Art. 12. (Esclusione della prosecuzione volontaria
per periodi gia' coperti da assicurazione).
Non e' consentita la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso forme che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima o che siano di essa sostitutive o integrative.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino autorizzati a continuare in forma volontaria il versamento dei contributi al Fondo, ai sensi dell' articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .
per periodi gia' coperti da assicurazione).
Non e' consentita la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso forme che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima o che siano di essa sostitutive o integrative.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino autorizzati a continuare in forma volontaria il versamento dei contributi al Fondo, ai sensi dell' articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859 .