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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 993/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BERTEI ALESSIO C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BERTEI ALESSIO;
Borgo Val di Taro (PR) viale Bottego 14 Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. LUSARDI MADDALENA
Borgo Val di Taro (PR) via Nazionale 132 Email_2
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1544/21 emessa dal Tribunale di Parma in data 23
novembre 2021, depositata in Cancelleria in data 24 novembre 2021, non notificata
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 8.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e sottoscrivevano una scrittura con la quale si Controparte_1 Parte_1
impegnavano a rimborsare a la somma di € 80.000,00, “al momento della vendita CP_2
pagina 1 di 10 della casa sita in località Granica 34 di proprietà del signor e della signora Parte_1 _1
, immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Val di Taro al
[...]
Foglio 61, mappale 235.
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2018, il sig. evocava innanzi al CP_2
Tribunale di Parma i sig.ri e per ottenere la fissazione di Controparte_1 Parte_1 un termine all'obbligazione di rimborso assunta contestualmente ad atto pubblico di compravendita del 22.02.2010 a mezzo del quale e Controparte_1 Parte_1 avevano acquistato l'immobile sito in Borgo Val di Taro (PR), loc. Ghiaia Campana, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Val di Taro al Foglio 76, mappale
672.
A fondamento della pretesa, la circostanza che era decorso un considerevole lasso di tempo durante il quale i convenuti, pur avendo avuto la possibilità di procedere alla vendita “della casa sita in località Granica 34“, non vi avevano provveduto;
nè avevano dato riscontro alla procedura di mediazione avviata e ancor prima alla diffida ad adempiere a mezzo raccomandata a.r. del 19.12.2014.
Queste le conclusioni dell'attore: “Voglia il Giudice Unico Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, fissare un termine per l'adempimento dell'obbligazione assunta dai Signori
e nei confronti del Signor , mediante la sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 CP_2 della scrittura privata prodotta. Vinte le spese, rimborsi forfettari e fiscali come per legge.”
Si costituivano i convenuti i quali, nel contestare l'esigibilità della prestazione richiesta, affermavano di aver progressivamente ridotto il prezzo di vendita da € 250.000,00 ad €
99.000,00 e che erano sopravvenute immissioni odorigene che avevano ridotto l'appetibilità del bene sul mercato immobiliare.
Espletata anche l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note autorizzate.
Con sentenza n. 1544/2021, il Tribunale di Parma, con la premessa che la efficacia della formulazione contrattuale adottata dalle parti era subordinata “ad un evento futuro che esse hanno dato per certo, ma che certo non è affatto”, rigettava la domanda attorea “dal momento che la pattuizione contrattuale non veicola senz'altro un termine di adempimento, ma una figura
(controversa) la cui disciplina – a seconda della interpretazione ritenuta preferibile – va affidata all'art.
pagina 2 di 10 1472 cc o all'art.1353 cc” e compensava integralmente tra le parti le spese di lite in presenza di giustificati motivi “vista l'estrema complessità della materia”.
Per la riforma della sentenza, proponevano appello, fondato su due motivi, i sig.ri
[...]
e i quali denunciavano l'erronea statuizione sulla compensazione Pt_1 Controparte_1
delle spese e la omessa pronuncia sulla domanda di accertamento di un termine di adempimento. Queste le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: - In via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1544/21 emessa dal Tribunale di Parma in data 23 novembre 2021
Dott. Marco Vittoria (doc. 1) a decisione della causa r.g. n. 4522/2018, non notificata, depositata e pubblicata in Cancelleria in data in data 24 novembre 2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “accertato quanto sopra, respingere le domande attoree formulate nei confronti degli odierni convenuti di cui alle rassegnate conclusioni di parte attrice in quanto illegittime, infondate sia in fatto che in diritto, non provate o come meglio”; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Gli appellanti insistevano altresì per “l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado”.
Si costituiva, in data 28.09.2022, il quale spiegava anche appello incidentale, CP_2 rilevando in particolare la nullità della scrittura privata ex art. 1472, 2° comma, cpc ovvero, in subordine, insistendo ai fini della fissazione del termine di adempimento ex art. 1183 cc;
inoltre, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e deduzioni appena menzionate, il sig.
chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cc e/o art. CP_2
1454 cc. Queste le conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 [...] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma n. 1544/2021 e, in riforma della _1 predetta sentenza, in via principale: accertata e dichiarata la nullità della scrittura privata stipulata inter partes, per le causali di cui al paragrafo 1 del presente atto, condannare i sig.ri e Controparte_1 alla restituzione dell'importo di € 80.000,00 in favore del sig. oltre Parte_1 CP_2 interessi legali dal giorno del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata graduata: 1.
Accertata e dichiarata l'operatività dell'art. 1817 cod. civ., e/o dell'art. 1183 cod. civ., fissare un termine per l'adempimento dell'obbligazione assunta dai sig.ri e per Parte_1 Controparte_1 le circostanze dedotte al paragrafo 2 del presente atto;
2. Accertata e dichiarata la risoluzione ope legis
pagina 3 di 10 della scrittura privata stipulata inter partes a far tempo dal 03/01/2015, condannare i suddetti alla restituzione dell'importo di € 80.000,00 in favore del sig. , oltre interessi legali dal giorno CP_2 del dovuto e fino al soddisfo;
3. Accertato e dichiarato il grave inadempimento imputabile ai sig.ri
e per le causali di cui al paragrafo 3 del presente atto, pronunciare Controparte_1 Parte_1 la risoluzione della scrittura privata stipulata inter partes e, per l'effetto, condannare i suddetti alla restituzione dell'importo di € 80.000,00 in favore del sig. , oltre interessi legali dal giorno CP_2 del dovuto e fino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. L'appellato articolava anche prova per interrogatorio formale e testi.
Precisate le conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8.10.2024, con l'assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza (18.10.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver disposto della compensazione delle spese di lite “senza considerare che il sig. è CP_2 risultato totalmente soccombente”. L'esame di tale motivo va posticipato rispetto alla decisione sulle altre censure rivolte alla sentenza di primo grado, dovendo, in caso di riforma della decisione, prevedersi comunque una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellanti principali lamentano, poi, col secondo motivo di gravame, il mancato accertamento circa l'esistenza di un termine per l'adempimento cui, la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 22.02.2010, ha fatto riferimento.
Con l'appello incidentale proposto, l'appellato eccepisce la nullità della CP_2
scrittura privata ex art. 1472, co. 2 cpc;
insiste per la fissazione del termine di adempimento ex art. 1183 cc;
in subordine, per la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cc e/o art. 1454 cc.
*
Va premessa l'inammissibilità del secondo motivo di appello principale per difetto di interesse dei sig.ri e ad impugnare la sentenza in merito Parte_1 Controparte_1
all'omesso accertamento circa l'esistenza di un termine per l'adempimento, non essendo, in pagina 4 di 10 relazione a tale capo della decisione, configurabile alcuna soccombenza degli appellanti principali.
Ed infatti, “ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza”, affermano i giudici di legittimità (Cass. Sez. lav. 11.12.2017 n. 29578) “rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. nn. 2494/1999 e 2022/2000), dovendo aversi riguardo alla soccombenza nel suo aspetto sostanziale e non meramente formale, in quanto correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e non della sua idoneità a formare il giudicato (Cass. 10134/2003, 3608/2007, 10486/2009, 6770/2012) e, corrispondentemente, all' "utilità concreta" che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (Cass. 15353/2010; Ord. 15355,
2051/2011)”.
Il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questa Corte non intende discostarsi, accoglie una nozione di soccombenza sostanziale che, intesa quale pregiudizio scaturente dalla decisione nei confronti della parte, comporta la sussistenza del relativo interesse ad impugnare quale speculare vantaggio conseguibile con la riforma della sentenza (cfr. Cass., 12 aprile 2013, n. 8934, Cass. 4 maggio 2012, n. 6770, Cass. 7 maggio 2009,
n. 10486). Pertanto, il giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non si esaurisce nella verifica della sola soccombenza – ovvero del pregiudizio scaturente dalla sentenza impugnata
– ma, in ossequio al principio di economia processuale, necessita di un vaglio ulteriore, da espletarsi attraverso l'esame dei motivi di censura articolati dalla parte e dall'utilità conseguibile in concreto con l'accoglimento dell'impugnazione.
Nel caso de quo, alcuna utilità sostanziale deriverebbe dall'accoglimento della richiamata censura d'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità del II motivo di gravame per carenza di interesse degli appellanti e Parte_1 Controparte_1
*
Nel merito, la sentenza impugnata non è meritevole di essere confermata, anche in forza del principio della ragione più liquida che, assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, consente al Giudicante di esaminare le questioni di maggiore evidenza che offrono una pronuncia di pronta soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi sulle altre pagina 5 di 10 (ex multis, Cass. sez. lav. Ord. 20.05.2020 n. 9309 che richiama quanto già statuito da Cass.
SS.UU.
8.05.2014 n. 9936).
Orbene, i sig.ri e convenuti in primo grado, riconoscono Parte_1 Controparte_1
l'esistenza del debito e l'impegno assunto alla restituzione, confermando essi stessi che le parti avevano individuato “chiaramente e volutamente” il termine per l'adempimento e che esso era “oltre che chiaramente determinato anche determinabile” (pg. 2 atto di appello: <l'evento a cui le parti chiaramente e volutamente collegavano temporalmente l'esecuzione della prestazione pattuita, ovvero il rimborso dei predetti importi, era la vendita: “della casa sita in Località Granica n. 34
Borgovalditaro, di proprietà del sig. e della OR . Le parti Parte_1 Controparte_1 dunque andavano a concordare un termine di adempimento oltre che chiaramente determinato anche determinabile>>).
L'art. 1362 cc indica, quale prima regola di interpretazione del contratto, l'intenzione comune delle parti: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
La giurisprudenza riconosce che la citata norma, allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi ribadisce che, qualora la lettera della convenzione per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. Sez. II ord. 25.05.2022 n. 17159).
Stante quanto sopra, l'impugnata sentenza si fonda su una interpretazione del Giudice di prime cure che questa Corte non condivide e che non è conforme, come peraltro evidenziato dagli appellanti stessi-convenuti in primo grado, alle difese svolte dagli stessi. Il Tribunale infatti afferma: “Costituitisi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che la clausola veicolasse una condizione non ancora realizzata” (pag. 2 sentenza) ed ancora, “L'impegno delle parti nel collocare sul mercato l'immobile e le stesse difese di parte convenuta- che parlano di condizione sospensiva-“ (pag. 3 sentenza); tuttavia, da parte dei sig.ri e Parte_1
non viene mai eccepita la presenza dell'elemento accidentale della Controparte_1
“condizione”, né di essa può parlarsi a fronte della “comune intenzione delle parti” di pagina 6 di 10 prevedere l'adempimento dell'obbligazione di restituzione/rimborso al momento determinato della vendita dell'immobile di proprietà dei sig.ri sito in Controparte_3
località Granica 34.
La statuizione pattizia che stabilisce che la restituzione della somma di € 80.000,00 da parte di e a , debba avvenire “al momento della Parte_1 Controparte_1 CP_2
vendita della casa sita in località Granica 34 di proprietà del signor e della signora Parte_1
, rivela dunque chiaramente che quello, per comune volontà delle parti (che Controparte_1 non diverge dal dato letterario) è il tempo dell'adempimento concordemente ritenuto determinato e determinabile, di talchè nessuna diversa interpretazione è ammissibile.
Vero è che il momento della vendita dell'immobile è termine rimesso alla volontà della parte debitrice della prestazione restitutoria essendo rimessa alla volontà della stessa “la vendita della casa sita in località Granica 34”.
Orbene, il secondo comma dell'art. 1183 cc stabilisce che “se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze...”.
Ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., dunque, deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di credito.
La norma disciplina il termine di scadenza dell'obbligazione e dunque il termine di adempimento, che riguarda il momento in cui va eseguita la prestazione o altro adempimento, e che si distingue dal termine quale elemento accidentale del contratto, dal quale si fa decorrere la produzione o la cessazione degli effetti del negozio.
La ratio sta nel diritto del creditore di ottenere che si rimuova l'incertezza del tempo dell'adempimento quando la determinazione di questo e rimessa alla volontà del debitore.
Va dunque dichiarata l'esistenza di un termine per l'adempimento e l'art. 1183 c.c. – interpretato alla luce del principio di buona fede e correttezza deve condurre a sostenere la concedibilità in favore del creditore di un termine di adempimento espressamente individuato dal giudice e ciò anche al fine di verificare che la parte debitrice possa effettivamente assolvere agli obblighi assunti. L'omessa fissazione del termine si traduce nell'omissione di una statuizione giudiziale obbligatoria a contenuto non predeterminato
(Cass. SS.UU. 23 giugno-5 ottobre 2022 n. 37503). pagina 7 di 10 Il potere del giudice di stabilire il tempo dell'adempimento è peraltro garantito anche nella ipotesi in cui non si volesse considerare determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita. L'art. 1183, comma 1, cc, dopo aver infatti disposto che, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, “il creditore può esigerla immediatamente”, aggiunge che qualora, tuttavia, “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”. Se dunque non può essere immediatamente richiesto l'adempimento di una prestazione, necessitando essa di un tempo fisiologico di esecuzione (ed è il caso de quo per cui per la vendita di un immobile è necessario un tempo congruo), è comunque compito del giudice prevedere un termine per l'adempimento, che tenga conto della “natura della prestazione”.
L'istruttoria orale ha confermato che (teste , udienza 8.10.2020) Testimone_1 [...]
e hanno assunto l'impegno di restituire la somma a loro prestata Pt_1 Controparte_1
da contestualmente all'atto pubblico redatto a ministero del Notaio, Dott. CP_2
Rep. N. 17332, con cui e avevano acquistato Per_1 Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in Borgo Val di Taro (PR), loc. Ghiaia, via Sinistra Taro, avvalendosi proprio delle somme date loro in prestito da . CP_2
E' stato altresì confermato che (testi e udienza 8.10.2020) Testimone_1 Testimone_2
e avevano messo in vendita la casa sita in località Granica Parte_1 Controparte_1
34 di loro proprietà ad un prezzo originario eccessivo rispetto al valore di mercato del bene, il che aveva reso la vendita improbabile, e che solo all'inizio dell'anno 2019 gli stessi avevano conferito incarico all'agenzia Immobilverde di vendere l'immobile; così pure che le immissioni odorigene lamentate dai proprietari si erano risolte di talchè non rappresentavano più un ostacolo alla vendita del bene (teste udienza 8.01.2020). Testimone_2
Da ultimo, è pacifico e non ha costituito oggetto di censura, che le parti “hanno dato per scontato che la vendita si sarebbe perfezionata” (pg. 2 sentenza impugnata) ed anzi, gli stessi appellanti principali hanno insistito nel propro atto di appello “affinché venga accertata e dichiarata l'esistenza di un termine per l'adempimento” (pg. 9 appello).
Tali circostanze consentono di affermare che il lungo periodo già trascorso tra la sottoscrizione della scrittura privata contenente l'impegno alla restituzione della somma pagina 8 di 10 prestata e la richiesta di adempimento dell'obbligo restitutorio, fa ritenere in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, con la conseguenza che risulta quantomai necessaria l'indicazione di un termine entro cui la prestazione dovrà considerarsi esigibile.
Tale tempo di adempimento viene da questo Collegio fissato in un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, termine oggettivamente congruo in relazione al caso specifico, necessitando la prestazione di un tempo fisiologico di esecuzione, ma dovendosi anche tenere conto del tempo già trascorso e solo in parte giustificato dalle immissioni odorigene poi superate.
E' pertanto da ritenersi fondata la domanda di fissazione del termine formulata da CP_2
nel corso del primo grado di giudizio, con l'effetto che la sentenza impugnata va
[...]
riformata e va accolta anche la domanda accessoria della restituzione dell'importo di €
80.000,00 al momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.
*
La riforma della sentenza comporta una diversa regolamentazione delle spese di lite con assorbimento del primo motivo di appello principale.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento in funzione del valore effettivo della controversia, che si attesta a ridosso di quello minimo della predetta fascia. Nulla per la fase istruttoria del presente grado di giudizio perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma della sentenza impugnata, fissa il tempo di adempimento dell'obbligazione assunta da e in un anno dalla pubblicazione della presente Parte_1 Controparte_1
sentenza e condanna gli stessi alla restituzione, in favore di , dell'importo di € CP_2 pagina 9 di 10 80.000,00 a far data dal momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida, quanto al primo grado in € 7.500,00 oltre spese generali ed oneri CP_2
come per legge e, quanto al secondo grado, in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 993/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BERTEI ALESSIO C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BERTEI ALESSIO;
Borgo Val di Taro (PR) viale Bottego 14 Email_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. LUSARDI MADDALENA
Borgo Val di Taro (PR) via Nazionale 132 Email_2
APPELLATO
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1544/21 emessa dal Tribunale di Parma in data 23
novembre 2021, depositata in Cancelleria in data 24 novembre 2021, non notificata
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 8.10.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e sottoscrivevano una scrittura con la quale si Controparte_1 Parte_1
impegnavano a rimborsare a la somma di € 80.000,00, “al momento della vendita CP_2
pagina 1 di 10 della casa sita in località Granica 34 di proprietà del signor e della signora Parte_1 _1
, immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Val di Taro al
[...]
Foglio 61, mappale 235.
Con atto di citazione notificato in data 4 ottobre 2018, il sig. evocava innanzi al CP_2
Tribunale di Parma i sig.ri e per ottenere la fissazione di Controparte_1 Parte_1 un termine all'obbligazione di rimborso assunta contestualmente ad atto pubblico di compravendita del 22.02.2010 a mezzo del quale e Controparte_1 Parte_1 avevano acquistato l'immobile sito in Borgo Val di Taro (PR), loc. Ghiaia Campana, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Borgo Val di Taro al Foglio 76, mappale
672.
A fondamento della pretesa, la circostanza che era decorso un considerevole lasso di tempo durante il quale i convenuti, pur avendo avuto la possibilità di procedere alla vendita “della casa sita in località Granica 34“, non vi avevano provveduto;
nè avevano dato riscontro alla procedura di mediazione avviata e ancor prima alla diffida ad adempiere a mezzo raccomandata a.r. del 19.12.2014.
Queste le conclusioni dell'attore: “Voglia il Giudice Unico Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione respinte, fissare un termine per l'adempimento dell'obbligazione assunta dai Signori
e nei confronti del Signor , mediante la sottoscrizione Parte_1 Controparte_1 CP_2 della scrittura privata prodotta. Vinte le spese, rimborsi forfettari e fiscali come per legge.”
Si costituivano i convenuti i quali, nel contestare l'esigibilità della prestazione richiesta, affermavano di aver progressivamente ridotto il prezzo di vendita da € 250.000,00 ad €
99.000,00 e che erano sopravvenute immissioni odorigene che avevano ridotto l'appetibilità del bene sul mercato immobiliare.
Espletata anche l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con note autorizzate.
Con sentenza n. 1544/2021, il Tribunale di Parma, con la premessa che la efficacia della formulazione contrattuale adottata dalle parti era subordinata “ad un evento futuro che esse hanno dato per certo, ma che certo non è affatto”, rigettava la domanda attorea “dal momento che la pattuizione contrattuale non veicola senz'altro un termine di adempimento, ma una figura
(controversa) la cui disciplina – a seconda della interpretazione ritenuta preferibile – va affidata all'art.
pagina 2 di 10 1472 cc o all'art.1353 cc” e compensava integralmente tra le parti le spese di lite in presenza di giustificati motivi “vista l'estrema complessità della materia”.
Per la riforma della sentenza, proponevano appello, fondato su due motivi, i sig.ri
[...]
e i quali denunciavano l'erronea statuizione sulla compensazione Pt_1 Controparte_1
delle spese e la omessa pronuncia sulla domanda di accertamento di un termine di adempimento. Queste le conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis: - In via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 1544/21 emessa dal Tribunale di Parma in data 23 novembre 2021
Dott. Marco Vittoria (doc. 1) a decisione della causa r.g. n. 4522/2018, non notificata, depositata e pubblicata in Cancelleria in data in data 24 novembre 2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “accertato quanto sopra, respingere le domande attoree formulate nei confronti degli odierni convenuti di cui alle rassegnate conclusioni di parte attrice in quanto illegittime, infondate sia in fatto che in diritto, non provate o come meglio”; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. Gli appellanti insistevano altresì per “l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
e/o rigettate in primo grado”.
Si costituiva, in data 28.09.2022, il quale spiegava anche appello incidentale, CP_2 rilevando in particolare la nullità della scrittura privata ex art. 1472, 2° comma, cpc ovvero, in subordine, insistendo ai fini della fissazione del termine di adempimento ex art. 1183 cc;
inoltre, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e deduzioni appena menzionate, il sig.
chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cc e/o art. CP_2
1454 cc. Queste le conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, rigettare l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 [...] avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma n. 1544/2021 e, in riforma della _1 predetta sentenza, in via principale: accertata e dichiarata la nullità della scrittura privata stipulata inter partes, per le causali di cui al paragrafo 1 del presente atto, condannare i sig.ri e Controparte_1 alla restituzione dell'importo di € 80.000,00 in favore del sig. oltre Parte_1 CP_2 interessi legali dal giorno del dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata graduata: 1.
Accertata e dichiarata l'operatività dell'art. 1817 cod. civ., e/o dell'art. 1183 cod. civ., fissare un termine per l'adempimento dell'obbligazione assunta dai sig.ri e per Parte_1 Controparte_1 le circostanze dedotte al paragrafo 2 del presente atto;
2. Accertata e dichiarata la risoluzione ope legis
pagina 3 di 10 della scrittura privata stipulata inter partes a far tempo dal 03/01/2015, condannare i suddetti alla restituzione dell'importo di € 80.000,00 in favore del sig. , oltre interessi legali dal giorno CP_2 del dovuto e fino al soddisfo;
3. Accertato e dichiarato il grave inadempimento imputabile ai sig.ri
e per le causali di cui al paragrafo 3 del presente atto, pronunciare Controparte_1 Parte_1 la risoluzione della scrittura privata stipulata inter partes e, per l'effetto, condannare i suddetti alla restituzione dell'importo di € 80.000,00 in favore del sig. , oltre interessi legali dal giorno CP_2 del dovuto e fino al soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. L'appellato articolava anche prova per interrogatorio formale e testi.
Precisate le conclusioni, la causa, previa sostituzione del Relatore, veniva assunta in decisione all'udienza cartolare dell'8.10.2024, con l'assegnazione di termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza (18.10.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver disposto della compensazione delle spese di lite “senza considerare che il sig. è CP_2 risultato totalmente soccombente”. L'esame di tale motivo va posticipato rispetto alla decisione sulle altre censure rivolte alla sentenza di primo grado, dovendo, in caso di riforma della decisione, prevedersi comunque una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Gli appellanti principali lamentano, poi, col secondo motivo di gravame, il mancato accertamento circa l'esistenza di un termine per l'adempimento cui, la scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 22.02.2010, ha fatto riferimento.
Con l'appello incidentale proposto, l'appellato eccepisce la nullità della CP_2
scrittura privata ex art. 1472, co. 2 cpc;
insiste per la fissazione del termine di adempimento ex art. 1183 cc;
in subordine, per la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 cc e/o art. 1454 cc.
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Va premessa l'inammissibilità del secondo motivo di appello principale per difetto di interesse dei sig.ri e ad impugnare la sentenza in merito Parte_1 Controparte_1
all'omesso accertamento circa l'esistenza di un termine per l'adempimento, non essendo, in pagina 4 di 10 relazione a tale capo della decisione, configurabile alcuna soccombenza degli appellanti principali.
Ed infatti, “ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza”, affermano i giudici di legittimità (Cass. Sez. lav. 11.12.2017 n. 29578) “rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte (Cass. nn. 2494/1999 e 2022/2000), dovendo aversi riguardo alla soccombenza nel suo aspetto sostanziale e non meramente formale, in quanto correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e non della sua idoneità a formare il giudicato (Cass. 10134/2003, 3608/2007, 10486/2009, 6770/2012) e, corrispondentemente, all' "utilità concreta" che, in quanto diretta alla eliminazione di tale pregiudizio, deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione (Cass. 15353/2010; Ord. 15355,
2051/2011)”.
Il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, al quale questa Corte non intende discostarsi, accoglie una nozione di soccombenza sostanziale che, intesa quale pregiudizio scaturente dalla decisione nei confronti della parte, comporta la sussistenza del relativo interesse ad impugnare quale speculare vantaggio conseguibile con la riforma della sentenza (cfr. Cass., 12 aprile 2013, n. 8934, Cass. 4 maggio 2012, n. 6770, Cass. 7 maggio 2009,
n. 10486). Pertanto, il giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non si esaurisce nella verifica della sola soccombenza – ovvero del pregiudizio scaturente dalla sentenza impugnata
– ma, in ossequio al principio di economia processuale, necessita di un vaglio ulteriore, da espletarsi attraverso l'esame dei motivi di censura articolati dalla parte e dall'utilità conseguibile in concreto con l'accoglimento dell'impugnazione.
Nel caso de quo, alcuna utilità sostanziale deriverebbe dall'accoglimento della richiamata censura d'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità del II motivo di gravame per carenza di interesse degli appellanti e Parte_1 Controparte_1
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Nel merito, la sentenza impugnata non è meritevole di essere confermata, anche in forza del principio della ragione più liquida che, assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, consente al Giudicante di esaminare le questioni di maggiore evidenza che offrono una pronuncia di pronta soluzione, a tutela di esigenze di economia processuale, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi sulle altre pagina 5 di 10 (ex multis, Cass. sez. lav. Ord. 20.05.2020 n. 9309 che richiama quanto già statuito da Cass.
SS.UU.
8.05.2014 n. 9936).
Orbene, i sig.ri e convenuti in primo grado, riconoscono Parte_1 Controparte_1
l'esistenza del debito e l'impegno assunto alla restituzione, confermando essi stessi che le parti avevano individuato “chiaramente e volutamente” il termine per l'adempimento e che esso era “oltre che chiaramente determinato anche determinabile” (pg. 2 atto di appello: <l'evento a cui le parti chiaramente e volutamente collegavano temporalmente l'esecuzione della prestazione pattuita, ovvero il rimborso dei predetti importi, era la vendita: “della casa sita in Località Granica n. 34
Borgovalditaro, di proprietà del sig. e della OR . Le parti Parte_1 Controparte_1 dunque andavano a concordare un termine di adempimento oltre che chiaramente determinato anche determinabile>>).
L'art. 1362 cc indica, quale prima regola di interpretazione del contratto, l'intenzione comune delle parti: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.
La giurisprudenza riconosce che la citata norma, allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi ribadisce che, qualora la lettera della convenzione per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. Sez. II ord. 25.05.2022 n. 17159).
Stante quanto sopra, l'impugnata sentenza si fonda su una interpretazione del Giudice di prime cure che questa Corte non condivide e che non è conforme, come peraltro evidenziato dagli appellanti stessi-convenuti in primo grado, alle difese svolte dagli stessi. Il Tribunale infatti afferma: “Costituitisi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che la clausola veicolasse una condizione non ancora realizzata” (pag. 2 sentenza) ed ancora, “L'impegno delle parti nel collocare sul mercato l'immobile e le stesse difese di parte convenuta- che parlano di condizione sospensiva-“ (pag. 3 sentenza); tuttavia, da parte dei sig.ri e Parte_1
non viene mai eccepita la presenza dell'elemento accidentale della Controparte_1
“condizione”, né di essa può parlarsi a fronte della “comune intenzione delle parti” di pagina 6 di 10 prevedere l'adempimento dell'obbligazione di restituzione/rimborso al momento determinato della vendita dell'immobile di proprietà dei sig.ri sito in Controparte_3
località Granica 34.
La statuizione pattizia che stabilisce che la restituzione della somma di € 80.000,00 da parte di e a , debba avvenire “al momento della Parte_1 Controparte_1 CP_2
vendita della casa sita in località Granica 34 di proprietà del signor e della signora Parte_1
, rivela dunque chiaramente che quello, per comune volontà delle parti (che Controparte_1 non diverge dal dato letterario) è il tempo dell'adempimento concordemente ritenuto determinato e determinabile, di talchè nessuna diversa interpretazione è ammissibile.
Vero è che il momento della vendita dell'immobile è termine rimesso alla volontà della parte debitrice della prestazione restitutoria essendo rimessa alla volontà della stessa “la vendita della casa sita in località Granica 34”.
Orbene, il secondo comma dell'art. 1183 cc stabilisce che “se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze...”.
Ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., dunque, deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di credito.
La norma disciplina il termine di scadenza dell'obbligazione e dunque il termine di adempimento, che riguarda il momento in cui va eseguita la prestazione o altro adempimento, e che si distingue dal termine quale elemento accidentale del contratto, dal quale si fa decorrere la produzione o la cessazione degli effetti del negozio.
La ratio sta nel diritto del creditore di ottenere che si rimuova l'incertezza del tempo dell'adempimento quando la determinazione di questo e rimessa alla volontà del debitore.
Va dunque dichiarata l'esistenza di un termine per l'adempimento e l'art. 1183 c.c. – interpretato alla luce del principio di buona fede e correttezza deve condurre a sostenere la concedibilità in favore del creditore di un termine di adempimento espressamente individuato dal giudice e ciò anche al fine di verificare che la parte debitrice possa effettivamente assolvere agli obblighi assunti. L'omessa fissazione del termine si traduce nell'omissione di una statuizione giudiziale obbligatoria a contenuto non predeterminato
(Cass. SS.UU. 23 giugno-5 ottobre 2022 n. 37503). pagina 7 di 10 Il potere del giudice di stabilire il tempo dell'adempimento è peraltro garantito anche nella ipotesi in cui non si volesse considerare determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita. L'art. 1183, comma 1, cc, dopo aver infatti disposto che, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, “il creditore può esigerla immediatamente”, aggiunge che qualora, tuttavia, “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”. Se dunque non può essere immediatamente richiesto l'adempimento di una prestazione, necessitando essa di un tempo fisiologico di esecuzione (ed è il caso de quo per cui per la vendita di un immobile è necessario un tempo congruo), è comunque compito del giudice prevedere un termine per l'adempimento, che tenga conto della “natura della prestazione”.
L'istruttoria orale ha confermato che (teste , udienza 8.10.2020) Testimone_1 [...]
e hanno assunto l'impegno di restituire la somma a loro prestata Pt_1 Controparte_1
da contestualmente all'atto pubblico redatto a ministero del Notaio, Dott. CP_2
Rep. N. 17332, con cui e avevano acquistato Per_1 Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito in Borgo Val di Taro (PR), loc. Ghiaia, via Sinistra Taro, avvalendosi proprio delle somme date loro in prestito da . CP_2
E' stato altresì confermato che (testi e udienza 8.10.2020) Testimone_1 Testimone_2
e avevano messo in vendita la casa sita in località Granica Parte_1 Controparte_1
34 di loro proprietà ad un prezzo originario eccessivo rispetto al valore di mercato del bene, il che aveva reso la vendita improbabile, e che solo all'inizio dell'anno 2019 gli stessi avevano conferito incarico all'agenzia Immobilverde di vendere l'immobile; così pure che le immissioni odorigene lamentate dai proprietari si erano risolte di talchè non rappresentavano più un ostacolo alla vendita del bene (teste udienza 8.01.2020). Testimone_2
Da ultimo, è pacifico e non ha costituito oggetto di censura, che le parti “hanno dato per scontato che la vendita si sarebbe perfezionata” (pg. 2 sentenza impugnata) ed anzi, gli stessi appellanti principali hanno insistito nel propro atto di appello “affinché venga accertata e dichiarata l'esistenza di un termine per l'adempimento” (pg. 9 appello).
Tali circostanze consentono di affermare che il lungo periodo già trascorso tra la sottoscrizione della scrittura privata contenente l'impegno alla restituzione della somma pagina 8 di 10 prestata e la richiesta di adempimento dell'obbligo restitutorio, fa ritenere in concreto superato ogni limite di normale tolleranza, con la conseguenza che risulta quantomai necessaria l'indicazione di un termine entro cui la prestazione dovrà considerarsi esigibile.
Tale tempo di adempimento viene da questo Collegio fissato in un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, termine oggettivamente congruo in relazione al caso specifico, necessitando la prestazione di un tempo fisiologico di esecuzione, ma dovendosi anche tenere conto del tempo già trascorso e solo in parte giustificato dalle immissioni odorigene poi superate.
E' pertanto da ritenersi fondata la domanda di fissazione del termine formulata da CP_2
nel corso del primo grado di giudizio, con l'effetto che la sentenza impugnata va
[...]
riformata e va accolta anche la domanda accessoria della restituzione dell'importo di €
80.000,00 al momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.
*
La riforma della sentenza comporta una diversa regolamentazione delle spese di lite con assorbimento del primo motivo di appello principale.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori vicini ai minimi dello scaglione di riferimento in funzione del valore effettivo della controversia, che si attesta a ridosso di quello minimo della predetta fascia. Nulla per la fase istruttoria del presente grado di giudizio perché non espletata.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, in riforma della sentenza impugnata, fissa il tempo di adempimento dell'obbligazione assunta da e in un anno dalla pubblicazione della presente Parte_1 Controparte_1
sentenza e condanna gli stessi alla restituzione, in favore di , dell'importo di € CP_2 pagina 9 di 10 80.000,00 a far data dal momento in cui l'obbligazione diviene esigibile, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida, quanto al primo grado in € 7.500,00 oltre spese generali ed oneri CP_2
come per legge e, quanto al secondo grado, in € 5.000,00 oltre spese generali ed oneri come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il 14.01.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Giuseppe De Rosa
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