), verrà assegnato, con ogni sua pertinenza, arredo e corredo, alla
GN . Pt_1
Il IG. si impegna ad abbandonare lo stesso entro e non oltre il giorno Pt_2
28.02.2025, avendo prelevato tutti i propri effetti personali. Fino al 28.02.2025 la rate del mutuo – che ammonta ad euro 291,69 – verrà corrisposta dal solo IG. Pt_2
Dal 01.03.2025 le rate del mutuo verranno corrisposte dalla IG.ra ed il marito, Pt_1 al momento della vendita dell'immobile, le riconoscerà quanto versato a tal proposito.
Pag. 3 di 6 12. I coniugi stabiliscono e pattuiscono di porre in vendita l'immobile – sin dalla data riportata in calce alla presente atto - affidando l'incarico di mediazione ad agenzia immobiliare di comune fiducia.
Il ricavato dalla vendita verrà così utilizzato: estinzione del mutuo residuo (attualmente circa € 33.000), ponendo € 10.000 a carico della moglie e tutto il restante a carico del marito. Saldato il mutuo in tale misura, il ricavato netto verrà suddiviso tra i coniugi al
50% ciascuno.
13. Per effetto di quanto pattuito ai precedenti punti 11) e 12) la IG.ra si farà Pt_1
carico, in via esclusiva, a far tempo dal 01 Marzo 2025, delle spese di ordinaria amministrazione dell'immobile occupato, restando a carico di entrambi quelle di straordinaria amministrazione.
14. Le spese notarili relative alla vendita dell'immobile saranno equamente sostenute tra i coniugi.
15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
16. Il cane BB di proprietà del IG. rimarrà con la IG.ra nella casa Pt_2 Pt_1
di NO e il signor contribuirà nella misura del 50% per tutte le spese di Pt_2
mantenimento, veterinarie, sia ordinarie che straordinarie e, comunque, necessarie.
17. L'autovettura Opel Mokka, targata GH147XL, intestata alla GN , viene Pt_1
assegnata in via esclusiva e definitiva alla stessa;
18. L'autovettura Skoda Fabia, targata GE154SA, intestata al IGnor viene Pt_2
assegnata in via esclusiva e definitiva allo stesso;
19. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile di competenza perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenti di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Pag. 4 di 6 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 28/04/2001, in Milano Parte_2
(atto n. 602, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2001)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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