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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1852/2024 R.G.V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giada MONTARULI, giusta procura in C.F._1
atti;
E DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano BASILE., giusta procura in atti;
posta in decisione all'esito del deposito di note disposto in sostituzione dell'udienza del 22.1.2025,
previa trasmissione degli atti al P.M.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 19/04/2024 i coniugi e Parte_1 , unitisi in matrimonio a Tunisi (TUNISIA) in data 12/08/2022 hanno Parte_2
cumulativamente proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51, c.p.c., domanda congiunta di separazione personale e di divorzio, precisando che dalla loro unione non era prole;
hanno chiesto pertanto omologarsi la loro separazione consensuale e pronunciarsi altresì, una volta maturati i presupposti di legge, lo scioglimento del loro matrimonio, alle condizioni indicate in seno al ricorso.
Omologata la separazione consensuale dei coniugi con la sentenza, in atti, resa dal Tribunale di
Catania in data 20.06.2024 e pubblicata l'08.07.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate il 21/01/2025, i coniugi hanno confermato le condizioni già indicate in ricorso anche con riferimento allo scioglimento del matrimonio (ossia senza alcuna previsione di ordine economico) allegando le dichiarazioni, personalmente sottoscritte da ciascuno di essi, di non volersi conciliare.
Ciò posto, ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio, desumendosi dagli atti la protrazione - per il periodo prescritto dalla legge - dello stato di separazione tra le parti (non essendone stata eccepita l'interruzione).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si evince dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, senza altre statuizioni, neppure in ordine alle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473-bis 49 c.p.c., nella causa iscritta al n. 1852/2024 R.G.V.G.:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
a Tunisi (TUNISIA) in data 12/08/2022, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2 Matrimonio dello stato civile del Comune di Catania al n. 254, parte 2, serie C, anno 2022, alle condizioni di cui in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03/02/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher