Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 339/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], residente a [...]
(RA), via Salvo D'Acquisto n. 20, c.f. (avv. Stefania Venturini) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Salvo D'Acquisto n. 20, c.f. (avv. Stefania Venturini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
03/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in data 09/06/2013 in UG (RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n.
14, Parte II, serie A, anno 2013;
preso atto che l'udienza del 03/04/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
UG (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
dell'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione di attuale proprietà dei genitori. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia ed entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La casa familiare sita a Sant'Agata Sul Santerno (RA), via Salvo D'Acquisto n. 20 viene assegnata alla madre mentre il sig. che ha già trasferito con il consenso della moglie il Parte_1 proprio domicilio in Conselice (RA) alla via Gobetti n. 6 presso l'abitazione del padre, trasferirà la propria residenza anagrafica una volta omologate le condizioni della separazione e adempiuti tutti i patti ivi contenuti.
I coniugi danno reciprocamente atto che il sig. ha portato con sé tutti i beni di Parte_1
sua proprietà.
3) I genitori si impegnano a tenere con sé la figlia alternativamente due giorni la settimana indicativamente - il lunedì ed il martedì – il padre, il mercoledì il giovedì e il venerdì la madre mentre il fine settimana il padre: dalla settimana successiva due giorni la settimana indicativamente - il lunedì ed il martedì – la madre, il mercoledì il giovedì e il venerdì il padre mentre il fine settimana la madre. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori si impegnano a seguire il calendario ordinario ma garantendo ai minori un'alternanza nel trascorrere i giorni di festa – Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo – anche con i rispettivi parenti.
Lo stesso per le altre festività del calendario e per la festa del Patrono.
Per quanto concerne i periodi di vacanza di almeno una settimana ciascuno nel periodo estivo, ognuno avrà cura di concordare le ferie con l'altro genitore tempestivamente o al più tardi entro il
31.05 di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
In ogni caso i genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza in cui soggiorneranno con la figlia garantendo i contatti almeno una volta al giorno.
4) I coniugi convengono il che il sig. non versi contributo al mantenimento della Parte_1 figlia alla madre stante la sostanziale pari permanenza della bambina presso l'uno o l'altro genitore ad eccezione delle spese della mensa scolastica che ammonta ad € 130,00 fino a massimo € 145,00 circa mensili a seconda delle presenze.
L'assegno unico, al contrario, se ed in quanto dovuto, verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_2
[...]
Le parti concordano e danno atto che le detrazioni per la figlia fiscalmente a carico, ove possibile in relazione alla normativa vigente, nonché le detrazioni per spese sanitarie, di istruzione ed altri oneri, siano usufruite dai genitori in misura del 50% ciascuno.
5) Le spese straordinarie, intese come spese scolastiche, parascolastiche, medico sanitarie, quelle ludiche, sportive ed artistiche, come da protocollo per i procedimenti in materia familiare del
Tribunale di Ravenna, di cui hanno preso visione, con saranno divise al 50% tra i genitori. Il genitore che avrà anticipato le spese avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota spettante all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso, previa esibizione della relativa documentazione attestante la spesa e l'avvenuto pagamento.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuato della figlia con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
7) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
8) A definizione di ogni rapporto patrimoniale fra le parti, nascente dalla separazione e dalla filiazione, il sig. si impegna a trasferire la quota di sua proprietà della casa Parte_1
familiare alla sig.ra che accetta e ne diverrà così piena proprietaria, senza versamento Parte_2 di danaro da parte della stessa. Detto immobile è costituito da:
1) porzione di fabbricato posto in Comune di Sant'Agata Sul Santerno (RA) in via Salvo D'Acquisto
n. 20 e precisamente un appartamento al piano terreno con pertinenziali garage al medesimo piano terreno e corte esclusiva su tre lati, complessivamente distinte, dette porzioni, al Catasto Fabbricati del Comune di Sant'Agata Sul Santerno come segue:
- Foglio 6, Particella 558, Sub 1, via Salvo D'Acquisto n. 20, piano T, Categoria A/2, Classe 2,
Consistenza vani 5,5, Superficie Catastale 105 metri quadrati, Rendita Euro 596,51 (per appartamento e corte);
- Foglio 6, Particella 558, Sub 7, via Salvo D'Acquisto n. 20, piano T, Categoria C/6, Classe 3,
Consistenza 16 metri quadrati, Superficie catastale 18 metri quadrati, Rendita Euro 60,32 (per il garage).
Con il trasferimento, la sig.ra si accollerà il mutuo ipotecario gravante sulla quota di Parte_2
comproprietà del marito sugli immobili di cui al precedente punto n.8 con effetto liberatorio per lo stesso.
Il rogito notarile si terrà entro e non oltre tre mesi dall'omologa delle condizioni della presente separazione presso il professionista scelto dalla sig.ra che si farà carico anche dei Parte_2
relativi oneri per compensi e spese.
Successivamente al trasferimento della quota e l'accollo del mutuo le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato, regolando il relativo rapporto in pari quote quanto agli oneri.
9) la sig.ra resterà proprietaria della propria autovettura senza pretesa di conguaglio Parte_2 da parte dell'altro coniuge.
10) I coniugi rinunciano, l'uno nei confronti dell'altra, a qualsiasi richiesta di contributo nel mantenimento, essendo in grado di provvedere a loro stessi.
11) Con l'adempimento dei patti sopra richiamati le parti dichiarano di avere definito ogni questione traente origine dalla separazione e di non avere a pretendere nulla l'uno dall'altra a nessun titolo.
12) Le spese legali saranno a carico delle parti in eguale misura.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi