TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2735 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2735 / 2022 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
CASTELLANA (VT), con l'Avv. RACIOPPA SERGIO, come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. FABIANI ANNA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 6.2.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. chiedeva a questo Tribunale dichiararsi la separazione Parte_1 personale dalla Sig.ra in relazione al matrimonio tra loro contratto in data Parte_2
3.09.2020 a Civita Castellana e dalla cui unione non erano nati figli. A fondamento della domanda deduceva che la domanda di separazione trovava giustificazione nel fatto che la relazione tra le parti era divenuta insostenibile a causa di gravi incompatibilità caratteriali e di continui contrasti. Aggiungeva che entrambe le parti erano economicamente autonome in quanto l'istante lavorava come operaio presso la Ceramica Cielo di Fabrica di Roma con uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 (dovendo, inoltre, sopportare spese per euro 600 mensili per il mantenimento delle figlie minori e MI nate da un precedete matrimonio) Per_1 mentre la resistente, da parte sua, svolgeva l' attività di parrucchiera. Costituendosi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda di matrimonio, proponendo in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione con condanna del al Parte_1 risarcimento dei danni. A fondamento di tale domanda, deduceva che poco dopo la celebrazione del matrimonio l'unione coniugale era stata fortemente incrinata a causa del comportamento del il quale aveva iniziato una relazione extraconiugale con la sua Parte_1 attuale fidanzata, tale avendo, inoltre, abbandonato la moglie proprio in un Persona_2 periodo in cui le condizioni di salute del padre della stessa resistente si erano aggravate fino al decesso del padre (dicembre 2021). Infatti, nel marzo 2022, sei mesi dopo il matrimonio religioso, il aveva lasciato la casa coniugale, abbandonando la moglie senza alcun Parte_1 sostegno economico, trovando la stessa aiuto dal luglio 2022 presso un centro antiviolenza, che le aveva offerto sostegno psicologico e legale nel difficile percorso di separazione personale. All'esito dell'udienza presidenziale e del giudizio di merito nel corso del quale veniva ammessa la testimonianza richiesta da parte resistente, dopo l'emissione di sentenza sullo status n. 766/2024, all'udienza del 6.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve investire la sola richiesta di addebito della separazione, istanza avanzata da parte resistente, per avere, in particolare, il ricorrente intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna e per avere abbandonato dopo alcuni mesi dal matrimonio la casa coniugale. In merito a tale domanda giova premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 18074/2014). Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, deve ritenersi non sufficientemente provata la richiesta di addebito svolta dalla resistente, risultando, al riguardo, la sola dichiarazione di un teste . Infatti, se le dichiarazioni di tale teste in merito alla esistenza di Controparte_2 una relazione intima del ricorrente con altra donna (il teste ha confermato il “profilo social di
e del sig. ove le parti erano state ritratte” in atteggiamenti Persona_2 Parte_1 intimi), la stessa (e nessun altra prova) non è risultata idonea a dare prova circa il rapporto causale tra tale circostanza ed il venir meno dell'unione familiare;
ciò considerando che le foto presenti sull'indicato profilo social della risalivano al settembre del 2022, quando Per_2
l'unione coniugale poteva dirsi già venuta meno essendosi il allontanato dalla casa Parte_1 familiare già sei mesi prima, nel marzo del 2022, mentre la crisi tra i coniugi, per come a breve si dirà, era già sorta nel settembre del 2021 Quanto all'abbandono della casa familiare, giova rilevare come le stesse deduzioni di parte resistente abbiano dato conto del fatto che tale circostanza si era verificata quando la relazione tra le parte era, come detto, già fortemente incrinata. La crisi coniugale è, infatti, del settembre del 2021 mentre lo risulta essersi allontanato da casa nel marzo del 2022. E' la stessa CP_1 resistente a darne conto nella memori di costituzione: “nel settembre 2021 celebravano anche il matrimonio religioso;
nel momento successivo alla celebrazione del matrimonio religioso ha rappresentato il crollo definitivo della relazione coniugale. Nel marzo 2022, sei mesi dopo il matrimonio religioso, lasciava la casa coniugale” Parte_1
Alla luce di tali considerazione non può ritenersi provata la domanda di addebito che, pertanto, deve essere rigettata. Spese come da soccombenza, (calcolo delle spese valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi di legge valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, dichiarata la separazione personale tra e con sentenza n. 766/2024, in merito alle ulteriori questioni Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da . Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
, spese che si liquidano in complessive euro 3.810,00 oltre IVA, CPA e 15% spese
[...] generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2735 / 2022 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
CASTELLANA (VT), con l'Avv. RACIOPPA SERGIO, come da procura in atti RICORRENTE
E
( ) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. FABIANI ANNA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 6.2.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti il Sig. chiedeva a questo Tribunale dichiararsi la separazione Parte_1 personale dalla Sig.ra in relazione al matrimonio tra loro contratto in data Parte_2
3.09.2020 a Civita Castellana e dalla cui unione non erano nati figli. A fondamento della domanda deduceva che la domanda di separazione trovava giustificazione nel fatto che la relazione tra le parti era divenuta insostenibile a causa di gravi incompatibilità caratteriali e di continui contrasti. Aggiungeva che entrambe le parti erano economicamente autonome in quanto l'istante lavorava come operaio presso la Ceramica Cielo di Fabrica di Roma con uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 (dovendo, inoltre, sopportare spese per euro 600 mensili per il mantenimento delle figlie minori e MI nate da un precedete matrimonio) Per_1 mentre la resistente, da parte sua, svolgeva l' attività di parrucchiera. Costituendosi in giudizio parte resistente aderiva alla domanda di matrimonio, proponendo in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione con condanna del al Parte_1 risarcimento dei danni. A fondamento di tale domanda, deduceva che poco dopo la celebrazione del matrimonio l'unione coniugale era stata fortemente incrinata a causa del comportamento del il quale aveva iniziato una relazione extraconiugale con la sua Parte_1 attuale fidanzata, tale avendo, inoltre, abbandonato la moglie proprio in un Persona_2 periodo in cui le condizioni di salute del padre della stessa resistente si erano aggravate fino al decesso del padre (dicembre 2021). Infatti, nel marzo 2022, sei mesi dopo il matrimonio religioso, il aveva lasciato la casa coniugale, abbandonando la moglie senza alcun Parte_1 sostegno economico, trovando la stessa aiuto dal luglio 2022 presso un centro antiviolenza, che le aveva offerto sostegno psicologico e legale nel difficile percorso di separazione personale. All'esito dell'udienza presidenziale e del giudizio di merito nel corso del quale veniva ammessa la testimonianza richiesta da parte resistente, dopo l'emissione di sentenza sullo status n. 766/2024, all'udienza del 6.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio deve investire la sola richiesta di addebito della separazione, istanza avanzata da parte resistente, per avere, in particolare, il ricorrente intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna e per avere abbandonato dopo alcuni mesi dal matrimonio la casa coniugale. In merito a tale domanda giova premettere che ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (Cass. n. 25966/2016; Cass. n. 18074/2014). Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, Con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Ciò posto, con riferimento al caso di specie, deve ritenersi non sufficientemente provata la richiesta di addebito svolta dalla resistente, risultando, al riguardo, la sola dichiarazione di un teste . Infatti, se le dichiarazioni di tale teste in merito alla esistenza di Controparte_2 una relazione intima del ricorrente con altra donna (il teste ha confermato il “profilo social di
e del sig. ove le parti erano state ritratte” in atteggiamenti Persona_2 Parte_1 intimi), la stessa (e nessun altra prova) non è risultata idonea a dare prova circa il rapporto causale tra tale circostanza ed il venir meno dell'unione familiare;
ciò considerando che le foto presenti sull'indicato profilo social della risalivano al settembre del 2022, quando Per_2
l'unione coniugale poteva dirsi già venuta meno essendosi il allontanato dalla casa Parte_1 familiare già sei mesi prima, nel marzo del 2022, mentre la crisi tra i coniugi, per come a breve si dirà, era già sorta nel settembre del 2021 Quanto all'abbandono della casa familiare, giova rilevare come le stesse deduzioni di parte resistente abbiano dato conto del fatto che tale circostanza si era verificata quando la relazione tra le parte era, come detto, già fortemente incrinata. La crisi coniugale è, infatti, del settembre del 2021 mentre lo risulta essersi allontanato da casa nel marzo del 2022. E' la stessa CP_1 resistente a darne conto nella memori di costituzione: “nel settembre 2021 celebravano anche il matrimonio religioso;
nel momento successivo alla celebrazione del matrimonio religioso ha rappresentato il crollo definitivo della relazione coniugale. Nel marzo 2022, sei mesi dopo il matrimonio religioso, lasciava la casa coniugale” Parte_1
Alla luce di tali considerazione non può ritenersi provata la domanda di addebito che, pertanto, deve essere rigettata. Spese come da soccombenza, (calcolo delle spese valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi di legge valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, dichiarata la separazione personale tra e con sentenza n. 766/2024, in merito alle ulteriori questioni Parte_1 Controparte_1 così provvede: 1. Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da . Controparte_1
2. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
, spese che si liquidano in complessive euro 3.810,00 oltre IVA, CPA e 15% spese
[...] generali.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17/06/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco