Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/05/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai seguenti magistrati:
Dott. SA AZ Presidente Dott. Adriana Parlato Consigliere Dott. SC NT CI Consigliere – rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA n.
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70113 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
OP DE, c.f. [...], non costituita Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 11 marzo 2026, il relatore, Cons. SC NT CI, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Fulvio Alagna
FA
1)- Nell’atto di citazione nei confronti di ZZ LD il Pubblico Ministero ha premesso che con la sentenza n. 1592 del 2024 il Tribunale di Patti accoglieva il ricorso promosso dalla IG.ra nella qualità di tutore della IG.ra con cui veniva richiesto che venisse accertata e dichiarata l’infondatezza della pretesa avanzata dall’INPS di ripetizione delle somme indebitamente erogate in favore della stessa IG.ra 127/2026 PI RE a titolo di pensione di reversibilità per euro 20.606,69. Difatti, a quest’ultima, quale soggetto maggiorenne inabile, a seguito del decesso del padre, veniva liquidata, in contitolarità con la madre la pensione di reversibilità con decorrenza da marzo 2005. La pensione, calcolata con importo inferiore al trattamento minimo (TM), essendo liquidata in favore del coniuge con la figlia inabile, veniva integrata al trattamento minimo ai sensi dell’art.6 del D.L.463/83. Successivamente, alla morte della di lei madre, avvenuta in data 30/12/2012, la IG.ra sempre in virtù della propria disabilità, acquisiva il diritto all’ulteriore pensione di reversibilità derivante dalla pensione diretta della madre. Veniva, conseguentemente, liquidata -in data 07/01/2014- la pensione di reversibilità con decorrenza gennaio 2013, e anche quest’ultima era integrata al trattamento minimo.
Ad avviso del Pubblico Ministero, come peraltro accertato anche dal Tribunale di Patti nella citata sentenza, la seconda integrazione disposta dall’INPS del trattamento pensionistico, tuttavia, violava il disposto dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 463/83.
Ciò consentiva alla sig.ra di percepire somme non dovute pari ad euro 20.606,69, oggetto della nota di ripetizione di indebito.
Il Tribunale di Patti, invero, rilevava che l’INPS era incorsa nella decadenza annuale, sicché veniva negata all’ente previdenziale la possibilità di ottenere la restituzione dell’indebito.
2)- Il Pubblico Ministero ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 463/83, qualora il pensionato diventi titolare di due pensioni, entrambe integrabili al trattamento minimo, lo stesso trattamento minimo spetta su una sola pensione e, in caso di gestioni diverse, il trattamento minimo va attribuito alla pensione con decorrenza più remota.
3)- Ciò implica che la IG.ra beneficiava di somme di integrazione al trattamento minimo indebitamente erogate nell’arco temporale che va da gennaio 2013 a novembre 2022. Tali somme, di cui veniva chiesta la restituzione, ammontavano ad € 20.606,69.
L’INPS, sede di Messina, avvedutasi dell’errore, soltanto nel 2022 richiedeva alla beneficiaria il pagamento delle quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti. Tale richiesta di restituzione, tuttavia, veniva dichiarata illegittima dal Tribunale per intervenuta decadenza.
4)- Ad avviso del Procuratore regionale, non sussistendo alcuna condotta fraudolenta da parte della sig.ra il danno erariale, derivante dall’impossibilità per l’INPS di recuperare le somme erogate alla pensionata, va ascritto ad una condotta gravemente colposa posta in essere dal personale dell’INPS incaricato della liquidazione della pensione di reversibilità, che avrebbe omesso, prima di definire la procedura stessa, di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per procedere all’integrazione del trattamento minimo.
La gravità della colpa si desume non solo dalla violazione del chiaro tenore letterale dell’art. 6, comma 3, del D.L. 463/1983, ma anche dalla circostanza che, nelle diverse comunicazioni effettuate dall’INPS, vi sia sempre stata l’indicazione espressa delle due pensioni godute dalla La situazione, quindi, era conosciuta o comunque agevolmente riscontrabile dai dipendenti dell’INPS.
In particolare, l’errore va ascritto alla funzionaria dell’INPS, sig.ra ZZ LD, che nell’ottobre del 2018 lavorava la pratica della sig.ra non avvedendosi dell’indebito che la pensionata avrebbe conseguito. La sig.ra ZZ è stata collocata in quiescenza nel dicembre del 2018.
5)- La chiarezza del dato normativo, costituito dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 463/83, induce il Pubblico Ministero a ravvisare la colpa grave della sig.ra ZZ.
6)- In citazione sono poi dettagliatamente contestate le tesi difensive spiegate dalla convenuta nelle sue deduzioni preprocessuali.
Nelle deduzioni la sig.ra ZZ osservava che la Procura non teneva conto delle modalità operative utilizzate da INPS, per le quali il materiale calcolo dell’importo della pensione e, quindi, l’integrazione al minimo della stessa è effettuata direttamente dal sistema informatico e dal software utilizzato dall’Ente, residuando alla dipendente il solo onere di inserire correttamente i dati dell’utente interessato e delle relative pensioni spettanti. L’errore -secondo la sig.ra ZZ- è scaturito da un mero automatismo del software a cui la stessa non si poteva sottrarre, essendo in totale buona fede.
All’esito dell’attività dell’operatrice – di mera istruttoria - non conseguiva peraltro l’immediata liquidazione e pagamento della pratica, essendo necessaria la deliberazione del direttore dell’ufficio.
Il Pubblico Ministero ha replicato che la sig.ra ZZ, quale funzionario con specifiche competenze in materia, non poteva limitarsi al mero inserimento dei dati nel computer ma doveva preoccuparsi di effettuare un controllo finale a “valle”, segnalando eventuali discrasie, soprattutto, come nella fattispecie in esame, ove si tratti di errori macroscopici.
7)- Il Procuratore, poi, ha contestato l’ulteriore argomento difensivo della convenuta volto a far valere l’interruzione del nesso di causalità in conseguenza del fatto che, pur dopo il pensionamento della sig.ra ZZ, l’INPS rimaneva inerte sino al 2023.
Il Pubblico Ministero ha sostenuto che il nesso di causalità, che intercorre tra l’agere della IG.ra ZZ e l’evento dannoso, non si è mai interrotto neanche dopo il pensionamento dell’odierna convenuta. Il collocamento in quiescenza, infatti, non elide il rapporto di causalità8)- In citazione viene poi contestato l’argomento della prescrizione formulato dalla convenuta sul presupposto che: a)- il suo pensionamento è avvenuto nel dicembre del 2018 ; b)- il danno si è consumato sino al novembre 2022, quando veniva erogato l’ultimo rateo indebito alla sig.ra c)- l’invito a dedurre è del mese di aprile del 2025.
Ad avviso della Procura, il pensionamento non potrebbe in alcun modo incidere sul dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, essendo questo correlato esclusivamente all’evento dannoso e non alla condotta dalla quale è scaturito il danno, realizzata dalla IG.ra ZZ, o ad altri eventi.
9)- Conclusivamente il Pubblico Ministero ha chiesto di condannare la sig.ra ZZ al pagamento di euro 10.303,34 e accessori in favore dell’INPS oltre alle spese di giudizio in favore dell’Erario.
Con note per l’udienza, depositate in assenza di autorizzazione del Presidente o del Collegio, il Pubblico Ministero ha insistito sulle tesi spiegate in citazione e, ove il Collegio ritenesse di applicare le disposizioni della legge n. 1 del 2026, ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale sotto plurimi profili.
II)- La sig.ra ZZ LD, malgrado la notificazione della citazione avvenuta il 17 ottobre 2025 al suo procuratore designato in fase preprocessuale, non si è costituita.
III)- All’udienza del giorno 11 marzo 2026, non costituita la convenuta, il Pubblico Ministero ha insistito in citazione. La causa è stata quindi posta in decisione.
IR
1)- In via preliminare, va dichiarata la contumacia di ZZ LD, atteso che la citazione le è stata notificata il 17 ottobre 2025 mediante consegna dell’atto all’indirizzo PEC dell’avv. Emidio Riolo, designato nella fase preprocessuale; nella procura in atti risulta che la convenuta aveva eletto domicilio presso lo studio professionale del medesimo avv. Riolo.
2)- Nel merito, va precisato che, non essendosi costituita la convenuta con comparsa di risposta, non è possibile scrutinare l’eccezione di prescrizione formulata nelle deduzioni preprocessuali; si tratta, infatti, di eccezione, che -a pena di decadenza- deve essere spiegata in memoria di costituzione.
Le domande attoree non possono comunque trovare accoglimento per difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave in capo alla convenuta. Va chiarito che, ai fini di tale valutazione, sono ininfluenti le disposizioni introdotte dalla legge n. 1 del 2026, che, in virtù del suo art. 6, comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Il Collegio, infatti, osserva che -per quanto attiene all’esame della condotta della convenuta- la citata legge n. 1 del 2026 non comporta una diversa valutazione, che può quindi compiersi sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Ciò premesso, si rammenta che, secondo costante orientamento, ai fini dell’accertamento della colpa grave riferita ad attività di tipo gestionale e amministrativa, come quelle contestata alla sig.ra ZZ, occorre tenere conto del carattere “normativo” della colpa, che si sostanzia nella macroscopica violazione delle più elementari regole di prudenza, nella sprezzante inosservanza dei propri doveri, nella trascuratezza della tutela dell’interesse pubblico.
Di conseguenza, il giudizio di disvalore va effettuato in relazione alle concrete e specifiche fattispecie, sicché va operato un raffronto tra la condotta esigibile e quella in concreto tenuta dal soggetto agente. Tra i parametri oggettivi, che escludono la colpa grave, assume certamente rilevanza il livello di funzionalità dell'organizzazione, nel cui contesto si è trovato ad operare il presunto responsabile (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sent. n. 66 del 1997).
La valutazione della colpa grave deve essere pertanto svolta mediante un giudizio prognostico ex ante non solo alla luce delle norme primarie e secondarie e degli strumenti di conoscenza ed esperienza, di cui l’agente poteva disporre, ma anche del contesto organizzativo e funzionale in cui lo stesso ha agito. Ciò richiede un costante riferimento alla specificità della qualifica, alle mansioni svolte, al quadro normativo appunto e all’assetto organizzativo. Si dovrà dunque accertare la situazione gestionale, che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio, e l'inesistenza di circostanze anomale che impediscano l'osservanza di tali obblighi o falsino la percezione dell’agente.
In breve, non ogni comportamento censurabile può configurare gli estremi della colpa grave, ma solo quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti, che vanno accertati caso per caso dal giudice in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore, al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso, all’efficienza gestionale della struttura, alle circostanze di tempo e di luogo.
3)- Sulla base delle esposte premesse, si osserva che nella vicenda in esame -come risulta sia dalla documentazione prodotta dalla Procura regionale relative all’attività procedimentale dell’INPS sia dalla sentenza del Tribunale di Patti n. 1592/2024 alla base della notitia damni- l’INPS ha erogato indebitamente alla sig.ra l’importo di euro 20.606, 69 per il periodo compreso fra gennaio 2013 e novembre 2022. Invero, la sig.ra in quanto orfana maggiorenne inabile, in precedenza aveva ottenuto, in contitolarità con la madre la pensione di reversibilità con decorrenza dal mese di marzo del 2005. Tale pensione, calcolata con importo inferiore al trattamento minimo, essendo liquidata in favore di coniuge con figlia inabile, veniva integrata sino al raggiungimento del trattamento minimo ai sensi dell’art.6 del D.L.463/83.
Successivamente, dopo la morte della madre, avvenuta il 30 dicembre 2012, la medesima conseguiva il diritto all’ulteriore pensione di reversibilità derivante dalla pensione diretta della madre. Veniva pertanto liquidata, in data 07/01/2014, la pensione di reversibilità con decorrenza gennaio 2013 e con integrazione al trattamento minimo.
La doppia integrazione al minimo, sia per la pensione di reversibilità del padre sia per quella della madre, in effetti, si pone in contrasto con l’art. 6, comma 3, del D.L. 463 del 1983, che stabilisce che: “Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione”.
E’ stato altresì dimostrato che la pratica della pensione spettante alla sig.ra concernente la pensione di reversibilità derivante da quella diretta della madre, è stata trattata nell’ottobre del 2018 dalla sig.ra ZZ LD, funzionaria dell’Ufficio INPS di Sant’Agata di IT, poi cessata dal servizio per pensionamento il 1° dicembre 2018. Soltanto nel novembre del 2022, tuttavia, gli uffici dell’INPS hanno proceduto alla verifica sulla pensione della sig.ra ed, essendosi avveduti dell’anomala doppia integrazione al minimo, hanno emesso la nota di indebito, che è stata annullata dal Tribunale di Patti con la sentenza n. 1592 del 2024 esclusivamente in considerazione della buona fede della pensionata e della conseguente decadenza dell’ente previdenziale.
Tanto premesso, diversi elementi di fatto, allegati puntualmente dalla convenuta nella memoria difensiva depositata nella fase preprocessuale e non specificamente contestati dal Pubblico Ministero in atto di citazione, depongono tuttavia nel senso di escludere la gravità della colpa della sig.ra ZZ.
Risulta infatti che nell’ottobre del 2018 la convenuta -in conformità alle prassi applicative dell’ente previdenziale- ha correttamente caricato nel sistema informatico dell’INPS i dati relativi alla sig.ra e alle pensioni spettanti; il software ha calcolato il trattamento da corrispondere e non ha rilevato alcuna anomalia.
La quantificazione dell’importo delle somme spettanti alla sig.ra dunque, non è stata effettuata dall’odierna convenuta ma direttamente dall’applicativo informatico in uso agli uffici dell’ente.
Va sottolineato che detto sistema non aveva riscontrato alcuna anomalia, per cui non si può contestare alla sig.ra ZZ di avere operato una forzatura o di avere trattato la pratica in violazione delle prassi dell’ente. Tale modalità di lavorazione dei fascicoli impedisce di ravvisare in capo ai dipendenti dell’ente previdenziale il compimento di un’attività valutativa e discrezionale, poiché gli stessi devono limitarsi al caricamento dei dati corretti e, dunque, a un’operazione meramente materiale; la determinazione degli importi spettanti ai pensionati, infatti, è stata operata dal sistema informatico.
Nel caso specifico occorre ribadire che il sistema informatico non ha segnalato alcuna anomalia e neppure ha inviato una qualche forma di avvertenza né nell’ottobre del 2018, all’esito delle attività espletata dalla sig.ra ZZ, né sino al mese di novembre 2022 quando l’Ufficio dell’INPS di Sant’Agata di IT riesaminava la pratica a seguito della segnalazione della sede centrale dell’INPS, dovuta all’omessa comunicazione dei dati reddituali da parte della sig.ra In definitiva, in situazioni simili a quella odierna, ove -per disposizioni interne dell’Amministrazione- il funzionario debba limitarsi al caricamento di dati, essendo rimessa ad un sistema informatico ogni determinazione sugli importi spettanti agli aventi diritto, non può addebitarsi al medesimo dipendente una disfunzione dell’applicativo informatico, che non sia in grado di rilevare errori o anomalie o, quanto meno, di invitare ad una trattazione manuale e tradizionale della pratica.
Oltretutto, se gli operatori dovessero procedere al conteggio specifico per ogni pratica, sarebbe vanificata la ratio acceleratoria insita nell’utilizzo dei sistemi informatici, che non possono dunque limitarsi a un mero calcolo ma devono essere strutturati in modo da rilevare palesi contrasti con disposizioni vigenti o in modo da stimolare controlli da parte dei funzionari. Nel caso odierno, invece, si è palesata l’inadeguatezza dell’applicativo in uso agli uffici dell’INPS, senza che si possa constatare un comportamento censurabile della convenuta, che, peraltro, è stata collocata in pensione nel dicembre del 2018; ad essa, dunque, non è imputabile una colpa grave.
Tutto ciò, peraltro, è indicativo di un funzionamento insufficiente dei meccanismi di controllo incrociato e di audit, che, invece, dovrebbero contraddistinguere le attività dell’ente previdenziale.
In definitiva, sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, avuto riguardo allo svolgimento dei fatti come sopra compendiato, va esclusa la gravità della colpa della convenuta, non potendosi imputare alla stessa una grave carenza del software utilizzato dall’Ufficio o un modus operandi in violazione delle prassi dell’ente.
In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, le domande attoree vanno respinte.
4) - Nella fattispecie in esame, non essendosi costituita la convenuta, nulla va statuito sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande attoree;
- nulla sulle spese di giudizio;
-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità di e in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 marzo Il Magistrato estensore Il Presidente
SC NT CI SA AZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti di e Palermo, 11 marzo 2026 Il Magistrato estensore Il Presidente
SC NT CI SA AZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 11 giugno 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco Firmato digitalmente