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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/07/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. UI LV, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2622/2022, vertente
TRA
, elettivamente Parte_1 domiciliata presso la propria sede in Cassino, Via S. Pasquale s.n.c., e rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Cavaliere in virtù di procura in atti
RICORRENTE-OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata in Isola del Liri, P.zza SS. Controparte_1
Triade n. 8, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lutrario, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE-OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2022 l' Parte_2 di ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 393/2022 (n. 2206/2022, R.G.) provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro in favore di
1 in data 17.11.2022, in cui le è stato ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 14.184,45, oltre interessi legali e spese di procedura.
La ricorrente in via monitoria, premettendo di essere dipendente dell' in servizio presso l'Ospedale di Sora, con la Parte_3 qualifica di “Medico”, e di aver effettuato sino alla data del 30.09.2021, turni di servizio lavorativo straordinario, debitamente autorizzato, per un totale di 513 ore e di non aver ottenuto la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario, aveva infatti agito chiedendo emettersi ingiunzione di pagamento, ottenendo accoglimento della domanda proposta per un importo complessivo di € 14.184,45 (h. 513 x 27,65 euro).
L' ha dunque proposto l'odierna opposizione Parte_4 rilevando che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 3 aprile 2022, l'eccedenza oraria della dipendente risultava pari a
406,52 ore e non 513 ore azionate nel decreto ingiuntivo. Ha, poi, aggiunto che nel rapporto di pubblico impiego la spettanza della retribuzione per le prestazioni di lavoro straordinario è condizionata all'esistenza di una formale e preventiva autorizzazione allo svolgimento di tali prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'ufficio e che, nel caso di specie, relativamente alle ore per le quali si chiede il pagamento, per le suddette ore non è mai pervenuta ai competenti uffici amministrativi alcuna autorizzazione al pagamento, né sono giustificate da effettive esigenze di servizio, né è stata formulata alcuna richiesta di recupero orario nei tempi stabiliti.
Ha dunque concluso chiedendo al giudice di: “nel merito, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 393/2022 (n. 2206/2022 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Cassino - Sezione Lavoro in data 17.11.2022 e notificato il 21.11.2022 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dall'odierno opponente all'opposta Sig.ra Parte_4
per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per Controparte_1
l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- in denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione riconoscere n. 406:52 ore di lavoro straordinario;
- disporre ogni
2 conseguente statuizione anche in ordine alle spese e compensi del presente giudizio”.
La parte opposta si è costituita in giudizio, evidenziando che le ore di straordinario svolte sono state debitamente autorizzate dal Responsabile del reparto, il quale ha attestato, in apposita tabella, le ore effettivamente prestate dai lavoratori del comparto (e tra essi dall'odierna opposta), chiedendone la debita liquidazione e, anzi, a tale attività straordinaria ella
è stata destinata su richiesta dal Responsabile del reparto al fine di sopperire alle continue e costanti carenze di organico ormai divenute strutturali all'interno del Polo ospedaliero. Ha, dunque, precisato che nel caso di specie la pianificazione dei turni di lavoro è stata tale da prevedere di per sé, automaticamente, il necessario sforamento dell'orario normale, ragion per cui i turni d'interesse, per come predisposti, si sono di fatto tradotti, più che in un'autorizzazione, addirittura nell'imposizione dello straordinario, poiché frutto di disposizione dei dirigenti responsabili a cui la lavoratrice deducente non ha potuto, evidentemente, sottrarsi.
La causa è stata istruita in via documentale e a seguito di un differimento per la gestione provvisoria del ruolo, all'udienza di discussione, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, è stata decisa con la presente pronuncia.
***
Giova premettere in generale che con l'opposizione avverso un decreto ingiuntivo l'opponente contesta il fondamento stesso della pretesa fatta valere dalla controparte con la procedura monitoria, con la conseguenza che le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'opposto e dall'opponente.
Pertanto, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava sull'opposto la prova circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere nella fase monitoria.
Con riferimento, dunque, alla prova del credito fatto valere con il decreto ingiuntivo, contestato nel suo presupposto di fatto dalla parte opponente, va chiarito che l'odierna opposta ha allegato timbrature attestanti le ore di
3 lavoro straordinario con nota di autorizzazione delle suddette ore a firma del Direttore U.O.C. dott. (cfr. doc. n. 1 all. fasc. monitorio) e Persona_1 riepilogo delle ore di lavoro straordinario effettuate firmato dal Direttore o dal Responsabile U.O.C. Dott. (cfr. doc. n. 2 all. fasc. Persona_2 monitorio).Tale documentazione, la cui efficacia probatoria non è stata effettivamente contestata dall' in sede di opposizione e che proviene Pt_4 da soggetti riconducibili alla stessa azienda, appare pienamente idonea a costituire evidenza dell'effettivo svolgimento della prestazione in regime di straordinario.
Quanto all'eccezione formulata con l'opposizione, relativa al difetto di prova della necessaria autorizzazione, va precisato che la Suprema Corte ha declinato il principio secondo cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 23506/2022)” (cfr. Cass. 28.06.2024 n. 17912).
Evidentemente, l'autorizzazione preventiva allo svolgimento dello straordinario rappresenta lo strumento più adeguato a garantire il rispetto dei limiti di spesa, evitando così situazioni di indebitamento, e per tutelare i dipendenti pubblici da carichi di lavoro eccedenti quelli ordinari, che potrebbero comprometterne la salute.
Tale autorizzazione, inoltre, comporta per il dirigente che la emette un'assunzione di responsabilità sia sotto il profilo gestionale sia contabile, sia nel caso in cui lo straordinario preveda un compenso economico, sia nel caso in cui determini un credito per il lavoratore sotto forma di riposo compensativo.
4 Ciò premesso, in relazione all'autorizzazione, nel caso di specie deve ritenersi sussistente e provata alla luce delle risultanze documentali contenute nelle sottoscrizioni per autorizzazione riportate dal Direttore della sui cartellini depositati in allegato Parte_5 al ricorso monitorio, così come dalle comunicazioni riepilogative elaborate sempre dal Dirigente responsabile della UOC, che indicano il numero specifico di ore oggetto di tali autorizzazioni., e indirizzate ai dirigenti aziendali.
Non può dunque in alcun modo ritenersi che tali prestazioni siano state svolte in assenza di autorizzazione dell'azienda, o che da questa non siano state riconosciute, a fronte della specifica autorizzazione risultante dagli atti.
In merito può anche chiarirsi che tale autorizzazione, pur ponendosi quale condizione di applicabilità dell'art. 2126 c.c., non richiede particolari formalità e può essere anche implicita, dovendosi interpretare la norma che ne prevede la necessità come tesa a scongiurare il pagamento di prestazioni di cui il datore di lavoro non abbia piena contezza o che si pongano in contrasto con la sua volontà (cfr. sul punto Cass. n. 18063 del 23.6.2023:
“Per autorizzazione, in questo diverso ambito, si intende piuttosto il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario.”)
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto prova non solo dell'effettivo svolgimento, ma anche del consenso dell'azienda a tale prestazione, essendo le citate ore autorizzate dal dirigente responsabile.
Del resto, dallo stesso ricorso in opposizione l' pare Pt_4 riconoscere di essere pienamente a conoscenza dell'autorizzazione per lo straordinario e delle prestazioni in eccesso svolte dalla nel momento CP_1 in cui sostiene che la stessa “dal mese di marzo 2021 al 30 settembre 2021, prima della sospensione dal servizio avvenuta nel mese di ottobre 2021, pur potendo chiedere la liquidazione, non lo ha mai fatto. In passato la stessa
5 dipendente aveva sempre richiesto ed ottenuto mensilmente il recupero delle ore effettuate. E' del tutto pacifico che l' datrice non può procedere al Pt_4 pagamento d'ufficio. Il credito orario poteva essere - come da prassi - recuperato previa richiesta al Responsabile della Struttura dove la dipendente prestava servizio, indicando naturalmente il/i giorno/i in cui se ne intendeva fruire, ma tali richieste non sono mai pervenute né alla UOC dove la dipendente ha prestato servizio né alla UOC Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane.” Da tali affermazioni può ben desumersi come l' riconosca lo svolgimento dello straordinario, pur sostenendo che Pt_4 lo stesso non avrebbe potuto essere liquidato se non recuperato secondo quanto disciplinato dall' stessa nelle proprie note. Pt_4
Anche tale eccezione non può essere condivisa, non potendo l Pt_4 prevedere, con propria regolamentazione interna, alcuna causa di estinzione dell'obbligazione retributiva non prevista dalla legge, per cui il compenso per l'orario straordinario – che in presenza di autorizzazione spetta al dipendente alla luce delle disposizioni normative e contrattuali che lo prevedono – non può ritenersi inciso dall'introduzione di un meccanismo di recupero, a fronte della mancata opzione del dipendente per tale modalità di fruizione dello stesso.
***
Parte opponente ha poi eccepito il pagamento o comunque il recupero di parte delle ore oggetto dell'ingiunzione secondo i cedolini in atti, sostenendo al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (3 aprile
2022) l'eccedenza oraria della dipendente rispetto a quanto liquidato era pari a 406,52 ore e non 513, come da cedolino del mese di aprile (cfr. all. 7 fasc. opponente).
Sotto tale profilo, l'opposizione va accolta, non avendo la parte opposta fornito evidenza dell'erroneità delle risultanze riportate nei cartellini, e dunque potendosi presumere l'effettiva esattezza del computo di ore in sovrannumero ivi riportate.
Dunque, pur non avendo l' offerto dando prova puntuale del Pt_4 pagamento delle ore residue o del recupero orario delle stesse da parte della
6 lavoratrice, ha comunque fornito prova presuntiva della riduzione del credito “orario” maturato nel corso dei mesi oggetto della domanda, e pertanto, in assenza di ulteriori allegazioni in merito da parte della dipendente sull'erroneità dei conteggi, può ritenersi provato che alla cessazione del rapporto l' eccedenza oraria – per lavoro straordinario - a favore della parte opposta era pari a 406,52 ore di straordinario.
Alla luce di tale accertamento della minore entità del credito spettante alla parte opposta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va accertato e dichiarato un credito pari ad € 11.240,28, in capo alla parte opposta a titolo di retribuzione per orario straordinario Controparte_1
(quantificato secondo i parametri indicati nel ricorso monitorio e nella memoria difensiva, non contestati dall' ). Pt_4
Per l'effetto l' opponente va condannata al pagamento di tale Pt_4 somma in favore dell'opposta oltre alla maggior somma tra Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di un rapporto di pubblico impiego privatizzato.
Le spese del giudizio, in considerazione da un lato della revoca del decreto ingiuntivo opposto e dall'altro dell'accertamento di gran parte del credito della lavoratrice rispetto a quanto chiesto in sede monitoria, possono essere compensate per un terzo e per i restanti due terzi vanno poste a carico dell' resistente, soccombente, liquidate in dispositivo sulla Pt_4 base dei parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii., in considerazione del valore della controversia e ridotti per la limitata complessità della controversia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 393/2022 del 17.11.2022 –
R.G. n. 2206/2022;
- accerta e dichiara che ha svolto 406,52 ore di Controparte_1 prestazione oraria straordinaria autorizzata e non retribuita e per
7 l'effetto condanna l' al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
11.240,28, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- compensa per un terzo le spese di giudizio e condanna l' Pt_4 di al pagamento dei restanti due terzi delle spese
[...] Parte_1 del giudizio di opposizione in favore di che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 04/07/2025
IL GIUDICE
UI LV
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