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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/09/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2021
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1055/2021 rg promosso da:
c.f. in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Maddalena Signore, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec:
………………………………………………….Attore - opponente Email_1
contro p.i. , in persona dell'amministratore P.T. ai fini del presente Controparte_1 P.IVA_2
procedimento elettivamente domiciliato in Viale Pietro Fedele snc, Marina di Minturno (LT), presso lo studio dell'Avv. Mino Daniele Bembo dal quale è rappresentato e difeso ………..Convenuta - opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 2 aprile 2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2021 del Tribunale di Cassino, con il quale gli fu ingiunto di pagare a la somma di € 10.280,00, oltre interessi come da domanda, nonché Controparte_1
le spese di procedura liquidate in € 540,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, iva pagina 1 di 7 e cpa come per legge. La parte attrice ha riferito che la controversia ha avuto origine dal contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12 agosto 2016; nello specifico essa ha esposto che, nel corso dell'esecuzione delle opere previste, l'appaltatore ricevette l'incarico di ulteriori lavorazioni, che furono regolarmente annotate in contabilità e saldate e l'esborso complessivo sostenuto dal committente ammontò ad euro 136.680,00. Il ha però lamentato che durante Parte_1 Parte_1
l'avanzamento dei lavori, ed in particolare con riguardo al nono stato di avanzamento, emersero difformità e imperfezioni nell'esecuzione. Tali vizi furono immediatamente segnalati alla opposta sia dalla Direzione dei lavori sia dall'Amministratore condominiale. Al riguardo, l'attore ha riferito che all'atto dello smontaggio dei ponteggi si riscontrarono difetti estetici sulla facciata ed ulteriori anomalie riconducibili ad una non accurata esecuzione delle opere. Le contestazioni vennero formalizzate dapprima con nota del Direttore dei lavori del 4 maggio 2017 e, poi, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 1° giugno 2017 da parte del La parte attrice ha riferito che Parte_1
l'impresa appaltatrice, con propria nota pervenuta il 15 maggio 2017, riconobbe l'esistenza dei difetti,
attribuendone la causa a difficoltà di posa del materiale impiegato (IP 10 della ), che Parte_2
ritenne inadeguato. La qualità di tale prodotto fu oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento
R.G. 335/2018 dinanzi al Tribunale di Cassino, promosso dalla società fornitrice Controparte_2
nei confronti della e della Con sentenza n.
[...] Controparte_1 Parte_3
694/2020 del 28 settembre 2020, il Tribunale – sulla base della CTU espletata – escluse l'esistenza di vizi intrinseci del materiale fornito, accertandone la conformità. Pertanto, a seguito della scoperta dei vizi, il sospese i pagamenti ancora dovuti e, in particolare, rifiutò di corrispondere il saldo Parte_1
relativo al nono stato di avanzamento, nel quale erano state contabilizzate le lavorazioni affette da difetto, per un importo pari ad euro 13.024,20: rimase, dunque, insoluto il residuo di euro 10.280,00,
oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Il condominio ha infine riferito che con relazione di stima recante la data del giorno 11 marzo 2021, il Direttore dei Lavori, su sua richiesta ha quantificato in €
83.521,00 oltre IVA il costo degli interventi necessari per eliminare i vizi riscontrati, di cui € 39.321,00 pagina 2 di 7 per il ponteggio e € 44.200,00 per materiali e lavorazioni. Sul fondamento di tali presupposti parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Voglia l 'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per
le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto: -in via principale e nel merito, revocare il D.I.
opposto perché illegittimo per inesigibilità del credito azionato e mancanza di prova dello stesso;
-in
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente: accertare e dichiarare, ai
sensi dell'art. 1667 e.e., la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i gravi
difetti dell'opera appaltata, come specificati nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto,
condannare esso opposto all'integrale risarcimento in favore dell'opponente dei danni tutti patiti e
patendi nella misura di € 83.521,00, oltre iva, nonché oltre interessi dalla domanda al saldo. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita l'opposta che ha contestato l'esistenza di vizi nell'esecuzione dei lavori: la società
appaltatrice ha rilevato che le contestazioni del risultano generiche e indeterminate, perché Parte_1
non hanno precisato la natura concreta dei vizi e anche il riferimento al giudizio contro il fornitore del prodotto utilizzato, conferma l'infondatezza delle accuse. La società ha anche riferito che CP_2
durante l'esecuzione dei lavori, ha operato sempre sotto la supervisione del direttore dei lavori, il quale ha effettuato otto verifiche corrispondenti ai SAL certificati e ha autorizzato i relativi pagamenti;
fra l'altro, la ha osservato che la denuncia dei presunti vizi, effettuata solo a lavori quasi CP_1
completati, ha comportato un ingiustificato aggravio dei costi, quale la necessità di installare nuovamente il ponteggio, per un importo di € 39.321,00 oltre IVA. Inoltre, la società ha lamentato che il comportamento del committente nel non consentire il sopralluogo nel maggio 2019, come da essa richiesto, le ha impedito di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni, rendendo inapplicabile la regola dell'inadempimento reciproco ai sensi dell'art. 1460 c.c. L'opposta riferisce pure che l'eccezione di inadempimento avanzata in via riconvenzionale risulta preclusa per decorso del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia, essendo la denuncia dei vizi datata 2017, ai sensi dell'art. 1667 c.c. La ha ulteriormente evidenziato che parte opponente non contesta la CP_1
pagina 3 di 7 clausola dell'art. 9 del contratto, secondo cui, anche in presenza di difetti, il committente poteva trattenere al massimo il 10% della commessa, pari a € 12.969,40: tale clausola ha natura di penale e limita il risarcimento a quanto convenuto contrattualmente, escludendo somme maggiori, come invece richiesto nel giudizio. Circa lavori eseguiti, dai SAL e dalla contabilità finale, l'opposta ha rappresentato che le maggiori lavorazioni sono state correttamente eseguite e documentate, comprese quelle relative al muro di sostegno e alla scala della palazzina “C”, con residuo di € 609,76 già quasi interamente corrisposto: il ha però rifiutato di partecipare alle verifiche in contraddittorio, Parte_1
impedendo all'impresa di ottenere il pagamento dell'ultimo SAL, pur senza contestare i lavori extra contratto. La società ha quindi ha lamentato che il ha trattenuto illegittimamente la somma Parte_1
di € 36.585,43, ben oltre il limite contrattuale del 10%, violando le norme di buona fede e precludendo l'adempimento dell'impresa. Sul fondamento di tali presupposti l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:”… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via preliminare dichiarare provvisoriamente
esecutivo il decreto opposto;
In via principale:
1. Rigettare l'opposizione per tutte le ragioni su
descritte;
2. In accoglimento della domanda formulata, condannare il convenuto al Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 36.585,43 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012 opposto, vinte le spese;
In via subordinata:
1. In caso di esistenza dei vizi, in applicazione dell'art. o del contratto di appalto,
riconoscere la penale del 10% dell'importo della commessa quale risarcimento del danno”.
Il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione e ha ammesso le prove orali.
All'udienza virtuale del 2 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte opponente meritano parziale accoglimento.
E' emerso che la denunzia dei vizi da parte del è stata tempestiva: l'opponente dopo l' Parte_1
emissione dell' ultimo stato di avanzamento dei lavori n.9 ( allegato n. 3 dall'opposta del 3marzo
2022) avvenuto in data 12 aprile 2017 e in seguito al sopralluogo del 10 maggio 2017, a cui ha partecipato anche l'appaltatrice e nel corso del quale sono stati riscontrati gli inestetismi sulla facciata, pagina 4 di 7 ha reiterato la denuncia di vizi a mezzo pec il 2 gennaio 2018, il 24 maggio 2018, il 24 maggio 2019 e il 4 maggio 2020; fra l'altro, il contratto di appalto fu stipulato il 12 agosto 2016 e la prima denuncia di vizi è anteriore alla scadenza del biennio dalla conclusione del contratto. Da ciò emerge che non è
giustificata l'affermazione della società sul diniego di un ulteriore sopralluogo da parte del Condominio
inoltrata solo nel maggio 2019, che gli avrebbe impedito di adempiere correttamente i suoi obblighi;
fra l'altro, durante l'interrogatorio formale è emerso che vi erano già stati diversi sopralluoghi, come riferito dall'amministratore del e non contestato dall'amministratore della società. Parte_1
Circa la prova dei difetti, in sede di interrogatorio formale l'amministratore del ha riferito Parte_1
che, alla conclusione del contratto, il condominio commissionò anche ulteriori lavorazioni ed in particolare la demolizione e il rifacimento del muro di sostegno e scala relativi alla palazzina “C per un ammontare di € 8.736,15 oltre iva e ha chiarito che i vizi si sono presentati solo dopo che il ponteggio è
stato rimosso. Lo stesso amministratore della società appaltatrice ha riferito che i predetti lavori aggiuntivi sono stati pagati dal , ma non ha indicato l'importo preciso, poiché non lo Parte_1
ricordava: in quella situazione, il procuratore della società ha rinunciato alla richiesta di ordinanza di pagamento di somme non contestate.
È stato ascoltato come testimone , direttore dei lavori, il quale ha confermato che Testimone_1
l'impresa aveva risolto diversi problemi emersi durante il cantiere. In particolare, il teste ha spiegato che erano state eliminate le infiltrazioni d'acqua nella scala “C”, con il conseguente rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura della parete all'ultimo piano. Erano stati risolti anche i guasti legati alla fuoriuscita d'acqua dai pluviali e dai bocchettoni dei terrazzi e subito dopo erano state ripulite sia le parti private che quelle comuni, che si erano sporcate o rovinate a causa dei lavori. La ditta aveva inoltre rimosso i residui rimasti su balconi e terrazzi, ripulito i corrimani in ferro, rifatto la rasatura del parapetto del balcone sul lato sud, di proprietà del condomino perché i ritocchi precedenti Parte_4
non erano stati eseguiti con materiali compatibili, e risistemato il parapetto del balconcino sul lato nord,
appartenente al condomino Fedele, che presentava diverse irregolarità. Ancora, erano stati corretti i pagina 5 di 7 difetti visibili sul cornicione della palazzina B, chiuso il foro attorno al corrugato del punto luce e rifinita la zona dietro al tubo di sfiato sul terrazzo del signor . L'impresa, infine, Parte_5
aveva eliminato i dislivelli presenti tra la nuova e la vecchia pavimentazione dei terrazzi e aveva sistemato due scarichi difettosi. Il direttore dei lavori, tuttavia, ha anche precisato che, durante l'ultima fase del cantiere, al momento dello smontaggio del ponteggio, erano emersi altri difetti. Sulla facciata,
infatti, erano visibili imperfezioni e in diversi punti si erano presentati problemi dovuti a un'esecuzione poco accurata. In particolare, erano ricomparse infiltrazioni d'acqua nella scala “C”, con nuovi distacchi di intonaco e pittura nella parete della rampa all'ultimo piano, oltre a perdite dai pluviali e dai bocchettoni dei terrazzi. Il ha dichiarato di aver verificato personalmente tali problemi e di Tes_1
averli contestati all'impresa, che li aveva poi risolti, ad eccezione dei difetti estetici della facciata, come le irregolarità nelle rasature dell'intonaco tra un piano e l'altro. Infine, il testimone ha spiegato che, a causa di queste mancanze, il aveva deciso di sospendere i pagamenti e di non saldare il Parte_1
nono stato di avanzamento, perché in quell'importo erano comprese proprio le opere interessate dai difetti riscontrati. Alla luce di quanto espresso è illegittimo il richiamo alla clausola n. 9 del contratto di appalto richiamata dall'opposta: la stessa società appaltatrice ha dichiarato che il materiale con cui sono stati effettuati i lavori era esente da vizi e quindi da ciò si deduce che il difetto è derivato dalla non corretta posa in opera del materiale, si configura perciò una colpa della società appaltatrice;
in tale ipotesi una clausola che riduce o esclude il risarcimento a favore del committente è da considerarsi illegittima, perché altera l'equilibrio del contratto e il rapporto di corrispettività tra le prestazioni.
Infatti, l'articolo 1229 cc stabilisce la nullità di qualunque patto che limiti in anticipo la responsabilità
del debitore nei casi di dolo o colpa grave: nella fattispecie tale pattuizione assume il carattere di clausola abusiva poiché contraria al principio di buona fede e tale da creare un forte squilibrio a svantaggio del committente e quindi, non può essere invocata dalla a suo favore. La richiesta CP_1
di revoca del decreto ingiuntivo formulata dal merita perciò accoglimento, anche perché Parte_1
che vi è confusione da parte dello stesso amministratore della società quando ha dichiarato che sugli pagina 6 di 7 ulteriori lavori svolti di aver ricevuto il pagamento anche se non ricorda l'importo preciso: la confusione del predetta, unitamente agli esiti dell'istruttoria, sono argomenti a favore dell'opponente.
Non possono, invece, accogliersi le domande riconvenzionali del , riguardante il Parte_1
risarcimento dei danni: nel caso in esame, il non ha allegato una perizia tecnica di parte Parte_1
idonea a dimostrare il costo delle spese da sostenere, la domanda risulta sprovvista di elementi utili a quantificare le richieste formulate. La relazione di stima del 11 marzo 2021 a firma del Direttore dei lavori geom. , prodotta a dall'attore a sostegno della sua stima delle opere necessarie Testimone_1
per l'eliminazione dei vizi, è, per come allegata, un documento unilaterale e non è ancorata ad alcuna tabella di riferimento circa i costi delle opere richieste né è suffragata da preventivi di ditte né parte attrice ha richiesto una CTU per avvalorare le sue pretese. La relazione è stata contestata specificamente dalla con la memoria ex art. 183 n. 2 e alla stessa relazione persino lo stesso CP_1
non ha fatto alcun cenno durante la sua audizione;
il richiamo alla sentenza n. 694/2020 non Tes_1
ha alcuna pertinenza con l'oggetto di questo procedimento perché riguarda aspetti diversi.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese devono essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 176/2021 emesso in data 07.02.2021 dal Tribunale di Cassino.
RIGETTA
le domande riconvenzionali proposte dal . Parte_1
Dichiara la compensazione delle spese
Cassino, 8 settembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1055/2021 rg promosso da:
c.f. in persona dell'Amministratore p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avvocato Maddalena Signore, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec:
………………………………………………….Attore - opponente Email_1
contro p.i. , in persona dell'amministratore P.T. ai fini del presente Controparte_1 P.IVA_2
procedimento elettivamente domiciliato in Viale Pietro Fedele snc, Marina di Minturno (LT), presso lo studio dell'Avv. Mino Daniele Bembo dal quale è rappresentato e difeso ………..Convenuta - opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 2 aprile 2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 176/2021 del Tribunale di Cassino, con il quale gli fu ingiunto di pagare a la somma di € 10.280,00, oltre interessi come da domanda, nonché Controparte_1
le spese di procedura liquidate in € 540,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, iva pagina 1 di 7 e cpa come per legge. La parte attrice ha riferito che la controversia ha avuto origine dal contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12 agosto 2016; nello specifico essa ha esposto che, nel corso dell'esecuzione delle opere previste, l'appaltatore ricevette l'incarico di ulteriori lavorazioni, che furono regolarmente annotate in contabilità e saldate e l'esborso complessivo sostenuto dal committente ammontò ad euro 136.680,00. Il ha però lamentato che durante Parte_1 Parte_1
l'avanzamento dei lavori, ed in particolare con riguardo al nono stato di avanzamento, emersero difformità e imperfezioni nell'esecuzione. Tali vizi furono immediatamente segnalati alla opposta sia dalla Direzione dei lavori sia dall'Amministratore condominiale. Al riguardo, l'attore ha riferito che all'atto dello smontaggio dei ponteggi si riscontrarono difetti estetici sulla facciata ed ulteriori anomalie riconducibili ad una non accurata esecuzione delle opere. Le contestazioni vennero formalizzate dapprima con nota del Direttore dei lavori del 4 maggio 2017 e, poi, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 1° giugno 2017 da parte del La parte attrice ha riferito che Parte_1
l'impresa appaltatrice, con propria nota pervenuta il 15 maggio 2017, riconobbe l'esistenza dei difetti,
attribuendone la causa a difficoltà di posa del materiale impiegato (IP 10 della ), che Parte_2
ritenne inadeguato. La qualità di tale prodotto fu oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento
R.G. 335/2018 dinanzi al Tribunale di Cassino, promosso dalla società fornitrice Controparte_2
nei confronti della e della Con sentenza n.
[...] Controparte_1 Parte_3
694/2020 del 28 settembre 2020, il Tribunale – sulla base della CTU espletata – escluse l'esistenza di vizi intrinseci del materiale fornito, accertandone la conformità. Pertanto, a seguito della scoperta dei vizi, il sospese i pagamenti ancora dovuti e, in particolare, rifiutò di corrispondere il saldo Parte_1
relativo al nono stato di avanzamento, nel quale erano state contabilizzate le lavorazioni affette da difetto, per un importo pari ad euro 13.024,20: rimase, dunque, insoluto il residuo di euro 10.280,00,
oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Il condominio ha infine riferito che con relazione di stima recante la data del giorno 11 marzo 2021, il Direttore dei Lavori, su sua richiesta ha quantificato in €
83.521,00 oltre IVA il costo degli interventi necessari per eliminare i vizi riscontrati, di cui € 39.321,00 pagina 2 di 7 per il ponteggio e € 44.200,00 per materiali e lavorazioni. Sul fondamento di tali presupposti parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Voglia l 'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per
le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto: -in via principale e nel merito, revocare il D.I.
opposto perché illegittimo per inesigibilità del credito azionato e mancanza di prova dello stesso;
-in
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente: accertare e dichiarare, ai
sensi dell'art. 1667 e.e., la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i gravi
difetti dell'opera appaltata, come specificati nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto,
condannare esso opposto all'integrale risarcimento in favore dell'opponente dei danni tutti patiti e
patendi nella misura di € 83.521,00, oltre iva, nonché oltre interessi dalla domanda al saldo. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituita l'opposta che ha contestato l'esistenza di vizi nell'esecuzione dei lavori: la società
appaltatrice ha rilevato che le contestazioni del risultano generiche e indeterminate, perché Parte_1
non hanno precisato la natura concreta dei vizi e anche il riferimento al giudizio contro il fornitore del prodotto utilizzato, conferma l'infondatezza delle accuse. La società ha anche riferito che CP_2
durante l'esecuzione dei lavori, ha operato sempre sotto la supervisione del direttore dei lavori, il quale ha effettuato otto verifiche corrispondenti ai SAL certificati e ha autorizzato i relativi pagamenti;
fra l'altro, la ha osservato che la denuncia dei presunti vizi, effettuata solo a lavori quasi CP_1
completati, ha comportato un ingiustificato aggravio dei costi, quale la necessità di installare nuovamente il ponteggio, per un importo di € 39.321,00 oltre IVA. Inoltre, la società ha lamentato che il comportamento del committente nel non consentire il sopralluogo nel maggio 2019, come da essa richiesto, le ha impedito di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni, rendendo inapplicabile la regola dell'inadempimento reciproco ai sensi dell'art. 1460 c.c. L'opposta riferisce pure che l'eccezione di inadempimento avanzata in via riconvenzionale risulta preclusa per decorso del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia, essendo la denuncia dei vizi datata 2017, ai sensi dell'art. 1667 c.c. La ha ulteriormente evidenziato che parte opponente non contesta la CP_1
pagina 3 di 7 clausola dell'art. 9 del contratto, secondo cui, anche in presenza di difetti, il committente poteva trattenere al massimo il 10% della commessa, pari a € 12.969,40: tale clausola ha natura di penale e limita il risarcimento a quanto convenuto contrattualmente, escludendo somme maggiori, come invece richiesto nel giudizio. Circa lavori eseguiti, dai SAL e dalla contabilità finale, l'opposta ha rappresentato che le maggiori lavorazioni sono state correttamente eseguite e documentate, comprese quelle relative al muro di sostegno e alla scala della palazzina “C”, con residuo di € 609,76 già quasi interamente corrisposto: il ha però rifiutato di partecipare alle verifiche in contraddittorio, Parte_1
impedendo all'impresa di ottenere il pagamento dell'ultimo SAL, pur senza contestare i lavori extra contratto. La società ha quindi ha lamentato che il ha trattenuto illegittimamente la somma Parte_1
di € 36.585,43, ben oltre il limite contrattuale del 10%, violando le norme di buona fede e precludendo l'adempimento dell'impresa. Sul fondamento di tali presupposti l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:”… Voglia l'Ill.mo Giudice adito, In via preliminare dichiarare provvisoriamente
esecutivo il decreto opposto;
In via principale:
1. Rigettare l'opposizione per tutte le ragioni su
descritte;
2. In accoglimento della domanda formulata, condannare il convenuto al Parte_1
pagamento della complessiva somma di € 36.585,43 oltre rivalutazione monetaria ed interessi
moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012 opposto, vinte le spese;
In via subordinata:
1. In caso di esistenza dei vizi, in applicazione dell'art. o del contratto di appalto,
riconoscere la penale del 10% dell'importo della commessa quale risarcimento del danno”.
Il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione e ha ammesso le prove orali.
All'udienza virtuale del 2 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte opponente meritano parziale accoglimento.
E' emerso che la denunzia dei vizi da parte del è stata tempestiva: l'opponente dopo l' Parte_1
emissione dell' ultimo stato di avanzamento dei lavori n.9 ( allegato n. 3 dall'opposta del 3marzo
2022) avvenuto in data 12 aprile 2017 e in seguito al sopralluogo del 10 maggio 2017, a cui ha partecipato anche l'appaltatrice e nel corso del quale sono stati riscontrati gli inestetismi sulla facciata, pagina 4 di 7 ha reiterato la denuncia di vizi a mezzo pec il 2 gennaio 2018, il 24 maggio 2018, il 24 maggio 2019 e il 4 maggio 2020; fra l'altro, il contratto di appalto fu stipulato il 12 agosto 2016 e la prima denuncia di vizi è anteriore alla scadenza del biennio dalla conclusione del contratto. Da ciò emerge che non è
giustificata l'affermazione della società sul diniego di un ulteriore sopralluogo da parte del Condominio
inoltrata solo nel maggio 2019, che gli avrebbe impedito di adempiere correttamente i suoi obblighi;
fra l'altro, durante l'interrogatorio formale è emerso che vi erano già stati diversi sopralluoghi, come riferito dall'amministratore del e non contestato dall'amministratore della società. Parte_1
Circa la prova dei difetti, in sede di interrogatorio formale l'amministratore del ha riferito Parte_1
che, alla conclusione del contratto, il condominio commissionò anche ulteriori lavorazioni ed in particolare la demolizione e il rifacimento del muro di sostegno e scala relativi alla palazzina “C per un ammontare di € 8.736,15 oltre iva e ha chiarito che i vizi si sono presentati solo dopo che il ponteggio è
stato rimosso. Lo stesso amministratore della società appaltatrice ha riferito che i predetti lavori aggiuntivi sono stati pagati dal , ma non ha indicato l'importo preciso, poiché non lo Parte_1
ricordava: in quella situazione, il procuratore della società ha rinunciato alla richiesta di ordinanza di pagamento di somme non contestate.
È stato ascoltato come testimone , direttore dei lavori, il quale ha confermato che Testimone_1
l'impresa aveva risolto diversi problemi emersi durante il cantiere. In particolare, il teste ha spiegato che erano state eliminate le infiltrazioni d'acqua nella scala “C”, con il conseguente rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura della parete all'ultimo piano. Erano stati risolti anche i guasti legati alla fuoriuscita d'acqua dai pluviali e dai bocchettoni dei terrazzi e subito dopo erano state ripulite sia le parti private che quelle comuni, che si erano sporcate o rovinate a causa dei lavori. La ditta aveva inoltre rimosso i residui rimasti su balconi e terrazzi, ripulito i corrimani in ferro, rifatto la rasatura del parapetto del balcone sul lato sud, di proprietà del condomino perché i ritocchi precedenti Parte_4
non erano stati eseguiti con materiali compatibili, e risistemato il parapetto del balconcino sul lato nord,
appartenente al condomino Fedele, che presentava diverse irregolarità. Ancora, erano stati corretti i pagina 5 di 7 difetti visibili sul cornicione della palazzina B, chiuso il foro attorno al corrugato del punto luce e rifinita la zona dietro al tubo di sfiato sul terrazzo del signor . L'impresa, infine, Parte_5
aveva eliminato i dislivelli presenti tra la nuova e la vecchia pavimentazione dei terrazzi e aveva sistemato due scarichi difettosi. Il direttore dei lavori, tuttavia, ha anche precisato che, durante l'ultima fase del cantiere, al momento dello smontaggio del ponteggio, erano emersi altri difetti. Sulla facciata,
infatti, erano visibili imperfezioni e in diversi punti si erano presentati problemi dovuti a un'esecuzione poco accurata. In particolare, erano ricomparse infiltrazioni d'acqua nella scala “C”, con nuovi distacchi di intonaco e pittura nella parete della rampa all'ultimo piano, oltre a perdite dai pluviali e dai bocchettoni dei terrazzi. Il ha dichiarato di aver verificato personalmente tali problemi e di Tes_1
averli contestati all'impresa, che li aveva poi risolti, ad eccezione dei difetti estetici della facciata, come le irregolarità nelle rasature dell'intonaco tra un piano e l'altro. Infine, il testimone ha spiegato che, a causa di queste mancanze, il aveva deciso di sospendere i pagamenti e di non saldare il Parte_1
nono stato di avanzamento, perché in quell'importo erano comprese proprio le opere interessate dai difetti riscontrati. Alla luce di quanto espresso è illegittimo il richiamo alla clausola n. 9 del contratto di appalto richiamata dall'opposta: la stessa società appaltatrice ha dichiarato che il materiale con cui sono stati effettuati i lavori era esente da vizi e quindi da ciò si deduce che il difetto è derivato dalla non corretta posa in opera del materiale, si configura perciò una colpa della società appaltatrice;
in tale ipotesi una clausola che riduce o esclude il risarcimento a favore del committente è da considerarsi illegittima, perché altera l'equilibrio del contratto e il rapporto di corrispettività tra le prestazioni.
Infatti, l'articolo 1229 cc stabilisce la nullità di qualunque patto che limiti in anticipo la responsabilità
del debitore nei casi di dolo o colpa grave: nella fattispecie tale pattuizione assume il carattere di clausola abusiva poiché contraria al principio di buona fede e tale da creare un forte squilibrio a svantaggio del committente e quindi, non può essere invocata dalla a suo favore. La richiesta CP_1
di revoca del decreto ingiuntivo formulata dal merita perciò accoglimento, anche perché Parte_1
che vi è confusione da parte dello stesso amministratore della società quando ha dichiarato che sugli pagina 6 di 7 ulteriori lavori svolti di aver ricevuto il pagamento anche se non ricorda l'importo preciso: la confusione del predetta, unitamente agli esiti dell'istruttoria, sono argomenti a favore dell'opponente.
Non possono, invece, accogliersi le domande riconvenzionali del , riguardante il Parte_1
risarcimento dei danni: nel caso in esame, il non ha allegato una perizia tecnica di parte Parte_1
idonea a dimostrare il costo delle spese da sostenere, la domanda risulta sprovvista di elementi utili a quantificare le richieste formulate. La relazione di stima del 11 marzo 2021 a firma del Direttore dei lavori geom. , prodotta a dall'attore a sostegno della sua stima delle opere necessarie Testimone_1
per l'eliminazione dei vizi, è, per come allegata, un documento unilaterale e non è ancorata ad alcuna tabella di riferimento circa i costi delle opere richieste né è suffragata da preventivi di ditte né parte attrice ha richiesto una CTU per avvalorare le sue pretese. La relazione è stata contestata specificamente dalla con la memoria ex art. 183 n. 2 e alla stessa relazione persino lo stesso CP_1
non ha fatto alcun cenno durante la sua audizione;
il richiamo alla sentenza n. 694/2020 non Tes_1
ha alcuna pertinenza con l'oggetto di questo procedimento perché riguarda aspetti diversi.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese devono essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
REVOCA
il decreto ingiuntivo n. 176/2021 emesso in data 07.02.2021 dal Tribunale di Cassino.
RIGETTA
le domande riconvenzionali proposte dal . Parte_1
Dichiara la compensazione delle spese
Cassino, 8 settembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 7 di 7