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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4522/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4522/2025 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale di (C.F. Persona_1
) E (C.F. ), rapp.ti e C.F._2 Parte_2 C.F._3 difesi come in atti dagli Avv.ti Carlo Annunziata e Gabriella Pelosi, elettivamente domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE –
[...]
[...]
[...]
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] Controparte_15 Controparte_16
RESISTENTI CONTUMACI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4522/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2025 , in proprio e quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale di , e Persona_1 Parte_2
(rispettivamente madre, sorella e fratello dell'interdicendo) hanno adito ex art. 417
c.c. e 473-bis.52 c.p.c. l'intestato Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di [nato ad TO RA (SA) in [...] Controparte_1
23.7.2005 (C.F. ) e residente in [...]
Nicola n. 3] in quanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 414 c.c. poiché il predetto è affetto da sindrome dello spettro autistico. I ricorrenti chiedevano, altresì, che venisse nominata tutrice provvisoria la madre dell'interdicendo.
(interdicendo) restava contumace. Controparte_1
Alla udienza del 25.9.2025 venivano sentite tutte le parti costituite nonché
NN IA (padre dell'interdicendo) comparso personalmente alla udienza.
Alla medesima udienza si procedeva all'esame dell'interdicendo.
Di seguito, in data 3.10.2025 perveniva il parere del PM in Sede.
Alla udienza del 4.11.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a
2 Proc. R.G. n. 4522/2025
dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro,
3 Proc. R.G. n. 4522/2025
limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (cfr. Corte Cost. 30.11.2005 n. 440).
Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/03/2020, n. 6079; Cass. civ., sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Pertanto, le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti rispetto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, sono ormai da considerarsi figure residuali, da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione. Se ne deduce che dovendo - nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento - il criterio selettivo essere rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità, l'amministrazione di sostegno appare senz'altro strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale del maggior rispetto della dignità dell'individuo.
La differenza tra i due istituti di tutela non è di ordine “quantitativo”, vale a dire fondata sulla minore o maggiore disabilità psico – fisica ma bensì, nella logica residuale voluta dal legislatore, da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura della persona.
Al riguardo, all'udienza del 25.9.2025 è stato effettuato l'esame dell'interdicendo, principale fonte di convincimento del Giudice, che ha evidenziato come egli abbia dei deficit cognitivi tali da elidere completamente la sua capacità di intendere e di volere. Lo stesso è apparso, infatti, disorientato e incapace di rispondere alle domande che gli venivano poste, limitandosi ad esprimersi unicamente tramite vocalizzi non comprensibili.
4 Proc. R.G. n. 4522/2025
Tuttavia, l'interdicendo, sebbene sia affetto da una grave patologia che ex se legittimerebbe anche la pronuncia di interdizione, non risulta essere titolare di un patrimonio difficile da gestire (è titolare unicamente della indennità di accompagnamento pari a 531,00 euro mensili e non ha proprietà immobiliari) ed è circondato da una compagine familiare priva di contrasti e fonte di costante protezione, affetto e cure. In definitiva, le sue esigenze possono essere soddisfatte con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza.
Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso per interdizione ma, in virtù delle considerazioni che precedono, sulla base dell'art. 418, co 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare competente, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico in via definitiva e l'indicazione dei relativi poteri.
A tal proposito deve dirsi che appare necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio attese le problematiche connesse alla riscossione della indennità di accompagnamento e ad altri eventuali futuri emolumenti spettanti a indispensabili per far fronte alle sue esigenze CP_1 quotidiane. Al riguardo, in conformità alla disponibilità manifestata, il Tribunale dispone la nomina della madre [nata a [...] il [...] (CF. Parte_1
) ed ivi residente a[...]] ad C.F._1 amministratore di sostegno provvisorio del figlio attribuendo alla medesima i seguenti compiti nelle more del procedimento per amministrazione di sostegno:
a) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza dello stesso a titolo di pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti di pertinenza del beneficiario che verranno estinti;
preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme necessarie per la cura e il mantenimento di quest'ultimo;
5 Proc. R.G. n. 4522/2025
b) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locale che centrale;
c) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo ad assisterlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso per interdizione proposto nei confronti di [nato Controparte_1 ad TO RA (SA) in data 23.7.2005 (C.F. ) e residente C.F._4 in Salerno alla Via Granati Nicola n. 3];
- nomina [nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...]] amministratore di sostegno provvisorio del figlio [nato ad [...] in data [...] Controparte_1
(C.F. ) e residente in [...]], C.F._4 con gli specifici compiti di cui in parte motiva;
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la presente sentenza) al Giudice Tutelare;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4522/2025 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale di (C.F. Persona_1
) E (C.F. ), rapp.ti e C.F._2 Parte_2 C.F._3 difesi come in atti dagli Avv.ti Carlo Annunziata e Gabriella Pelosi, elettivamente domiciliati come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE –
[...]
[...]
[...]
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, ,
[...] Controparte_15 Controparte_16
RESISTENTI CONTUMACI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 04.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4522/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.06.2025 , in proprio e quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale di , e Persona_1 Parte_2
(rispettivamente madre, sorella e fratello dell'interdicendo) hanno adito ex art. 417
c.c. e 473-bis.52 c.p.c. l'intestato Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di [nato ad TO RA (SA) in [...] Controparte_1
23.7.2005 (C.F. ) e residente in [...]
Nicola n. 3] in quanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 414 c.c. poiché il predetto è affetto da sindrome dello spettro autistico. I ricorrenti chiedevano, altresì, che venisse nominata tutrice provvisoria la madre dell'interdicendo.
(interdicendo) restava contumace. Controparte_1
Alla udienza del 25.9.2025 venivano sentite tutte le parti costituite nonché
NN IA (padre dell'interdicendo) comparso personalmente alla udienza.
Alla medesima udienza si procedeva all'esame dell'interdicendo.
Di seguito, in data 3.10.2025 perveniva il parere del PM in Sede.
Alla udienza del 4.11.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a
2 Proc. R.G. n. 4522/2025
dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro,
3 Proc. R.G. n. 4522/2025
limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (cfr. Corte Cost. 30.11.2005 n. 440).
Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/03/2020, n. 6079; Cass. civ., sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Pertanto, le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti rispetto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, sono ormai da considerarsi figure residuali, da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione. Se ne deduce che dovendo - nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento - il criterio selettivo essere rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità, l'amministrazione di sostegno appare senz'altro strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale del maggior rispetto della dignità dell'individuo.
La differenza tra i due istituti di tutela non è di ordine “quantitativo”, vale a dire fondata sulla minore o maggiore disabilità psico – fisica ma bensì, nella logica residuale voluta dal legislatore, da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura della persona.
Al riguardo, all'udienza del 25.9.2025 è stato effettuato l'esame dell'interdicendo, principale fonte di convincimento del Giudice, che ha evidenziato come egli abbia dei deficit cognitivi tali da elidere completamente la sua capacità di intendere e di volere. Lo stesso è apparso, infatti, disorientato e incapace di rispondere alle domande che gli venivano poste, limitandosi ad esprimersi unicamente tramite vocalizzi non comprensibili.
4 Proc. R.G. n. 4522/2025
Tuttavia, l'interdicendo, sebbene sia affetto da una grave patologia che ex se legittimerebbe anche la pronuncia di interdizione, non risulta essere titolare di un patrimonio difficile da gestire (è titolare unicamente della indennità di accompagnamento pari a 531,00 euro mensili e non ha proprietà immobiliari) ed è circondato da una compagine familiare priva di contrasti e fonte di costante protezione, affetto e cure. In definitiva, le sue esigenze possono essere soddisfatte con la nomina di un amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza.
Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso per interdizione ma, in virtù delle considerazioni che precedono, sulla base dell'art. 418, co 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare competente, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico in via definitiva e l'indicazione dei relativi poteri.
A tal proposito deve dirsi che appare necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio attese le problematiche connesse alla riscossione della indennità di accompagnamento e ad altri eventuali futuri emolumenti spettanti a indispensabili per far fronte alle sue esigenze CP_1 quotidiane. Al riguardo, in conformità alla disponibilità manifestata, il Tribunale dispone la nomina della madre [nata a [...] il [...] (CF. Parte_1
) ed ivi residente a[...]] ad C.F._1 amministratore di sostegno provvisorio del figlio attribuendo alla medesima i seguenti compiti nelle more del procedimento per amministrazione di sostegno:
a) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza dello stesso a titolo di pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti di pertinenza del beneficiario che verranno estinti;
preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme necessarie per la cura e il mantenimento di quest'ultimo;
5 Proc. R.G. n. 4522/2025
b) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locale che centrale;
c) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo ad assisterlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso per interdizione proposto nei confronti di [nato Controparte_1 ad TO RA (SA) in data 23.7.2005 (C.F. ) e residente C.F._4 in Salerno alla Via Granati Nicola n. 3];
- nomina [nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...]] amministratore di sostegno provvisorio del figlio [nato ad [...] in data [...] Controparte_1
(C.F. ) e residente in [...]], C.F._4 con gli specifici compiti di cui in parte motiva;
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la presente sentenza) al Giudice Tutelare;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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