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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/08/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1486/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto: Adozione di maggiorenni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1486/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1970 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Pisacane 11/3, presso lo studio dell'Avv. MONIA GIORDANO (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. PAOLA CHIAPPINI (C.F.
) in forza di mandato in calce al presente atto C.F._3
PARTE RICORRENTE
Per l'adozione di
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._4
24/11/1995 ed elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Martinez 6/34, presso lo studio dell'Avv. DARIO PIGNATELLI (C.F. ), che lo rappresenta C.F._5
e difende in forza di mandato in calce al presente atto
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “all' Ill.mo Presidente del Tribunale di Genova, affinchè, espletati gli incombenti di rito, meglio visti e ritenuti, Voglia fissare l'udienza ex artt. 296 e 311 c.c. per la comparizione del ricorrente SI. Parte_1 e dell'adottando, SI. per acquisirne il consenso all'adozione e, Parte_2 conseguentemente Voglia dichiarare l'adozione di nato a [...]_2
(Mi), il 24 novembre 1995, C.F.: da parte del SI. C.F._4 Parte_1
nato a [...], il [...], C.F.: , ai sensi e per
[...] C.F._1 gli effetti degli artt. 291 ss. c.c., ordinandone le relative annotazioni sull'atto di nascita di (iscritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NO (MI), Parte_2 nel Registro degli Atti di Nascita, Parte I, Serie A, anno 1995, atto n. 3050) e ordinando altresì che acquisisca oltre il cognome del padre naturale anche il Parte_2 cognome “ posticipandolo al proprio, ovvero come riterrà il Tribunale di Pt_1 Genova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...]
D'Albertis 16/16 chiede l'adozione di nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], Settimo C.F._4
Milanese (MI);
Il ricorso è stato regolarmente notificato al Pubblico Ministero
Il SI. in data 07/06/2014 ha contratto matrimonio Parte_1 con la SI.ra che è madre dell'adottando; egli non ha Persona_1 discendenti legittimi.
La SI.ra ha dichiarato di essere favorevole all'adozione del Per_1 figlio nato dal precedente matrimonio con il SI. Parte_2
(C.F. ); Controparte_1 C.F._6
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 L'adottando, figlio unico, ha dichiarato di essere altresì d'accordo all'adozione ed ha confermato di voler mantenere il cognome del padre aggiungendo quello dell'adottante.
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto. Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottando inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlio.
Invero l'adottando è figlio della moglie del ricorrente con cui ha costituito un legame affettivo da tempo consolidato: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione per molti anni, il legame stabile tra l'adottante e la madre degli adottati, sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni cinquantaquattro e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'ADOTTANDO che ne ha ventinove
L'ADOTTANDO non è coniugato.
Il GENITORE dell'adottando, SI.ra , nata in [...] Persona_1
(GE), il 30/12/1966 (C.F. ), residente in [...]C.F._7
(AL), Casa Bandita 3 – coniugata con l'adottante ha prestato il consenso all'adozione come da verbale di udienza del 16/06/2025;
Mediante dichiarazione del 05/06/2025 depositata con nota del 11/06/2025, la SI.ra , madre della SI.ra Parte_3 Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 , ha altresì dichiarato di acconsentire all'adozione del nipote Per_1
da parte del genero;
Parte_2
L'adottando ha espresso piena adesione all'adozione.
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
L'adottando ha chiesto che il cognome dell'adottante venga aggiunto, anziché anteposto, al proprio come dappresso: Parte_2
– - al fine di
[...] Parte_4 tutelare il proprio diritto all'identità personale ed ai sensi dell'art. 299, 1° comma così come modificato dalla sentenza n.135 depositata in data 4 luglio 2023, L'adottante in ricorso si è dichiarato favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale ordine dei cognomi.
Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di:
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], Settimo C.F._4
Milanese (MI);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Da parte del SI. , nato a [...] il Parte_1
30/12/1970 (C.F. ,), ai sensi e per gli effetti C.F._1 degli artt. 291 e ss. cc.
A norma dell'art. 299 comma 1 c.c. così come modificato dalla sentenza n.135 depositata in data 4 luglio 2023 l'adottando assumerà il cognome dell'adottante posticipandolo al proprio.
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune di NO (MI) provveda a cambiare il cognome del SI.
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], Settimo C.F._4
Milanese (MI);
in nato a [...] il Parte_4
24/11/1995 e residente in [...], Settimo Milanese (MI);
Nulla sulle spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto: Adozione di maggiorenni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dott. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1486/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1970 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Pisacane 11/3, presso lo studio dell'Avv. MONIA GIORDANO (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. PAOLA CHIAPPINI (C.F.
) in forza di mandato in calce al presente atto C.F._3
PARTE RICORRENTE
Per l'adozione di
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._4
24/11/1995 ed elettivamente domiciliato in Genova, Piazza Martinez 6/34, presso lo studio dell'Avv. DARIO PIGNATELLI (C.F. ), che lo rappresenta C.F._5
e difende in forza di mandato in calce al presente atto
Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “all' Ill.mo Presidente del Tribunale di Genova, affinchè, espletati gli incombenti di rito, meglio visti e ritenuti, Voglia fissare l'udienza ex artt. 296 e 311 c.c. per la comparizione del ricorrente SI. Parte_1 e dell'adottando, SI. per acquisirne il consenso all'adozione e, Parte_2 conseguentemente Voglia dichiarare l'adozione di nato a [...]_2
(Mi), il 24 novembre 1995, C.F.: da parte del SI. C.F._4 Parte_1
nato a [...], il [...], C.F.: , ai sensi e per
[...] C.F._1 gli effetti degli artt. 291 ss. c.c., ordinandone le relative annotazioni sull'atto di nascita di (iscritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di NO (MI), Parte_2 nel Registro degli Atti di Nascita, Parte I, Serie A, anno 1995, atto n. 3050) e ordinando altresì che acquisisca oltre il cognome del padre naturale anche il Parte_2 cognome “ posticipandolo al proprio, ovvero come riterrà il Tribunale di Pt_1 Genova”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), residente in [...]
D'Albertis 16/16 chiede l'adozione di nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], Settimo C.F._4
Milanese (MI);
Il ricorso è stato regolarmente notificato al Pubblico Ministero
Il SI. in data 07/06/2014 ha contratto matrimonio Parte_1 con la SI.ra che è madre dell'adottando; egli non ha Persona_1 discendenti legittimi.
La SI.ra ha dichiarato di essere favorevole all'adozione del Per_1 figlio nato dal precedente matrimonio con il SI. Parte_2
(C.F. ); Controparte_1 C.F._6
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 L'adottando, figlio unico, ha dichiarato di essere altresì d'accordo all'adozione ed ha confermato di voler mantenere il cognome del padre aggiungendo quello dell'adottante.
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare. Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome: l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto. Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri. Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2) c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottando inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlio.
Invero l'adottando è figlio della moglie del ricorrente con cui ha costituito un legame affettivo da tempo consolidato: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione per molti anni, il legame stabile tra l'adottante e la madre degli adottati, sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni cinquantaquattro e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'ADOTTANDO che ne ha ventinove
L'ADOTTANDO non è coniugato.
Il GENITORE dell'adottando, SI.ra , nata in [...] Persona_1
(GE), il 30/12/1966 (C.F. ), residente in [...]C.F._7
(AL), Casa Bandita 3 – coniugata con l'adottante ha prestato il consenso all'adozione come da verbale di udienza del 16/06/2025;
Mediante dichiarazione del 05/06/2025 depositata con nota del 11/06/2025, la SI.ra , madre della SI.ra Parte_3 Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 , ha altresì dichiarato di acconsentire all'adozione del nipote Per_1
da parte del genero;
Parte_2
L'adottando ha espresso piena adesione all'adozione.
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
L'adottando ha chiesto che il cognome dell'adottante venga aggiunto, anziché anteposto, al proprio come dappresso: Parte_2
– - al fine di
[...] Parte_4 tutelare il proprio diritto all'identità personale ed ai sensi dell'art. 299, 1° comma così come modificato dalla sentenza n.135 depositata in data 4 luglio 2023, L'adottante in ricorso si è dichiarato favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale ordine dei cognomi.
Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di:
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], Settimo C.F._4
Milanese (MI);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Da parte del SI. , nato a [...] il Parte_1
30/12/1970 (C.F. ,), ai sensi e per gli effetti C.F._1 degli artt. 291 e ss. cc.
A norma dell'art. 299 comma 1 c.c. così come modificato dalla sentenza n.135 depositata in data 4 luglio 2023 l'adottando assumerà il cognome dell'adottante posticipandolo al proprio.
Dispone conseguentemente che l'anagrafe del Comune di NO (MI) provveda a cambiare il cognome del SI.
nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. , residente in [...], Settimo C.F._4
Milanese (MI);
in nato a [...] il Parte_4
24/11/1995 e residente in [...], Settimo Milanese (MI);
Nulla sulle spese. Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6