Articolo 7 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 6Articolo 9
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
30 marzo 2004
Art. 7.
I comizi elettorali per la elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)) sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il decreto di convocazione dei comizi e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.
La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunita' europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonche' la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunita' europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunita' italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonche' a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.
Entrata in vigore il 30 marzo 2004
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