Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1569/2024 proposta in via congiunta da
, nata a [...] il [...] Parte_1 all' Avv. Enrico Volpetti;
e
, nato a [...] l'[...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Mormino;
Visto il ricorso, visti gli accordi di scioglimento del matrimonio civile intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) in data 28.11.2013, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2014, al N. 8, Parte II, Serie C, Vol. 1 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1.Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Fiumicino R(M) in Via Norbello n. 52, di proprietà della madre della Sig.ra che rimarrà affidata alla stessa e costituirà il punto di Parte_1 riferimento per il sereno sviluppo del figlio che potrà continuare all'interno di essa a coltivare Per_1 tutta la rete di relazioni parentali ed amicali oggi coltivate;
2.Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre, presso la casa familiare sita in sita in Fiumicino (RM) in Via Norbello n. 52; - il padre, in accordo con le esigenze scolastiche del minore, potrà vederlo quando lo vorrà e, comunque, durante la settimana il Martedì e li Giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30 e non meno di due giorni consecutivi a settimana alterne che vengono concordemente già da ora indicati a partire dalle ore 16,00
il padre comunicherà alla Sig.ra tempestivamente l'impedimento; - il padre, altresì, nell'interesse del Parte_1 minore e di un corretto sviluppo del rapporto genitoriale , terrà con sé per un periodo Persona_2 consecutivo di 15 g. durante le vacanze estive mentre, duran natalizio, li minore trascorrerà alternativamente dal 23 al 25 Dicembre sino alle ore 10,00 con il padre, dal 25 Dicembre al 27 Dicembre con la madre sino alle ore 10,00, dal 27al 31 Dicembre con il padre sino alle ore 10.00 e dal 31 Dicembre la 6 Gennaio con al madre sino alle 19,30; l'anno successivo i periodi appena descritti saranno invertiti e così per li futuro. Lo stesso dicasi per le festività scolastiche Pasquali, compresa alla domenica e il Lunedì dell'Angelo, che verranno trascorsi dal figlio un anno con la madre e l'anno successivo con li padre, e preferibilmente con le rispettive famiglie;
- altresì, fatta eccezione per quando i genitori non decideranno di festeggiare unitamente al figlio, i compleanni del minore saranno trascorsi dallo stesso alternativamente con il padre e con al madre.
3. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento e il padre corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la Per_1 somma complessiva di €500,00 mensili a decorrere da ottobre 2024 già in corso a mezzo bonifico bancario somma questa che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
- il padre, altresì, contribuirà al pagamento del 50% delle spese scolastiche, mensa e mediche di cui dovesse necessitare li minore;
per spese scolastiche si intendono espressamente tutte quelle collegate all'attività di istruzione e che si sviluppino sia all'interno dell'edificio che al di fuori di esso, e quindi detta menzione comprende espressamente ogni "gita di istruzione" o di piacere, in Italia o all'estero, così come ogni impegno economico collegato all'attività didattica direttamente o indirettamente collegata al piani di studio e didattici. Per quanto qui non disciplinato in relazione al contributo del 50% delle spese straordinarie i ricorrenti si riportano al protocollo del Tribunale di Civitavecchia redatto d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Civitavecchia, le quali dichiarano di accettare e di aver preso visione - inoltre, il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese di formazione extrascolastica del minore e quindi si farà carico in questa misura di ogni onere economico collegato a corsi di studio, artistici, sportivi, viaggi di istruzione e formazione, o comunque che possano favorire lo sviluppo umano e culturale del figlio, quando questi riterrà di intraprenderli, assecondando le inclinazioni che lo stesso dimostrerà di possedere;
4. La Sig.ra si impegna ad estinguere ratealmente il residuo mutuo così come concordato Parte_1 nella separazione consensuale, intestato al Sig. acceso presso la Unicredit (filiale n. Controparte_1 30469 Fiumicino-Fregene) dell'importo di circ se di lite integralmente compensate
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 25.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso