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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5626 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12047 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ) con gli C.F._2 Parte_3 C.F._3
Avv.ti GUGLIELMI CARLO e FASAN EMILIANO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, Via Tacito 41;
- RICORRENTI -
contro
(P. IVA ) con gli Avv.ti MARAZZA MARCO Controparte_1 P.IVA_1
e DE FEO DOMENICO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Milano, Piazza Armando Diaz n. 6;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga
“superminimo” dei ricorrenti da febbraio 2018;
2. condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti pari a complessivi €3.700,00 oltre spese generali, iva e 15% spese generali e contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione. Milano, 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(CF ), (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF ) con gli C.F._2 Parte_3 C.F._3
Avv.ti GUGLIELMI CARLO e FASAN EMILIANO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, Via Tacito 41;
- RICORRENTI -
contro
(P. IVA ) con gli Avv.ti MARAZZA MARCO Controparte_1 P.IVA_1
e DE FEO DOMENICO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
Milano, Piazza Armando Diaz n. 6;
- RESISTENTE -
Oggetto: superminimo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta e dichiara l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga
“superminimo” dei ricorrenti da febbraio 2018;
2. condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti pari a complessivi €3.700,00 oltre spese generali, iva e 15% spese generali e contributo unificato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione. Milano, 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani