Art. 4. Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale 1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , determina con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al presente comma. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 8, comma 8) che l'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007. ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 208) che l'autorizzazione di spesa di cui al presente e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale 1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , determina con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al presente comma. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 8, comma 8) che l'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007. ----------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 208) che l'autorizzazione di spesa di cui al presente e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.