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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
n. 665/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 08/04/2025 al n. 665 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 28 del 2025
promossa da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. FINOCCKI' RICCARDO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio Controparte_1 dell'Avv. VIVALDI ERIKA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “In riferimento alla Sentenza n. 28/2025 emessa dal Tribunale di Livorno il 13/01/2025 , previa ammissione e sfogo delle prove testimoniali richieste su tutti i capitoli indicati in primo grado dal GN , incluso l' interrogatorio Pt_1
formale ,Voglia riformare l'aumento di Euro 200 mensili a carico del GN Pt_1
perché illogico ed immotivato per le ragioni esposte in narrativa, riportandolo alla corretta cifra di Euro 200 mensili a carico del GN . Pt_1
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze compiacersi di riformare le spese di primo grado contro il GNr perché non c'è soccombenza del GNr Pt_1
nella fattispecie , il quale in buona fede ha sottoscritto la separazione Pt_1
consensuale e successivamente ha tenuto una corretta condotta etero ed endo processuale.
Quindi condannare la GNra al pagamento delle spese Controparte_2
legali di primo grado nella misura ritenuta di giustizia o, quantomeno, compensare le spese legali tra le parti.
Vittoria di spese legali e vive della presente causa nel secondo grado”; per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, contraris reiectis, confermare la sentenza 28/2025 emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento
RG 1847/2023”; per il Pubblico Ministero interveniente: “ Esprime parere contrario”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con sentenza recante n. 28 del 2025, il Tribunale di Livorno, pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi emettendo il seguente dispositivo:
“ 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i GNr Parte_1
e in Livorno il 09/06/2015 e trascritto nei Registri
[...] Controparte_2
dello Stato Civile nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2015/00/95/1;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figli nata il 9 giugno PEona_1
2014, che resta collocata presso la madre, nell'abitazione di Livorno, via Gramsci 71; PE 3 trascorrerà con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il GNr riaccompagnerà la figlia a Pt_1
2 scuola;
inoltre, il GN terrà la bambina un pomeriggio Parte_1
infrasettimanale - tendenzialmente individuato nel giorno di mercoledì e, salvo migliore accordo tra le parti - dall'uscita di scuola e fino a dopo cena, accompagnado la bambina a casa della GNr entro le 22,00 . Controparte_2
Durante le festività natalizie dal 24 al 29 dicembre la figlia starà con un genitore e dal
30 dicembre al 4 gennaio con l'altro ad anni alterni;
durante le vacanze estive la bambina trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da stabilirsi annualmente entro il termine del 10 giugno;
ogni altra festività civile e PE religiosa, così come il compleanno della bambina, sarà trascorsa d ad anni alterni con ciascun genitore.
4) dispone che il signor contribuisca al mantenimento Parte_2
ordinario della figlia minore corrispondendo mensilmente alla signora
[...]
l'importo di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo Controparte_2
ISTAT, e con decorrenza dal mese di luglio 2023; l'importo dell'assegno unico sarà percepito per intero dalla signor Le spese straordinarie Controparte_1
mediche scolastiche e sportive, in ogni caso individuate dalle parti secondo le indicazioni del CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
ai fini del rimborso delle rispettive quote, le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
5) condanna il signo al pagamento delle spese di lite del Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 900,00 per fase di studio, euro 650,00 per fase introduttiva, euro 950,00 per fase istruttoria ed euro 1500,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge. Somma da pagarsi in favore dello Stato in ragione dell'ammissione della signor a PSS.” Controparte_2
A sostegno delle determinazioni afferenti i capi impugnati (contributo per il mantenimento della prole e spese processuali), il Tribunale richiamava la diminuzione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, per gli impegni lavorativi di questi (rispetto al regime già previsto in sede di separazione consensuale)
e la valutazione comparativa dei redditi percepiti dalle parti (attesa la percezione da
3 parte del ricorrente di retribuzioni non inferiori a € 2.200 mensili, fino a € 2600
mensili, come autotrasportatore mentre la ex coniuge percepiva il reddito di inclusione per euro 850 mensili oltre prestazioni lavorative in nero come badante); sulla scorta di tali elementi, e rilevato che l' non documentava oneri per la Pt_1
propria sistemazione abitativa, poneva a suo carico per il mantenimento della figlia minore l'importo di € 400 euro mensili con attribuzione dell'assegno unico alla convenuta, regolamentazione delle spese straordinarie e condanna alle spese come riportato in dispositivo.
II. Ha proposto appello l' contestando la misura del contributo, non Pt_1
giustificato da una marginale riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il suo domicilio (stante la riduzione di sole 8/9 ore di pernotto) e tenuto conto della esclusiva percezione da parte della madre dell'assegno unico di importo pari a € 160
mensili; ha inoltre censurato la gravata sentenza sotto il profilo della erronea valutazione dei redditi effettivi della alla luce dei compensi comunemente CP_2
percepiti dalle badanti, quale la stessa, unitamente al reddito di inclusione e assegno unico.
Ha inoltre evidenziato che la stessa aveva dichiarato di sublocare parti CP_2
dell'appartamento destinato ad abitazione, percependone 1000 euro mensili, pur non risultando verbalizzate tale ammissioni dalla stessa rese in sede di audizione.
Ha quindi chiesto il ripristino del contributo di 200 euro mensili, comunque contestando la decorrenza di detto aumento dalla data della domanda, con vittoria di spese (stante il non leale comportamento processuale della che inizialmente CP_2
aveva taciuto al Tribunale significative entrate), concludendo come in epigrafe;
in via istruttoria ha comunque insistito per l'ammissione della prova testimoniale già
articolata, e non ammessa dal primo Giudice, in ordine ai maggiori introiti percepiti dalla sulla base delle prestazioni lavorative da essa rese e non regolarizzate. CP_2
III. Si è costituita la Sig. contestando gli assunti avversari, e richiamando a CP_2
riguardo la relazione dei Servizi Sociali acquisita in primo grado dalla quale emergeva
PE che la gestione di risultava gravare in misura prevalente sulla madre mentre la
4 bambina non trascorre con il padre il tempo indicato (vedendo il padre due fine settimana al mese in assenza di frequentazioni infrasettimanali) venendo pertanto rideterminato il contributo economico previsto in funzione dei maggiori tempi con la madre, delle risorse disponibili per entrambi i genitori e degli oneri sugli stessi gravanti.
In particolare, a confutazione di quanto dedotto ex adverso, assume di essere costretta a svolgere lavori saltuari assai modesti traendo sostentamento dall'assegno di inclusione percepito nell'anno 2024 (per cui era peraltro comunicata la cessazione a far data dal luglio 2025 come da comunicazione allegata sub doc. 4) per l'importo mensile di circa € 820,00) oltre alla somma di € 199,00 quale assegno unico per la
PE figlia rappresenta inoltre di dover affrontare, con tali modeste risorse, i costi del
PE canone di locazione dell'abitazione in cui vive con la figlia nella misura di € 540
euro mensili. Ha infine lamentato il mancato adempimento ex adverso degli obblighi economici posti a carico dell'appellante, il quale, anche dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, continuava a versare ogni mese esclusivamente la somma di €
200,00 mensili, omettendo di versare la propria quota di spese straordinarie (in particolare il padre non avrebbe adempiuto gli obblighi previsti in sede di separazione consensuale avendo omesso il pagamento del contributo relativo alla mensa scolastica per la minore).
Ha comunque contestato l'ammissibilità delle prove testimoniali formulate da controparte in quanto, come già evidenziato dal Tribunale, di contenuto generico e irrilevante ai fini della decisione;
ha pertanto concluso per la integrale conferma della sentenza impugnata come in epigrafe.
IV.Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al P.G. in sede, al fine di consentirne l'intervento, all'udienza del 3 ottobre 2025, sentite le parti, la causa era discussa e quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 V. Il mantenimento ordinario e straordinario della prole.
Il Tribunale procedeva alla rideterminazione del contributo fissato a carico del padre
PE per il mantenimento della figlia minore tenuto conto della seppur lieve riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il padre e dei redditi percepiti dalle parti,
anche rispetto al momento della separazione consensuale della coppia, indicativi di significativa sperequazione reddituale tra i genitori, a fronte della insussistenza di oneri abitativi a carico del padre.
Le parti, sentite all'udienza di trattazione innanzi a questa Corte, hanno riferito circostanze utili ai fini della decisione.
Il Sig. ha dichiarato che nel corso del giudizio di primo grado egli abitava Pt_1
presso un alloggio popolare per il quale versava un contributo di euro 62,00 al mese a un connazionale, oltre alle utenze, mentre attualmente risiede a Ponsacco presso l'abitazione della propria compagna contribuendo alle spese;
ha inoltre precisato che attualmente egli risulta assunto a tempo indeterminato.
La Sig. ha dichiarato di abitare nella casa condotta in locazione insieme alla CP_2
figlia e alla propria madre pur sostenendo che la presenza di quest'ultima non sarebbe costante;
ha comunque ammesso di ricevere un contributo da parte di quest'ultima,
che da tempi recenti percepisce una pensione;
ha inoltre ammesso “di svolgere solo qualche attività saltuaria per pulizie e servizi come badante in quanto non può
assumere impegni maggiori dovendo accudire la figlia”.
Tanto premesso, osserva la Corte che il mutamento delle modalità di frequentazione padre/figlia, e il consolidamento della situazione reddituale e abitativa del padre (ora assunto a tempo indeterminato e avente stabile sistemazione alloggiativa), giustifichino un aumento del contributo a suo carico per il mantenimento ordinario della minore.
A tale riguardo, la questione essenzialmente controversa tra le parti riguarda gli effettivi redditi della in relazione alla prospettata percezione di somme non CP_2
dichiarate al Fisco per prestazioni non formalizzate come badante o collaboratrice domestica.
6 A tale riguardo, osserva la Corte che – ferma restando la inammissibilità delle prove testimoniali formulate dall'odierno appellante perché generiche e valutative - non possa comunque essere trascurata la piena capacità reddituale della inserita CP_2
per sua stessa ammissione nel circuito delle attività di assistenza alla persona o lavori domestici presso privati, e in condizioni di poter sostenere un adeguato impegno lavorativo avvalendosi della presenza della propria madre, attualmente in pensione, presso l'abitazione per il contestuale accudimento della minore;
a tale riguardo lo stesso assetto previsto dalle parti in sede di separazione consensuale, mediante la quantificazione del contributo mensile di € 200,00 a carico del padre, dava conto della esistenza di un più relativo squilibrio economico tra i genitori – in termini comunque desumibili dalla concreta redditività delle attività da essi svolte - e delle concrete esigenze della minore (tale assetto risulta evidentemente fondato sulla percezione da parte della di adeguati introiti in termini rapportati alla sua effettiva capacità CP_2
lavorativa).
Tanto premesso, valutate le risorse disponibili per entrambe le parti e gli oneri sulle stesse gravanti, i tempi di permanenza della minore presso il padre e le relative esigenze in funzione della fase della crescita, risulta congruo operare una riduzione del contributo previsto dal primo Giudice a carico del padre, da quantificarsi nella misura di € 300,00 mensili a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ad esito dell'accertamento dei relativi presupposti (fatto salvo, per il pregresso, il contributo già previsto in via temporanea), fermo restando quanto previsto per le spese straordinarie.
VI Le spese di lite.
La riforma della sentenza comporta la rideterminazione unitaria delle spese del doppio grado di giudizio;
ad avviso della Corte, sussistono i presupposti per la relativa integrale compensazione, per entrambi i gradi, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti e della natura delle questioni esaminate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
7 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 28/2025 emessa dal Tribunale di Livorno, in parziale riforma della impugnata sentenza:
1) ridetermina il contributo economico previsto a carico di , Parte_3
PE per il mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di € 300 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata, fermo restando quanto previsto in precedenza in sede di provvedimenti temporanei nel procedimento di divorzio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Si comunichi.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela Lococo Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 08/04/2025 al n. 665 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 28 del 2025
promossa da
, elettivamente domiciliato presso e nello studio Parte_1 dell'Avv. FINOCCKI' RICCARDO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio Controparte_1 dell'Avv. VIVALDI ERIKA che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83
c.p.c in atti
- parte appellata - in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per la parte appellante: “In riferimento alla Sentenza n. 28/2025 emessa dal Tribunale di Livorno il 13/01/2025 , previa ammissione e sfogo delle prove testimoniali richieste su tutti i capitoli indicati in primo grado dal GN , incluso l' interrogatorio Pt_1
formale ,Voglia riformare l'aumento di Euro 200 mensili a carico del GN Pt_1
perché illogico ed immotivato per le ragioni esposte in narrativa, riportandolo alla corretta cifra di Euro 200 mensili a carico del GN . Pt_1
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze compiacersi di riformare le spese di primo grado contro il GNr perché non c'è soccombenza del GNr Pt_1
nella fattispecie , il quale in buona fede ha sottoscritto la separazione Pt_1
consensuale e successivamente ha tenuto una corretta condotta etero ed endo processuale.
Quindi condannare la GNra al pagamento delle spese Controparte_2
legali di primo grado nella misura ritenuta di giustizia o, quantomeno, compensare le spese legali tra le parti.
Vittoria di spese legali e vive della presente causa nel secondo grado”; per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, contraris reiectis, confermare la sentenza 28/2025 emessa dal Tribunale di Livorno nel procedimento
RG 1847/2023”; per il Pubblico Ministero interveniente: “ Esprime parere contrario”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con sentenza recante n. 28 del 2025, il Tribunale di Livorno, pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi emettendo il seguente dispositivo:
“ 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i GNr Parte_1
e in Livorno il 09/06/2015 e trascritto nei Registri
[...] Controparte_2
dello Stato Civile nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2015/00/95/1;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figli nata il 9 giugno PEona_1
2014, che resta collocata presso la madre, nell'abitazione di Livorno, via Gramsci 71; PE 3 trascorrerà con il padre un fine settimana alternato, dal venerdì dopo l'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando il GNr riaccompagnerà la figlia a Pt_1
2 scuola;
inoltre, il GN terrà la bambina un pomeriggio Parte_1
infrasettimanale - tendenzialmente individuato nel giorno di mercoledì e, salvo migliore accordo tra le parti - dall'uscita di scuola e fino a dopo cena, accompagnado la bambina a casa della GNr entro le 22,00 . Controparte_2
Durante le festività natalizie dal 24 al 29 dicembre la figlia starà con un genitore e dal
30 dicembre al 4 gennaio con l'altro ad anni alterni;
durante le vacanze estive la bambina trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore da stabilirsi annualmente entro il termine del 10 giugno;
ogni altra festività civile e PE religiosa, così come il compleanno della bambina, sarà trascorsa d ad anni alterni con ciascun genitore.
4) dispone che il signor contribuisca al mantenimento Parte_2
ordinario della figlia minore corrispondendo mensilmente alla signora
[...]
l'importo di euro 400,00, somma rivalutabile annualmente secondo Controparte_2
ISTAT, e con decorrenza dal mese di luglio 2023; l'importo dell'assegno unico sarà percepito per intero dalla signor Le spese straordinarie Controparte_1
mediche scolastiche e sportive, in ogni caso individuate dalle parti secondo le indicazioni del CNF, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
ai fini del rimborso delle rispettive quote, le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
5) condanna il signo al pagamento delle spese di lite del Parte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 900,00 per fase di studio, euro 650,00 per fase introduttiva, euro 950,00 per fase istruttoria ed euro 1500,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge. Somma da pagarsi in favore dello Stato in ragione dell'ammissione della signor a PSS.” Controparte_2
A sostegno delle determinazioni afferenti i capi impugnati (contributo per il mantenimento della prole e spese processuali), il Tribunale richiamava la diminuzione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, per gli impegni lavorativi di questi (rispetto al regime già previsto in sede di separazione consensuale)
e la valutazione comparativa dei redditi percepiti dalle parti (attesa la percezione da
3 parte del ricorrente di retribuzioni non inferiori a € 2.200 mensili, fino a € 2600
mensili, come autotrasportatore mentre la ex coniuge percepiva il reddito di inclusione per euro 850 mensili oltre prestazioni lavorative in nero come badante); sulla scorta di tali elementi, e rilevato che l' non documentava oneri per la Pt_1
propria sistemazione abitativa, poneva a suo carico per il mantenimento della figlia minore l'importo di € 400 euro mensili con attribuzione dell'assegno unico alla convenuta, regolamentazione delle spese straordinarie e condanna alle spese come riportato in dispositivo.
II. Ha proposto appello l' contestando la misura del contributo, non Pt_1
giustificato da una marginale riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il suo domicilio (stante la riduzione di sole 8/9 ore di pernotto) e tenuto conto della esclusiva percezione da parte della madre dell'assegno unico di importo pari a € 160
mensili; ha inoltre censurato la gravata sentenza sotto il profilo della erronea valutazione dei redditi effettivi della alla luce dei compensi comunemente CP_2
percepiti dalle badanti, quale la stessa, unitamente al reddito di inclusione e assegno unico.
Ha inoltre evidenziato che la stessa aveva dichiarato di sublocare parti CP_2
dell'appartamento destinato ad abitazione, percependone 1000 euro mensili, pur non risultando verbalizzate tale ammissioni dalla stessa rese in sede di audizione.
Ha quindi chiesto il ripristino del contributo di 200 euro mensili, comunque contestando la decorrenza di detto aumento dalla data della domanda, con vittoria di spese (stante il non leale comportamento processuale della che inizialmente CP_2
aveva taciuto al Tribunale significative entrate), concludendo come in epigrafe;
in via istruttoria ha comunque insistito per l'ammissione della prova testimoniale già
articolata, e non ammessa dal primo Giudice, in ordine ai maggiori introiti percepiti dalla sulla base delle prestazioni lavorative da essa rese e non regolarizzate. CP_2
III. Si è costituita la Sig. contestando gli assunti avversari, e richiamando a CP_2
riguardo la relazione dei Servizi Sociali acquisita in primo grado dalla quale emergeva
PE che la gestione di risultava gravare in misura prevalente sulla madre mentre la
4 bambina non trascorre con il padre il tempo indicato (vedendo il padre due fine settimana al mese in assenza di frequentazioni infrasettimanali) venendo pertanto rideterminato il contributo economico previsto in funzione dei maggiori tempi con la madre, delle risorse disponibili per entrambi i genitori e degli oneri sugli stessi gravanti.
In particolare, a confutazione di quanto dedotto ex adverso, assume di essere costretta a svolgere lavori saltuari assai modesti traendo sostentamento dall'assegno di inclusione percepito nell'anno 2024 (per cui era peraltro comunicata la cessazione a far data dal luglio 2025 come da comunicazione allegata sub doc. 4) per l'importo mensile di circa € 820,00) oltre alla somma di € 199,00 quale assegno unico per la
PE figlia rappresenta inoltre di dover affrontare, con tali modeste risorse, i costi del
PE canone di locazione dell'abitazione in cui vive con la figlia nella misura di € 540
euro mensili. Ha infine lamentato il mancato adempimento ex adverso degli obblighi economici posti a carico dell'appellante, il quale, anche dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, continuava a versare ogni mese esclusivamente la somma di €
200,00 mensili, omettendo di versare la propria quota di spese straordinarie (in particolare il padre non avrebbe adempiuto gli obblighi previsti in sede di separazione consensuale avendo omesso il pagamento del contributo relativo alla mensa scolastica per la minore).
Ha comunque contestato l'ammissibilità delle prove testimoniali formulate da controparte in quanto, come già evidenziato dal Tribunale, di contenuto generico e irrilevante ai fini della decisione;
ha pertanto concluso per la integrale conferma della sentenza impugnata come in epigrafe.
IV.Disposta preliminarmente la trasmissione degli atti al P.G. in sede, al fine di consentirne l'intervento, all'udienza del 3 ottobre 2025, sentite le parti, la causa era discussa e quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 V. Il mantenimento ordinario e straordinario della prole.
Il Tribunale procedeva alla rideterminazione del contributo fissato a carico del padre
PE per il mantenimento della figlia minore tenuto conto della seppur lieve riduzione dei tempi di permanenza della minore presso il padre e dei redditi percepiti dalle parti,
anche rispetto al momento della separazione consensuale della coppia, indicativi di significativa sperequazione reddituale tra i genitori, a fronte della insussistenza di oneri abitativi a carico del padre.
Le parti, sentite all'udienza di trattazione innanzi a questa Corte, hanno riferito circostanze utili ai fini della decisione.
Il Sig. ha dichiarato che nel corso del giudizio di primo grado egli abitava Pt_1
presso un alloggio popolare per il quale versava un contributo di euro 62,00 al mese a un connazionale, oltre alle utenze, mentre attualmente risiede a Ponsacco presso l'abitazione della propria compagna contribuendo alle spese;
ha inoltre precisato che attualmente egli risulta assunto a tempo indeterminato.
La Sig. ha dichiarato di abitare nella casa condotta in locazione insieme alla CP_2
figlia e alla propria madre pur sostenendo che la presenza di quest'ultima non sarebbe costante;
ha comunque ammesso di ricevere un contributo da parte di quest'ultima,
che da tempi recenti percepisce una pensione;
ha inoltre ammesso “di svolgere solo qualche attività saltuaria per pulizie e servizi come badante in quanto non può
assumere impegni maggiori dovendo accudire la figlia”.
Tanto premesso, osserva la Corte che il mutamento delle modalità di frequentazione padre/figlia, e il consolidamento della situazione reddituale e abitativa del padre (ora assunto a tempo indeterminato e avente stabile sistemazione alloggiativa), giustifichino un aumento del contributo a suo carico per il mantenimento ordinario della minore.
A tale riguardo, la questione essenzialmente controversa tra le parti riguarda gli effettivi redditi della in relazione alla prospettata percezione di somme non CP_2
dichiarate al Fisco per prestazioni non formalizzate come badante o collaboratrice domestica.
6 A tale riguardo, osserva la Corte che – ferma restando la inammissibilità delle prove testimoniali formulate dall'odierno appellante perché generiche e valutative - non possa comunque essere trascurata la piena capacità reddituale della inserita CP_2
per sua stessa ammissione nel circuito delle attività di assistenza alla persona o lavori domestici presso privati, e in condizioni di poter sostenere un adeguato impegno lavorativo avvalendosi della presenza della propria madre, attualmente in pensione, presso l'abitazione per il contestuale accudimento della minore;
a tale riguardo lo stesso assetto previsto dalle parti in sede di separazione consensuale, mediante la quantificazione del contributo mensile di € 200,00 a carico del padre, dava conto della esistenza di un più relativo squilibrio economico tra i genitori – in termini comunque desumibili dalla concreta redditività delle attività da essi svolte - e delle concrete esigenze della minore (tale assetto risulta evidentemente fondato sulla percezione da parte della di adeguati introiti in termini rapportati alla sua effettiva capacità CP_2
lavorativa).
Tanto premesso, valutate le risorse disponibili per entrambe le parti e gli oneri sulle stesse gravanti, i tempi di permanenza della minore presso il padre e le relative esigenze in funzione della fase della crescita, risulta congruo operare una riduzione del contributo previsto dal primo Giudice a carico del padre, da quantificarsi nella misura di € 300,00 mensili a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ad esito dell'accertamento dei relativi presupposti (fatto salvo, per il pregresso, il contributo già previsto in via temporanea), fermo restando quanto previsto per le spese straordinarie.
VI Le spese di lite.
La riforma della sentenza comporta la rideterminazione unitaria delle spese del doppio grado di giudizio;
ad avviso della Corte, sussistono i presupposti per la relativa integrale compensazione, per entrambi i gradi, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti e della natura delle questioni esaminate.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
7 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 28/2025 emessa dal Tribunale di Livorno, in parziale riforma della impugnata sentenza:
1) ridetermina il contributo economico previsto a carico di , Parte_3
PE per il mantenimento ordinario della figlia minore nella misura di € 300 mensili con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata, fermo restando quanto previsto in precedenza in sede di provvedimenti temporanei nel procedimento di divorzio;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Si comunichi.
Firenze, 3 ottobre 2025
Il Presidente est.
8