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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10710 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA PE Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. FR AN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 8740/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Sassari, via Pasquale Paoli n.40, presso lo studio dell'avv. Antonio
Lecis che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
tramite la mandataria (già , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Falivena, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi n.72, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: antitrust - fideiussione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 22 gennaio 2025 con la concessione del termine di legge, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr
conveniva in giudizio la (di seguito Parte_1 Controparte_1 chiedendo: in via principale, dichiarare la nullità assoluta e/o parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, dei contratti di fideiussione sottoscritti da esso attore;
e conseguentemente di dichiarare che nulla era dovuto da a favore della Parte_1 in forza dei contratti di fideiussione;
Controparte_1 per l'effetto, di dichiarare privo di causa negoziale il pagamento di € 155.000 eseguito in data
29.3.2012 da esso attore a favore della e, per l'ulteriore effetto, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2033 c.c., condannare la parte convenuta a corrispondere a favore di Parte_1
l'importo di € 155.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e gli ulteriori interessi, calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c. 4° comma, dalla data della presente domanda fino all'effettivo pagamento;
in subordine, ai sensi degli artt. 2 e 33 della Legge 287/1990 e delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 3 del
19.1.2017, accertare e dichiarare la sussistenza del danno subito dall'attore a causa della sottoscrizione degli impugnati contratti di fideiussione e condannare la Controparte_1
a corrispondere ad esso attore la somma di € 155.000,00 a titolo del risarcimento del danno subito o il diverso importo accertato, da liquidare in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e gli ulteriori interessi, calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c. 4° comma, dalla data della presente domanda fino all'effettivo pagamento;
Contr La tramite la mandataria si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare le CP_2 domande attoree in quanto inammissibili ovvero infondate o non provate.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Le fideiussioni di cui la parte attrice chiede dichiararsi la nullità riguardano l'originaria fideiussione omnibus del 24.3.2000, successivamente rinnovata nelle date 25.10.2000, 28 maggio
2002 e 23 marzo 2003. L'eccezione di nullità, assoluta e relativa, delle fideiussioni inerisce alla contestata violazione della normativa antitrust, in quanto avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla AN
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Al riguardo, va considerato, preliminarmente, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità
“ad ogni effetto”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021 sul punto ha pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust.
Esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Riguardo, poi, all'avvenuta violazione della normativa antitrust da parte dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, la parte attrice non deve fornire specifica prova oltre al fatto che tale violazione è stata accertata dalla AN d'Italia con il provvedimento n.
55 del 2005. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. anche a tale provvedimento va riconosciuta la caratteristica di prova privilegiata dell'intesa vietata (Cass., 22/05/2019, n. 13846; cfr. anche le Sez. Un. sopra richiamate).
Ciò detto, va osservato che la fideiussione originaria è quella del 24.3.2000 essendo le successive fideiussioni tutte mere rinnovazioni, non novative (come indicato negli atti fideiussori), dell'iniziale garanzia rilasciata nel 2000.
Detta fideiussione risale (come anche le successive rinnovazioni), a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla AN d'Italia il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla AN d'Italia in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la AN
d'Italia intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990.
La parte attrice non ha fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza, già nel periodo antecedente a quello oggetto di accertamento della AN d'Italia, di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche avente ad oggetto, nel settore creditizio, la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico o comunque delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni.
Va ribadito, come nel caso di specie, essendo la prestazione della fideiussione anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'Italia medesima, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità totale o parziale delle garanzie, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa. Invero, dal provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la AN d'Italia ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la
AN d'Italia – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2
e 14 della legge n. 287/90.
E' pertanto evidente che la fideiussione omnibus in parola, a cui sono connesse le successive rinnovazioni, risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla AN
d'Italia, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'Italia ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990: non può pertanto trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione.
Al riguardo, invero, non si ritiene essere sufficiente a tal fine la sola allegazione di schemi di fideiussione utilizzati nella prassi dagli istituti bancari contenenti le clausole in questione, considerato che tale allegazione non prova la sussistenza che l'adozione di quei modelli di fideiussione sia tato frutto di una intesa raggiunta dai vari istituti di credito.
Inoltre, pure nel caso della nullità relativa per cui propende la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite suddetta, il pagamento effettuato dal fideiussore, in quanto effettuato nel corso del rapporto contrattuale sussistente in capo alla società garantita principale sarebbe rimasto legittimo, non risultando applicate una delle clausole di cui si deduce la nullità relativa.
Pertanto, risultando assorbente ogni altra questione, va rigettata la domanda di nullità avanzata dalla parte attrice e le connesse domande restitutorie e risarcitorie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successivi aggiornamenti) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande attoree e condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
costituitasi tramite la mandataria delle spese di lite, che si Controparte_1 CP_2 liquidano complessivamente in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 24.06.2025 Il Presidente
IA PE
Il Giudice est.
FR AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IA PE Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. FR AN Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 8740/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Sassari, via Pasquale Paoli n.40, presso lo studio dell'avv. Antonio
Lecis che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
tramite la mandataria (già , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Falivena, nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Federico Cesi n.72, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
OGGETTO: antitrust - fideiussione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione all'udienza in data 22 gennaio 2025 con la concessione del termine di legge, ex art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contr
conveniva in giudizio la (di seguito Parte_1 Controparte_1 chiedendo: in via principale, dichiarare la nullità assoluta e/o parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, dei contratti di fideiussione sottoscritti da esso attore;
e conseguentemente di dichiarare che nulla era dovuto da a favore della Parte_1 in forza dei contratti di fideiussione;
Controparte_1 per l'effetto, di dichiarare privo di causa negoziale il pagamento di € 155.000 eseguito in data
29.3.2012 da esso attore a favore della e, per l'ulteriore effetto, ai sensi Controparte_1 dell'art. 2033 c.c., condannare la parte convenuta a corrispondere a favore di Parte_1
l'importo di € 155.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e gli ulteriori interessi, calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c. 4° comma, dalla data della presente domanda fino all'effettivo pagamento;
in subordine, ai sensi degli artt. 2 e 33 della Legge 287/1990 e delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 3 del
19.1.2017, accertare e dichiarare la sussistenza del danno subito dall'attore a causa della sottoscrizione degli impugnati contratti di fideiussione e condannare la Controparte_1
a corrispondere ad esso attore la somma di € 155.000,00 a titolo del risarcimento del danno subito o il diverso importo accertato, da liquidare in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento e gli ulteriori interessi, calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c. 4° comma, dalla data della presente domanda fino all'effettivo pagamento;
Contr La tramite la mandataria si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare le CP_2 domande attoree in quanto inammissibili ovvero infondate o non provate.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Le fideiussioni di cui la parte attrice chiede dichiararsi la nullità riguardano l'originaria fideiussione omnibus del 24.3.2000, successivamente rinnovata nelle date 25.10.2000, 28 maggio
2002 e 23 marzo 2003. L'eccezione di nullità, assoluta e relativa, delle fideiussioni inerisce alla contestata violazione della normativa antitrust, in quanto avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla AN
d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Al riguardo, va considerato, preliminarmente, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità
“ad ogni effetto”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite 41994/2021 sul punto ha pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 , co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust.
Esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Riguardo, poi, all'avvenuta violazione della normativa antitrust da parte dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, la parte attrice non deve fornire specifica prova oltre al fatto che tale violazione è stata accertata dalla AN d'Italia con il provvedimento n.
55 del 2005. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. anche a tale provvedimento va riconosciuta la caratteristica di prova privilegiata dell'intesa vietata (Cass., 22/05/2019, n. 13846; cfr. anche le Sez. Un. sopra richiamate).
Ciò detto, va osservato che la fideiussione originaria è quella del 24.3.2000 essendo le successive fideiussioni tutte mere rinnovazioni, non novative (come indicato negli atti fideiussori), dell'iniziale garanzia rilasciata nel 2000.
Detta fideiussione risale (come anche le successive rinnovazioni), a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla AN d'Italia il 2/5/2005, posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow on, ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla AN d'Italia in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, avendo la AN
d'Italia intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2003.
Ciò posto, in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990.
La parte attrice non ha fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza, già nel periodo antecedente a quello oggetto di accertamento della AN d'Italia, di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche avente ad oggetto, nel settore creditizio, la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico o comunque delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni.
Va ribadito, come nel caso di specie, essendo la prestazione della fideiussione anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'Italia medesima, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità totale o parziale delle garanzie, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa. Invero, dal provvedimento della AN d'Italia n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”
(cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori. Parte Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la AN d'Italia ha invitato l' eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con Parte lettera pervenuta l'11/7/2003, l' a trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la
AN d'Italia – considerati anche gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 – ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2
e 14 della legge n. 287/90.
E' pertanto evidente che la fideiussione omnibus in parola, a cui sono connesse le successive rinnovazioni, risale ad una data anteriore alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'ABI, previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla AN
d'Italia, che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della AN d'Italia ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990: non può pertanto trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione.
Al riguardo, invero, non si ritiene essere sufficiente a tal fine la sola allegazione di schemi di fideiussione utilizzati nella prassi dagli istituti bancari contenenti le clausole in questione, considerato che tale allegazione non prova la sussistenza che l'adozione di quei modelli di fideiussione sia tato frutto di una intesa raggiunta dai vari istituti di credito.
Inoltre, pure nel caso della nullità relativa per cui propende la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite suddetta, il pagamento effettuato dal fideiussore, in quanto effettuato nel corso del rapporto contrattuale sussistente in capo alla società garantita principale sarebbe rimasto legittimo, non risultando applicate una delle clausole di cui si deduce la nullità relativa.
Pertanto, risultando assorbente ogni altra questione, va rigettata la domanda di nullità avanzata dalla parte attrice e le connesse domande restitutorie e risarcitorie.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successivi aggiornamenti) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande attoree e condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
costituitasi tramite la mandataria delle spese di lite, che si Controparte_1 CP_2 liquidano complessivamente in euro 8.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 24.06.2025 Il Presidente
IA PE
Il Giudice est.
FR AN