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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1336/2024 R.G., promosso da:
(c.f. ), col patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BARRACO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. PECORELLA CARMELA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori
(Avv. D'ALEO MARIA PATRIZIA)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni precisate all'udienza del
22.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 24.09.2024, Parte_1
rappresentava di aver contratto con il resistente Controparte_1 matrimonio concordatario, in data 25.09.2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 252, Parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: ER
(21.01.2014) e (28.07.2015). Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei problemi di tossicodipendenza del marito e del suo rifiuto di intraprendere un percorso di disintossicazione.
Rappresentava il costante stato di alterazione psicofisica del marito e, pur avendo costui lasciato la casa familiare, chiedeva l'adozione dei seguenti provvedimenti urgenti:
“a) al fine di garantire che né la ricorrente né i figli minori e ER
possano subire ulteriore pregiudizio morale dalla condotta del Per_2 medesimo ed evitare possibili situazioni di pericolo che possono CP_1
verificarsi nei periodi/fasi di astinenza, disporre l'allontanamento immediato dalla casa familiare del signor e con divieto di CP_1
avvicinarsi alla moglie ed ai figli: il resistente potrà vedere i figli soltanto secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti all'esito degli accertamenti dei competenti Servizi e delle verifiche all'uopo stabilite dal
Tribunale;
b) Autorizzare la madre a compiere le scelte sanitarie e scolastiche che riterrà più idonee per i figli;
c) Pronunciare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei figli”.
Riteneva il sprovvisto di capacità genitoriale e, pertanto, CP_1 chiedeva l'affido esclusivo dei figli minori, con concentrazione su di sé
pagina 2 di 11 della responsabilità di adottare le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole.
Chiedeva al Tribunale di attivare dei percorsi di sostegno per il e di valutare – ed eventualmente – strutturare il suo diritto di CP_1 visita.
Sosteneva di essere disoccupata e di far fronte alle esigenze familiari grazie ad emolumenti statali e al sostegno economico della propria famiglia d'origine.
Lamentava di non poter contare sul supporto del marito, in quanto quest'ultimo, per l'aggravarsi dello stato di tossicodipendenza, oltre a non lavorare, aveva iniziato ad impiegare il denaro a sua disposizione esclusivamente per l'acquisto di stupefacenti.
Chiedeva di onerare il resistente del versamento mensile di complessivi € 400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento della prole.
Chiedeva, inoltre, di ripartire le spese straordinarie che sarebbero sorte nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno e di percepire per intero l'assegno unico.
*****
In via urgente, il Tribunale disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, con correlativa assegnazione della casa familiare a costei e con diritto di visita del padre in spazio neutro, da avviarsi previa valutazione di compatibilità con il superiore interesse della prole minore, a cura del
Coordinamento di psicologia giuridica e dei Servizi sociali incaricati nella stessa sede. Inoltre, veniva nominato curatore speciale nell'interesse dei minori.
Alla prima udienza, sebbene non ancora costituito, compariva anche il che liberamente sentito, dichiarava di aver preso coscienza del CP_1 proprio problema di tossicodipendenza e di avere cominciato un percorso di pagina 3 di 11 disintossicazione, al fine di non arrecare ulteriore dolore alla moglie ai figli, ritenendo di non poter forzare i contatti con questi ultimi e dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di € 100,00 per ciascuno di loro a titolo di contributo al mantenimento essendo dotato di capacità lavorativa.
In seguito, si costituiva, non contestando i provvedimenti indifferibili ed urgenti adottati dal Tribunale e rappresentando di avere “iniziato sia un percorso psicoterapeutico presso il Servizio di psicologia dell'ASP di
Trapani e sia un nuovo percorso presso il SER.D di Trapani allo scopo di riprendere in mano la propria vita, scegliere in modo consapevole la direzione giusta e ritornare ad assumere le proprie responsabilità genitoriali”.
All'udienza del 22.01.2025, i difensori delle parti riferivano dell'irreperibilità del resistente e che costui, oltre a non sentire i minori, era stato “avvistato in pessime condizioni”.
Il curatore, preso atto dell'atteggiamento scarsamente collaborativo del resistente rispetto al percorso terapeutico, concludeva chiedendo di escludere gli incontri padre/figli sino alla dimostrazione di completa disintossicazione.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente (fondata sul costante stato di alterazione psicofisica del marito, legato all'abuso di sostanze stupefacenti), si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di pagina 4 di 11 siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1
n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
14840/2006).
Nel caso de quo, si ritiene di dovere intanto valorizzare l'ammissione, da parte dello stesso di aver trascurato la famiglia e di aver CP_1
arrecato profonda sofferenza a tutti i suoi familiari e, in primo luogo, ai figlioletti (cfr. verbale ud. del 10.10.2024: “Mi rendo conto di quello che ho fatto in passato e mi manca molto la mia famiglia e soprattutto i miei figli.
Gli ho causato molto dolore e lo faccio per loro”, nonché le dichiarazioni rese agli operatori incaricati e trasfuse nella relazione del C.P.G. del
31.10.2024: “Nel corso del colloquio infatti, il sig. riferisce che, CP_1
a causa delle sue problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, negli ultimi anni non è stato un padre presente nella vita dei figli “non volevo essere quella persona”, “stavo fuori! Non ero presente! Mi isolavo molto, perdevo il lavoro!”, riferendo di assumersi le responsabilità rispetto
pagina 5 di 11 alla fine del suo matrimonio e rappresentando un evidente dispiacere nell'immagine che le sue difficoltà personali possono aver turbato la serenità dei figli”).
In secondo luogo, non è stata neppure allegata la preesistenza di una crisi ascrivibile ad altre cause.
Così, va accolta la domanda di addebito, considerando che la verbalizzata intenzione di disintossicarsi è rimasta esclusivamente labiale, non essendo stata seguita dal fattivo impegno del pertanto CP_1
venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, a mezzo di condotte causalmente rilevanti rispetto alla intollerabilità della convivenza, in quanto lesive della fiducia reciproca caratterizzante il vincolo matrimoniale.
Quanto al regime di affido, si osserva che la dipendenza da alcool e droghe va intesa alla stregua di una patologia superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito (v. Cass. sent. n. 7132/2015).
In tale ottica, l'abbandono da parte del resistente – mancando anche a costui in base a quanto consta anche una rete parentale supportiva - del percorso riabilitativo disposto dall'A.G. non può che condurre alla formulazione di una prognosi negativa circa il recupero di adeguate capacità
e responsabilità genitoriali da parte di costui, anche eventualmente assistite.
Ed infatti, se è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico della prole minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia, è vero anche che detto regime può essere derogato in presenza di pagina 6 di 11 specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, occorre valorizzare l'esito degli accertamenti sociosanitari disposti, da cui è emersa la mancata adesione del al CP_1 percorso specialistico inizialmente intrapreso (cfr. rel. Ser.D. del
15.01.2025: “Il Nostro in una prima fase ha espresso verbalmente la volontà di collaborare con il Servizio nel rispetto delle prescrizioni del
Tribunale … La suddetta motivazione è quasi subito scemata a favore di un atteggiamento scarsamente collaborativo, chiaramente espresso dall'incapacità del Sig. di far fronte agli impegni CP_1
precedentemente assunti … A far data dal 29/11/2024, il nominato in oggetto non ha più effettuato accessi al Servizio”).
Di contro, la figura materna è stata valutata come adeguatamente accudente e sostenuta da una rete familiare emotivamente attenta ed affiatata: “Pertanto ad oggi la sig.ra sembrerebbe essere il principale Pt_1
pagina 7 di 11 punto di riferimento emotivo-affettivo per i figli e, le figure familiari di riferimento della costellazione materna (zia, nonno, nonna), sono descritti come dei punti di riferimento per i minori e per la stessa signora e svolgono, a suo dire, funzioni di supporto sostanziali sia nelle esigenze organizzative che riguardano ed che come riferimento Per_2 ER
emotivi” (cfr. rel. C.P.G. del 14.01.2025).
Pertanto, ritiene il Tribunale di dover confermare l'affido esclusivo della prole minore alla madre, con concentrazione in capo alla medesima anche della responsabilità di adottare le scelte scolastiche, sanitarie di maggiore importanza (eventuali terapie invasive, interventi chirurgici) e attinenti alla residenza, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana della prole, in considerazione dell'irreperibilità del padre e dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Conseguentemente va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, si ritiene necessario un attuale assoluto divieto di contatti, in assenza di qualsivoglia indice di idoneità, quantomeno allo stato, restando tuttavia sempre in facoltà del resistente richiedere una riattivazione dei contatti, se funzionali all'interesse della prole, previa sottoposizione a percorsi di cura e valutazione delle competenze genitoriali.
Non può, infatti, trascurarsi che, se inizialmente i minori avevano riferito di sentire periodicamente il padre in videochiamata e di sentirsi pagina 8 di 11 pronti a reintrodurlo nella propria vita1, l'atteggiamento incoerente dello stesso e il diradamento dei contatti telefonici (fino alla definitiva interruzione) li ha condotti verso un distacco2 autoprotettivo.
*****
Quanto al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, le sue capacità professionali (dallo stesso ammesse) e considerato che allo stato risulta totalmente eliso il tempo di contribuzione diretta, il Tribunale reputa equo imporre a carico del l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della prole CP_1 minorenne nella misura complessiva di € 300,00 rivalutabili (€ 150,00 ciascuno), al netto dell'assegno unico che sarà percepito dalla sola ricorrente.
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
*****
Le spese possono essere compensate, considerata la condotta processuale del resistente, che non ha contestato nella sostanza i provvedimenti emessi a tutela della prole, riconoscendo la propria condizione.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1
e , in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario, in data 25.09.2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 252,
Parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010;
- ADDEBITA la separazione a;
Controparte_1
- CONFERMA l'affidamento della prole minore esclusivamente alla madre, concentrando in capo a costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- DISPONE la prosecuzione del monitoraggio a cura del Ser.D. sulla persona del resistente con onere di riferire a mesi 3;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento della prole minore, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
- CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- RIPARTISCE le spese straordinarie da sostenersi in favore della prole nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- DISPONE che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000;
- Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice estensore
pagina 10 di 11 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Riferiscono che lo sentono in video-chiamata periodicamente PÀ sembra felice quando ci vede”, “fa le facce buffe per farci ridere, si mette tutti i capelli in su!” ed in merito alla possibilità di reincontrarlo gradualmente e nel tempo entrambi si mostrano favorevoli, seppur dopo essersi contattati con lo sguardo richiedono che prima vogliono essere sicuri che il padre stia bene, come a voler rappresentare di non voler più rivivere esperienze complesse come quelle da loro descritte in precedenza” (cfr. rel. C.P.G. del 31.10.2024). 2 “Nel corso dei colloqui la sig.ra fa presente l'assenza dell'ex marito dalla vita dei figli. I contatti padre-figli avvenivano tramite video-chiamate. Ad oggi le stesse si sarebbero ridotte nel numero e di fatto interrotte da dicembre u.s. In tal senso manifesta una preoccupazione per le condizioni di benessere psicofisico del sig. che, a suo dire, sarebbe ritornato a comportamenti CP_1 irregolari probabilmente ascrivibili all' abuso di sostanze. In merito alle occasionali Per_ videochiamate che il padre farebbe direttamente ai minori, sembrerebbe rispondere al padre seppur mantenendo un atteggiamento distaccato, invece si rifiuterebbe di parlare allo Per_2 stesso e parlerebbe di lui come “ e “non lo chiama AP (cfr. rel. C.P.G. del CP_1 14.01.2025).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. Michele Ruvolo Presidente
3) Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice rel.
2) Dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1336/2024 R.G., promosso da:
(c.f. ), col patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. BARRACO GIUSEPPE
RICORRENTE contro
(c.f. ), col patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. PECORELLA CARMELA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori
(Avv. D'ALEO MARIA PATRIZIA)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni precisate all'udienza del
22.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 11 Con ricorso depositato in data 24.09.2024, Parte_1
rappresentava di aver contratto con il resistente Controparte_1 matrimonio concordatario, in data 25.09.2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 252, Parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione erano nati due figli: ER
(21.01.2014) e (28.07.2015). Per_2
Avanzava domanda di separazione con addebito nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei problemi di tossicodipendenza del marito e del suo rifiuto di intraprendere un percorso di disintossicazione.
Rappresentava il costante stato di alterazione psicofisica del marito e, pur avendo costui lasciato la casa familiare, chiedeva l'adozione dei seguenti provvedimenti urgenti:
“a) al fine di garantire che né la ricorrente né i figli minori e ER
possano subire ulteriore pregiudizio morale dalla condotta del Per_2 medesimo ed evitare possibili situazioni di pericolo che possono CP_1
verificarsi nei periodi/fasi di astinenza, disporre l'allontanamento immediato dalla casa familiare del signor e con divieto di CP_1
avvicinarsi alla moglie ed ai figli: il resistente potrà vedere i figli soltanto secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti all'esito degli accertamenti dei competenti Servizi e delle verifiche all'uopo stabilite dal
Tribunale;
b) Autorizzare la madre a compiere le scelte sanitarie e scolastiche che riterrà più idonee per i figli;
c) Pronunciare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dei figli”.
Riteneva il sprovvisto di capacità genitoriale e, pertanto, CP_1 chiedeva l'affido esclusivo dei figli minori, con concentrazione su di sé
pagina 2 di 11 della responsabilità di adottare le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole.
Chiedeva al Tribunale di attivare dei percorsi di sostegno per il e di valutare – ed eventualmente – strutturare il suo diritto di CP_1 visita.
Sosteneva di essere disoccupata e di far fronte alle esigenze familiari grazie ad emolumenti statali e al sostegno economico della propria famiglia d'origine.
Lamentava di non poter contare sul supporto del marito, in quanto quest'ultimo, per l'aggravarsi dello stato di tossicodipendenza, oltre a non lavorare, aveva iniziato ad impiegare il denaro a sua disposizione esclusivamente per l'acquisto di stupefacenti.
Chiedeva di onerare il resistente del versamento mensile di complessivi € 400,00 rivalutabili (€ 200,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento della prole.
Chiedeva, inoltre, di ripartire le spese straordinarie che sarebbero sorte nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno e di percepire per intero l'assegno unico.
*****
In via urgente, il Tribunale disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, con correlativa assegnazione della casa familiare a costei e con diritto di visita del padre in spazio neutro, da avviarsi previa valutazione di compatibilità con il superiore interesse della prole minore, a cura del
Coordinamento di psicologia giuridica e dei Servizi sociali incaricati nella stessa sede. Inoltre, veniva nominato curatore speciale nell'interesse dei minori.
Alla prima udienza, sebbene non ancora costituito, compariva anche il che liberamente sentito, dichiarava di aver preso coscienza del CP_1 proprio problema di tossicodipendenza e di avere cominciato un percorso di pagina 3 di 11 disintossicazione, al fine di non arrecare ulteriore dolore alla moglie ai figli, ritenendo di non poter forzare i contatti con questi ultimi e dichiarandosi disponibile a versare la somma mensile di € 100,00 per ciascuno di loro a titolo di contributo al mantenimento essendo dotato di capacità lavorativa.
In seguito, si costituiva, non contestando i provvedimenti indifferibili ed urgenti adottati dal Tribunale e rappresentando di avere “iniziato sia un percorso psicoterapeutico presso il Servizio di psicologia dell'ASP di
Trapani e sia un nuovo percorso presso il SER.D di Trapani allo scopo di riprendere in mano la propria vita, scegliere in modo consapevole la direzione giusta e ritornare ad assumere le proprie responsabilità genitoriali”.
All'udienza del 22.01.2025, i difensori delle parti riferivano dell'irreperibilità del resistente e che costui, oltre a non sentire i minori, era stato “avvistato in pessime condizioni”.
Il curatore, preso atto dell'atteggiamento scarsamente collaborativo del resistente rispetto al percorso terapeutico, concludeva chiedendo di escludere gli incontri padre/figli sino alla dimostrazione di completa disintossicazione.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile;
pertanto, la domanda di separazione va accolta sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e le dichiarazioni delle parti, liberamente sentite in udienza ai fini del rituale tentativo di conciliazione.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente (fondata sul costante stato di alterazione psicofisica del marito, legato all'abuso di sostanze stupefacenti), si osserva in punto di diritto che l'accoglimento di pagina 4 di 11 siffatta pretesa presuppone, per costante giurisprudenza di legittimità, non solo la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma anche che sussista la prova rigorosa di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. Sez.1
n.25618 del 7 dicembre 2007 e Cass. e Sez. 1 n.14840 del 27 giugno 2006).
Deve, infatti, premettersi che, per ripetuto insegnamento della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la dimostrazione, “che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
14840/2006).
Nel caso de quo, si ritiene di dovere intanto valorizzare l'ammissione, da parte dello stesso di aver trascurato la famiglia e di aver CP_1
arrecato profonda sofferenza a tutti i suoi familiari e, in primo luogo, ai figlioletti (cfr. verbale ud. del 10.10.2024: “Mi rendo conto di quello che ho fatto in passato e mi manca molto la mia famiglia e soprattutto i miei figli.
Gli ho causato molto dolore e lo faccio per loro”, nonché le dichiarazioni rese agli operatori incaricati e trasfuse nella relazione del C.P.G. del
31.10.2024: “Nel corso del colloquio infatti, il sig. riferisce che, CP_1
a causa delle sue problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, negli ultimi anni non è stato un padre presente nella vita dei figli “non volevo essere quella persona”, “stavo fuori! Non ero presente! Mi isolavo molto, perdevo il lavoro!”, riferendo di assumersi le responsabilità rispetto
pagina 5 di 11 alla fine del suo matrimonio e rappresentando un evidente dispiacere nell'immagine che le sue difficoltà personali possono aver turbato la serenità dei figli”).
In secondo luogo, non è stata neppure allegata la preesistenza di una crisi ascrivibile ad altre cause.
Così, va accolta la domanda di addebito, considerando che la verbalizzata intenzione di disintossicarsi è rimasta esclusivamente labiale, non essendo stata seguita dal fattivo impegno del pertanto CP_1
venuto meno ai doveri di lealtà e di condivisione del progetto di vita in comune, a mezzo di condotte causalmente rilevanti rispetto alla intollerabilità della convivenza, in quanto lesive della fiducia reciproca caratterizzante il vincolo matrimoniale.
Quanto al regime di affido, si osserva che la dipendenza da alcool e droghe va intesa alla stregua di una patologia superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito (v. Cass. sent. n. 7132/2015).
In tale ottica, l'abbandono da parte del resistente – mancando anche a costui in base a quanto consta anche una rete parentale supportiva - del percorso riabilitativo disposto dall'A.G. non può che condurre alla formulazione di una prognosi negativa circa il recupero di adeguate capacità
e responsabilità genitoriali da parte di costui, anche eventualmente assistite.
Ed infatti, se è vero che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico della prole minore, già comprensibilmente provato dall'evento traumatico di disgregazione della famiglia, è vero anche che detto regime può essere derogato in presenza di pagina 6 di 11 specifiche situazioni di pericolo e di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori.
È noto, infatti, che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (v.
Cass. Civ. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, occorre valorizzare l'esito degli accertamenti sociosanitari disposti, da cui è emersa la mancata adesione del al CP_1 percorso specialistico inizialmente intrapreso (cfr. rel. Ser.D. del
15.01.2025: “Il Nostro in una prima fase ha espresso verbalmente la volontà di collaborare con il Servizio nel rispetto delle prescrizioni del
Tribunale … La suddetta motivazione è quasi subito scemata a favore di un atteggiamento scarsamente collaborativo, chiaramente espresso dall'incapacità del Sig. di far fronte agli impegni CP_1
precedentemente assunti … A far data dal 29/11/2024, il nominato in oggetto non ha più effettuato accessi al Servizio”).
Di contro, la figura materna è stata valutata come adeguatamente accudente e sostenuta da una rete familiare emotivamente attenta ed affiatata: “Pertanto ad oggi la sig.ra sembrerebbe essere il principale Pt_1
pagina 7 di 11 punto di riferimento emotivo-affettivo per i figli e, le figure familiari di riferimento della costellazione materna (zia, nonno, nonna), sono descritti come dei punti di riferimento per i minori e per la stessa signora e svolgono, a suo dire, funzioni di supporto sostanziali sia nelle esigenze organizzative che riguardano ed che come riferimento Per_2 ER
emotivi” (cfr. rel. C.P.G. del 14.01.2025).
Pertanto, ritiene il Tribunale di dover confermare l'affido esclusivo della prole minore alla madre, con concentrazione in capo alla medesima anche della responsabilità di adottare le scelte scolastiche, sanitarie di maggiore importanza (eventuali terapie invasive, interventi chirurgici) e attinenti alla residenza, apparendo plausibile un aggravarsi delle difficoltà nella gestione della vita quotidiana della prole, in considerazione dell'irreperibilità del padre e dell'insorgere di crescenti esigenze, anche di carattere organizzativo, con l'incedere dell'età (v. art. 337-quater co.3 c.c., in cui è stabilito che, anche nell'ipotesi di affidamento ad un solo genitore, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi “salvo che non sia diversamente stabilito”).
Conseguentemente va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre, si ritiene necessario un attuale assoluto divieto di contatti, in assenza di qualsivoglia indice di idoneità, quantomeno allo stato, restando tuttavia sempre in facoltà del resistente richiedere una riattivazione dei contatti, se funzionali all'interesse della prole, previa sottoposizione a percorsi di cura e valutazione delle competenze genitoriali.
Non può, infatti, trascurarsi che, se inizialmente i minori avevano riferito di sentire periodicamente il padre in videochiamata e di sentirsi pagina 8 di 11 pronti a reintrodurlo nella propria vita1, l'atteggiamento incoerente dello stesso e il diradamento dei contatti telefonici (fino alla definitiva interruzione) li ha condotti verso un distacco2 autoprotettivo.
*****
Quanto al regime economico, valutati gli elementi disponibili (tra cui la posizione reddituale delle parti in riferimento alla rispettiva età e la loro concreta capacità lavorativa), stante l'indefettibile dovere del padre di contribuire al mantenimento della prole, le sue capacità professionali (dallo stesso ammesse) e considerato che allo stato risulta totalmente eliso il tempo di contribuzione diretta, il Tribunale reputa equo imporre a carico del l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della prole CP_1 minorenne nella misura complessiva di € 300,00 rivalutabili (€ 150,00 ciascuno), al netto dell'assegno unico che sarà percepito dalla sola ricorrente.
Le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
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Le spese possono essere compensate, considerata la condotta processuale del resistente, che non ha contestato nella sostanza i provvedimenti emessi a tutela della prole, riconoscendo la propria condizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1
e , in atti generalizzati, i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio concordatario, in data 25.09.2010, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 252,
Parte II, serie A, ufficio 1, anno 2010;
- ADDEBITA la separazione a;
Controparte_1
- CONFERMA l'affidamento della prole minore esclusivamente alla madre, concentrando in capo a costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- DISPONE la prosecuzione del monitoraggio a cura del Ser.D. sulla persona del resistente con onere di riferire a mesi 3;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), a titolo di mantenimento della prole minore, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
- CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
- RIPARTISCE le spese straordinarie da sostenersi in favore della prole nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- DISPONE che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
n. 396/2000;
- Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025
Il Giudice estensore
pagina 10 di 11 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Riferiscono che lo sentono in video-chiamata periodicamente PÀ sembra felice quando ci vede”, “fa le facce buffe per farci ridere, si mette tutti i capelli in su!” ed in merito alla possibilità di reincontrarlo gradualmente e nel tempo entrambi si mostrano favorevoli, seppur dopo essersi contattati con lo sguardo richiedono che prima vogliono essere sicuri che il padre stia bene, come a voler rappresentare di non voler più rivivere esperienze complesse come quelle da loro descritte in precedenza” (cfr. rel. C.P.G. del 31.10.2024). 2 “Nel corso dei colloqui la sig.ra fa presente l'assenza dell'ex marito dalla vita dei figli. I contatti padre-figli avvenivano tramite video-chiamate. Ad oggi le stesse si sarebbero ridotte nel numero e di fatto interrotte da dicembre u.s. In tal senso manifesta una preoccupazione per le condizioni di benessere psicofisico del sig. che, a suo dire, sarebbe ritornato a comportamenti CP_1 irregolari probabilmente ascrivibili all' abuso di sostanze. In merito alle occasionali Per_ videochiamate che il padre farebbe direttamente ai minori, sembrerebbe rispondere al padre seppur mantenendo un atteggiamento distaccato, invece si rifiuterebbe di parlare allo Per_2 stesso e parlerebbe di lui come “ e “non lo chiama AP (cfr. rel. C.P.G. del CP_1 14.01.2025).