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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4281/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Palladio n. Parte_1 C.F._1
15, presso e nello studio dell'Avv. CONTIN MAURO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6, presso e nello studio dell'Avv. SIMIONI LUCA del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA. ) Controparte_2 P.IVA_2
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere: nel merito in via principale
- accertare e dichiarare il legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto di compravendita ex art. 52 Codice del Consumo, esercitato dalla sig.ra in data 05 Febbraio 2021, per tutte le ragioni Parte_1 sopra esposte, con conseguente declaratoria di inefficacia della compravendita conclusa con CP_1 di cui alla fattura n. 7/2021 del 28/01/2021 e del connesso e funzionalmente collegato contratto di
[...] finanziamento concluso con in data 10/07/2020, portante n. 0010273046299140; Controparte_2
- conseguentemente, confermata sin d'ora la disponibilità dell'attrice a restituire il bene oggetto di lite, condannare ed in subordine a restituire a parte attrice ex art. 125 T.U.B. Controparte_2 Controparte_1 la somma versata da quest'ultima in esecuzione del precitato contratto di finanziamento, ad oggi pari ad euro 16.385,70 (sedicimilatrecentottantacinque/70) fatto salvo l'aggiornamento in corso di giudizio, maggioranda per gli ulteriori importi che la IG.ra sarà chiamata a versare per evitare gli Parte_1 effetti pregiudizievoli derivanti dall'intervenuta segnalazione al Sistemi d'Informazione Creditizi (SIC) o ad altre piattaforme di segnalazioni di cattivi pagatori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo;
in via subordinata
- accertare e dichiarare la violazione da parte di delle norme dettate dal Codice del Controparte_1
Consumo ex artt. 128-135 per aver consegnato all'attrice un bene difforme da quello descritto ed oggetto del contratto di compravendita, con conseguente diritto dell'attrice ad una riduzione del prezzo e dell'importo finanziato da (anche ai fini dell'assicurazione Kasko) pari quantomeno al 35% del CP_2 valore complessivo, fatta salva la dimostrazione in giudizio di un deprezzamento maggiore, e così per euro 29.125,68 (diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68);
- conseguentemente condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 od in subordine in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice Controparte_2 il predetto importo di euro 29.125,68 (diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68), od il diverso maggior importo che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali conteggiati dalla debenza al saldo;
- in via ulteriormente gradata, condannarsi a tenere indenne l'odierna attrice nei Controparte_1 confronti di sino a concorrenza del precitato importo complessivo di euro 29.125,68 Controparte_2
(diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali conteggiati dalla debenza al saldo;
in via ulteriormente subordinata
- accertarsi e dichiararsi, per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, l'annullabilità per dolo ex art. 1349 cod. civ. del contratto di compravendita intervenuto tra la sig.ra ed Parte_1
avente ad oggetto la compravendita del veicolo BMW x1 xDrive meglio descritto in Controparte_1 narrativa, nonché la risoluzione/cessazione di efficacia dei collegati contratti di finanziamento ed assicurativo, rispettivamente intervenuti, da un lato, tra la sig.ra e e Parte_1 Controparte_2 dall'altro, tra la sig.ra e;
Parte_1 Controparte_3
pagina 2 di 8 - conseguentemente, confermata sin d'ora la disponibilità dell'attrice a restituire il bene oggetto di lite, condannare , ed in subordine a restituire a parte attrice la somma versata da CP_2 Controparte_1 quest'ultima in esecuzione del precitato contratto di finanziamento e così per euro 16.385,70 (sedicimilatrecentottantacinque/70), ovvero la maggiore somma che risulterà versata all'esito del giudizio, come da contratto concluso in data 10 Luglio 2020, anche per evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'intervenuta segnalazione al Sistemi d'Informazione Creditizi (SIC) o ad altre piattaforme di segnalazioni di cattivi pagatori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti dalla debenza al saldo;
in ogni caso
- accertarsi e dichiararsi i danni tutti arrecati all'odierna attrice in ragione della compravendita per cui è causa, nonché in ragione dell'annessa stipula del contratto di finanziamento e del contratto assicurativo siglati nel medesimo contesto, oltre che in ragione della tardiva immatricolazione del veicolo a proprio nome con targa italiana;
- conseguentemente condannarsi le convenute e ciascuna per quanto di Controparte_1 Controparte_2 competenza, a rifondere in favore dell'attrice la somma di euro 29.125,68 (diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68) ovverosia, euro 26.745,68 (pari al 35% del finanziamento erogato) + euro 2.380,00 (pari al 35% dell'anticipo versato al fornitore di euro 6.800,00), oltre Controparte_1 all'ulteriore pregiudizio economico subito dall'attrice - ad esempio, mancato godimento assicurazione, costo di passaggio di proprietà, iscrizione al P.R.A., manutenzioni dell'autoveicolo, opere di riparazione (e così, costo di riparazione carrozzeria danneggiata dalla grandine etc) - che si quantificata in un importo non inferiore ad euro 10.000,00, importo maggiorando per rivalutazione monetaria ed interessi legali della debenza al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A.”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione:
1) rigettarsi le domande formulate dalla sig.ra in quanto del tutto prive di fondamento in Parte_1 fatto ed in diritto;
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, tenersi conto, ai fini della determinazione del rapporto dare-avere tra le parti e della equa e proporzionata determinazione delle reciproche prestazioni restitutorie, della circostanza che la sig.ra ha fatto uso della autovettura BMW modello X1 XDrive 25d telaio n. WBAJJ310703L62310 Parte_1
a far data dal 10/7/2020 e per tutta la durata del presente giudizio e, quindi, del chilometraggio, delle condizioni e dello stato di usura attuali della stessa, e della differenza di valore anche a fronte della svalutazione medio tempore intervenuta;
3) spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essersi recata nel giugno 2020 Parte_1
pagina 3 di 8 presso il concessionario per l'acquisto di un'autovettura nuova;
che ivi tale Controparte_1 Per_1
aveva proposto un modello BMW X1 xDrive al prezzo di € 76.416,24 da versare tramite
[...]
finanziamento di di cui € 52.200,00 da corrispondere al rivenditore a titolo di prezzo Controparte_2
agevolato del veicolo al netto dell'anticipo di € 6.800,00 già incassato, € 7.363,20 da corrispondere a a titolo di premio assicurativo e la cui restante quota doveva essere imputata invece a CP_3
interessi e spese del finanziamento medesimo;
che in data 10.7.2020 erano stati quindi sottoscritti i contratti di finanziamento e di assicurazione ed era stata consegnata l'auto ancora munita di targa tedesca, con la rassicurazione che l'immatricolazione con targa italiana sarebbe stata effettuata in breve tempo a cura e spese del concessionario;
che dall'agosto 2020 aveva così iniziato ad Controparte_2
addebitare sul conto corrente dell'attrice le rate mensili pattuite;
che solo in data 9.1.2021, a seguito di plurimi solleciti, aveva chiesto la consegna del veicolo per procedere Controparte_1
all'immatricolazione italiana dello stesso;
che la relativa istanza era stata però formalizzata da controparte solo in data 3.2.2021 e successivamente evasa in data 25.2.2021, benchè nel frattempo, e segnatamente in data 10.2.2021, l'attrice avesse manifestato la propria legittima volontà di recedere dal contratto di compravendita ai sensi dell'art. 52 cod. cons.; che la stessa aveva infatti scoperto che il veicolo in questione non era nuovo bensì fabbricato nell'ottobre 2019 e immatricolato in Germania in data 21.7.2020 quale vettura c.d. demo, nonostante il collegato contratto di assicurazione riguardasse il CP_ veicolo in quanto immatricolato in;
che dunque, in violazione dell'art. 129 cod. cons., era stato consegnato un bene difforme da quello concordato. chiedeva dunque: che venisse Parte_1
dichiarato il legittimo esercizio del diritto di recesso a far data dall'emissione della fattura di vendita in data 28.1.2021, con conseguente caducazione anche dei contratti collegati di finanziamento e di assicurazione e con conseguente restituzione, a fronte della retrocessione del veicolo, della somma di €
16.385,70 versata a a titolo di pagamento rateale del finanziamento, oltre interessi legali Controparte_2
e rivalutazione monetaria;
che venisse disposta una riduzione del prezzo di acquisto e del collegato finanziamento nella misura del 35% per la consegna di un bene difforme da quello pattuito, con conseguente condanna delle controparti a restituire la somma di € 29.125,68 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in subordine condannando a tenere indenne Controparte_1 Parte_1
rispetto all'obbligo di versare a il suddetto importo;
che venissero annullati per dolo ex Controparte_2
art. 1349 c.c. tutti contratti dedotti in causa, con conseguente condanna delle convenute a restituire pagina 4 di 8 all'attrice, a fronte della retrocessione del veicolo, la somma di € 16.385,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che in ogni caso venissero condannate le società convenute a risarcire l'attrice del danno pari a € 29.125,68 per la consegna di un bene difforme da quello concordato e del danno ulteriore pari a € 10.000,00 per gli ulteriori pregiudizi economici da individuare nel corso del giudizio, pur sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: che nel giugno 2020 la stessa controparte, recatasi in Controparte_1
concessionaria e visionate alcune offerte, aveva optato per l'acquisto di un veicolo c.d. demo in quanto immediatamente disponibile per la consegna e ad un prezzo sensibilmente scontato rispetto a quello di listino;
che aveva altresì acconsentito a mantenere la targa tedesca per sei mesi, in accordo Parte_1
con una policy della casa madre, effettuando in seguito l'immatricolazione con targa italiana al costo di
€ 1.600,00 a proprio carico;
che la medesima attrice aveva inoltre chiesto ad di istruire Controparte_1
la pratica per acquistare l'autovettura ricorrendo ad un finanziamento;
che il veicolo veniva dunque acquistato dal rivenditore tedesco e consegnato a luglio 2020, previa sua verifica e accettazione da parte dell'acquirente; che al termine dei sei mesi previsti, durante i quali l'attrice aveva maturato una percorrenza di circa 15.000 km, aveva tempestivamente avviato la pratica di Controparte_1
immatricolazione con targa italiana, rallentata dagli effetti dell'epidemia da Covid-19, mettendo comunque a disposizione della cliente una vettura sostitutiva;
che dopo l'esito positivo della pratica, e nonostante il recesso medio tempore asseritamente esercitato dalla controparte, la vettura BMW era stata ritirata dall'acquirente e regolarmente dalla stessa utilizzata fino all'instaurazione del presente giudizio ad oltre un anno di distanza;
che il diritto di recesso ex art. 52 cod. cons. non poteva essere esercitato perché il contratto era stato negoziato nei locali dell'impresa, differentemente da quanto presupposto dalla citata disposizione;
che inoltre era decorso il termine decadenziale ivi indicato e comunque l'art. 1373 c.c. impediva il potere di recedere da un contratto dopo che ne fosse principiata l'esecuzione; che la vettura consegnata era esattamente quella concordata tra le parti e non era invece una vettura “usata” in quanto tale dicitura sul libretto di circolazione significava solo che era già intervenuta una precedente immatricolazione, appunto quella tedesca del modello demo;
che anzi il veicolo non aveva percorso strada prima della sua consegna all'attrice e non aveva maturato alcun chilometraggio;
che non sussistevano i presupposti normativi né per l'annullamento dei contratti dedotti in giudizio né per il risarcimento dei danni dedotti genericamente da controparte. La società convenuta pagina 5 di 8 chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione della pretesa avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di non costituitasi in giudizio, ne Controparte_2
dichiarava la contumacia.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. venivano assunte le prove orali parzialmente ammesse e veniva ordinato al Pubblico Registro Automobilistico di Vicenza di esibire la documentazione inerente al veicolo de quo. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto esaminata la domanda attorea di accertamento del legittimo esercizio in data 10.2.2021 (doc. 12 attoreo) del diritto di recesso dal contratto di compravendita del veicolo per cui è causa. Trattasi di domanda inaccoglibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) non è applicabile al caso di specie, in quanto testualmente riferibile ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, così come definiti all'art. 45, lett. “h” e “i” del medesimo Codice del Consumo. Viceversa, è la stessa attrice a dichiarare, fin dal proprio atto di citazione, di aver negoziato la compravendita dell'autovettura presso la concessionaria di parte convenuta. A tal proposito, si dissente dall'interpretazione proposta dall'attrice nella propria prima memoria ex art. 183 c.p.c., secondo cui la ratio della norma in questione sarebbe quella di tutelare il consumatore che non abbia avuto un contatto diretto con il bene acquistato prima della conclusione dell'accordo negoziale, essendo viceversa la disciplina del recesso consumeristico posta a tutela del consumatore che sia stato “colto di sorpresa” da una proposta contrattuale che lo abbia raggiunto presso i luoghi di svolgimento delle sue attività personali, invece che essere stata dallo stesso ricercata presso i locali commerciali dell'impresa fornitrice dei beni o dei servizi acquistati. E tale “effetto sorpresa” non può ravvisarsi nel caso di specie, alla luce dell'articolazione della durata delle trattative negoziali intercorse tra le parti prima della conclusione dell'affare.
In secondo luogo, l'art. 52, c. 2, lett. b), cod. cons. prevede espressamente che il termine di quattordici giorni per esercitare il diritto di recesso decorre, nel caso dei contratti di compravendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene (ravvisandosi peraltro una sorta di parallelismo pagina 6 di 8 con il disposto dell'art. 1373, c. 1, c.c. secondo cui la facoltà di recedere da un contratto non può essere esercitata quando il contratto medesimo abbia avuto un principio di esecuzione, come avviene appunto in caso di consegna della res compravenduta). Pertanto, essendo entrata in possesso Parte_1
dell'autovettura nel luglio 2020, il recesso esercitato nel febbraio 2021 sarebbe in ogni caso tardivo.
Va rigettata anche la domanda attorea di riduzione del prezzo di vendita e dell'importo finanziato da per effetto della consegna da parte di di un veicolo usato e quindi Controparte_2 Controparte_1
difforme da quello nuovo che sarebbe stato oggetto dell'accordo negoziale tra le parti.
Ebbene, dalla visura trasmessa dal Pubblico Registro Automobilistico in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal giudicante emerge che il veicolo de quo, prodotto in data 1.10.2019, venne immatricolato per la prima volta nella Repubblica Federale Tedesca in data 21.07.2020. Entrambe le parti in causa hanno dedotto che ritirò il veicolo medesimo in data 10.07.2020. Prima della Parte_1
consegna all'acquirente, dunque, il veicolo non poteva circolare e parte attrice non ha d'altronde dimostrato che lo stesso abbia circolato, maturando il relativo chilometraggio.
La scansione degli avvenimenti testè esposta è coerente piuttosto con la riconducibilità della vettura acquistata da alla categoria delle vetture c.d. demo, ossia destinate all'esibizione nei locali Parte_1
dei concessionari automobilistici per finalità commerciali. E dalle testimonianze escusse in corso di causa
è emerso che le parti avessero precisamente concordato la compravendita di un modello demo (cfr. in particolare la deposizione testimoniale del teste di cui non va ritenuta l'incapacità ad Testimone_1
agire eccepita da parte attrice, in quanto lo stesso riveste il ruolo mero socio di minoranza, e non quello di legale rappresentante, della società convenuta;
viceversa, la testimonianza di risulta Testimone_2
scarsamente attendibile, in quanto riportata de relato actoris, in quanto la fonte sarebbe Persona_2
marito di , che solo da quest'ultima potrebbe aver appreso le circostanze riferite dal teste Parte_1
citato).
Non si ravvisa pertanto alcuna difformità tra il bene compravenduto e quello consegnato all'odierna attrice, con l'effetto che va rigettata sia la domanda in esame sia - per le medesime ragioni - quella attorea svolta in ulteriore subordine per ottenere l'annullamento dei contratti stipulati nell'ambito della vicenda per cui è lite, non ravvisandosi nel caso di specie alcun artifizio o raggiro che possano aver alterato il consenso contrattuale dell'odierna attrice (validamente maturato, dunque, rispetto all'acquisto di una vettura demo).
pagina 7 di 8 Tale ultima domanda va rigettata, così come l'ulteriore domanda risarcitoria proposta da , Parte_1
anche perché dall'escussione testimoniale è emerso che l'acquirente fosse consapevole e concorde rispetto alla condizione per cui la vettura avrebbe dovuto mantenere la targa tedesca per sei mesi e sarebbe stata immatricolata con targa italiana solo successivamente (cfr. deposizione testimoniale - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare - del teste in risposta ai capitoli 7 e 8 della Testimone_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta).
Accertata la validità del contratto di compravendita e il regolare adempimento da parte della venditrice convenuta, le ulteriori domande attoree relative ai contratti collegati di finanziamento e di assicurazione debbono essere parimenti rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite tra le parti costituite in giudizio vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal Parte_1
D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande avanzate da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
[...]
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese di lite relative al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Vicenza, in data 26 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Corso Palladio n. Parte_1 C.F._1
15, presso e nello studio dell'Avv. CONTIN MAURO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Castello di Godego (TV), Piazza XI Febbraio n. 6, presso e nello studio dell'Avv. SIMIONI LUCA del Foro di Treviso, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA. ) Controparte_2 P.IVA_2
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così decidere: nel merito in via principale
- accertare e dichiarare il legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto di compravendita ex art. 52 Codice del Consumo, esercitato dalla sig.ra in data 05 Febbraio 2021, per tutte le ragioni Parte_1 sopra esposte, con conseguente declaratoria di inefficacia della compravendita conclusa con CP_1 di cui alla fattura n. 7/2021 del 28/01/2021 e del connesso e funzionalmente collegato contratto di
[...] finanziamento concluso con in data 10/07/2020, portante n. 0010273046299140; Controparte_2
- conseguentemente, confermata sin d'ora la disponibilità dell'attrice a restituire il bene oggetto di lite, condannare ed in subordine a restituire a parte attrice ex art. 125 T.U.B. Controparte_2 Controparte_1 la somma versata da quest'ultima in esecuzione del precitato contratto di finanziamento, ad oggi pari ad euro 16.385,70 (sedicimilatrecentottantacinque/70) fatto salvo l'aggiornamento in corso di giudizio, maggioranda per gli ulteriori importi che la IG.ra sarà chiamata a versare per evitare gli Parte_1 effetti pregiudizievoli derivanti dall'intervenuta segnalazione al Sistemi d'Informazione Creditizi (SIC) o ad altre piattaforme di segnalazioni di cattivi pagatori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al saldo;
in via subordinata
- accertare e dichiarare la violazione da parte di delle norme dettate dal Codice del Controparte_1
Consumo ex artt. 128-135 per aver consegnato all'attrice un bene difforme da quello descritto ed oggetto del contratto di compravendita, con conseguente diritto dell'attrice ad una riduzione del prezzo e dell'importo finanziato da (anche ai fini dell'assicurazione Kasko) pari quantomeno al 35% del CP_2 valore complessivo, fatta salva la dimostrazione in giudizio di un deprezzamento maggiore, e così per euro 29.125,68 (diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68);
- conseguentemente condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 od in subordine in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attrice Controparte_2 il predetto importo di euro 29.125,68 (diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68), od il diverso maggior importo che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali conteggiati dalla debenza al saldo;
- in via ulteriormente gradata, condannarsi a tenere indenne l'odierna attrice nei Controparte_1 confronti di sino a concorrenza del precitato importo complessivo di euro 29.125,68 Controparte_2
(diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali conteggiati dalla debenza al saldo;
in via ulteriormente subordinata
- accertarsi e dichiararsi, per tutto quanto esposto nella narrativa del presente atto, l'annullabilità per dolo ex art. 1349 cod. civ. del contratto di compravendita intervenuto tra la sig.ra ed Parte_1
avente ad oggetto la compravendita del veicolo BMW x1 xDrive meglio descritto in Controparte_1 narrativa, nonché la risoluzione/cessazione di efficacia dei collegati contratti di finanziamento ed assicurativo, rispettivamente intervenuti, da un lato, tra la sig.ra e e Parte_1 Controparte_2 dall'altro, tra la sig.ra e;
Parte_1 Controparte_3
pagina 2 di 8 - conseguentemente, confermata sin d'ora la disponibilità dell'attrice a restituire il bene oggetto di lite, condannare , ed in subordine a restituire a parte attrice la somma versata da CP_2 Controparte_1 quest'ultima in esecuzione del precitato contratto di finanziamento e così per euro 16.385,70 (sedicimilatrecentottantacinque/70), ovvero la maggiore somma che risulterà versata all'esito del giudizio, come da contratto concluso in data 10 Luglio 2020, anche per evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'intervenuta segnalazione al Sistemi d'Informazione Creditizi (SIC) o ad altre piattaforme di segnalazioni di cattivi pagatori, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti dalla debenza al saldo;
in ogni caso
- accertarsi e dichiararsi i danni tutti arrecati all'odierna attrice in ragione della compravendita per cui è causa, nonché in ragione dell'annessa stipula del contratto di finanziamento e del contratto assicurativo siglati nel medesimo contesto, oltre che in ragione della tardiva immatricolazione del veicolo a proprio nome con targa italiana;
- conseguentemente condannarsi le convenute e ciascuna per quanto di Controparte_1 Controparte_2 competenza, a rifondere in favore dell'attrice la somma di euro 29.125,68 (diconsi euro ventinovemilacentoventicinque/68) ovverosia, euro 26.745,68 (pari al 35% del finanziamento erogato) + euro 2.380,00 (pari al 35% dell'anticipo versato al fornitore di euro 6.800,00), oltre Controparte_1 all'ulteriore pregiudizio economico subito dall'attrice - ad esempio, mancato godimento assicurazione, costo di passaggio di proprietà, iscrizione al P.R.A., manutenzioni dell'autoveicolo, opere di riparazione (e così, costo di riparazione carrozzeria danneggiata dalla grandine etc) - che si quantificata in un importo non inferiore ad euro 10.000,00, importo maggiorando per rivalutazione monetaria ed interessi legali della debenza al saldo;
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A.”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione:
1) rigettarsi le domande formulate dalla sig.ra in quanto del tutto prive di fondamento in Parte_1 fatto ed in diritto;
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande avversarie, tenersi conto, ai fini della determinazione del rapporto dare-avere tra le parti e della equa e proporzionata determinazione delle reciproche prestazioni restitutorie, della circostanza che la sig.ra ha fatto uso della autovettura BMW modello X1 XDrive 25d telaio n. WBAJJ310703L62310 Parte_1
a far data dal 10/7/2020 e per tutta la durata del presente giudizio e, quindi, del chilometraggio, delle condizioni e dello stato di usura attuali della stessa, e della differenza di valore anche a fronte della svalutazione medio tempore intervenuta;
3) spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di essersi recata nel giugno 2020 Parte_1
pagina 3 di 8 presso il concessionario per l'acquisto di un'autovettura nuova;
che ivi tale Controparte_1 Per_1
aveva proposto un modello BMW X1 xDrive al prezzo di € 76.416,24 da versare tramite
[...]
finanziamento di di cui € 52.200,00 da corrispondere al rivenditore a titolo di prezzo Controparte_2
agevolato del veicolo al netto dell'anticipo di € 6.800,00 già incassato, € 7.363,20 da corrispondere a a titolo di premio assicurativo e la cui restante quota doveva essere imputata invece a CP_3
interessi e spese del finanziamento medesimo;
che in data 10.7.2020 erano stati quindi sottoscritti i contratti di finanziamento e di assicurazione ed era stata consegnata l'auto ancora munita di targa tedesca, con la rassicurazione che l'immatricolazione con targa italiana sarebbe stata effettuata in breve tempo a cura e spese del concessionario;
che dall'agosto 2020 aveva così iniziato ad Controparte_2
addebitare sul conto corrente dell'attrice le rate mensili pattuite;
che solo in data 9.1.2021, a seguito di plurimi solleciti, aveva chiesto la consegna del veicolo per procedere Controparte_1
all'immatricolazione italiana dello stesso;
che la relativa istanza era stata però formalizzata da controparte solo in data 3.2.2021 e successivamente evasa in data 25.2.2021, benchè nel frattempo, e segnatamente in data 10.2.2021, l'attrice avesse manifestato la propria legittima volontà di recedere dal contratto di compravendita ai sensi dell'art. 52 cod. cons.; che la stessa aveva infatti scoperto che il veicolo in questione non era nuovo bensì fabbricato nell'ottobre 2019 e immatricolato in Germania in data 21.7.2020 quale vettura c.d. demo, nonostante il collegato contratto di assicurazione riguardasse il CP_ veicolo in quanto immatricolato in;
che dunque, in violazione dell'art. 129 cod. cons., era stato consegnato un bene difforme da quello concordato. chiedeva dunque: che venisse Parte_1
dichiarato il legittimo esercizio del diritto di recesso a far data dall'emissione della fattura di vendita in data 28.1.2021, con conseguente caducazione anche dei contratti collegati di finanziamento e di assicurazione e con conseguente restituzione, a fronte della retrocessione del veicolo, della somma di €
16.385,70 versata a a titolo di pagamento rateale del finanziamento, oltre interessi legali Controparte_2
e rivalutazione monetaria;
che venisse disposta una riduzione del prezzo di acquisto e del collegato finanziamento nella misura del 35% per la consegna di un bene difforme da quello pattuito, con conseguente condanna delle controparti a restituire la somma di € 29.125,68 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in subordine condannando a tenere indenne Controparte_1 Parte_1
rispetto all'obbligo di versare a il suddetto importo;
che venissero annullati per dolo ex Controparte_2
art. 1349 c.c. tutti contratti dedotti in causa, con conseguente condanna delle convenute a restituire pagina 4 di 8 all'attrice, a fronte della retrocessione del veicolo, la somma di € 16.385,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
che in ogni caso venissero condannate le società convenute a risarcire l'attrice del danno pari a € 29.125,68 per la consegna di un bene difforme da quello concordato e del danno ulteriore pari a € 10.000,00 per gli ulteriori pregiudizi economici da individuare nel corso del giudizio, pur sempre oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, replicava: che nel giugno 2020 la stessa controparte, recatasi in Controparte_1
concessionaria e visionate alcune offerte, aveva optato per l'acquisto di un veicolo c.d. demo in quanto immediatamente disponibile per la consegna e ad un prezzo sensibilmente scontato rispetto a quello di listino;
che aveva altresì acconsentito a mantenere la targa tedesca per sei mesi, in accordo Parte_1
con una policy della casa madre, effettuando in seguito l'immatricolazione con targa italiana al costo di
€ 1.600,00 a proprio carico;
che la medesima attrice aveva inoltre chiesto ad di istruire Controparte_1
la pratica per acquistare l'autovettura ricorrendo ad un finanziamento;
che il veicolo veniva dunque acquistato dal rivenditore tedesco e consegnato a luglio 2020, previa sua verifica e accettazione da parte dell'acquirente; che al termine dei sei mesi previsti, durante i quali l'attrice aveva maturato una percorrenza di circa 15.000 km, aveva tempestivamente avviato la pratica di Controparte_1
immatricolazione con targa italiana, rallentata dagli effetti dell'epidemia da Covid-19, mettendo comunque a disposizione della cliente una vettura sostitutiva;
che dopo l'esito positivo della pratica, e nonostante il recesso medio tempore asseritamente esercitato dalla controparte, la vettura BMW era stata ritirata dall'acquirente e regolarmente dalla stessa utilizzata fino all'instaurazione del presente giudizio ad oltre un anno di distanza;
che il diritto di recesso ex art. 52 cod. cons. non poteva essere esercitato perché il contratto era stato negoziato nei locali dell'impresa, differentemente da quanto presupposto dalla citata disposizione;
che inoltre era decorso il termine decadenziale ivi indicato e comunque l'art. 1373 c.c. impediva il potere di recedere da un contratto dopo che ne fosse principiata l'esecuzione; che la vettura consegnata era esattamente quella concordata tra le parti e non era invece una vettura “usata” in quanto tale dicitura sul libretto di circolazione significava solo che era già intervenuta una precedente immatricolazione, appunto quella tedesca del modello demo;
che anzi il veicolo non aveva percorso strada prima della sua consegna all'attrice e non aveva maturato alcun chilometraggio;
che non sussistevano i presupposti normativi né per l'annullamento dei contratti dedotti in giudizio né per il risarcimento dei danni dedotti genericamente da controparte. La società convenuta pagina 5 di 8 chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione della pretesa avversaria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di non costituitasi in giudizio, ne Controparte_2
dichiarava la contumacia.
All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c. venivano assunte le prove orali parzialmente ammesse e veniva ordinato al Pubblico Registro Automobilistico di Vicenza di esibire la documentazione inerente al veicolo de quo. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto esaminata la domanda attorea di accertamento del legittimo esercizio in data 10.2.2021 (doc. 12 attoreo) del diritto di recesso dal contratto di compravendita del veicolo per cui è causa. Trattasi di domanda inaccoglibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) non è applicabile al caso di specie, in quanto testualmente riferibile ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, così come definiti all'art. 45, lett. “h” e “i” del medesimo Codice del Consumo. Viceversa, è la stessa attrice a dichiarare, fin dal proprio atto di citazione, di aver negoziato la compravendita dell'autovettura presso la concessionaria di parte convenuta. A tal proposito, si dissente dall'interpretazione proposta dall'attrice nella propria prima memoria ex art. 183 c.p.c., secondo cui la ratio della norma in questione sarebbe quella di tutelare il consumatore che non abbia avuto un contatto diretto con il bene acquistato prima della conclusione dell'accordo negoziale, essendo viceversa la disciplina del recesso consumeristico posta a tutela del consumatore che sia stato “colto di sorpresa” da una proposta contrattuale che lo abbia raggiunto presso i luoghi di svolgimento delle sue attività personali, invece che essere stata dallo stesso ricercata presso i locali commerciali dell'impresa fornitrice dei beni o dei servizi acquistati. E tale “effetto sorpresa” non può ravvisarsi nel caso di specie, alla luce dell'articolazione della durata delle trattative negoziali intercorse tra le parti prima della conclusione dell'affare.
In secondo luogo, l'art. 52, c. 2, lett. b), cod. cons. prevede espressamente che il termine di quattordici giorni per esercitare il diritto di recesso decorre, nel caso dei contratti di compravendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene (ravvisandosi peraltro una sorta di parallelismo pagina 6 di 8 con il disposto dell'art. 1373, c. 1, c.c. secondo cui la facoltà di recedere da un contratto non può essere esercitata quando il contratto medesimo abbia avuto un principio di esecuzione, come avviene appunto in caso di consegna della res compravenduta). Pertanto, essendo entrata in possesso Parte_1
dell'autovettura nel luglio 2020, il recesso esercitato nel febbraio 2021 sarebbe in ogni caso tardivo.
Va rigettata anche la domanda attorea di riduzione del prezzo di vendita e dell'importo finanziato da per effetto della consegna da parte di di un veicolo usato e quindi Controparte_2 Controparte_1
difforme da quello nuovo che sarebbe stato oggetto dell'accordo negoziale tra le parti.
Ebbene, dalla visura trasmessa dal Pubblico Registro Automobilistico in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal giudicante emerge che il veicolo de quo, prodotto in data 1.10.2019, venne immatricolato per la prima volta nella Repubblica Federale Tedesca in data 21.07.2020. Entrambe le parti in causa hanno dedotto che ritirò il veicolo medesimo in data 10.07.2020. Prima della Parte_1
consegna all'acquirente, dunque, il veicolo non poteva circolare e parte attrice non ha d'altronde dimostrato che lo stesso abbia circolato, maturando il relativo chilometraggio.
La scansione degli avvenimenti testè esposta è coerente piuttosto con la riconducibilità della vettura acquistata da alla categoria delle vetture c.d. demo, ossia destinate all'esibizione nei locali Parte_1
dei concessionari automobilistici per finalità commerciali. E dalle testimonianze escusse in corso di causa
è emerso che le parti avessero precisamente concordato la compravendita di un modello demo (cfr. in particolare la deposizione testimoniale del teste di cui non va ritenuta l'incapacità ad Testimone_1
agire eccepita da parte attrice, in quanto lo stesso riveste il ruolo mero socio di minoranza, e non quello di legale rappresentante, della società convenuta;
viceversa, la testimonianza di risulta Testimone_2
scarsamente attendibile, in quanto riportata de relato actoris, in quanto la fonte sarebbe Persona_2
marito di , che solo da quest'ultima potrebbe aver appreso le circostanze riferite dal teste Parte_1
citato).
Non si ravvisa pertanto alcuna difformità tra il bene compravenduto e quello consegnato all'odierna attrice, con l'effetto che va rigettata sia la domanda in esame sia - per le medesime ragioni - quella attorea svolta in ulteriore subordine per ottenere l'annullamento dei contratti stipulati nell'ambito della vicenda per cui è lite, non ravvisandosi nel caso di specie alcun artifizio o raggiro che possano aver alterato il consenso contrattuale dell'odierna attrice (validamente maturato, dunque, rispetto all'acquisto di una vettura demo).
pagina 7 di 8 Tale ultima domanda va rigettata, così come l'ulteriore domanda risarcitoria proposta da , Parte_1
anche perché dall'escussione testimoniale è emerso che l'acquirente fosse consapevole e concorde rispetto alla condizione per cui la vettura avrebbe dovuto mantenere la targa tedesca per sei mesi e sarebbe stata immatricolata con targa italiana solo successivamente (cfr. deposizione testimoniale - della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare - del teste in risposta ai capitoli 7 e 8 della Testimone_1
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta).
Accertata la validità del contratto di compravendita e il regolare adempimento da parte della venditrice convenuta, le ulteriori domande attoree relative ai contratti collegati di finanziamento e di assicurazione debbono essere parimenti rigettate.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite tra le parti costituite in giudizio vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal Parte_1
D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande avanzate da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
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2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € Parte_1 Controparte_1
14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
3. nulla sulle spese di lite relative al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Vicenza, in data 26 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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