Art. 2.
All'onere di lire 3.900.000, relativo all'esercizio finanziario 1963-64, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61 , con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Agli oneri di lire 1.950.000 e di lire 3.900.000 relativi rispettivamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e all'anno finanziario 1965, si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3.900.000, relativo all'esercizio finanziario 1963-64, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 61 , con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Agli oneri di lire 1.950.000 e di lire 3.900.000 relativi rispettivamente al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e all'anno finanziario 1965, si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.