TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4458/2025 r.g.v.g., promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Gorini del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e , nata a [...] il 17 Controparte_1
giugno 1968 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
VA LE del Foro di Santa Maria Capua Vetere ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: ”cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i difensori concludono chiedendo che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel ricorso e nel verbale dell'odierna udienza”.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il P.M.”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato il 28 marzo 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 21 ottobre 2025, hanno confermato la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto dell'intervento del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 30 luglio 2005 a Sant'Agata de' Goti (Benevento), che dalla loro unione
è nata il [...] la figlia e che con sentenza del Tribunale di Bologna Per_1
n. 2979/2018 pubblicata in data 23 novembre 2018 è stata pronunciata la separazione dei coniugi, che erano comparsi all'udienza presidenziale del 19 ottobre 2015; osservato che, protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e
2 materiali della figlia minore , in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto Per_1
di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“6) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i signori e intendono effettuare i Parte_1 Controparte_1
seguenti trasferimenti immobiliari:
6.1) Consenso ed oggetto
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta Parte_1 Controparte_1
ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato posto in Comune di Dozza (BO) alla via Marmane n. 40, costituita da un appartamento al piano secondo da un vano ad uso autorimessa e da un vano ad uso cantina nel piano seminterrato il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Dozza (BO) al:
- Foglio 12, particella 696 subalterno 52, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 3,5, superficie catastale totale mq. 66, totale escluse aree scoperte mq. 65, R.C. Euro
316,33 (appartamento);
- Foglio 12, particella 696, subalterno 24, piano seminterrato, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 16, superficie totale mq. 18, R.C. Euro 62,80 (autorimessa);
- Foglio 12, particella 696, subalterno 33, piano seminterrato, cat. C/2, classe 1, consistenza mq. 8, totale superficie mq. 9, R.C. Euro 20,25 (cantina).
In confine con ragioni comuni, la detta via Marmane, unità similari, salvo altri.
3 All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
6.2) Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 20 novembre 2007 Persona_2
repertorio n. 527 raccolta n. 324, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio
Territoriale di Bologna il 26.11.2007 al n. 11857 Serie 1T e trascritto a Bologna il
27.11.2007 al Reg. Gen. 73329 - Reg. Part. 40733.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
6.3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 27.11.2007 al Registro Particolare
17522 Registro Generale 73330 a favore della Banca per la Casa SPA, in forza di atto di mutuo per Notaio del 20.11.2007 Repertorio n. 528 Raccolta Persona_2
n. 325, ipoteca nota e tollerata.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
4 6.4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signor Parte_1
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
[...]
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara:
- che le opere relative degli originari fabbricati, poi demoliti, sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967;
- che le opere del fabbricato di cui fa parte la porzione in oggetto sono state realizzate, previa demolizione totale di quelli esistenti, in conformità alla concessione edilizia n.
26/2000 rilasciata dal Comune di Dozza in data 8 giugno 2000 prot. n. 7416/99 e successive varianti di cui alla concessione edilizia n. 84/2002 rilasciata in data 30 dicembre 2002 prot. n. 2750/2002 ed alle D.I.A. in data 7 maggio 2003 n. 0004707 di prot., 11 giugno 2003 n. 0006059 di prot., 20 marzo 2007 n. 0002809 di prot., 2 aprile
2007 n. 0003305 di prot. e 3 aprile 2007 n. 0003346 di prot.;
- che in data 23 aprile 2007 prot. n. 0003948 è stata presentata la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, che è maturato per silenzio assenso in data 18 gennaio 2008;
- che per la chiusura del terrazzo della porzione in oggetto è stata altresì presentata al
Comune di Dozza denuncia di inizio attività in data 10 febbraio 2005 n. 0001360 di prot., i cui lavori sono stati ultimati in data 20 giugno 2005, come risulta dalla comunicazione inviata al detto Comune in data 28 giugno 2005, protocollata in data 29 giugno 2005 n. 0006703 di prot.;
- che successivamente le unità immobiliari in oggetto non hanno subito altri interventi o modifiche che potessero richiedere, in conformità delle normative edilizie ed
5 urbanistiche, specifiche licenze, concessioni, permessi di costruire, autorizzazioni, dichiarazioni di inizio attività ed in generale ulteriori titoli abilitativi.
6.5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il cedente signor : Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in catasto in data
01.03.2002 protocollo n. 65078, che si allegano sub A);
- dichiara, e la cessionaria signora ne prende atto, che i dati Controparte_1
catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
6.6) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 07340-690426-2025 rilasciato in data 29.04.2025 dal geom. quale tecnico abilitato. Controparte_2
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
6.7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione
6 amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
6.8) Accollo di mutuo
La parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla banca CP_3
(l'originaria società mutuante Banca per la Casa SPA è ora confluita in ) CP_3
della residua parte del mutuo spettante alla parte cedente, stipulato con atto del Notaio del 20.11.2007 Repertorio n. 528 Raccolta n. 325, dell'attuale Persona_2
ammontare di euro 135.813,05 la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 27.11.2007 al Registro Particolare 17522 Registro
Generale 73330.
La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo.
6.9) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
6.10) FF
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza.
6.11) Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Controparte_1
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
6.12) Rinuncia alla R.T.I.
7 Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della relazione tecnica integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
6.13) Dichiarazione di valore dell'immobile
Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 46.128,40.
7) Spese di procedura e trasferimento immobiliare
Le parti dichiarano che le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, mentre le spese relative all'attività svolta dall'ausiliario nominato per il trasferimento della proprietà dell'immobile, saranno integralmente a carico della sig.ra così come sarà a suo esclusivo carco ogni onere e spesa necessaria per il CP_1
trasferimento immobiliare ed ogni altra successiva ad essa collegata e/o connessa
(notarile, catastale, ecc.)”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 10 ottobre 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
8 A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30 luglio
2005 a Sant'Agata de' Goti (Benevento) da , nato a [...] il 19 Parte_1
febbraio 1977 e , nata a [...] il [...], trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) al n.
17, parte II, serie B, anno 2005;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) di procedere all'annotazione della sentenza;
C) dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
2) “ continuerà a vivere insieme alla madre presso la di lei abitazione. Per_1
3) Il Sig. provvederà al mantenimento della figlia mediante il Pt_1 Per_1
versamento di un contributo mensile pari ad euro 300,00 entro il giorno 20 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, in base al protocollo d'intesa in uso presso l'intestato Tribunale di Bologna in particolare evidenziando che al punto n° 3 del protocollo è stabilito che vi sono spese straordinarie che non necessitano l'autorizzazione dell'altro genitore come ad esempio: scelte corrispondenti a spese già concordate (vedi corso di danza di già Per_1
svolto quando si trovava a Rimini incluse le spese per l'acquisto delle attrezzature ed arredo sportivo per cui già concordate), spese ludico/culturali (vedi gite scolastiche già partecipate da mentre era a Rimini per cui già concordate) spese per il Per_1
conseguimento della patente di guida, abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, visite mediche specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici e oculistici, comprese le lenti a contatto, spese mediche urgenti. L'assegno unico verrà
9 percepito dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, provvedendo gli stessi personalmente alle dovute comunicazioni all'istituto erogante.
La sig.ra dichiara di rinunciare a tutte le somme ad essa dovute a Controparte_1
titolo di rate di mutuo da essa sola sostenute sino ad oggi e che sosterrà fino alla data del trasferimento, nonché ogni altro importo a lei dovuto a titolo di arretrati di mantenimento non versati, risarcimento danni per condanna penale e di qualunque genere e a qualunque altro titolo che ad oggi ammontano ad oltre euro 40.000,00, eccezione fatta per l'importo di mantenimento della figlia a far data dal mese di Per_1
luglio 2025, nonché a tutte le somme relative a spese straordinarie fino ad oggi sostenute dalla sig.ra . CP_1
4) “Essendo la minore in età adolescenziale (vicina alla maggiore età) gli incontri con il padre verranno stabiliti e gestiti direttamente con , la quale in ogni caso Per_1
comunicherà alla madre i giorni che intenderà trascorrere con il padre. Identico discorso per le festività Natalizie e Pasquali nonché le vacanze estive”.
5) “Essendo affetta da patologia cronica “Epilessia focale dovuta ad una Per_1
malformazione dell'amigdala” la sig.ra si impegna a comunicare al padre CP_1
le visite che la minore terrà presso il policlinico Sant'Orsola – Malpighi di Per_1
Bologna, al fine di consentirgli di accompagnare la figlia e prendere parte alle visite.
Sarà ovviamente facoltà della Sig.ra di scegliere per un medico di CP_1 Per_1
famiglia nel circondario di residenza.
6) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c.”, “il signor cede e trasferisce alla signora Parte_1 CP_1
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui
[...]
restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
10 - porzione del fabbricato posto in Comune di Dozza (BO) alla via Marmane n. 40, costituita da un appartamento al piano secondo da un vano ad uso autorimessa e da un vano ad uso cantina nel piano seminterrato il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Dozza (BO) al: - Foglio 12, particella 696 subalterno 52, cat. A/3, classe 2, consistenza vani 3,5, superficie catastale totale mq. 66, totale escluse aree scoperte mq. 65, R.C. Euro 316,33 (appartamento); - Foglio 12, particella 696, subalterno 24, piano seminterrato, cat. C/6, classe 2, consistenza mq. 16, superficie totale mq. 18,
R.C. Euro 62,80 (autorimessa); - Foglio 12, particella 696, subalterno 33, piano seminterrato, cat. C/2, classe 1, consistenza mq. 8, totale superficie mq. 9, R.C. Euro
20,25 (cantina). In confine con ragioni comuni, la detta via Marmane, unità similari, salvo altri. All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria iscritta a
Bologna in data 27.11.2007 al Registro Particolare 17522 Registro Generale 73330 a favore della Banca per la Casa SPA, in forza di atto di mutuo per Notaio
[...]
del 20.11.2007 Repertorio n. 528 Raccolta n. 325, ipoteca nota e tollerata”. Per_2
“Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla banca (l'originaria società mutuante Banca per la Casa SPA è ora CP_3
confluita in ) della residua parte del mutuo spettante alla parte cedente, CP_3
stipulato con atto del Notaio del 20.11.2007 Repertorio n. 528 Persona_2
Raccolta n. 325, dell'attuale ammontare di euro 135.813,05 la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria iscritta a Bologna in data 27.11.2007 al
Registro Particolare 17522 Registro Generale 73330. La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine
11 dell'accollo”. “La parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli Parte_1
effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 46.128,40”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 21 ottobre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
“7) Spese di procedura e trasferimento immobiliare
Le parti dichiarano che le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti, mentre le spese relative all'attività svolta dall'ausiliario nominato per il trasferimento della proprietà dell'immobile, saranno integralmente a carico della sig.ra così come sarà a suo esclusivo carco ogni onere e spesa necessaria per il CP_1
trasferimento immobiliare ed ogni altra successiva ad essa collegata e/o connessa
(notarile, catastale, ecc.)”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
12