Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/04/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2260/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2260/2018 promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso come in atti C.F._1
dall'Avv. Filippelli Giancarlo (C.F.: ) e C.F._2
dall'Avv. Loffredo Carmen (C.F.: ) C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Sessa AU (CE) alla Via Garibaldi n. 35;
-attore- contro nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Razzino C.F._4
Gaetano (C.F.: ), elettivamente domiciliato C.F._5
presso lo studio sito in Francolise (CE), al Vico Lucarelli n. 27;
1
legale rapp.te p. t. (C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Renato Iaselli (C.F.: ), e con lui C.F._6
elett.te domiciliata in Caserta, corso Giannone 56;
-convenuti-
NONCHE'
(C.F. P. I.V.A. ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del l.r.p.t. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Magnotta
Antonia (C.F.: ) e domiciliata presso il suo C.F._7
studio sito in Aversa alla Via Roma, 264;
-convenuta e terza chiamata da CP_1
nonché
nata a [...] il [...] (C.F. CP_4
), nata a [...] C.F._8 CP_5 Parte_2
AU (CE) il 02/08/1957 (C.F. ), C.F._9
nato a [...], il [...] Controparte_6
(C.F. ), nata a [...] C.F._10 Parte_3
AU (CE) il 9/5/1965 (C.F. ) C.F._11
rappresentati e difesi in atti dall'Avv. Ponticelli Chiara (C.F.:
) elettivamente domiciliati presso il suo C.F._12
studio sito in Sessa AU (CE) Viale Trieste, Residenza Augustea
A;
-interventori-
CONCLUSIONI: come in atti
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio e la CP_1 Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t. affinché, ritenuta la responsabilità di nella causazione di un incidente CP_1
stradale avvenuto in data 03/04/2016, fossero condannati al risarcimento dei danni.
Più in particolare, quanto ai presupposti di fatto e di diritto dedotti a sostegno della domanda, ha esposto: di essere proprietario del veicolo BMW 118 Tg. CZ993YF, condotto nelle circostanze da
, sul quale viaggiava in qualità trasportato;
che Persona_1
la copre i rischi derivanti dalla circolazione del Controparte_7
veicolo BMW 118 Tg. CZ993YF mentre l'auto Volkswagen Golf Tg.
FB982GR del convenuto era assicurata con la CP_1 [...]
che il sinistro avveniva in Cellole (CE) alle ore 13:50 CP_3
circa, all'altezza dell'incrocio che congiunge Via Milano con Via
Isonzo e Via Salerno.
L'attore in particolare deduceva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, nel mentre era a bordo in qualità di terzo trasportato nel veicolo BMW 118 Tg. CZ993YF di sua proprietà,
l'autovettura Volkswagen Golf Tg. FB982GR di parte convenuta,
3 senza rispettare la segnaletica di Stop, in concomitanza con una condotta di guida caratterizzata da elevata velocità, il veicolo convenuto ha invaso l'incrocio proprio nel momento in cui sopraggiungeva il mezzo attore, impedendone, per effetto dell'impatto, l'adeguata manovrabilità. A seguito dell'urto violento, il mezzo attore ha subito una marcata rotazione, con conseguente avanzamento per una notevole distanza, mentre il veicolo convenuto ha colpito il muretto laterale di un immobile di proprietà degli odierni interventori.
A seguito del brusco impatto, l'attore riportava ingenti danni al veicolo, quantificati al netto della somma già percepita nella fase stragiudiziale in euro 22.456,00, oltre lesioni personali quantificate in euro 409.326,24, oltre interessi legali dal sinistro al saldo. Chiedeva inoltre una provvisionale del 30% quantificata in euro 122.797,87.
L'attore agisce quindi nei confronti della Società Reale Mutua Ass.ni e NN ON ai sensi degli artt. 141 e 149 codice delle assicurazioni.
Si costituiva senza spiegare domanda CP_1
riconvenzionale, impugnando l'avversa domanda e, previa richiesta di autorizzazione, chiamava in causa l' Controparte_8
per essere manlevato dalle richieste risarcitorie avanzate nei suoi confronti. Chiedeva altresì il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e dichiarare l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta per violazione degli artt. 141, 144 e 149 codice delle assicurazioni private e per il mancato esperimento della procedura di negoziazione
4 assistita per violazione dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014. In subordine dichiarare la responsabilità concorsuale ai sensi ex art. 2054 c.2 c.c. vinte le spese e onorari di causa.
Concessa la chiamata si costituiva in giudizio la convenuta CP_9
chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondato in
[...]
fatto e in diritto, eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda per avere l'attore promosso due distinte domande nel medesimo giudizio e chiedeva quindi di essere estromessa dal giudizio. Chiedeva rigettarsi la domanda degli interventori in quanto infondate. In subordine chiede dichiararsi la presunzione di colpa concorrente di entrambi i conducenti nella produzione del danno, compensando interamente le spese e compensi di lite.
Si costituivano gli interventori con intervento volontario principale, chiedendo che fosse accertata la responsabilità del sinistro ai sensi dell'art. 2043 e/o 2054 c.c. e, per l'effetto condannare il responsabile e l'assicurazione o la al pagamento a titolo CP_3 CP_7
di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito del sinistro quantificati in € 6.284,00 o nella diversa somma che sarà stabilita dal
Giudice, vinte le spese e onorari di causa.
Espletata la prova per testi, svolta C.T.U. tecnica cinematica, nonché la C.T.U. medico-legale per accertare i pregiudizi sofferti dall'attore, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda principale eccepita dai convenuti per la cumulabilità delle
5 domande ai sensi degli artt. 141 e 149 del d.lgs. 209/05, nonché per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L'eccezione è fondata.
In primo luogo, bisogna esordire dalla disamina della citazione con la quale ha introdotto il giudizio.
Appare evidente che l'attore agisce ai sensi dell'art. 149 per richiedere i danni subiti al suo veicolo, nonché ai sensi dell'art. 141 d.lgs.
209/05, per richiedere i danni in qualità di terzo trasportato.
Esaminando l'art. 141 c.d.a. la norma così recita: “1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140 c.d.a., a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 c.d.a.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145 c.d.a.
6 L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150 c.d.a.”
Nel caso di specie, però, , oltre che trasportato, è anche Parte_1
proprietario del veicolo e contraente la polizza azionata.
La giurisprudenza ha ribadito che questa norma si applica esclusivamente ai soggetti che non siano né proprietari né conducenti del veicolo.
Ne consegue che non può utilizzare la procedura in esame poiché non è “terzo” ma parte in causa quale responsabile civile del sinistro.
Tra l'altro la citata norma richiedono un diverso accertamento di responsabilità. Invero, mentre nell'art. 144 c.d.a richiede che il danneggiato deve provare che il conducente del veicolo assicurato ha colpa (totale o concorrente) nel verificarsi del sinistro e l'assicuratore convenuto non è responsabile di per sé, ma solo perché garantisce il conducente responsabile. Mentre l'art. 141 c.d.a, prescinde dall'accertamento della responsabilità, ovvero il terzo trasportato ha diritto al risarcimento senza dover dimostrare chi ha torto.
L'assicurazione del veicolo su cui viaggiava paga in automatico, salvo poi potersi rivalere sull'assicuratore del veicolo effettivamente responsabile.
7 Opinando diversamente si violerebbe il successivo disposto della norma suddetta in quanto verrebbe escluso il diritto di rivalsa della compagnia di cui al comma 4°.
L'impresa che ha pagato dovrebbe, infatti, rivalersi su sé stessa rimanendo priva di tutela qualora la responsabilità del sinistro sia ascrivibile al conducente del veicolo vettore e, quindi, al proprietario del medesimo.
Va inoltre evidenziato che la questione della non cumulabilità delle domande di risarcimento ai sensi degli articoli 149 e 141 del Codice delle Assicurazioni Private è stata ampiamente chiarito in sede giurisprudenziale, ribadendo l'inammissibilità del cumulo tra l'azione contrattuale contro il proprio assicuratore e l'azione extracontrattuale contro il responsabile civile, ritenendo tali azioni alternative e non cumulabili.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17963 del 23 giugno 2021, ha evidenziato che l'azione prevista dall'articolo 141 è di carattere eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, applicandosi esclusivamente ai terzi trasportati. Pertanto, alla luce di tali pronunce, si evince che le domande di risarcimento ex art. 149 e art. 141 d.lgs. 209/05 sono alternative e non possono essere cumulate nello stesso procedimento.
Per completezza di ragionamento, va evidenziato che la procedura dell'indennizzo diretto ex art. 149 d.lgs. 209/05, si applica esclusivamente se le lesioni rientrano nei limiti previsti dall'articolo
139 del medesimo Codice, ovvero se si tratta di danni biologici di
8 lieve entità (c.d. micropermanenti) con un'invalidità permanente non superiore al 9%, l'attore quantifica le lesioni pari al 35% di invalidità permanente.
Né potrebbe lo scrivente magistrato, procedere ad una diversa qualificazione della domanda, riconducendo la stessa non al richiamato art. 141 cod. ass. bensì all'art. 144 cod. ass., che riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, e dell'art. 2054 c.c., in tema di responsabilità derivante da circolazione dei veicoli.
Il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda non consente di sostituire la domanda proposta con una diversa, fondata su altra "causa petendi", e dunque di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Nel caso in esame, l'attore, sia nelle memorie presentate ai sensi dell'art. 183, VI° comma, n. 1 c.p.c., sia nelle memorie istruttorie che nelle conclusionali, ha ribadito più volte di aver proposto due distinte domande risarcitorie.
Tale precisione testimonia in maniera inequivocabile l'intento originario dell'attore, il quale si è sempre limitato a formulare richieste esclusivamente nei confronti della conventa CP_7
quale compagnia assicurativa che garantiva per la r.c.a. il veicolo attoreo. Questo atteggiamento contrasta nettamente con il vago insinuare, da parte della costituita che l'attore avrebbe CP_7
inteso citare la compagnia assicurativa del veicolo della parte convenuta.
9 Tale affermazione viene smentita dalle contrariate note difensive dell'attore che contestava tale proposizione più volte, nonché da un'attenta attenta analisi degli atti processuali, in particolare dalla lettura della costituzione in mora, inviata proprio ai sensi ex art. 148
e 149 c.d.a, evidenzia come l'attore abbia sempre mantenuto una posizione costante e circoscritta, interfacciandosi esclusivamente con la per la formulazione delle sue richieste risarcitorie. CP_7
Tale dinamica si evidenzia ulteriormente con la comunicazione in mora del 16 luglio 2016, indirizzata alla e alla Unipol- CP_7
Sai; tuttavia, l'attore ha depositato solo la raccomandata pervenuta dalla (05 agosto 2016), comportamento replicato in CP_7
modo coerente nelle successive comunicazioni.
A questo si aggrega il mancato invito alla negoziazione assistita, come previsto dall'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014 convertito in legge n.
162 del 2014, il quale avrebbe dovuto essere esteso a tutte le parti coinvolte.
È importante precisare che tali atti non risultano nella produzione attorea né nel fascicolo telematico.
Non è superfluo evidenziare come in un contesto di un sinistro stradale, l'omessa predisposizione dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita configura una lacuna processuale che determina l'improcedibilità della domanda. In sostanza, tale obbligo non rappresenta un mero adempimento formale, ma costituisce un presupposto essenziale per l'avvio dell'azione risarcitoria e, la mancata proposta dell'invito all'instaurazione della negoziazione assistita, pregiudica il diritto dell'attore di far valere il proprio merito
10 in sede giudiziale, incidendo sul corretto iter processuale. In assenza di questo fondamentale passaggio, il giudice è tenuto a dichiarare improcedibile la domanda, in linea con i principi di efficienza e sostenibilità del sistema giustizia.
L'omissione dell'invito a stipulare una negoziazione assistita rappresenta una violazione di un presupposto processuale fondamentale, tale da inficiare la procedibilità della domanda. La
Corte ha sottolineato come, in mancanza di tale obbligo, il giudice non possa esaminare il merito della pretesa risarcitoria, in quanto viene meno il requisito della preventiva volontà di conciliazione
(Cass. Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 2892/2016 vedi anche Cass.
Civile, Sez. I, Sentenza n. 21905/2015).
Questo inquadramento normativo evidenzia come il rispetto scrupoloso dei requisiti procedurali rappresenti un elemento imprescindibile per garantire l'accesso al merito e la validità dell'azione risarcitoria. Di conseguenza, in caso di sinistro stradale, una domanda priva dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita risulta procedimentalmente difettosa e, pertanto, inammissibile
Ne consegue che la domanda proposta da è Parte_1
improcedibile.
Visto l'improcedibilità della domanda, anche l'intervento principale segue la stessa sorte.
In via esemplificativa, l'intervento principale è disciplinato dall'art. 105 c.p.c., è un istituto strettamente accessorio alla domanda principale. Questo significa che la validità e la prosecuzione
11 dell'intervento principale dipendono sostanzialmente dalla regolare prosecuzione della domanda principale. Se quest'ultima viene dichiarata improcedibile, l'intervento principale non trova più il supporto processuale necessario e, di conseguenza, decade. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che il terzo interveniente non può far valere il proprio intervento principale in un contesto processuale in cui la causa principale non esiste o è viziata.
L'intervento principale, essendo accessorio, “vive” in funzione della domanda principale. Se quest'ultima è eliminata per improcedibilità, non può esistere un indipendente e autonomo fondamento processuale per l'intervento.
In sintesi, il terzo interveniente perde il supporto procedurale necessario per far valere le proprie ragioni, salvo che non venga opportunamente riqualificato in una nuova, autonoma pretesa, un'ipotesi giurisprudenziale che, per essere ammessa, richiede una specifica riqualificazione autonoma da parte del giudice.
Nel caso in esame, l'intervento è inscindibile dalla domanda principale che richiede un esame nel merito sull' accertamento di responsabilità delle parti ai sensi ex art. 2054 c.c.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, a dichiarare la domanda principale e l'intervento volontario improcedibile.
Le spese del giudizio visto la soccombenza reciproca e la pronuncia in rito possono essere equamente compensate.
P.Q.M
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Il Tribunale Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in
12 narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la domanda di improcedibile;
Parte_1
- dichiara l'intervento volontario improcedibile;
- spese di giudizio compensate tra le parti;
- pone definitivamente in solido le spese di CTU tecnica e CTU medico legale a carico di e . Parte_1 CP_1
Lì, 09/04/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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