TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7137/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MIRKO DE FALCO (CF:
), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GIANFRANCO FAZIO (CF: ), il quale ha eletto domicilio per l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 3097/2021, resa dal Giudice di pace di Casoria all'esito e a definizione del procedimento RG n. 1602/2016, e pubblicata in data 18.12.2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 3097/2021, resa dal Giudice Pt_1 di pace di Casoria all'esito e a definizione del procedimento RG n. 1602/2016, e pubblicata in data 18.12.2021. 2. L'appellante espone: a) di aver convenuto innanzi al Giudice di prossimità gli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento del danno subito dall'appellante stesso conseguentemente al sinistro verificatosi in data 21.9.2014; b) all'esito dell'istruzione della causa, il Giudice di prime cure accoglieva in parte la domanda e compensava le spese di giudizio, fatta eccezione per quelle relative alla CTU.
3. A dire dell'appellante le motivazioni addotte a sostegno di tale statuizione sono apparenti e comunque infondate, come diffusamente argomentato nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
4. Si deduce quindi la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e si chiede la riforma della pronuncia nella parte suddetta.
5. Si è costituita la che ha contraddetto a tutto Controparte_1
l'avverso dedotto concludendo in conformità.
6. È rimasto contumace il sig. . Controparte_2
7. La causa, di rilievo documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2024 ed ivi trattenuta in decisione.
8. Le parti costituite hanno svolto attività difensiva ai sensi del comb. disp artt. 352 e 190 c.p.c., ribadendo i rispettivi asserti difensivi.
9. L'appello – da considerarsi tempestivo, avuto riguardo a quanto documentato nel presente giudizio – va respinto per le ragioni che si vanno a dire.
10. Nella domanda introduttiva del primo grado di giudizio, l'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti ad un risarcimento “non inferiore ad euro 3.158,84”; appare quindi di palmare evidenza che la condanna, contenuta nella sentenza gravata, al pagamento, a titolo di risarcimento, dell'importo di euro 940,00 (oltre accessori) integri una ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda (e ciò a prescindere dall'utilizzo di una esplicita espressione in tal senso nel dispositivo).
11. Stante quanto sopra, appare congruente con la fattispecie in esame, il principio giurisprudenziale secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (Cass. 18.12.2024, n. 33147).
12. Tale affermazione trova corrispondenza, peraltro, in un pronunciamento delle Sezioni Unite, che hanno risposto negativamente alla domanda se “sia corretta l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte”, ponendosi a favore dell'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti (o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti), escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo.
Lo stesso Consesso, nella medesima occasione, ha precisato che “in questa ipotesi, infatti, l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale” (Cass. S.U., 31.10.2022, n. 32061).
13. Il richiamo a tale circostanza nella motivazione relativa al capo sulle spese varrebbe, di per sé, a far ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente applicato l'art. 92 c.p.c., a seguito dell'intervento “manipolativo” della Corte Costituzionale.
Occorre ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza “l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Per quanto sia chiaro (e generalmente affermato) che il Giudice abbia ampi poteri discrezionali quanto alla individuazione delle suddette circostanze, è di palmare evidenza che la relativa sussistenza deve essere oggetto di una (pur sintetica) motivazione e che le spese, in ogni caso, non possono esser fatte gravare, neppure in parte, sulla parte completamente vittoriosa.
Tale affermazione si mostra coerente con i principi anche di recente ribaditi dalla S.C., secondo cui “il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito in ordine alle spese di giudizio, è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice non è tenuto a motivare. Infatti, il richiamo al principio di soccombenza è sufficiente per dare conto della decisione adottata nella regolazione delle spese. Viceversa, la compensazione delle spese di giudizio totale o parziale necessita di adeguata motivazione circa le gravi ed eccezionali ragioni sottese” (Cass. 15.12.2022, n. 36820).
14. Ebbene, a fronte delle suddette coordinate ermeneutiche, appare chiaro che la motivazione circa la sproporzione tra petitum e decisum ben integri (in sé e per sé considerata) una ragione “grave ed eccezionale” per procedere alla compensazione delle spese e ciò in ragione dei principi affermati dalla medesima Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate.
15. Come si è detto, l'apprezzamento della correttezza della motivazione in parte qua da sola basterebbe alla reiezione dell'appello. 16. Ciò nondimeno, il riferimento alla corresponsabilità dell'attore per i danni indiretti ed alla notevole “sinistrosità” del medesimo corroborano ulteriormente la bontà della motivazione nella parte censurata dall'appellante.
17. Quanto alla corresponsabilità per danni indiretti, tale affermazione, esplicita nel corpo della motivazione, non si pone in contraddizione con altre parti del tessuto motivazionale e del dispositivo posto che, da una lettura complessiva della sentenza in tutte le sue parti, emerge chiaramente che l'affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto in ordine alla causazione del danno sia circoscritta alla sola componente effettivamente riconosciuta (non a caso corrispondente ad una parte assai ridotta della richiesta formulata).
18. Relativamente alla “sinistrosità” la difesa che tale evidenza sarebbe congruente con il tipo di attività svolta dall'appellante (commercio di auto usate) prova troppo, siccome i sinistri documentati riguardano tutti il medesimo veicolo;
e dunque non si vede la pertinenza di questo dato (pacifico) con l'attività svolta dall'appellante.
19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, tenuto conto del valore della causa avuto riguardo all'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 462,00, di cui: euro 131,00 per la fase di studio;
euro 131,00 per la fase introduttiva;
euro 200,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7137/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3097/2021, resa dal Giudice di pace di Casoria all'esito e a definizione del procedimento RG n. 1602/2016, e pubblicata in data 18.12.2021, dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_2 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A. RIGETTA l'appello;
B. CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito ( ), delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 462,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Aversa, il 17.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7137/2022, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. MIRKO DE FALCO (CF:
), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'atto introduttivo
APPELLANTE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. GIANFRANCO FAZIO (CF: ), il quale ha eletto domicilio per l'indirizzo PEC indicato C.F._3 nella comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO nonché
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 3097/2021, resa dal Giudice di pace di Casoria all'esito e a definizione del procedimento RG n. 1602/2016, e pubblicata in data 18.12.2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il sig.
[...] ha proposto appello avverso la sentenza n. 3097/2021, resa dal Giudice Pt_1 di pace di Casoria all'esito e a definizione del procedimento RG n. 1602/2016, e pubblicata in data 18.12.2021. 2. L'appellante espone: a) di aver convenuto innanzi al Giudice di prossimità gli odierni appellati per sentirli condannare al risarcimento del danno subito dall'appellante stesso conseguentemente al sinistro verificatosi in data 21.9.2014; b) all'esito dell'istruzione della causa, il Giudice di prime cure accoglieva in parte la domanda e compensava le spese di giudizio, fatta eccezione per quelle relative alla CTU.
3. A dire dell'appellante le motivazioni addotte a sostegno di tale statuizione sono apparenti e comunque infondate, come diffusamente argomentato nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio.
4. Si deduce quindi la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e si chiede la riforma della pronuncia nella parte suddetta.
5. Si è costituita la che ha contraddetto a tutto Controparte_1
l'avverso dedotto concludendo in conformità.
6. È rimasto contumace il sig. . Controparte_2
7. La causa, di rilievo documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.10.2024 ed ivi trattenuta in decisione.
8. Le parti costituite hanno svolto attività difensiva ai sensi del comb. disp artt. 352 e 190 c.p.c., ribadendo i rispettivi asserti difensivi.
9. L'appello – da considerarsi tempestivo, avuto riguardo a quanto documentato nel presente giudizio – va respinto per le ragioni che si vanno a dire.
10. Nella domanda introduttiva del primo grado di giudizio, l'attore aveva chiesto la condanna dei convenuti ad un risarcimento “non inferiore ad euro 3.158,84”; appare quindi di palmare evidenza che la condanna, contenuta nella sentenza gravata, al pagamento, a titolo di risarcimento, dell'importo di euro 940,00 (oltre accessori) integri una ipotesi di accoglimento solo parziale della domanda (e ciò a prescindere dall'utilizzo di una esplicita espressione in tal senso nel dispositivo).
11. Stante quanto sopra, appare congruente con la fattispecie in esame, il principio giurisprudenziale secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (Cass. 18.12.2024, n. 33147).
12. Tale affermazione trova corrispondenza, peraltro, in un pronunciamento delle Sezioni Unite, che hanno risposto negativamente alla domanda se “sia corretta l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte”, ponendosi a favore dell'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti (o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti), escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo.
Lo stesso Consesso, nella medesima occasione, ha precisato che “in questa ipotesi, infatti, l'accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale” (Cass. S.U., 31.10.2022, n. 32061).
13. Il richiamo a tale circostanza nella motivazione relativa al capo sulle spese varrebbe, di per sé, a far ritenere che il Giudice di prime cure abbia correttamente applicato l'art. 92 c.p.c., a seguito dell'intervento “manipolativo” della Corte Costituzionale.
Occorre ricordare che la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con L. n. 162 del 2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza “l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Per quanto sia chiaro (e generalmente affermato) che il Giudice abbia ampi poteri discrezionali quanto alla individuazione delle suddette circostanze, è di palmare evidenza che la relativa sussistenza deve essere oggetto di una (pur sintetica) motivazione e che le spese, in ogni caso, non possono esser fatte gravare, neppure in parte, sulla parte completamente vittoriosa.
Tale affermazione si mostra coerente con i principi anche di recente ribaditi dalla S.C., secondo cui “il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito in ordine alle spese di giudizio, è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice non è tenuto a motivare. Infatti, il richiamo al principio di soccombenza è sufficiente per dare conto della decisione adottata nella regolazione delle spese. Viceversa, la compensazione delle spese di giudizio totale o parziale necessita di adeguata motivazione circa le gravi ed eccezionali ragioni sottese” (Cass. 15.12.2022, n. 36820).
14. Ebbene, a fronte delle suddette coordinate ermeneutiche, appare chiaro che la motivazione circa la sproporzione tra petitum e decisum ben integri (in sé e per sé considerata) una ragione “grave ed eccezionale” per procedere alla compensazione delle spese e ciò in ragione dei principi affermati dalla medesima Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate.
15. Come si è detto, l'apprezzamento della correttezza della motivazione in parte qua da sola basterebbe alla reiezione dell'appello. 16. Ciò nondimeno, il riferimento alla corresponsabilità dell'attore per i danni indiretti ed alla notevole “sinistrosità” del medesimo corroborano ulteriormente la bontà della motivazione nella parte censurata dall'appellante.
17. Quanto alla corresponsabilità per danni indiretti, tale affermazione, esplicita nel corpo della motivazione, non si pone in contraddizione con altre parti del tessuto motivazionale e del dispositivo posto che, da una lettura complessiva della sentenza in tutte le sue parti, emerge chiaramente che l'affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto in ordine alla causazione del danno sia circoscritta alla sola componente effettivamente riconosciuta (non a caso corrispondente ad una parte assai ridotta della richiesta formulata).
18. Relativamente alla “sinistrosità” la difesa che tale evidenza sarebbe congruente con il tipo di attività svolta dall'appellante (commercio di auto usate) prova troppo, siccome i sinistri documentati riguardano tutti il medesimo veicolo;
e dunque non si vede la pertinenza di questo dato (pacifico) con l'attività svolta dall'appellante.
19. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, tenuto conto del valore della causa avuto riguardo all'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 462,00, di cui: euro 131,00 per la fase di studio;
euro 131,00 per la fase introduttiva;
euro 200,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7137/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3097/2021, resa dal Giudice di pace di Casoria all'esito e a definizione del procedimento RG n. 1602/2016, e pubblicata in data 18.12.2021, dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_2 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A. RIGETTA l'appello;
B. CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato costituito ( ), delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 462,00 oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
C. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Aversa, il 17.1.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta