Decreto cautelare 28 giugno 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 21 marzo 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/09/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Questura Reggio Calabria, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto CAT. A12/2024/Imm. n. 12 con cui la Questura di Reggio Calabria ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza presentata dal ricorrente in data 31/08/2023, a mezzo assicurata Poste Italiane n. -OMISSIS-, volta ad ottenere la conversione e il rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, avente validità fino al 31/08/2023, rilasciato per motivi Lavoro Stagionale;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente, prodromico e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che:
- con ricorso tempestivamente notificato e depositato, affidato ad una pluralità di motivi di diritto, il ricorrente ha impugnato il decreto CAT. A12/2024/Imm. n. 12 con cui la Questura di Reggio Calabria ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza, dallo stesso presentata in data 31/08/2023, a mezzo assicurata Poste Italiane n. -OMISSIS-, volta ad ottenere la conversione e il rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, avente validità fino al 31/08/2023, rilasciato per motivi Lavoro Stagionale;
- il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, con memoria difensiva del 10.07.2024, hanno resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto;
VISTA l’ordinanza n. 157 del 18.07.2024, non impugnata, con cui il Collegio, in accoglimento dell’invocata tutela cautelare, previa valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora , ha sospeso “ l’efficacia del provvedimento impugnato (archiviazione dell’istanza), con conseguente obbligo per la Questura di Reggio Calabria, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria ovvero, se antecedente, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza, di rideterminarsi sull’istanza di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale n. -OMISSIS- avente validità fino al 31/08/2023, presentata in data 31/08/2023, mediante la predisposizione di provvedimento che dia puntuale conto degli esiti dell’istruttoria funzionale all’accertamento dei suddetti requisiti sostanziali (capienza delle quote fissate dal Decreto Flussi annuale; presenza di un'offerta di lavoro subordinato; svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi - corrispondenti, nel settore dell'agricoltura, a 39 giornate nel trimestre, con una media di 13 giorni per ogni mese - dopo il primo ingresso in Italia; cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6.11.2023, n. 818);
VISTA la successiva ordinanza n. 607 del 10.10.2024, con la quale il Collegio, in accoglimento dell’istanza ex art. 59 c.p.a., ha ordinato all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione all’ordinanza cautelare n. 157 del 18.07.2024, nominando, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Questore di Catanzaro, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio;
RILEVATO che, con memoria difensiva depositata in data 6.02.2025, parte ricorrente ha rappresentato che la Questura di Reggio Calabria, all’esito dell’ordinanza collegiale da ultimo menzionata, “ ha inteso annullare in autotutela gli atti impugnati e concedere finalmente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro ”, con conseguente cessazione della materia del contendere e richiesta di liquidazione delle spese di lite in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale;
VISTA la successiva ordinanza n. 194 del 21.03.2025, con la quale il Collegio, tenuto conto delle allegazioni di parte ricorrente nonché della data di rilascio (31.08.2023) stampigliata sul retro del “PERM. UNICO LAVORO”, n. -OMISSIS- (doc. all. 2 alla memoria del 6.02.2025 di parte ricorrente), coincidente con quella di presentazione dell’istanza di conversione e rinnovo, oggetto dell’impugnata archiviazione, anche al fine di verificare l’ammissibilità/procedibilità del ricorso ovvero l’effettiva cessazione della materia del contendere, ha chiesto alla Questura di Reggio Calabria “ documentati chiarimenti in ordine all’eventuale attività provvedimentale successiva al decreto di archiviazione CAT. A12/2024/Imm. n. 12, oggetto di gravame, specificandone l’eventuale comunicazione alla parte interessata”;
VISTE:
- la nota del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria prot. n. 40083 del 2.04.2023, depositata dalla difesa erariale, in data 7.04.2025, in evasione all’ordinanza interlocutoria n. 194/2025;
- la nota della Questura di Catanzaro, depositata in data 28.05.2025, attestante il mancato insediamento nelle funzioni commissariali, in considerazione della spontanea ottemperanza alle summenzionate statuizioni cautelari (ordinanza n. 157/2024);
RITENUTO, sulla scorta di tutta la documentazione in atti e dei chiarimenti forniti dalle parti, che il ricorso sia ammissibile e che la materia del contendere sia effettivamente cessata, atteso il sopravvenuto rilascio, da parte della Questura di Reggio Calabria, in evasione all’istanza di conversione presentata dal ricorrente, di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, legittimante la permanenza di quest’ultimo sul territorio nazionale;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione delle spese, in favore di parte ricorrente, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.