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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 14.10.2025, ore 9:15, innanzi al giudice, dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 2282 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, è comparso l'avv.
VA MU, il quale dichiara di avere depositato nel fascicolo telematico copia della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della convenuta e, in ragione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese processuali.
L'avv. MU rinuncia alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, essendo impegnato in altre udienze.
Il Giudice
- rilevato che, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, la
[...] on si è costituita in giudizio;
Controparte_1
- ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
1. dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 2282/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2282 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
SIL. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. VA MU (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata a Cagliari, via Delitala n. 4, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Settimo San Pietro, via Francesca Sanna Sulis, S/N;
convenuta-opposta contumace
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Par 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 13.11.2024, la . CP_2
ha chiesto che questo Tribunale emettesse decreto ingiuntivo dell'importo di 39.928,77 euro
– oltre agli “interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture fino
al saldo;
nonché le spese e gli onorari del procedimento” – a carico della
[...]
esponendo quanto segue: Controparte_1
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il corrispettivo dovuto a essa ricorrente per la fornitura di calcestruzzi e materiale per la costruzione e realizzazione di strade e immobili, analiticamente riportate nelle relative fatture (n.
272/c del 30.9.2023 dell'importo di 8.339,92 euro, n. 314/c del 31.10.2023
dell'importo di 18.173,12 euro, n. 330/c del 27.11.2023 dell'importo di 6.929,60
euro, n. 383/c del 30.11.2023 dell'importo di 3.220,80 euro, n. 419/c del 31.12.2023
dell'importo di 1.342,00 euro e n. 72/c del 29.2.2024 dell'importo di 1.923,33 euro);
b. nonostante i tentativi di definizione amichevole della controversia e le diffide ricevute, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 187/2025, emesso il 17.2.2025 nel procedimento n. R.G. 7242/2024,
dell'importo di 39.928,77 euro “oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 . d. lgs. n. 231/2002
s.m.i. dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo, nonché le spese della presente
procedura che si liquidano in € 287,05 per spese ed € 1.370,00 per compenso, oltre spese
generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato via PEC, la Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, rassegnando le seguenti conclusioni:
“revocare il decreto ingiuntivo opposto mandando assolta l'opponente da ogni avversa
pretesa
con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
4. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
5. Nell'udienza del 3.10.2025 il difensore dell'opponente ha rappresentato che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, domandano un rinvio al fine di valutare le modalità di definizione del presente procedimento.
6. Nell'udienza odierna del 14.10.2025
a. il difensore dell'opponente ha dichiarato di avere depositato nel fascicolo telematico copia della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della convenuta e, in ragione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, ha chiesto la declaratoria di cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese processuali, rinunciando altresì alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b. previa declaratoria di contumacia della convenuta, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
7. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. nell'udienza odierna del 14.10.2025 la parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia, producendo altresì l'atto con cui la convenuta aveva rinunciato al decreto ingiuntivo opposto (atto, peraltro,
già depositato da quest'ultima il 19.6.2025 nel fascicolo del procedimento monitorio, ove è menzionato il raggiungimento dell'accordo transattivo),
domandando la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali.
8. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (e, comunque, la modifica della situazione esistente all'epoca dell'emissione del provvedimento monitorio), alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, al quale, come detto, l'opposta ha espressamente rinunciato.
9. Le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione debbono essere interamente compensate, tenuto peraltro conto della volontà espressa in tal senso dall'opponente in seguito all'allegato accordo transattivo ed alla rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta.
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 187/2025, emesso da questo Tribunale il 17.2.2025
nel procedimento n. R.G. 7242/2024;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle del procedimento monitorio n. R.G. 7242/2024.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 14.10.2025, ore 9:15, innanzi al giudice, dott. Salvatore Falzoi, nella causa n. 2282 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, è comparso l'avv.
VA MU, il quale dichiara di avere depositato nel fascicolo telematico copia della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della convenuta e, in ragione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, chiede la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese processuali.
L'avv. MU rinuncia alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, essendo impegnato in altre udienze.
Il Giudice
- rilevato che, nonostante la regolare notifica nei suoi confronti, la
[...] on si è costituita in giudizio;
Controparte_1
- ritenuta la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
1. dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 2282/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2282 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025,
promossa da:
SIL. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. VA MU (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata a Cagliari, via Delitala n. 4, presso lo studio del difensore;
attrice-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Settimo San Pietro, via Francesca Sanna Sulis, S/N;
convenuta-opposta contumace
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Par 1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 13.11.2024, la . CP_2
ha chiesto che questo Tribunale emettesse decreto ingiuntivo dell'importo di 39.928,77 euro
– oltre agli “interessi ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture fino
al saldo;
nonché le spese e gli onorari del procedimento” – a carico della
[...]
esponendo quanto segue: Controparte_1
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il corrispettivo dovuto a essa ricorrente per la fornitura di calcestruzzi e materiale per la costruzione e realizzazione di strade e immobili, analiticamente riportate nelle relative fatture (n.
272/c del 30.9.2023 dell'importo di 8.339,92 euro, n. 314/c del 31.10.2023
dell'importo di 18.173,12 euro, n. 330/c del 27.11.2023 dell'importo di 6.929,60
euro, n. 383/c del 30.11.2023 dell'importo di 3.220,80 euro, n. 419/c del 31.12.2023
dell'importo di 1.342,00 euro e n. 72/c del 29.2.2024 dell'importo di 1.923,33 euro);
b. nonostante i tentativi di definizione amichevole della controversia e le diffide ricevute, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 187/2025, emesso il 17.2.2025 nel procedimento n. R.G. 7242/2024,
dell'importo di 39.928,77 euro “oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 . d. lgs. n. 231/2002
s.m.i. dalla scadenza delle singole fatture e sino al soddisfo, nonché le spese della presente
procedura che si liquidano in € 287,05 per spese ed € 1.370,00 per compenso, oltre spese
generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato via PEC, la Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, rassegnando le seguenti conclusioni:
“revocare il decreto ingiuntivo opposto mandando assolta l'opponente da ogni avversa
pretesa
con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
4. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il 18.9.2025
dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
5. Nell'udienza del 3.10.2025 il difensore dell'opponente ha rappresentato che le parti erano addivenute ad un accordo transattivo, domandano un rinvio al fine di valutare le modalità di definizione del presente procedimento.
6. Nell'udienza odierna del 14.10.2025
a. il difensore dell'opponente ha dichiarato di avere depositato nel fascicolo telematico copia della rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della convenuta e, in ragione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti, ha chiesto la declaratoria di cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese processuali, rinunciando altresì alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b. previa declaratoria di contumacia della convenuta, il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
****
7. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
a. come oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “la
cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito,
indipendentemente da un espresso accordo delle parti” (Cass. n. 23936/2025, n.
8014/2025, n. 30251/2023), anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, “perché altrimenti non vi sarebbero
neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale
corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a
chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10553 del
07/05/2009, Rv. 607814)” (Cass. n. 8590/2024);
b. nell'udienza odierna del 14.10.2025 la parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuta definizione stragiudiziale della controversia, producendo altresì l'atto con cui la convenuta aveva rinunciato al decreto ingiuntivo opposto (atto, peraltro,
già depositato da quest'ultima il 19.6.2025 nel fascicolo del procedimento monitorio, ove è menzionato il raggiungimento dell'accordo transattivo),
domandando la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali.
8. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (e, comunque, la modifica della situazione esistente all'epoca dell'emissione del provvedimento monitorio), alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, al quale, come detto, l'opposta ha espressamente rinunciato.
9. Le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione debbono essere interamente compensate, tenuto peraltro conto della volontà espressa in tal senso dall'opponente in seguito all'allegato accordo transattivo ed alla rinuncia al decreto ingiuntivo da parte dell'opposta.
PER QUESTI MOTIVI
10. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 187/2025, emesso da questo Tribunale il 17.2.2025
nel procedimento n. R.G. 7242/2024;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle del procedimento monitorio n. R.G. 7242/2024.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 2282/2025 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6