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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 425/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2019 promossa da:
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Luisa Sabatino, Controparte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla Via F.lli Bisogno n. 5;
-Attore-
Nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Alessandro Martucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Calvi Risorta
(CE), alla via Circumvallazione n. 26;
-Convenuto-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 15.07.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva Controparte_1 in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel Controparte_2 merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore pagina 1 di 6 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €
35.000,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva il , il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita attraverso l'escussione di tre testi di parte attrice e l'espletamento di ctu medica, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, IV comma, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163, III comma, nn. 3 e 4
c.p.c., in quanto, si ritiene che, nel caso di specie, sia il petitum che la causa petendi siano correttamente ed esaustivamente individuati e qualificati. Tra l'altro, il Comune ha anche depositato una comparsa in cui prende posizione sui fatti dedotti, dimostrando di aver ben compreso l'oggetto della domanda.
Nel merito, la domanda attorea si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato
“danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/11/2006; Cass. n. 1948 del
10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere pagina 2 di 6 riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 6101 del 12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché
l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso al sig. Controparte_1 sarebbe riconducibile allo stato di manutenzione della strada di Via Ceprani, nel tenimento del comune di . A fondamento della propria domanda, infatti, parte attrice assumeva che il giorno CP_2 ventisei dicembre 2017, alle ore 23,50 circa, in , mentre si dirigeva a piedi, insieme alla CP_2 famiglia, verso l'auto parcheggiata alla fine di una discesa comunale, ovvero Via Ceprani, scivolava a causa dell'asfalto dissestato e viscido, rovinando al suolo.
Tale dinamica ha trovato riscontro nella deposizione dei testi escussi.
A causa della caduta, il sig. riportava lesioni personali che rendevano necessario il Controparte_1 trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piedimonte Matese, ove gli veniva diagnostico un
“trauma contusivo coscia e ginocchio con impotenza funzionale”. Il giorno seguente, dato il persistere del dolore, si recava presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, ove i medici, constatavano l'avvenuto distacco del tendine del quadricipite femorale sinistro. Il sig. , nella stessa giornata, CP_1 veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con ricostruzione del tendine ed inserimento del cerchiaggio metallico alla rotula.
Dalla dinamica descritta in citazione e confermata con l'istruttoria, sarebbe emerso quindi, che la caduta del sia stata causata dalla viscidità del manto stradale, aggravata dalla pendenza del CP_1 tratto in discesa, che può essere qualificata come insidia, in quanto non visibile e non segnalata.
Il primo teste, sig.ra , escusso all'udienza del 24/01/2022 riferiva: “cap. 1: si è vero. So Testimone_1 della circostanza in quanto ero presente, procedevo dietro a mio cognato insieme a mia sorella quindi ho visto la caduta. C'era anche mio marito con noi. La strada era semi illuminata. Non ricordo se avesse piovuto quella sera. Nei pressi della caduta c'è il mio garage. Posso dire che su quel tratto di strada si scivola spesso perché basta un po' di umidità e si forma una specie di patina viscida. Anche pagina 3 di 6 io sono caduta su quel tratto di strada in passato. Adr: Preciso che mia sorella vive a Torino, quindi, non frequenta la mia casa abitualmente. Adr: non so dire se all'andata mio cognato era passato su quello stesso tratto in salita perché a volte capita che mio marito li scende la macchina per parcheggiarla ma non ricordo nel caso specifico. Adr: mio cognato non aveva le mani impegnate mentre scendeva la discesa”. Il secondo teste, sig. , riferiva:” So della circostanza in Testimone_2 quanto ero presente, infatti, procedevo al suo fianco e ad un certo punto è scivolato. Per terra era viscido, ricordo che aveva piovuto nel pomeriggio, ma non in quel momento. La strada era in parte illuminata. Preciso che io abito su quella strada ed è spesso scivolosa. Anche mia moglie cadde diversi anni fa. Adr: mio cognato vive a Torino, quindi non viene spesso a casa nostra ma già era venuto altre volte. Adr: Anche all'andata ero insieme a mio cognato e abbiamo fatto la salita per arrivare verso casa. Era il primo pomeriggio quando siamo passati all'andata. Adr: non aveva le mani impegnate mentre scendeva. Adr: diverse volte ci siamo lamentati con il comune per la problematica della scivolosità del tratto di strada in questione ma non ricordo se le lamentele siano state mai formalizzate per iscritto”. Il terzo teste, sig. , comandante della Polizia Municipale di Testimone_3 CP_2
, escusso sui capitoli ammessi della memoria 183 comma VI n. 2 di parte convenuta rispondeva:
[...]
“cap. 1: è una strada in salita chiusa solo al traffico veicolare è una strada pedonale, solo per un breve tratto possono transitare i veicoli dei residenti. Cap. 2: si è vero. io stesso feci il sopralluogo con rilievo fotografico. Preciso che il sopralluogo fu fatto dopo circa 8 mesi dal fatto denunciato perché solo ad agosto del 2018 pervenne la denuncia del fatto con richiesta di risarcimento. Dal fatto al sopralluogo non furono eseguiti lavori di manutenzione su quel tratto di strada. Cap. 3: no non è vero.
Cap. 4: no non è vero. Cap. 5: si è vero. Cap. 6: si, la riconosco”.
Si ritengono pertanto sussistenti tutti gli elementi che consentono di ritenere provato l'evento dannoso ed il nesso causale tra l'insidia e la caduta dell'attore.
Assolto da parte del danneggiato l'onere della prova, non può, invece, ritenersi che il CP_2 convenuto abbia fornito elementi utili ad escludere la propria responsabilità. Il infatti, si è CP_2 limitato ad imputare la caduta alla condotta negligente del pedone, senza provare, ma ancor prima senza dedurre, in cosa sarebbe consistita tale negligenza;
non risulta che il pedone fosse distratto o che stesse correndo né risulta che vi fosse una modalità alternativa per scendere, ad esempio, che ci fosse un marciapiede con un corrimano.
Pertanto, non avendo il custode assolto all'onere probatorio a suo carico, non solo è esclusa la sussistenza del caso fortuito, ma è escluso altresì un concorso dell'attore alla causazione dell'evento.
In conclusione, per le ragioni esposte, deve ritenersi esistente la responsabilità esclusiva del CP_2 convenuto ex art. 2051 c.c., atteso che lo stato dei luoghi, come emerso all'esito delle risultanze pagina 4 di 6 istruttorie sopra esaminate e dalle modalità di verificazione del fatto, lasciano ritenere che una maggiore attenzione da parte dell'Ente, avrebbe potuto impedire la caduta del pedone e le conseguenti lesioni riportate.
Da quanto esposto deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno da lesioni personali subite a seguito della caduta.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dal sig. , il C.T.U. dott.ssa CP_1 Per_1
, nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, in quanto ritenuto
[...] immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità diretta tra l'evento e le lesioni subite dall'attore, precisando che quest'ultimo ebbe a riportare “una avulsione del tendine quadricipitale dalla rotula e lesione della giunzione miotendinea quadricipitale al ginocchio sinistro trattata cruentemente”.
Il Consulente ha riscontrato quindi un danno biologico complessivo pari all'8%, ha riconosciuto un periodo di I.T.T. di gg. 35, di I.T.P. di gg. 35 al 50% ed ulteriori gg. 30 al 25% (Cfr. elaborato peritale pag. 5).
Pertanto, si ritiene che l'attore abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 17.532,78 di cui €
14.161,98 per danno biologico permanente (anni 35 al momento del sinistro), € 3.370,80 per danno biologico temporaneo. Non risultano allegate spese mediche.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Trattandosi di debito di valore la somma riconosciuta andrà devalutata al momento del sinistro
(26.12.2017) e sulla somma devalutata andrà corrisposta la rivalutazione di anno in anno, secondo gli indici Istat, unitamente agli interessi compensativi, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la semplicità delle questioni trattate, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Arlen
Picano, ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti Controparte_2 dall'attore in seguito alla caduta oggetto di causa;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di € 17.532,78 a titolo di Controparte_1 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
- condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2540,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico del come già Controparte_2 liquidate, con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 12/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2019 promossa da:
rapp.to e difeso dall'avv. Maria Luisa Sabatino, Controparte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino, alla Via F.lli Bisogno n. 5;
-Attore-
Nei confronti di
, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Alessandro Martucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Calvi Risorta
(CE), alla via Circumvallazione n. 26;
-Convenuto-
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 15.07.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. conveniva Controparte_1 in giudizio il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel Controparte_2 merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_2 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore pagina 1 di 6 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi €
35.000,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Si costituiva il , il quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita attraverso l'escussione di tre testi di parte attrice e l'espletamento di ctu medica, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 15.07.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare destituita di fondamento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, IV comma, c.p.c. in combinato disposto con l'art. 163, III comma, nn. 3 e 4
c.p.c., in quanto, si ritiene che, nel caso di specie, sia il petitum che la causa petendi siano correttamente ed esaustivamente individuati e qualificati. Tra l'altro, il Comune ha anche depositato una comparsa in cui prende posizione sui fatti dedotti, dimostrando di aver ben compreso l'oggetto della domanda.
Nel merito, la domanda attorea si ritiene fondata e meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
La fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico nell'alveo dell'art. 2051 c.c. rubricato
“danno cagionato da cose in custodia”; ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. n. 25243 del 29/11/2006; Cass. n. 1948 del
10/02/2003). Al fine dell'accertamento di tale forma di responsabilità, il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre la responsabilità del custode resta esclusa solo dalla prova, sullo stesso gravante, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito, previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. Occorre pertanto avere pagina 2 di 6 riguardo alla causa concreta del danno: se quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, tali da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, questi ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberato dalla responsabilità per cose in custodia
(Cass. Sez. 3, Sent. n. 6101 del 12/03/2013). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché
l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso al sig. Controparte_1 sarebbe riconducibile allo stato di manutenzione della strada di Via Ceprani, nel tenimento del comune di . A fondamento della propria domanda, infatti, parte attrice assumeva che il giorno CP_2 ventisei dicembre 2017, alle ore 23,50 circa, in , mentre si dirigeva a piedi, insieme alla CP_2 famiglia, verso l'auto parcheggiata alla fine di una discesa comunale, ovvero Via Ceprani, scivolava a causa dell'asfalto dissestato e viscido, rovinando al suolo.
Tale dinamica ha trovato riscontro nella deposizione dei testi escussi.
A causa della caduta, il sig. riportava lesioni personali che rendevano necessario il Controparte_1 trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piedimonte Matese, ove gli veniva diagnostico un
“trauma contusivo coscia e ginocchio con impotenza funzionale”. Il giorno seguente, dato il persistere del dolore, si recava presso l'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, ove i medici, constatavano l'avvenuto distacco del tendine del quadricipite femorale sinistro. Il sig. , nella stessa giornata, CP_1 veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico con ricostruzione del tendine ed inserimento del cerchiaggio metallico alla rotula.
Dalla dinamica descritta in citazione e confermata con l'istruttoria, sarebbe emerso quindi, che la caduta del sia stata causata dalla viscidità del manto stradale, aggravata dalla pendenza del CP_1 tratto in discesa, che può essere qualificata come insidia, in quanto non visibile e non segnalata.
Il primo teste, sig.ra , escusso all'udienza del 24/01/2022 riferiva: “cap. 1: si è vero. So Testimone_1 della circostanza in quanto ero presente, procedevo dietro a mio cognato insieme a mia sorella quindi ho visto la caduta. C'era anche mio marito con noi. La strada era semi illuminata. Non ricordo se avesse piovuto quella sera. Nei pressi della caduta c'è il mio garage. Posso dire che su quel tratto di strada si scivola spesso perché basta un po' di umidità e si forma una specie di patina viscida. Anche pagina 3 di 6 io sono caduta su quel tratto di strada in passato. Adr: Preciso che mia sorella vive a Torino, quindi, non frequenta la mia casa abitualmente. Adr: non so dire se all'andata mio cognato era passato su quello stesso tratto in salita perché a volte capita che mio marito li scende la macchina per parcheggiarla ma non ricordo nel caso specifico. Adr: mio cognato non aveva le mani impegnate mentre scendeva la discesa”. Il secondo teste, sig. , riferiva:” So della circostanza in Testimone_2 quanto ero presente, infatti, procedevo al suo fianco e ad un certo punto è scivolato. Per terra era viscido, ricordo che aveva piovuto nel pomeriggio, ma non in quel momento. La strada era in parte illuminata. Preciso che io abito su quella strada ed è spesso scivolosa. Anche mia moglie cadde diversi anni fa. Adr: mio cognato vive a Torino, quindi non viene spesso a casa nostra ma già era venuto altre volte. Adr: Anche all'andata ero insieme a mio cognato e abbiamo fatto la salita per arrivare verso casa. Era il primo pomeriggio quando siamo passati all'andata. Adr: non aveva le mani impegnate mentre scendeva. Adr: diverse volte ci siamo lamentati con il comune per la problematica della scivolosità del tratto di strada in questione ma non ricordo se le lamentele siano state mai formalizzate per iscritto”. Il terzo teste, sig. , comandante della Polizia Municipale di Testimone_3 CP_2
, escusso sui capitoli ammessi della memoria 183 comma VI n. 2 di parte convenuta rispondeva:
[...]
“cap. 1: è una strada in salita chiusa solo al traffico veicolare è una strada pedonale, solo per un breve tratto possono transitare i veicoli dei residenti. Cap. 2: si è vero. io stesso feci il sopralluogo con rilievo fotografico. Preciso che il sopralluogo fu fatto dopo circa 8 mesi dal fatto denunciato perché solo ad agosto del 2018 pervenne la denuncia del fatto con richiesta di risarcimento. Dal fatto al sopralluogo non furono eseguiti lavori di manutenzione su quel tratto di strada. Cap. 3: no non è vero.
Cap. 4: no non è vero. Cap. 5: si è vero. Cap. 6: si, la riconosco”.
Si ritengono pertanto sussistenti tutti gli elementi che consentono di ritenere provato l'evento dannoso ed il nesso causale tra l'insidia e la caduta dell'attore.
Assolto da parte del danneggiato l'onere della prova, non può, invece, ritenersi che il CP_2 convenuto abbia fornito elementi utili ad escludere la propria responsabilità. Il infatti, si è CP_2 limitato ad imputare la caduta alla condotta negligente del pedone, senza provare, ma ancor prima senza dedurre, in cosa sarebbe consistita tale negligenza;
non risulta che il pedone fosse distratto o che stesse correndo né risulta che vi fosse una modalità alternativa per scendere, ad esempio, che ci fosse un marciapiede con un corrimano.
Pertanto, non avendo il custode assolto all'onere probatorio a suo carico, non solo è esclusa la sussistenza del caso fortuito, ma è escluso altresì un concorso dell'attore alla causazione dell'evento.
In conclusione, per le ragioni esposte, deve ritenersi esistente la responsabilità esclusiva del CP_2 convenuto ex art. 2051 c.c., atteso che lo stato dei luoghi, come emerso all'esito delle risultanze pagina 4 di 6 istruttorie sopra esaminate e dalle modalità di verificazione del fatto, lasciano ritenere che una maggiore attenzione da parte dell'Ente, avrebbe potuto impedire la caduta del pedone e le conseguenti lesioni riportate.
Da quanto esposto deriva l'affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno da lesioni personali subite a seguito della caduta.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dal sig. , il C.T.U. dott.ssa CP_1 Per_1
, nel proprio elaborato peritale, cui questo Giudicante ritiene di aderire, in quanto ritenuto
[...] immune da vizi di natura logica, tecnica e giuridica, ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità diretta tra l'evento e le lesioni subite dall'attore, precisando che quest'ultimo ebbe a riportare “una avulsione del tendine quadricipitale dalla rotula e lesione della giunzione miotendinea quadricipitale al ginocchio sinistro trattata cruentemente”.
Il Consulente ha riscontrato quindi un danno biologico complessivo pari all'8%, ha riconosciuto un periodo di I.T.T. di gg. 35, di I.T.P. di gg. 35 al 50% ed ulteriori gg. 30 al 25% (Cfr. elaborato peritale pag. 5).
Pertanto, si ritiene che l'attore abbia subito un danno non patrimoniale pari ad € 17.532,78 di cui €
14.161,98 per danno biologico permanente (anni 35 al momento del sinistro), € 3.370,80 per danno biologico temporaneo. Non risultano allegate spese mediche.
Si precisa che non si è tenuto conto della personalizzazione in quanto <In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 28988 del 11/11/2019). Nel caso in esame parte attrice non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto di aver subito particolari pregiudizi. Né si è tenuto conto, sempre per assenza di prova, del danno morale.
Trattandosi di debito di valore la somma riconosciuta andrà devalutata al momento del sinistro
(26.12.2017) e sulla somma devalutata andrà corrisposta la rivalutazione di anno in anno, secondo gli indici Istat, unitamente agli interessi compensativi, fino alla pubblicazione della sentenza;
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per la semplicità delle questioni trattate, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere.
Le spese della C.T.U. medico-legale, come già liquidate, sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente, con conseguenti eventuali oneri restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione III Civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Arlen
Picano, ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Accerta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del per i danni subiti Controparte_2 dall'attore in seguito alla caduta oggetto di causa;
- condanna, per l'effetto, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di € 17.532,78 a titolo di Controparte_1 danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva;
- condanna, altresì, il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle Controparte_2 spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2540,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, IVA e CPA da attribuirsi al procuratore antistatario;
- pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico del come già Controparte_2 liquidate, con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 12/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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