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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 1957/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di contratti bancari, promossa
DA 2
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
18/10/1963, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Maria Patrizia Nobile, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in RI (RG), via Como n. 110
RICORRENTI
CONTRO
con sede in Verona (VE), viale dell'Agricoltura n. 7, CP_1
P.I. , quale mandataria di con sede in P.IVA_1 Controparte_2
Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3, P.I. , rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'Avv. Paolo Gallo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via P. Picardi
RESISTENTE
E
(già , con sede in Verona (VE), viale CP_1 CP_3
dell'Agricoltura n. 7, P.I. , quale mandataria di P.IVA_1 CP_4 [...]
con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, P.I. ,
[...] P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti, dall'Avv. Riccardo Rosaria
Ciampa e dall'Avv. Bianca Lombardo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e Parte_1 [...]
agivano nei confronti di deducendo di avere Parte_2 Controparte_2 stipulato, in data 13/02/2006, con il Banco di Sicilia s.p.a. (ma, a causa di variazioni societarie che avevano convolto quest'ultimo, il relativo rapporto era poi proseguito presso la predetta un contratto di mutuo Controparte_2 condizionato per la concessione, in proprio favore, della somma di
€.90.000,00, “corrisposta in maniera frazionata e a stato di avanzamento dei lavori di costruzione dell'attuale casa” di loro residenza;
in relazione allo stato di avanzamento dei relativi lavori veniva quindi effettuata una prima somministrazione della somma mutuata di €.14.000,00 in data 28/03/2006, una seconda di €.25.000,00 in data 16/06/2006, una terza di €.25.000,00 in data 20/12/2007, e un'ultima di €.26.000,00 in data 26/11/2008 (vd. rispettivamente “contratto di mutuo condizionato del 13/02/2006”, successivi contratti di “somministrazione rateale” del 28/03/2006, del 16/06/2006 e del 20/12/2007, nonché “atto finale di erogazione di mutuo ipotecario da erogare in più soluzioni, a saldo dell'intero importo” del 4
26/11/2008 - “fascicolo di parte ATP – R.G. 3429/2013”, doc. n. 1 del ricorso). I ricorrenti, pertanto, chiedevano accertarsi l'effettivo TAN/TAEG del mutuo ipotecario, con conseguente dichiarazione della nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi in quanto applicati in misura usuraria o, comunque, in misura diversa da quella pattuita, e ricalcolo dell'importo dagli stessi complessivamente dovuto mediante espunzione di ogni somma dovuta a titolo di interessi o, in subordine, “ai sensi degli artt. 117 e 125 bis TUB … applicando il tasso sostitutivo indicato dal TUB”, sulla base di quanto
“accertato in sede di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Ragusa (R.G. 3429/2013 – Dott. ”. Per_1
Si costituiva la e, per essa, la sua mandataria Controparte_2
la quale chiedeva dichiararsi non applicabile alla fattispecie CP_1 in esame il procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c. (la stessa richiedendo un'istruzione non sommaria), nonché comunque inutilizzabile l'A.T.P. svolto nel giudizio n. 3429/2013 R.G.; rilevava, in particolare, “la improcedibilità e/o la nullità ed inutilizzabilità del detto procedimento [di A.T.P.] per non avere parte ricorrente ottemperato alla prescritta notifica nel termine stabilito del 04.12.2013”; contestava comunque la non correttezza del predetto A.T.P., “depositato in data 19.11.2013 – invero datato in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale”; evidenziava, peraltro, che, con riferimento ai contratti di somministrazione rateale, agli stessi è sempre stato allegato (all. A) “il documento di sintesi …che fissa nuovi tassi”, debitamente sottoscritto dalle parti.
Successivamente, con l'ordinanza del 27/09/2021, veniva disposto il mutamento del rito, e quindi fissata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ritenendosi che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria.
Nel corso del giudizio de quo si costituiva altresì nella CP_1 qualità di mandataria di cui la aveva Controparte_4 Controparte_2 ceduto, con contratto di cessione dell'11/11/2021, stipulato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, un pacchetto di crediti individuabili “in blocco” e, fra questi, anche quello derivante dal rapporto di mutuo per cui è causa (vd. estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
18/11/2021, riportante la pubblicazione dell'avviso dell'intervenuta cessione). 5
Ciò premesso, è infondata l'eccezione sollevata dall'Istituto di credito relativamente alla tardività della notifica del ricorso per a.t.p. da parte dei ricorrenti.
È infatti noto che, ai sensi dell'art. 143, comma III, c.p.c., “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario …”.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorso in oggetto
è stato consegnato per la notifica il 03/12/2013, e, dunque, entro il termine del 04/12/2013, concesso a tal fine (vd. “ricevuta di ritorno notifica ATP e frontespizio costituzione allegata alla seconda memoria ex art. CP_2
183, comma 6, c.p.c. dei ricorrenti), per cui deve ritenersi che la stessa sia stata effettuata tempestivamente.
Tuttavia, non possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto il
C.T.U., nell'ambito dello svolto accertamento tecnico preventivo, atteso che il medesimo, pur ravvisando una non inverosimile “difformità tra quanto specificamente previsto nel contratto di mutuo condizionato […] e
l'applicazione dell'allegato sub C al medesimo contratto per la definizione dell'interesse da applicare”, verificava ed accertava l'usurarietà degli interessi moratori, espungendo i medesimi, ed anche quelli corrispettivi - lecitamente pattuiti - , in contrasto con i princìpi successivamente enunciati in materia, nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. S.U.
18/09/2020 n. 19597).
Conseguentemente, con l'ordinanza del 18/05/2023 è stato ritenuto necessario, e conseguentemente disposto, l'espletamento di una nuova
C.T.U. contabile, al fine di: 1) verificare “se il tasso di interesse, corrispettivo
e moratorio, indicato in ciascun atto di somministrazione rateale (del
28/03/2006; del 16/06/2006; del 20/12/2007; del 26/11/2008), sia stato correttamente determinato, e applicato, alla luce dei criteri contrattualmente pattuiti (cfr. art. 4 del mutuo condizionato del 13/02/2006
e relativo all. c) per gli interessi corrispettivi;
art. 5 del mutuo condizionato 6
del 13/02/2006 per gli interessi moratori);”; 2) ricalcolare “nel caso di non corretta determinazione/applicazione dei tassi di interesse pattuiti (vd. punto n. 1), […] l'esatto ammontare del rapporto dare/avere fra le parti applicando quelli correttamente determinati alla luce dei predetti criteri;
”; 3) accertare “se i tassi di interesse così individuati con riferimento a ciascuno dei predetti atti di somministrazione rateale (vd. punto n. 1), superino il tasso soglia di riferimento, da determinarsi avuto riguardo al Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca di ognuno degli atti medesimi, e tenuto conto che, con specifico riferimento agli interessi moratori, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.) il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente [Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5];”; 4) ed infine ricalcolare, nel caso di accertato superamento del tasso soglia relativamente agli interessi corrispettivi “l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
”, ovvero, nel caso di accertato superamento del tasso soglia limitatamente ai soli interessi moratori, “l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti applicando in luogo degli interessi moratori quelli corrispettivi legittimamente pattuiti”.
Questo essendo il mandato conferito, deve innanzitutto richiamarsi la menzionata disciplina contrattuale, alla luce della quale il mandato medesimo doveva riguardare, come evidenziato, la determinazione dei tassi di interesse – corrispettivo e moratorio – pattuiti in seno al contratto di mutuo condizionato per cui è causa.
In relazione al tasso di interesse corrispettivo, l'art. 4 di quest'ultimo, rubricato “TASSO DI INTERESSE”, aveva previsto: “Il tasso di interesse per il periodo di ammortamento e di preammortamento, verrà stabilito nell'atto o negli atti di erogazione e quietanza e potrà essere fisso per tutta la durata del mutuo ovvero variabile. 7
Nel caso di erogazione della somma mutuata mediante somministrazioni rateali, gli interessi sulle somministrazioni […] saranno computati al tasso stabilito secondo i criteri indicati nell'allegato sub “C”. […]”.
E nel richiamato “allegato sub. C”, intitolato “CRITERIO DI DETERMINAZIONE
DEL TASSO DI INTERESSE NEI MUTUI IPOTECARI”, si prevedeva, in particolare: “IL TASSO DI INTERESSE ANNUO sarà così determinato:
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (come appresso specificato arrotondato allo 0,05 superiore) + maggiorazione di uno SPREAD annuo di 2. Punti.
Parametro di indicizzazione:
- per le rate scadenti nel periodo 1/1 – 30/6: media mensile dell'EURIBOR a sei mesi relativa al mese di dicembre calcolata sulla base dei dati per valuta;
- per le rate scadenti nel periodo 1/7 – 31/12: media mensile dell'EURIBOR a sei mesi relativa al mese di giugno calcolata sulla base dei dati per valuta. […]”. In relazione al tasso di interesse moratorio, invece, con l'art. 5 del contratto di mutuo condizionato per cui è causa, rubricato “INTERESSI DI MORA”, era stato stabilito: “L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata, sia di ammortamento sia di eventuale preammortamento e/o somministrazione, e non pagato produce interessi di mora, nella misura indicata al comma successivo, dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore della Su CP_5 detti interessi non è consentitala capitalizzazione periodica.
[…]
Il tasso di mora è pari al Tasso Effettivo Globale Medio vigente di tempo in tempo per la categoria di operazioni “mutui”, così come rilevato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto pubblicato sulla G.U.R.I., in applicazione della legge n.108 del 7/3/1996, maggiorato del 40%
(quaranta percento) e con arrotondamento ai 5 (cinque) centesimi superiori.
[…]”. 8
Questa essendo la disciplina contrattuale di riferimento, il C.T.U. all'uopo nominato, dott. ha in primo luogo rilevato (vd. pag. 10 Persona_2 della relazione del 30/09/2024) che “Il TEGM vigente alla data di stipula del mutuo era del 4,97% che, maggiorato del 40%, giunge al 6,958% e, arrotondato ai cinque centesimi superiori, restituisce il tasso moratorio finito del 7%, come correttamente enunciato all'art. 5 del contratto di mutuo condizionato.”.
In secondo luogo, il medesimo C.T.U. ha evidenziato, nell'ordine:
- che “al contratto di somministrazione rep. 60257 del 28.03.2006 è stato accluso l'allegato “A” ove si enuncia l'applicazione del tasso fisso del
4,60%.” e che, invece, “Dall'esame della serie storica dei tassi Euribor 6 mesi, il tasso medio rilevato al mese di dicembre 2005 è stato pari al 2,5002%: pertanto, arrotondando l'indice allo 0,05 superiore si giunge al 2,55% il quale, maggiorato di 2 punti, restituisce il tasso corrispettivo finito del
4,55%.” (vd. pag. 11 e 12 della relazione del 30/09/2024, come confermato anche a pag. 7 dei successivi “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024);
- che “Mutuando l'analisi per la seconda somministrazione di euro
25.000,00 di cui al contratto rep. 61087 del 16.06.2006, ove si enuncia
l'applicazione del tasso del 4,60%, essendo l'erogazione avvenuta nel primo semestre, il tasso di riferimento è il medesimo della somministrazione precedente.” (vd. pag. 12 della relazione del 30/09/2024, come confermato a pag. 7 e 8 dei successivi “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024);
- che “Relativamente alla terza somministrazione di euro 25.000,00 di cui al contratto rep. 64176 del 20.12.2007, ove si enuncia l'applicazione del tasso variabile del 6,30%, essendo l'erogazione avvenuta nel secondo semestre, il tasso di riferimento della rata scadente il 31.12.2007 doveva essere quello del mese di giugno 2007, mentre quello della rata scadente il
30.6.2008 doveva essere quello del mese di dicembre 2007.”, e che, invece,
“Dall'esame della serie storica dei tassi Euribor 6 mesi, il tasso medio rilevato 9
al mese di giugno 2007 (rata scadente 31.12.2007) è stato pari al 4,1966%: pertanto, arrotondando l'indice allo 0,05 superiore si giunge al 4,20% il quale, maggiorato di 2 punti, restituisce il tasso corrispettivo finito del
6,20%, mentre il tasso medio rilevato al mese di dicembre 2007 (rata scadente 30.6.2008) è stato pari al 4,6297%: pertanto, arrotondando l'indice allo 0,05 superiore si giunge al 4,65% il quale, maggiorato di 2 punti, restituisce il tasso corrispettivo finito del 6,65%.” (vd. pag. 9 e 10 dei successivi “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del
20/10/2024, in rettifica a quanto inizialmente esposto nella relazione del
30/09/2024);
- che, infine, “Relativamente alla quarta ed ultima somministrazione di euro 26.000,00 di cui all'atto finale di erogazione e quietanza rep. 66544 del
26.11.2008, ove si enuncia l'applicazione del tasso fisso del 6,70%, essendo
l'erogazione avvenuta nel secondo semestre, il tasso di riferimento è quello del mese di giugno 2008.”, e che, invece, “Dall'esame della serie storica dei tassi Euribor 6 mesi, il tasso medio rilevato al mese di giugno 2008 è stato pari al 4,8975%: pertanto, arrotondando l'indice allo 0,05 superiore si giunge al 4,90% il quale, maggiorato di 2 punti, restituisce il tasso corrispettivo finito del 6,90%.” (vd. pag. 12 e 13 della relazione del 30/09/2024, come sostanzialmente confermato a pag. 10 e 11 dei successivi “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024).
Il C.T.U. ha poi concluso nel senso del “mancato superamento del tasso soglia di riferimento per ciascuno dei contratti di somministrazione rateale”, avuto riguardo tanto ai tassi di interesse corrispettivi quanto ai tassi di interesse moratori (vd., rispettivamente, pag. 16 e pag. 17 della
Relazione del 30/09/2024”).
Il medesimo C.T.U. ha poi provveduto a ricalcolare l'“esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti tramite l'applicazione dei tassi correttamente determinati”.
In particolare il suddetto, con riferimento alle prime due somministrazioni
(la prima del 28/03/2006 e la seconda del 16/06/2006), atteso che “in ambo 10
le somministrazioni, è stata rilevata una lieve difformità del tasso applicato dalla (4,60%) rispetto a quello, a parere del sottoscritto CTU, CP_5 applicabile (4,55%) […] ha applicato il tasso maggiormente favorevole al debitore, e quindi il 4,55%.” (vd. pag. 8 dei “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024).
Per quanto riguarda le altre due somministrazioni (la terza del
20/12/2007 e la quarta ed ultima del 26/11/2008), atteso che “in ambo le somministrazioni, è stata rilevata una lieve difformità del tasso fisso enunciato dalla (rispettivamente 6,30% e 6,70%) rispetto a quello, a CP_5 parere del sottoscritto CTU, applicabile (rispettivamente per la terza somministrazione il 6,20% per la rata del 31.12.2007, il 6,65% per la rata scadente il 30.6.2008 e 6,90% per le rate di preammortamento fisse dell'erogazione a quietanza) […] ha inteso applicare i tassi maggiormente favorevoli al debitore, e quindi rispettivamente 6,30% e 6,70%, ovverossia quelli enunciati contrattualmente dalla banca.”.
Il consulente citato ha considerato che “la Banca ha notificato con raccomandata A.R. 66972687959-5 del 14.8.2017 la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto alla data del 31.7.2017” (vd. all. n.
6 della Relazione del 30/09/2024), e “detta data costituisce il termine conclusivo per il calcolo degli interessi moratori sulle rate impagate fino alla predetta data, esattamente quelle impagate e scadute fino alla rata con scadenza naturale 30.6.2017” (vd. pag. 18 della Relazione del 30/09/2024);
“sulle rate parzialmente o integralmente insolute sino alla data di risoluzione ha applicato il tasso di mora, nella misura contrattualmente stabilita del 7%, alla sola quota capitale di cui al piano di ammortamento alla francese contrattualmente fissato e riprodotto nella tabella di cui all'Allegato 5.” (vd. pag. 22 della Relazione del 30/09/2024).
In applicazione di quanto sopra esposto, il consulente è quindi pervenuto alla conclusione secondo cui l'importo dovuto dai ricorrenti, in forza del contratto di mutuo condizionato per cui è causa, è pari ad 11
€.114.947,45 alla data del 31/07/2017 (vd. pag. 22 della Relazione del
30/09/2024).
La resistente, in sede di proprie osservazioni alla bozza di relazione inviatagli
(oltre che nei successivi atti di causa), ha sempre dichiarato di confermare ed aderire alle suddette conclusioni del consulente, come consacrate nel richiamato all. n. 5 della relazione medesima (saldo debitorio di
€.114.947,45 alla data del 31/07/2017).
D'altro canto, non sono utilizzabili gli ulteriori ricalcoli effettuati dal
C.T.U. in sede di chiarimenti resi a fronte delle osservazioni svolte dai ricorrenti.
Il consulente, infatti, ha provveduto, pur in assenza di indicazioni in tal senso nel mandato conferitogli, e “in ossequio alla richiesta avanzata dall'avv. Nobile, nel prospetto di cui all'Allegato “D”, a ricalcolare il contratto di mutuo al tasso sostitutivo fissato dall'art. 117 del Testo unico bancario, nel caso specifico il tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto.” (vd. pag. 19 dei “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024).
All'esito dell'applicazione di tale tasso sostitutivo (che nella specie, peraltro,
è stato individuato nella misura dello 0%, poiché “dall'analisi della serie storica dei tassi BOT rilevati nel periodo 26.11.2017 – 26.11.2018” sarebbe risultato che questi ultimi erano addirittura negativi), il consulente è pervenuto alla conclusione secondo cui l'ammontare dovuto in forza del contratto di mutuo condizionato per cui è causa sarebbe stato pari ad
€.74.815,07 (vd. all. D dei “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024).
In realtà, il riferimento e l'applicazione del “tasso sostitutivo fissato dall'art.
117 del Testo unico bancario” sono del tutto impropri e non corretti.
Ed infatti, l'art. 117, comma 7, Tub prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo “in caso di inosservanza del comma 4”, e cioè in caso di mancata 12
indicazione in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora: tale circostanza, tuttavia, non viene in considerazione nel caso di specie, ove i ricorrenti non lamentano la mancata pattuizione degli interessi corrispettivi, quanto piuttosto l'applicazione di interessi corrispettivi diversi da quelli pattuiti. Il medesimo art. 117, comma 7, Tub, prevede poi l'applicazione del tasso sostitutivo “nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, e cioè in caso di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (cioè più sfavorevoli rispetto a quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB): anche tali circostanze, in realtà, non ricorrono nel caso di specie, o comunque non risultano contestate dai ricorrenti.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare come i ricorrenti avevano chiesto di effettuare il ricalcolo dell'importo da essi dovuto “ai sensi degli artt. 117 e 125 bis TUB”, ma anche il riferimento alla norma da ultimo citata (l'art. 125 bis Tub.) si rivela erroneo.
Va infatti osservato che nel caso di specie viene in rilievo un contratto di mutuo stipulato per la concessione di un finanziamento di €.90.000,00, e dunque per un importo superiore a 75.000,00 euro, peraltro “fondiario”, ovvero garantito (per definizione) da ipoteca di primo grado su bene immobile;
deve dunque escludersi, ai sensi dell'art. 122, lett. a) e anche lett. f) Tub, che al contratto in questione si applichino le disposizioni del capo II del titolo VI del Tub, fra le quali, appunto, trova collocazione l'art. 125 bis invocato dai ricorrenti. La disciplina dell'art. 125 bis Tub, comunque, sarebbe inapplicabile anche sotto altro profilo: ed infatti, il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato in data 13/02/2006 e, dunque, anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 125 bis Tub, intervenuta solo il 18/09/2010.
Infine, non può essere accolto neppure l'ulteriore ricalcolo effettuato dal consulente, sempre in sede di chiarimenti resi a fronte delle osservazioni dei ricorrenti, i quali rilevavano come “la decadenza del beneficio del termine non è avvenuta nel 2017, ma bensì in data 11.10.2012”; all'esito di tali rilievi, il medesimo c.t.u. ha prodotto “in alternativa alla ricostruzione del dare/avere esposto nella tabella di cui all'Allegato “D”, che si basa, come 13
risoluzione del contratto, [sul]la nota del 14.8.2017, tabella di cui all'Allegato
“F” che, per contro, si basa, come risoluzione del contratto, [sul]le note prodotte dall'avv. Nobile recante data 11.10.2012” (vd. pag. 21 dei
“chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024); in base a tale ultima ricostruzione, l'ammontare dovuto dai ricorrenti in forza del contratto di mutuo condizionato per cui è causa sarebbe stato pari ad €.
68.230,09 (vd. all. F. dei “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024).
Anche tale ultimo ricalcolo tuttavia non può essere preso in considerazione.
Al riguardo, basti evidenziare che lo stesso risulta basato su una pretesa comunicazione della del 11/10/2012, che, tuttavia, è stata Controparte_2 prodotta nel presente giudizio dai ricorrenti solamente in allegato alle proprie osservazioni alla bozza della relazione di consulenza tecnica d'ufficio ad essi inviata (vd. all. B dei “chiarimenti e risposte alle osservazioni delle parti” del 20/10/2024).
La documentazione in questione, non essendo stata depositata nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è inammissibile, e come tale inutilizzabile.
Alla luce delle considerazioni suespresse, deve accertarsi che il saldo debitorio relativo al contratto di mutuo condizionato stipulato dai ricorrenti con l'allora Banco di Sicilia s.p.a., giusta atto notar in Persona_3
RI (RG) del 13/02/2006 (Rep. n. 59.723, Racc. n. 13.115) risulta pari ad
€.114.947,45 alla data del 31/07/2017.
In virtù di tali argomentazioni, e considerata la sostanziale soccombenza dei ricorrenti, i quali, ad eccezione della lievissima difformità riscontrata fra i tassi di interesse pattuiti nel contratto di mutuo condizionato per cui è causa e quelli concretamente applicati dall'Istituto di credito mutuante nel corso del relativo rapporto, hanno mosso delle 14
contestazioni poi rivelatesi infondate - quali quelle relative all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e, più in generale, al quantum dagli stessi dovuto all'esito del presente giudizio -, si reputa congruo porre le spese di lite a carico dei medesimi nella misura dei tre quarti di esse, e compensarle per il restante quarto.
Quanto alle spese della C.T.U., le stesse, per le medesime ragioni, andranno poste a carico dei ricorrenti per i tre quarti, e della controparte per il restante quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Accerta che il saldo debitorio relativo al contratto di mutuo condizionato, stipulato con atto notar in RI (RG) del Persona_3
13/02/2006 (Rep. n. 59.723, Racc. n. 13.115), risulta pari ad €.114.947,45 alla data del 31/07/2017.
Condanna i ricorrenti a corrispondere alla resistente e alla società intervenuta ex art. 111 c.p.c. le spese di lite nella misura di tre quarti di esse, da quantificarsi in favore della cedente in €.1.350,00, e Controparte_2 15
della cessionaria in €.4.950,00 per compensi, oltre al Controparte_4
rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Compensa le spese processuali fra le parti per il restante quarto.
Pone le spese della C.T.U. in via definitiva a carico dei ricorrenti nella misura di tre quarti di esse, e della controparte per il restante quarto.
Così deciso, in Ragusa il 18/03/2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo