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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ND GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1248/2024 promossa da:
(TANCREDI GIANPAOLO) Parte_1 contro
(avv. IADAROLA Controparte_1
CLAUDIO)
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 819/2021 emesso il 20.4.2021 su ricorso di Parte_1
avente ad oggetto il pagamento di € 11.263,32, oltre Parte_2
interessi e spese.
Contestava le fatture poste a fondamento del monitorio esponendo che:
- la fattura n. 51 del 24.2.2021 riguardava il costo per fornitura di un nastro trasportatore già fatturato dall'opposta, con fattura n. 313 del 15.9.2020, e già pagato da essa opponente (giusta estratto conto allegato in atti recante il pagamento con assegno n. 0007235250 per € 4.500,00 in data 16/9/2020);
- la fattura n. 52 di € 4.492,32, emessa per costi per energia elettrica e fornitura idrica relativa ai mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, non era dovuta perché emessa in misura non riscontrata e perché comunque non dovuta nemmeno giusta scrittura privata del 5 maggio
2020, con la quale si era obbligata a CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 5 provvedere alle spese di energia e di corrente occorrenti per ottenere i mosti bianchi e rossi e per la successiva trasformazione delle uve in vini;
- era creditrice, a sua volta, di € 218.549,40, per crediti derivanti da fornitura di vino a saldo delle fatture regolarmente emesse (nn.127/B del 23/11/2020 e 159/B del 12/12/2020) e per le prestazioni descritte nella fattura n.9/B del 06/03/2021 di € 193.653, da portare quindi eventualmente in compensazione dei
contro
-crediti oggetto di controversia, ove accertati.
, ritualmente costituitasi, oltre a chiedere la concessione Parte_2
della provvisoria esecuzione, contestava la fondatezza dell'opposizione ed instava per il rigetto.
Negata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., disposta la separazione tra il presente giudizio ed altri tre giudizi ad esso precedentemente riuniti (Rg. n. 3346/2021, 2255/2021, 3346/2021), il
Tribunale d Foggia, con la sentenza n. 2081/2024 pubblicata l'11.09.2024 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese.
Argomentava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di fatture e scritture contabili autenticate, emesse per fornitura merce (fattura n. 51 del 24/2/2021 di€.6.671,00, per acquisto/fornitura/noleggio di un nastro trasportatore) e di utenze (fattura n. 52 del 24/2/2021 di €
4.492,32, per spese energia elettriche e spese di fornitura idrica).
Argomentava che la fattura n. 51 non era una duplicazione di quella già emessa n. 313 riportando causali ed importi diversi: la fattura n. 51 del 24.02.2021 recava l'importo di € 6.671,0 con dicitura
“nastro trasportatore alimentare in acciaio inox sidercamma 13 metri”, mentre la fattura n. 313 del
15.09.2020 reca l'importo di € 4.449,00, con dicitura “nastro trasportatore usato”.
Valorizzava il DDT n. 24 del 10.9.2020, sottoscritto da attestante la fornitura di due Parte_1
nastri trasportatori, corrispondenti alle diciture di cui alle fatture (“nastro trasportatore usato” e “nastro trasportatore alimentare in acciaio inox Sidercarma 13 m”).
Spiegava, altresì, che nemmeno la distanza temporale intercorsa tra la fornitura del nastro, avvenuta in data 10.9.2020, e la fatturazione, del 24.2.2021, era indice dell'insussistenza del credito, spiegandosi invece alla luce della PEC in atti del 19.2.2021 con cui l'opposta aveva chiesto la restituzione del nastro avvertendo l'opponente che in caso di omessa restituzione avrebbe provveduto ad emettere fattura di vendita (stante la manifestata volontà dell'opponente di acquistare il nastro desunta dal suo comportamento concludente consistito nella mancata restituzione dello stesso).
Precisava che l'opposta non aveva emesso subito la fattura perché, in un primo momento, il nastro era stato solo prestato in favore dell'opponente che, tuttavia, non lo aveva restituito, costringendo l'opposta ad emettere fattura, solo in un secondo momento.
pagina 2 di 5 Valorizzava altresì, il verbale di inventario eseguito dall'Ufficiale Giudiziario il 24.06.2021, recante la riproduzione fotografica di ogni singolo bene inventariato, da cui si evinceva che i due nastri non erano nell'opificio di via Leccisotti, proprio perché erano stati portati altrove.
Per quanto attiene alla fattura n. 52/2021 di € 4.492,32 (all. 46.1) emessa da per rimborso spese CP_1 energia (€ 2.553,73) e rimborso spese idriche (€ 1.530,00), la prova delle relative somministrazioni era documentata dalle fatture di acquisto OP (fornitura elettrica) per complessivi € 5.618,21 (all. 46.2 - all. 46.3 - all. 46.4 di parte opposta) e di AQ (fornitura idrica) per complessivi € 3.366,45 (all. 46.5 – all. 46.6 - all. 46.7 di parte opposta).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando: Parte_1
- la nullità della sentenza per aver il Tribunale omesso di disporre la separazione del giudizio in questione, iscritto al n. 3319/2021 R.G., da quello riunito riunito (con ordinanza 07.02.2023) iscritto al n. 3346/2021 R.G., atteso che l'unico provvedimento di separazione adottato nel corso del giudizio (peraltro con la medesima ordinanza 07.02.2023) riguarderebbe il distinto giudizio iscritto al n. 1650/2021 definito con sentenza n. 864/2023
- l'omessa motivazione
- la violazione onere della prova
- l'omesso esame delle prove e dei precedenti conformi
- l'omessa decisione in ordine all'istanza ex art. 210 c.p.c. presentata da Pt_1
- la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
Instava per la riforma integrale della sentenza con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il Controparte_3 ccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e contestando
[...]
nel merito la fondatezza.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di appello una sufficiente indicazione delle parti della sentenza contestate.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, non è previsto dalla legge il divieto di disporre la separazione dei giudizi con la medesima sentenza che poi ne decide uno di essi.
E' altresì, pacifico che la separazione di cause possa avvenire anche in sede di decisione (Cass.S.U.
10242/2021).
E' infondata la seconda censura atteso che la pronuncia reiettiva si regge su un'articolata motivazione frutto di un attento vaglio di tutte le risultanze documentali in atti.
pagina 3 di 5 Il primo giudice non si è limitato all'analisi delle fatture ma le ha vagliate e riscontrate alla luce di altre risultanze documentali quali, in particolare, il DDT n. 24 del 10.9.2020 ed il verbale di inventario eseguito dall'Ufficiale Giudiziario il 24.06.2021.
Ha, altresì, operato un riscontro incrociato tra la citata fattura n. 52/2021 di € 4.492,32 emessa da per rimborso spese energia (€ 2.553,73) e rimborso spese idriche (€ 1.530,00) e le fatture di CP_1 acquisto OP (fornitura elettrica) per complessivi € 5.618,21 e di AQ (fornitura idrica) per complessivi € 3.366,45 ritenendo provate le somministrazioni.
E' di tutta evidenza, quindi, che la prova del credito non si regge esclusivamente sulle fatture come sostenuto con il secondo motivo.
Parte appellante si è limitata a lamentare genericamente l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive senza contestare in maniera specifica le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia reiettiva con riferimento sia alle risultanze probatorie, di natura documentale, valorizzate sia al percorso logico seguito.
E' infondato, infine, il terzo motivo.
Ed invero non sussiste alcuna contraddizione tra l'ordinanza 07.02.2023 con cui il Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione al d.i. n. 819/2021 e la sentenza appellata atteso il contenuto decisorio solo di quest'ultima.
A ciò aggiungasi che il Tribunale ha esaminato l'intero quadro documentale fornito da entrambe le parti.
Ha valorizzato le plurime risultanze di natura documentale suindicate che superano l'assunto della unicità del nastro trasportatore.
A fronte di un compendio probatorio di natura documentale il primo giudice non ha ritenuto la necessità di ammettere altre prove.
Emerge dagli atti che la Curatela, a fronte del disconoscimento del d.d.t. da parte di Pt_1 effettuato con la 'terza' memoria ex art. 183 c.p.c. datata 23.10.2023, ha immediatamente presentato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. con le successive note di trattazione scritta per l'udienza del
07.11.2023 indicando come scrittura di comparazione il contratto dell' 11.05.2020 che attiene alle vicende sottostanti l'emissione della fattura n. 52/2021.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€11.263,32) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimezzata per assenza di istruttoria nel presente grado).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 4 di 5
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2081/2024 pubblicata Parte_1
l'11.09.2024, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del grado che liquida in Parte_3
€ 4.888, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 14.11.2025
Il Presidente est.
ND GO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ND GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1248/2024 promossa da:
(TANCREDI GIANPAOLO) Parte_1 contro
(avv. IADAROLA Controparte_1
CLAUDIO)
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
. ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 819/2021 emesso il 20.4.2021 su ricorso di Parte_1
avente ad oggetto il pagamento di € 11.263,32, oltre Parte_2
interessi e spese.
Contestava le fatture poste a fondamento del monitorio esponendo che:
- la fattura n. 51 del 24.2.2021 riguardava il costo per fornitura di un nastro trasportatore già fatturato dall'opposta, con fattura n. 313 del 15.9.2020, e già pagato da essa opponente (giusta estratto conto allegato in atti recante il pagamento con assegno n. 0007235250 per € 4.500,00 in data 16/9/2020);
- la fattura n. 52 di € 4.492,32, emessa per costi per energia elettrica e fornitura idrica relativa ai mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, non era dovuta perché emessa in misura non riscontrata e perché comunque non dovuta nemmeno giusta scrittura privata del 5 maggio
2020, con la quale si era obbligata a CP_1 Controparte_2 pagina 1 di 5 provvedere alle spese di energia e di corrente occorrenti per ottenere i mosti bianchi e rossi e per la successiva trasformazione delle uve in vini;
- era creditrice, a sua volta, di € 218.549,40, per crediti derivanti da fornitura di vino a saldo delle fatture regolarmente emesse (nn.127/B del 23/11/2020 e 159/B del 12/12/2020) e per le prestazioni descritte nella fattura n.9/B del 06/03/2021 di € 193.653, da portare quindi eventualmente in compensazione dei
contro
-crediti oggetto di controversia, ove accertati.
, ritualmente costituitasi, oltre a chiedere la concessione Parte_2
della provvisoria esecuzione, contestava la fondatezza dell'opposizione ed instava per il rigetto.
Negata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., disposta la separazione tra il presente giudizio ed altri tre giudizi ad esso precedentemente riuniti (Rg. n. 3346/2021, 2255/2021, 3346/2021), il
Tribunale d Foggia, con la sentenza n. 2081/2024 pubblicata l'11.09.2024 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese.
Argomentava che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di fatture e scritture contabili autenticate, emesse per fornitura merce (fattura n. 51 del 24/2/2021 di€.6.671,00, per acquisto/fornitura/noleggio di un nastro trasportatore) e di utenze (fattura n. 52 del 24/2/2021 di €
4.492,32, per spese energia elettriche e spese di fornitura idrica).
Argomentava che la fattura n. 51 non era una duplicazione di quella già emessa n. 313 riportando causali ed importi diversi: la fattura n. 51 del 24.02.2021 recava l'importo di € 6.671,0 con dicitura
“nastro trasportatore alimentare in acciaio inox sidercamma 13 metri”, mentre la fattura n. 313 del
15.09.2020 reca l'importo di € 4.449,00, con dicitura “nastro trasportatore usato”.
Valorizzava il DDT n. 24 del 10.9.2020, sottoscritto da attestante la fornitura di due Parte_1
nastri trasportatori, corrispondenti alle diciture di cui alle fatture (“nastro trasportatore usato” e “nastro trasportatore alimentare in acciaio inox Sidercarma 13 m”).
Spiegava, altresì, che nemmeno la distanza temporale intercorsa tra la fornitura del nastro, avvenuta in data 10.9.2020, e la fatturazione, del 24.2.2021, era indice dell'insussistenza del credito, spiegandosi invece alla luce della PEC in atti del 19.2.2021 con cui l'opposta aveva chiesto la restituzione del nastro avvertendo l'opponente che in caso di omessa restituzione avrebbe provveduto ad emettere fattura di vendita (stante la manifestata volontà dell'opponente di acquistare il nastro desunta dal suo comportamento concludente consistito nella mancata restituzione dello stesso).
Precisava che l'opposta non aveva emesso subito la fattura perché, in un primo momento, il nastro era stato solo prestato in favore dell'opponente che, tuttavia, non lo aveva restituito, costringendo l'opposta ad emettere fattura, solo in un secondo momento.
pagina 2 di 5 Valorizzava altresì, il verbale di inventario eseguito dall'Ufficiale Giudiziario il 24.06.2021, recante la riproduzione fotografica di ogni singolo bene inventariato, da cui si evinceva che i due nastri non erano nell'opificio di via Leccisotti, proprio perché erano stati portati altrove.
Per quanto attiene alla fattura n. 52/2021 di € 4.492,32 (all. 46.1) emessa da per rimborso spese CP_1 energia (€ 2.553,73) e rimborso spese idriche (€ 1.530,00), la prova delle relative somministrazioni era documentata dalle fatture di acquisto OP (fornitura elettrica) per complessivi € 5.618,21 (all. 46.2 - all. 46.3 - all. 46.4 di parte opposta) e di AQ (fornitura idrica) per complessivi € 3.366,45 (all. 46.5 – all. 46.6 - all. 46.7 di parte opposta).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando: Parte_1
- la nullità della sentenza per aver il Tribunale omesso di disporre la separazione del giudizio in questione, iscritto al n. 3319/2021 R.G., da quello riunito riunito (con ordinanza 07.02.2023) iscritto al n. 3346/2021 R.G., atteso che l'unico provvedimento di separazione adottato nel corso del giudizio (peraltro con la medesima ordinanza 07.02.2023) riguarderebbe il distinto giudizio iscritto al n. 1650/2021 definito con sentenza n. 864/2023
- l'omessa motivazione
- la violazione onere della prova
- l'omesso esame delle prove e dei precedenti conformi
- l'omessa decisione in ordine all'istanza ex art. 210 c.p.c. presentata da Pt_1
- la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
Instava per la riforma integrale della sentenza con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva il Controparte_3 ccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e contestando
[...]
nel merito la fondatezza.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc contenendo l'atto di appello una sufficiente indicazione delle parti della sentenza contestate.
Nel merito l'appello non può essere accolto.
Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, non è previsto dalla legge il divieto di disporre la separazione dei giudizi con la medesima sentenza che poi ne decide uno di essi.
E' altresì, pacifico che la separazione di cause possa avvenire anche in sede di decisione (Cass.S.U.
10242/2021).
E' infondata la seconda censura atteso che la pronuncia reiettiva si regge su un'articolata motivazione frutto di un attento vaglio di tutte le risultanze documentali in atti.
pagina 3 di 5 Il primo giudice non si è limitato all'analisi delle fatture ma le ha vagliate e riscontrate alla luce di altre risultanze documentali quali, in particolare, il DDT n. 24 del 10.9.2020 ed il verbale di inventario eseguito dall'Ufficiale Giudiziario il 24.06.2021.
Ha, altresì, operato un riscontro incrociato tra la citata fattura n. 52/2021 di € 4.492,32 emessa da per rimborso spese energia (€ 2.553,73) e rimborso spese idriche (€ 1.530,00) e le fatture di CP_1 acquisto OP (fornitura elettrica) per complessivi € 5.618,21 e di AQ (fornitura idrica) per complessivi € 3.366,45 ritenendo provate le somministrazioni.
E' di tutta evidenza, quindi, che la prova del credito non si regge esclusivamente sulle fatture come sostenuto con il secondo motivo.
Parte appellante si è limitata a lamentare genericamente l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive senza contestare in maniera specifica le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia reiettiva con riferimento sia alle risultanze probatorie, di natura documentale, valorizzate sia al percorso logico seguito.
E' infondato, infine, il terzo motivo.
Ed invero non sussiste alcuna contraddizione tra l'ordinanza 07.02.2023 con cui il Tribunale non concedeva la provvisoria esecuzione al d.i. n. 819/2021 e la sentenza appellata atteso il contenuto decisorio solo di quest'ultima.
A ciò aggiungasi che il Tribunale ha esaminato l'intero quadro documentale fornito da entrambe le parti.
Ha valorizzato le plurime risultanze di natura documentale suindicate che superano l'assunto della unicità del nastro trasportatore.
A fronte di un compendio probatorio di natura documentale il primo giudice non ha ritenuto la necessità di ammettere altre prove.
Emerge dagli atti che la Curatela, a fronte del disconoscimento del d.d.t. da parte di Pt_1 effettuato con la 'terza' memoria ex art. 183 c.p.c. datata 23.10.2023, ha immediatamente presentato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. con le successive note di trattazione scritta per l'udienza del
07.11.2023 indicando come scrittura di comparazione il contratto dell' 11.05.2020 che attiene alle vicende sottostanti l'emissione della fattura n. 52/2021.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa
(€11.263,32) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimezzata per assenza di istruttoria nel presente grado).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
pagina 4 di 5
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 2081/2024 pubblicata Parte_1
l'11.09.2024, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della
[...]
delle spese del grado che liquida in Parte_3
€ 4.888, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 14.11.2025
Il Presidente est.
ND GO
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