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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 24.09.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286/2025 R.G.A.C. promossa con rito semplificato pendente
TRA , in persona del procuratore speciale p.t., (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. EZIO PUGLIESE, del foro P.IVA_1 di Crotone, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
E
COMUNE , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato conferito in calce al presente atto e delibera n. 98 del 06/05/2025, dall'ATI composta dagli Avv.
NA OL nella qualità di mandante e dall'Avv. Giuseppe OL, nella qualità di mandatario, ed elettivamente domiciliato in Locri alla Via
Mercurio 1, presso lo studio dell'avv. NA OL;
-RESISTENTE-
Oggetto: pagamento somme – cessione crediti
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 25.09.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. premettendo Parte_1
di aver acquistato pro soluto i crediti vantati da e già Controparte_2 fatturati nei confronti del Comune relativi alla Parte_2 somministrazione di energia elettrica e gas, ha domandato all'adito
Tribunale di condannare l'Amministrazione al pagamento in proprio favore
“della somma di euro 65.756,57, per sorte capitale, oltre ulteriori interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturandi e maturati sulle fatture non pagate ovvero pagate in ritardo dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 10.960,00 ex art. 6, d.lgs. 231/2002, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data delle domanda nonché gli ulteriori interessi ex art. 1284
c.c. dalla domanda al saldo, e così per complessivi euro 76.716,57, oltre gli interessi per come appena sopra richiesti per ciascuna voce (capitale e risarcimento ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002), nonché competenze ed accessori come per legge”.
Pagina 2 di 14 A fondamento della domanda ha esposto che con distinti contratti di cessione dei crediti datati 22.12.2015, 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020,
22.9.2020 e 22.12.2020 – redatti in forma di scrittura privata autenticata da
Notaio e notificati al Comune - aveva acquistato i crediti vantati da
[...] per somministrazione di energia elettrica e gas già fatturati, aventi CP_2
ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi;
che le fatture emesse da ed allegate in atti CP_2 erano state emesse in forza di normale contrattazione, (contratti di somministrazione predisposti su moduli di adesione con sottoscrizione del
Sindaco - doc. n. 5 e 6) e di rapporti in regime di cd. Mercato di
Salvaguardia (per la fornitura di energia elettrica) ovvero di cd. regime FUI
– Fornitura di Ultima Istanza (per la fornitura di gas); che le fatture erano munite di attestazione di conformità all'originale e di regolare tenuta delle scritture contabili. Ha dedotto in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento non solo degli importi maturati a titolo di sorte capitale ma anche di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 231/2002.
I.
2- Ha resistito alla domanda il in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., eccependo il difetto di legittimazione attiva di Pt_1 Pt_1
e, comunque, la infondatezza della pretesa per aver rifiutato la
[...]
cessione del credito per come risulterebbe – a proprio avviso - anche dalla
Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 04.02.2021 e per assenza di prova dell'ammontare del credito e del titolo (in mancanza di prova della forma scritta del contratto e della copertura finanziaria per come previsto dall'art. 1919 TUEL). Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda, vinte le spese.
I.
3- Alla prima udienza del 19.6.2025 celebrata in presenza le parti hanno chiesto un differimento per la decisione e il giudizio è stato differito alla udienza cartolare del 25.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies. C.p.c.
II.- La domanda è fondata nei termini che seguono e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico delle stesse.
Pagina 3 di 14 II.
1- In primo lugo la difesa dell' resistente ha eccepito la CP_4 inopponibilità della cessione perché oggetto di formale rifiuto, giusta delibera comunale allegata in atti.
II.1.1- Prima di procedere alla disamina del merito, è appena il caso di osservare – in punto di diritto - che, secondo la disciplina codicistica, la cessione dei crediti provoca una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo facendo succedere il cessionario al cedente nel rapporto di credito precedentemente instaurato (o da instaurarsi) e si realizza attraverso un contratto che la giurisprudenza maggioritaria configura “a causa variabile”, attesa la pluralità di funzioni che essa può perseguire: traslativa, solutoria o di garanzia. In base all'art.1260 cod.civ., il creditore può trasferire il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché tale credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Secondo il disposto del successivo art.1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata ovvero quando gli è stata notificata. Ebbene, in virtù di tali disposizioni, si è desunta la vigenza di un generale principio di libera cedibilità del credito, salvo le suddette limitazioni. In conclusione, dalla disciplina brevemente richiamata si può desumere come la cessione: (a) non richieda particolari requisiti di forma;
(b) non deve essere preventivamente accettata dal debitore ceduto;
(c) deve essere a quest'ultimo notificata al solo fine dell'opponibilità della stessa in quanto fino a quel momento il debitore ceduto potrà legittimamente liberarsi dall'obbligazione mediante il pagamento di quanto dovuto al cedente, salvo che il cessionario non provi che il cedente era comunque a conoscenza della cessione.
L'ordinamento, tuttavia, allorquando il debitore ceduto rivesta natura pubblica, prevede una differente disciplina rispetto a quella civilistica sopra delineata, che trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di coniugare il principio della libera cedibilità del credito con l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione, risultando così
Pagina 4 di 14 compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (ex multis: Cass. Sez. I, nr.33344/2018; Cass. Sez. III, nr.18339/2014).
Orbene, le disposizioni di cui al R.D. 2240/1923 specificano che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art.69, comma 3) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni in pegno, i pignoramenti, i sequestri
e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbano essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art.69, comma 1). Inoltre, ai sensi del successivo art.70, comma 3: “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”, la quale dispone che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata” (ex art.9 della L.2248/1865
Allegato E). Tali disposizioni sono state poi sostanzialmente trasfuse dapprima nell'art.117 del D.lgs.131/2006 e, successivamente, nell'art.106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici applicabile alla vicenda de qua ratione temporis).
Dunque, come emerge dalla novellata regolamentazione, la cessione, pur essendosi perfezionata con l'incontro della volontà del cedente e del cessionario, non è efficace nei confronti della Amministrazione ove la stessa non risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. A ciò deve aggiungersi la possibilità per la pubblica amministrazione ceduta di impedire l'efficacia nei propri confronti della cessione entro un termine stabilito dalla legge a tutela della certezza del rapporto giuridico, con la conseguenza che sino alla maturazione del predetto termine la cessione rimarrebbe inefficace (rectius inopponibile) nei confronti della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso, Tribunale Bari sez. IV, 02/04/2021,
n.1277).
Pagina 5 di 14 II.2.2- Tanto premesso, preme evidenziare in punto di fatto che la pretesa creditoria si fonda su plurimi atti di cessione di crediti redatti con atto notarile e ritualmente notificati.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che:
1) con scrittura privata del 22.12.2015 stipulata innanzi al dott. Per_1
Notaio in Roma Rep. n.224.477, (cedente)
[...] Controparte_2 ha ceduto a (cessionaria) i crediti vantati nei Parte_1 confronti del - debitore ceduto e già Controparte_3 fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato
“A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto
[...]
in data 20.1.2016 (cfr. all.1 al ricorso); CP_3
2) con scrittura privata del 25.09.2017 stipulata innanzi al dott. Nicola
Atlante, Notaio in Roma Rep. n.55172, (cedente) Controparte_2 ha ceduto a (cessionaria) i crediti vantati nei Parte_1 confronti del - debitore ceduto e già Controparte_3 fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato
“A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto
[...]
in data 07.11.2017 (cfr. all. 1 al ricorso); CP_3
3) con scrittura privata del 20.12.2019 stipulata innanzi al dott.
[...]
Notaio in Roma Rep. n.3420, Persona_2 Controparte_2
(cedente) ha ceduto a (cessionaria) i crediti Parte_1 vantati nei confronti del - debitore Controparte_3 ceduto e già fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 21.1.2020 (cfr. all.1 al Controparte_3 ricorso);
4) con scrittura privata del 23.06.2020 stipulata innanzi al dott.
[...]
Notaio in Roma Rep. n.4360, Persona_2 Controparte_2
(cedente) ha ceduto a (cessionaria) i crediti Parte_1 vantati nei confronti del - debitore Controparte_3 ceduto e già fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto
Pagina 6 di 14 in data 08.7.2020 (cfr. all. 1 al Controparte_3 ricorso);
5) con successiva scrittura privata del 22.09.2020 stipulata innanzi al dott. Notaio in Roma Rep. n.4811, Persona_2 [...]
(cedente) ha ceduto a CP_2 Parte_1
(cessionaria) i crediti vantati nei confronti del Controparte_3
- debitore ceduto e già fatturati per come analiticamente
[...] individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto in data Controparte_3
10.10.2020 (cfr. all. 1 al ricorso);
6) con successiva scrittura privata del 22.12.2020 stipulata innanzi al dott. Notaio in Roma Rep. n.5475, Persona_2 [...]
(cedente) ha ceduto a CP_2 Parte_1
(cessionaria) i crediti vantati nei confronti del Controparte_3
- debitore ceduto e già fatturati per come analiticamente
[...] individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto in data Controparte_3
20.1.2021”; (cfr. all. 1 al ricorso); : .
E' opportuno a questo punto fare delle distinzioni.
In relazione – evidentemente solo - all'ultima cessione datata 22.12.2020 è fondata la contestazione sollevata dalla difesa del Comune resistente che ha allegato e documentato di aver rifiutato la cessione del credito per come risulta anche dalla Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 04.02.2021.
E' oltremodo evidente che il rifiuto opposto potrebbe rilevare solo con riferimento all'ultimo contratto di cessione indicato e non anche per gli altri essendo per questi decorso abbondantemente il termine di 45 gg. dalla notifica.
Per quanto concerne, invece, le altre cessioni, se è ben vero che tutte soddisfano i requisiti di forma richiesti (in quanto stipulate con scrittura privata autenticata da notaio e notificate a mezzo pec) in relazione alla normativa ratione temporis applicabile occorre distinguere la prima cessione in ordine cronologico dalle successive.
Pagina 7 di 14 Incidentalmente si precisa quanto alla forma della notifica della avvenuta cessione che non è necessario che venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario, con la conseguenza che la notificazione della cessione, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (v. Cass. n. 28300/2005, n.
5516/2006, n. 1684/2012).
Come detto, dunque, le cessioni sopra indicate con i numeri 2, 3, 4 e 5
(datate rispettivamente 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020 e 22.09.2020) sono state notificate al comune di e nel termine di legge non CP_3
sono state rifiutate sicché sono opponibili all'Ente resistente ai sensi dell'art. 217, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(disposizione applicabile ratione temporis alle cessioni in esame in quanto si riferiscono ai consumi di energia nel cd, mercato di salvaguardia e di gas per il regime FUI per gli anni successivi al 2016). Invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (Sentenza n.
747/2020 pubbl. il 23/07/2020).
Pertanto alcuna illegittimità si rinviene con riferimento alle cessioni di cui alle scritture private datate 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020 e
22.09.2020.
Con riferimento, invece, alla prima cessione in ordine cronologico deve pervenirsi a conclusioni diverse nella misura in cui il contratto di fornitura è stato sottoscritto nella vigenza del previgente d.lgs. 163/2006 (invero si
Pagina 8 di 14 riferisce a consumi relativi a contratti stipulati nel 2013 e 2014 – cfr. allegato 6 al ricorso); invero, poiché la disciplina della normativa da ultimo richiamata è applicabile al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non al contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto il codice dei contratti del 2006 non trova applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006) in questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 che prevede la adesione espressa della PA debitrice alla cessione nel caso di crediti derivanti da somministrazioni e forniture. Diversamente, come detto, per le cessioni sopra indicate con i numeri 2, 3, 4 e 5 in quanto il d.lgs. n. 50/2016 – applicabile ratione temporis – prevede un temperamento nelle modalità di acquisizione del consenso della PA, ossia con possibilità della amministrazione di manifestare un consenso anche tacito in un termine certo.
In conclusione, i crediti della prima cessione non sono opponibili all'Ente in mancanza di adesione espressa mentre quelli di cui all'ultima in ordine cronologico non sono opponibili stante il rifiuto espresso.
II.
3- Rispetto alle cessioni datate 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020 e
22.09.2020, ripetasi, opponibili nella misura in cui vi è stata una accettazione tacita, è infondata l'eccezione relativa alla mancata prova del rapporto di somministrazione. Invero, risultano allegati i moduli di adesione contrattuale mentre è evidente che non vi possa essere prova del contratto con riferimento alle richieste di pagamento conseguenti all'attivazione del servizio di salvaguardia, istituito proprio allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti che, per qualsiasi motivo, siano rimasti senza fornitore. Detto altrimenti, nel caso dell'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia o di gas in
Regime di fornitura di ultima istanza, si è al cospetto di un rapporto contrattuale che viene a costituirsi ex lege, secondo le previsioni di cui alla
L. n.125/07 e della relativa disciplina secondaria attuativa (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e
Pagina 9 di 14 di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n.
73/07).
II.
4- Quanto alla prova del credito deve evidenziarsi che i consumi sono quelli indicati in ciascuna fattura poi decurtati degli importi già pagati. In parte qua le contestazioni sono generiche tenuto conto degli ordinari criteri in tema di riparto dell'onere della prova;
invero non sono stati allegati ulteriori pagamenti oltre agli importi già espunti dalla Banca creditrice né risultano in alcun modo dedotti o allegati nel presente procedimento ovvero in via stragiudiziale disservizi, anomalie nella distribuzione, interruzioni di corrente né danni derivanti da tali eventi
III.
1- Passando, pertanto, alla quantificazione del credito vantato da
[...] per sorte capitale, confrontando gli elenchi delle fatture allegati alla Pt_1
cessione e quelle riportate nel foglio di calcolo allegato con l'atto introduttivo (all. 10) vanno espunti i crediti di cui alla prima e all'ultima cessione e, segnatamente le fatture da 92 a 95 e da 270 a 274 di cui all'elenco contenuto nell'atto introduttivo che riporta in relazione a ciascuna fattura sia l'importo da recuperare sia il risarcimento ex art. 6,
d.lgs. 231/2002.
NUMERO DATA IMPORTO DA RISARCIMENTO
FATTURA FATTURA RECUPERARE EX ART. 6, d.lgs.
231/2002
92. 4601014085 11/10/2015 13,34 40,00
93. 4601012019 11/10/2015 305,75 40,00
10/11/2015 131,15 40,00 94. 4601154696
95. 4601150595 10/11/2015 24,59 40,00
09/12/2020 11,31 40,00 270. 4082317508
271. 10/12/2020 97,96 40,00 4084088681
10/12/2020 53,90 40,00 272. 4084088679
Pagina 10 di 14 10/12/2020 19,64 40,00 273. 4084088678
12/12/2020 399,76 40,00 274. 4085489069
TOT. 1.057,40 TOT. 360,00
Pertanto, dalla sorte capitale totale richiesta – pari ad euro 65.756,57 – va detratto l'importo indicato come 'sorte capitale da recuperare' dalle fatture allegate alle scritture private del 22.12.2015 e 22.12.2020 (poiché come detto non opponibili) e inserite dalla Banca nel prospetto di calcolo (all 10 al ricorso) e, così per un totale di euro 64.699,17 per sorte capitale.
III.
2- Alla sorte capitale pari ad euro 64.699,17 vanno aggiunti gli interessi nella misura determinata dal D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura, oltre ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data del deposito del ricorso erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1284 comma IV c.c..
A tal proposito si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d.lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra
Pagina 11 di 14 imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n.
14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs.
n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" mentre, in base al successivo art. 4, "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]".
Ebbene, al riguardo risultano prodotte in atti le fatture analiticamente indicate nel ricorso, con indicazione della relativa data di scadenza.
III.
2- Spetta, infine, la ulteriore a titolo di risarcimento delle spese di recupero pari all'importo forfetario di euro 40,00 previsto dall'art. 6, comma II, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 9 novembre
2012, n. 192 – che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - nella misura di euro
10.600,00 (ossia l'importo richiesto di euro 10.760,00 detratto l'importo di euro 360,00 calcolato con riferimento alle fatture allegate alle scritture private datate 22.12.2015 e 22.12.2020 e riportate nel prospetto di calcolo allegato al ricorso introduttivo – cfr. allegato 10 al ricorso).
III.
3- Deve, altresì, riconoscersi il diritto – a far data, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c., dal giorno della domanda giudiziale – agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale.
Pagina 12 di 14 Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, statuendo che "a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del
Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R.
16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283
c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.."
(cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I
Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi
(cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
III.- Stante l'accoglimento solo parziale della domanda sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei medi tariffati di cui al DM n. 147/22 per le fasi studio ed introduttiva e in misura inferiore per quella decisionale (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti del
[...] [...]
, in persona del Sindaco p,t., così decide: CP_3
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1. ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'Ente al pagamento della somma di euro 75.299,17 (di cui euro 64.699,17 a titolo di sorte capitale ed euro 10.600,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6,
d.lgs. 231/2002) oltre gli interessi per ciascuna voce (capitale e risarcimento ex art.6 d.lgs.231/2002) per come indicato in parte motiva;
2. CONDANNA l'Ente resistente al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite nella misura di 2/3, liquidate in complessivi €
[...]
4.728,70 (di cui euro 524,00 per esborsi ed euro 4.204,70 per compensi professionali), oltre al contributo forfetario spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3. COMPENSA per la restante parte di 1/3 le spese di lite tra le parti.
Locri, 23.10.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in data 24.09.2025; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286/2025 R.G.A.C. promossa con rito semplificato pendente
TRA , in persona del procuratore speciale p.t., (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. EZIO PUGLIESE, del foro P.IVA_1 di Crotone, domiciliatario, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTE-
E
COMUNE , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in forza di mandato conferito in calce al presente atto e delibera n. 98 del 06/05/2025, dall'ATI composta dagli Avv.
NA OL nella qualità di mandante e dall'Avv. Giuseppe OL, nella qualità di mandatario, ed elettivamente domiciliato in Locri alla Via
Mercurio 1, presso lo studio dell'avv. NA OL;
-RESISTENTE-
Oggetto: pagamento somme – cessione crediti
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 25.09.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
I.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. premettendo Parte_1
di aver acquistato pro soluto i crediti vantati da e già Controparte_2 fatturati nei confronti del Comune relativi alla Parte_2 somministrazione di energia elettrica e gas, ha domandato all'adito
Tribunale di condannare l'Amministrazione al pagamento in proprio favore
“della somma di euro 65.756,57, per sorte capitale, oltre ulteriori interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturandi e maturati sulle fatture non pagate ovvero pagate in ritardo dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 10.960,00 ex art. 6, d.lgs. 231/2002, oltre gli interessi legali dalla scadenza alla data delle domanda nonché gli ulteriori interessi ex art. 1284
c.c. dalla domanda al saldo, e così per complessivi euro 76.716,57, oltre gli interessi per come appena sopra richiesti per ciascuna voce (capitale e risarcimento ex art. 6, d.lgs. n. 231/2002), nonché competenze ed accessori come per legge”.
Pagina 2 di 14 A fondamento della domanda ha esposto che con distinti contratti di cessione dei crediti datati 22.12.2015, 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020,
22.9.2020 e 22.12.2020 – redatti in forma di scrittura privata autenticata da
Notaio e notificati al Comune - aveva acquistato i crediti vantati da
[...] per somministrazione di energia elettrica e gas già fatturati, aventi CP_2
ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi;
che le fatture emesse da ed allegate in atti CP_2 erano state emesse in forza di normale contrattazione, (contratti di somministrazione predisposti su moduli di adesione con sottoscrizione del
Sindaco - doc. n. 5 e 6) e di rapporti in regime di cd. Mercato di
Salvaguardia (per la fornitura di energia elettrica) ovvero di cd. regime FUI
– Fornitura di Ultima Istanza (per la fornitura di gas); che le fatture erano munite di attestazione di conformità all'originale e di regolare tenuta delle scritture contabili. Ha dedotto in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento non solo degli importi maturati a titolo di sorte capitale ma anche di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 231/2002.
I.
2- Ha resistito alla domanda il in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., eccependo il difetto di legittimazione attiva di Pt_1 Pt_1
e, comunque, la infondatezza della pretesa per aver rifiutato la
[...]
cessione del credito per come risulterebbe – a proprio avviso - anche dalla
Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 04.02.2021 e per assenza di prova dell'ammontare del credito e del titolo (in mancanza di prova della forma scritta del contratto e della copertura finanziaria per come previsto dall'art. 1919 TUEL). Ha concluso, dunque, per il rigetto della domanda, vinte le spese.
I.
3- Alla prima udienza del 19.6.2025 celebrata in presenza le parti hanno chiesto un differimento per la decisione e il giudizio è stato differito alla udienza cartolare del 25.09.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies. C.p.c.
II.- La domanda è fondata nei termini che seguono e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. Si passa ad esaminare le questioni sollevate dalle parti secondo l'ordine logico-giuridico delle stesse.
Pagina 3 di 14 II.
1- In primo lugo la difesa dell' resistente ha eccepito la CP_4 inopponibilità della cessione perché oggetto di formale rifiuto, giusta delibera comunale allegata in atti.
II.1.1- Prima di procedere alla disamina del merito, è appena il caso di osservare – in punto di diritto - che, secondo la disciplina codicistica, la cessione dei crediti provoca una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo facendo succedere il cessionario al cedente nel rapporto di credito precedentemente instaurato (o da instaurarsi) e si realizza attraverso un contratto che la giurisprudenza maggioritaria configura “a causa variabile”, attesa la pluralità di funzioni che essa può perseguire: traslativa, solutoria o di garanzia. In base all'art.1260 cod.civ., il creditore può trasferire il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché tale credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Secondo il disposto del successivo art.1264 c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata ovvero quando gli è stata notificata. Ebbene, in virtù di tali disposizioni, si è desunta la vigenza di un generale principio di libera cedibilità del credito, salvo le suddette limitazioni. In conclusione, dalla disciplina brevemente richiamata si può desumere come la cessione: (a) non richieda particolari requisiti di forma;
(b) non deve essere preventivamente accettata dal debitore ceduto;
(c) deve essere a quest'ultimo notificata al solo fine dell'opponibilità della stessa in quanto fino a quel momento il debitore ceduto potrà legittimamente liberarsi dall'obbligazione mediante il pagamento di quanto dovuto al cedente, salvo che il cessionario non provi che il cedente era comunque a conoscenza della cessione.
L'ordinamento, tuttavia, allorquando il debitore ceduto rivesta natura pubblica, prevede una differente disciplina rispetto a quella civilistica sopra delineata, che trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di coniugare il principio della libera cedibilità del credito con l'interesse pubblico alla regolare esecuzione della prestazione contrattuale, la cui tutela impone di evitare che durante la medesima prestazione possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione, risultando così
Pagina 4 di 14 compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (ex multis: Cass. Sez. I, nr.33344/2018; Cass. Sez. III, nr.18339/2014).
Orbene, le disposizioni di cui al R.D. 2240/1923 specificano che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art.69, comma 3) e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni in pegno, i pignoramenti, i sequestri
e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbano essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art.69, comma 1). Inoltre, ai sensi del successivo art.70, comma 3: “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”, la quale dispone che: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata” (ex art.9 della L.2248/1865
Allegato E). Tali disposizioni sono state poi sostanzialmente trasfuse dapprima nell'art.117 del D.lgs.131/2006 e, successivamente, nell'art.106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici applicabile alla vicenda de qua ratione temporis).
Dunque, come emerge dalla novellata regolamentazione, la cessione, pur essendosi perfezionata con l'incontro della volontà del cedente e del cessionario, non è efficace nei confronti della Amministrazione ove la stessa non risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. A ciò deve aggiungersi la possibilità per la pubblica amministrazione ceduta di impedire l'efficacia nei propri confronti della cessione entro un termine stabilito dalla legge a tutela della certezza del rapporto giuridico, con la conseguenza che sino alla maturazione del predetto termine la cessione rimarrebbe inefficace (rectius inopponibile) nei confronti della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso, Tribunale Bari sez. IV, 02/04/2021,
n.1277).
Pagina 5 di 14 II.2.2- Tanto premesso, preme evidenziare in punto di fatto che la pretesa creditoria si fonda su plurimi atti di cessione di crediti redatti con atto notarile e ritualmente notificati.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge infatti che:
1) con scrittura privata del 22.12.2015 stipulata innanzi al dott. Per_1
Notaio in Roma Rep. n.224.477, (cedente)
[...] Controparte_2 ha ceduto a (cessionaria) i crediti vantati nei Parte_1 confronti del - debitore ceduto e già Controparte_3 fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato
“A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto
[...]
in data 20.1.2016 (cfr. all.1 al ricorso); CP_3
2) con scrittura privata del 25.09.2017 stipulata innanzi al dott. Nicola
Atlante, Notaio in Roma Rep. n.55172, (cedente) Controparte_2 ha ceduto a (cessionaria) i crediti vantati nei Parte_1 confronti del - debitore ceduto e già Controparte_3 fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato
“A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto
[...]
in data 07.11.2017 (cfr. all. 1 al ricorso); CP_3
3) con scrittura privata del 20.12.2019 stipulata innanzi al dott.
[...]
Notaio in Roma Rep. n.3420, Persona_2 Controparte_2
(cedente) ha ceduto a (cessionaria) i crediti Parte_1 vantati nei confronti del - debitore Controparte_3 ceduto e già fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto in data 21.1.2020 (cfr. all.1 al Controparte_3 ricorso);
4) con scrittura privata del 23.06.2020 stipulata innanzi al dott.
[...]
Notaio in Roma Rep. n.4360, Persona_2 Controparte_2
(cedente) ha ceduto a (cessionaria) i crediti Parte_1 vantati nei confronti del - debitore Controparte_3 ceduto e già fatturati per come analiticamente individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto
Pagina 6 di 14 in data 08.7.2020 (cfr. all. 1 al Controparte_3 ricorso);
5) con successiva scrittura privata del 22.09.2020 stipulata innanzi al dott. Notaio in Roma Rep. n.4811, Persona_2 [...]
(cedente) ha ceduto a CP_2 Parte_1
(cessionaria) i crediti vantati nei confronti del Controparte_3
- debitore ceduto e già fatturati per come analiticamente
[...] individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto in data Controparte_3
10.10.2020 (cfr. all. 1 al ricorso);
6) con successiva scrittura privata del 22.12.2020 stipulata innanzi al dott. Notaio in Roma Rep. n.5475, Persona_2 [...]
(cedente) ha ceduto a CP_2 Parte_1
(cessionaria) i crediti vantati nei confronti del Controparte_3
- debitore ceduto e già fatturati per come analiticamente
[...] individuati e descritti all'Allegato “A”; la cessione è stata notificata al debitore ceduto in data Controparte_3
20.1.2021”; (cfr. all. 1 al ricorso); : .
E' opportuno a questo punto fare delle distinzioni.
In relazione – evidentemente solo - all'ultima cessione datata 22.12.2020 è fondata la contestazione sollevata dalla difesa del Comune resistente che ha allegato e documentato di aver rifiutato la cessione del credito per come risulta anche dalla Delibera della Giunta Comunale n. 12 del 04.02.2021.
E' oltremodo evidente che il rifiuto opposto potrebbe rilevare solo con riferimento all'ultimo contratto di cessione indicato e non anche per gli altri essendo per questi decorso abbondantemente il termine di 45 gg. dalla notifica.
Per quanto concerne, invece, le altre cessioni, se è ben vero che tutte soddisfano i requisiti di forma richiesti (in quanto stipulate con scrittura privata autenticata da notaio e notificate a mezzo pec) in relazione alla normativa ratione temporis applicabile occorre distinguere la prima cessione in ordine cronologico dalle successive.
Pagina 7 di 14 Incidentalmente si precisa quanto alla forma della notifica della avvenuta cessione che non è necessario che venga eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species del più ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario, con la conseguenza che la notificazione della cessione, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (v. Cass. n. 28300/2005, n.
5516/2006, n. 1684/2012).
Come detto, dunque, le cessioni sopra indicate con i numeri 2, 3, 4 e 5
(datate rispettivamente 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020 e 22.09.2020) sono state notificate al comune di e nel termine di legge non CP_3
sono state rifiutate sicché sono opponibili all'Ente resistente ai sensi dell'art. 217, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(disposizione applicabile ratione temporis alle cessioni in esame in quanto si riferiscono ai consumi di energia nel cd, mercato di salvaguardia e di gas per il regime FUI per gli anni successivi al 2016). Invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione” (Sentenza n.
747/2020 pubbl. il 23/07/2020).
Pertanto alcuna illegittimità si rinviene con riferimento alle cessioni di cui alle scritture private datate 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020 e
22.09.2020.
Con riferimento, invece, alla prima cessione in ordine cronologico deve pervenirsi a conclusioni diverse nella misura in cui il contratto di fornitura è stato sottoscritto nella vigenza del previgente d.lgs. 163/2006 (invero si
Pagina 8 di 14 riferisce a consumi relativi a contratti stipulati nel 2013 e 2014 – cfr. allegato 6 al ricorso); invero, poiché la disciplina della normativa da ultimo richiamata è applicabile al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, e non al contratto di somministrazione di energia elettrica, in quanto il codice dei contratti del 2006 non trova applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006) in questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923 che prevede la adesione espressa della PA debitrice alla cessione nel caso di crediti derivanti da somministrazioni e forniture. Diversamente, come detto, per le cessioni sopra indicate con i numeri 2, 3, 4 e 5 in quanto il d.lgs. n. 50/2016 – applicabile ratione temporis – prevede un temperamento nelle modalità di acquisizione del consenso della PA, ossia con possibilità della amministrazione di manifestare un consenso anche tacito in un termine certo.
In conclusione, i crediti della prima cessione non sono opponibili all'Ente in mancanza di adesione espressa mentre quelli di cui all'ultima in ordine cronologico non sono opponibili stante il rifiuto espresso.
II.
3- Rispetto alle cessioni datate 25.09.2017, 20.12.2019, 23.06.2020 e
22.09.2020, ripetasi, opponibili nella misura in cui vi è stata una accettazione tacita, è infondata l'eccezione relativa alla mancata prova del rapporto di somministrazione. Invero, risultano allegati i moduli di adesione contrattuale mentre è evidente che non vi possa essere prova del contratto con riferimento alle richieste di pagamento conseguenti all'attivazione del servizio di salvaguardia, istituito proprio allo scopo di garantire la continuità della fornitura dell'energia elettrica ai clienti che, per qualsiasi motivo, siano rimasti senza fornitore. Detto altrimenti, nel caso dell'erogazione di energia elettrica in regime di salvaguardia o di gas in
Regime di fornitura di ultima istanza, si è al cospetto di un rapporto contrattuale che viene a costituirsi ex lege, secondo le previsioni di cui alla
L. n.125/07 e della relativa disciplina secondaria attuativa (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e
Pagina 9 di 14 di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n.
73/07).
II.
4- Quanto alla prova del credito deve evidenziarsi che i consumi sono quelli indicati in ciascuna fattura poi decurtati degli importi già pagati. In parte qua le contestazioni sono generiche tenuto conto degli ordinari criteri in tema di riparto dell'onere della prova;
invero non sono stati allegati ulteriori pagamenti oltre agli importi già espunti dalla Banca creditrice né risultano in alcun modo dedotti o allegati nel presente procedimento ovvero in via stragiudiziale disservizi, anomalie nella distribuzione, interruzioni di corrente né danni derivanti da tali eventi
III.
1- Passando, pertanto, alla quantificazione del credito vantato da
[...] per sorte capitale, confrontando gli elenchi delle fatture allegati alla Pt_1
cessione e quelle riportate nel foglio di calcolo allegato con l'atto introduttivo (all. 10) vanno espunti i crediti di cui alla prima e all'ultima cessione e, segnatamente le fatture da 92 a 95 e da 270 a 274 di cui all'elenco contenuto nell'atto introduttivo che riporta in relazione a ciascuna fattura sia l'importo da recuperare sia il risarcimento ex art. 6,
d.lgs. 231/2002.
NUMERO DATA IMPORTO DA RISARCIMENTO
FATTURA FATTURA RECUPERARE EX ART. 6, d.lgs.
231/2002
92. 4601014085 11/10/2015 13,34 40,00
93. 4601012019 11/10/2015 305,75 40,00
10/11/2015 131,15 40,00 94. 4601154696
95. 4601150595 10/11/2015 24,59 40,00
09/12/2020 11,31 40,00 270. 4082317508
271. 10/12/2020 97,96 40,00 4084088681
10/12/2020 53,90 40,00 272. 4084088679
Pagina 10 di 14 10/12/2020 19,64 40,00 273. 4084088678
12/12/2020 399,76 40,00 274. 4085489069
TOT. 1.057,40 TOT. 360,00
Pertanto, dalla sorte capitale totale richiesta – pari ad euro 65.756,57 – va detratto l'importo indicato come 'sorte capitale da recuperare' dalle fatture allegate alle scritture private del 22.12.2015 e 22.12.2020 (poiché come detto non opponibili) e inserite dalla Banca nel prospetto di calcolo (all 10 al ricorso) e, così per un totale di euro 64.699,17 per sorte capitale.
III.
2- Alla sorte capitale pari ad euro 64.699,17 vanno aggiunti gli interessi nella misura determinata dal D.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura, oltre ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, che alla data del deposito del ricorso erano già scaduti da sei mesi e nella misura determinata dall'art. 1284 comma IV c.c..
A tal proposito si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734). Ed invero, la disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta d.lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra
Pagina 11 di 14 imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi (arg. da Cass. Sez. 1, 29/07/2004, n.
14465).
Ciò premesso quanto alla piena applicabilità della disciplina di cui al d.lgs.
n. 231/2002 al rapporto commerciale in esame, si evidenzia che, in base all'art. 3 dell'indicato testo normativo, "il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" mentre, in base al successivo art. 4, "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. se il termine per il pagamento non e' stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente […]".
Ebbene, al riguardo risultano prodotte in atti le fatture analiticamente indicate nel ricorso, con indicazione della relativa data di scadenza.
III.
2- Spetta, infine, la ulteriore a titolo di risarcimento delle spese di recupero pari all'importo forfetario di euro 40,00 previsto dall'art. 6, comma II, d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 9 novembre
2012, n. 192 – che ha recepito la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - nella misura di euro
10.600,00 (ossia l'importo richiesto di euro 10.760,00 detratto l'importo di euro 360,00 calcolato con riferimento alle fatture allegate alle scritture private datate 22.12.2015 e 22.12.2020 e riportate nel prospetto di calcolo allegato al ricorso introduttivo – cfr. allegato 10 al ricorso).
III.
3- Deve, altresì, riconoscersi il diritto – a far data, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c., dal giorno della domanda giudiziale – agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale.
Pagina 12 di 14 Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche
Amministrazioni, statuendo che "a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del
Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R.
16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283
c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.."
(cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I
Sent., 05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite, 17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici – da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 – sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi
(cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267).
III.- Stante l'accoglimento solo parziale della domanda sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3; per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei medi tariffati di cui al DM n. 147/22 per le fasi studio ed introduttiva e in misura inferiore per quella decisionale (stante il mancato svolgimento di attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti del
[...] [...]
, in persona del Sindaco p,t., così decide: CP_3
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1. ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'Ente al pagamento della somma di euro 75.299,17 (di cui euro 64.699,17 a titolo di sorte capitale ed euro 10.600,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6,
d.lgs. 231/2002) oltre gli interessi per ciascuna voce (capitale e risarcimento ex art.6 d.lgs.231/2002) per come indicato in parte motiva;
2. CONDANNA l'Ente resistente al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite nella misura di 2/3, liquidate in complessivi €
[...]
4.728,70 (di cui euro 524,00 per esborsi ed euro 4.204,70 per compensi professionali), oltre al contributo forfetario spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3. COMPENSA per la restante parte di 1/3 le spese di lite tra le parti.
Locri, 23.10.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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