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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco
Pugliese, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al numero 305 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
Parte_1 [...]
(C.F. Parte_2
) avente sede legale in via Michelangelo Schipa, n. 115, cap P.IVA_1
80122 – Napoli, rapp.ta e difesa come in atti in virtù di procura alle liti n atti dall'avv. prof. Francesco Fimmanò (C.F. ) e C.F._1
dall'avv. Antonio Cimmino (C.F. ) e con gli stessi C.F._2
elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Napoli al
Centro Direzionale Isola E/1;
E
1 (c.f. e p.iva ; Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
PEC , con sede in La Spezia, Via del Email_1
Molo 1/B e (c.f. Controparte_2
, p.iva – PEC , con sede P.IVA_4 P.IVA_5 Email_2
in La Spezia, Via del Molo 1/B, rappresentate e difese dagli avvocati
Angelo Bonetta, Maria Francesca Lucisano e Luca Monosi del foro di
Milano, come da procura in atti e domiciliate presso l'avv. Angelo Bonetta,
con studio in Milano, Via Michele Barozzi 1;
(“ICG2”), con sede in Controparte_3
Napoli alla via Filangieri n. 72, C.F. , rappresentata e difesa P.IVA_6
dall'avv. prof. Giacomo D'Attorre in virtù di procura in tti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Agostino Depretis n.
51;
con sede legale in – 36100 – Vicenza, via dell'Industria, n. 42, CP_4
c.f. , p.iva e indirizzo pec P.IVA_7 P.IVA_8 Email_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Tersilla e Giovanni Mastrangelo,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in – 00184 –
OM, via delle Quattro Fontane, n. 20, giusta procura in atti;
avente ad oggetto: accertamento “negativo” del credito;
ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro
CONCLUSIONI
2 per l'accoglimento della domanda;
Parte_1
e Controparte_1 Controparte_2
per l'accoglimento delle proprie eccezioni preliminari e in ogni caso per il rigetto della domanda;
per l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale CP_4
previo accertamento negativo delle pretese di e Controparte_1
Controparte_2
Part
2 “conclude come nota conclusionale”;
sulla base dei seguenti
MOTIVI
1. Il consorzio ha chiesto di accertarsi:
- che la quota di partecipazione al detenuta dal gruppo Parte_1
( e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
risulta unicamente pari alla misura del 7,687810 %,
[...]
non sussistendo qualsivoglia forma di possibili attribuzione e/o misura partecipativa validamente opponibile nei confronti del nonché Parte_1
che questi non risulta debitore di alcuna ulteriore somma nei confronti di detto gruppo rispetto a quanto allo stesso già corrisposto in attuazione degli accordi pattiziamente assunti e che pertanto nessuna somma è
dovuta a Controparte_2
3 - che l'eventuale liquidazione del fondo consortile e/o di quanto residuerà
all'esito del previo completamento delle attività di liquidazione in corso dovrà avvenire secondo le percentuali di partecipazione previste: ICG2
S.p.A., al 46,156095%, al 46,156095% e CP_4 Controparte_2
al 7,687810%;
[...]
- che la condotta, anche processuale, complessivamente realizzata dal gruppo nei confronti del è risultata causativa Parte_2 Parte_1
di danni, contrattuali e no, nella misura che sarà oggetto di accertamento e comunque in via equitativa.
1.2. e Controparte_1 Controparte_2
(da adesso anche solo gruppo ) si sono costituite
[...] Parte_2
ed hanno pregiudizialmente eccepito la nullità dell'atto di citazione e l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di OM o, in subordine, degli arbitri amichevoli compositori di cui all'art. 19 dello statuto del Consorzio attore. Nel merito hanno chiesto il rigetto delle domande.
1.3. (da adesso anche solo ICG2) si è costituita e ha aderito CP_3
sostanzialmente alle domande di accertamento proposte dall'attore e, in subordine, ha chiesto l'accertamento che nessuna somma Parte_1
Parte è dovuta da ICG2 in solido con il a Parte_1
4 Con 1.4. (da adesso anche solo ) si è costituita e ha aderito CP_4
sostanzialmente alle domande di accertamento proposte dall'attore
. Parte_1
2. Prima questione da esaminare è l'eccezione di incompetenza formulata dalle convenute del gruppo . Parte_2
2.1. L'eccezione di incompetenza si fonda sulla circostanza che le domande giudiziali oggetto del presente giudizio risultano “connesse” a quella di ingiunzione di pagamento pendente dinanzi al tribunale di OM
al n.r.g. 52249 del 2023 proposta dal sulla base Parte_3
di un accordo siglato nel gennaio del 2020 tra il e le consorziate Parte_1
oggi convenute in cui (all'art. 9.2) è prevista la competenza teritoriale,
appunto, del tribunale capitolino (come da questi già affermato in occasione della pronuncia ex art. 171 bis c.p.c. nel giudizio anzidetto).
L'incompetenza sarebbe poi conseguente anche all'operatività nel caso di specie della litis pendenza per continenza in favore sempre del giudice romano ai sensi del secondo comma dell'art. 39 c.p.c.: perché risulterebbe competente sia per la domanda già ivi pendente - “contenuta” – che per quella formulata in questa sede – “contenente” – in quanto riferita a un
5 accordo attuativo a quello del 2020 e, in ogni caso, dal quale emergono obbligazioni “portable” rispetto alle sedi capitoline delle società del gruppo
). Parte_2
Inoltre, rispetto al preteso accertamento delle quote consortili sulla base dello statuto, le società del gruppo affermano che la Parte_2
relativa domanda sarebbe priva di un sostanziale (autonomo) contenuto,
anche perché finalizzata alla mera constatazione di quanto ricevuto (o ricevibile) in attuazione dell'accordo sulle somme della Regione
Campania. Ma anche se così non fosse, sarebbe comunque operativa la clausola arbitrale prevista dallo statuto consortile (all'art. 19) applicabile al caso di specie. Per cui vi sarebbe addirittura un difetto di giurisdizione.
2.2. In via del tutto assorbente va chiarito che l'accordo siglato dinanzi al tribunale di Napoli nel 2023 tra le medesime parti di quello del 2020 (più la regione Campania) risulta avere un effetto di modifica/integrazione rispetto ai criteri di distribuzione delle somme pagate dall'ente regionale, come previsti dall'accordo del 2020. In sostanza, emerge che la conciliazione del 2023 è intervenuta per “comporre” le divergenze interpretative sulle obbligazioni sorte in virtù dell'accordo concluso dinanzi al tribunale capitolino (nel 2020). E in mancanza di una previsione espressa e inequivoca, non può attribuirsi all'accordo del 2023 un effetto “novativo”
6 dell'accordo del 2020, tantomeno rispetto alla disposizione sulla competenza territoriale prevista all'art. 9.2.
La transazione può dirsi infatti novativa soltanto quando sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva. Sul piano oggettivo è necessario che le parti siano addivenute ad una intesa (di rinuncia, modifica o costitutiva) volta a modificare,
estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità. Sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass. 4455/06).
Nel caso di specie difetta sia l'oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo del 2023, in quanto le obbligazioni ivi assunte dalle parti non risultano oggettivamente diverse da quelle preesistenti i istituite con l'accordo del 2020; che volontà delle parti di addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.
Pertanto, la fonte dei rapporti dedotti a fondamento delle domande proposte in questa sede e, prima, dinanzi al tribunale di OM va ricondotta all'accordo del 2020, che quello del 2023 ha soltanto “attuato”
7 ovvero “integrato” (dal punto di vista quantitativo) ma non “novato”.
Pertanto, resta efficace la clausola di radicamento della competenza territoriale del tribunale di OM per le controversie attinenti all'attuazione delle obbligazioni nascenti dall'accordo del 2020, anche per come integrato nel 2023.
Da ciò ne discende che territorialmente competente a conoscere della presente causa è il tribunale di OM (dinanzi al quale, come visto,
comunque pende una causa avente ad oggetto una domanda che risulta
“contenuta” nel presente giudizio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 c.p.c.).
2.3. Rispetto alla domanda che sarebbe stata articolata per l'accertamento delle quote consortili va chiarito quanto segue.
In effetti, non emerge dagli atti di causa che vi siano contestazioni da parte delle convenute rispetto all'ammontare numerico delle quote di partecipazione al come prospettate dall'attore e previste dallo Parte_1
statuto (per cui la domanda sarebbe inammissibile perché priva di interesse).
L'accertamento che la quota di partecipazione al del gruppo Parte_1
risulta unicamente pari alla misura del 7,687810 %, Parte_2
come da statuto “non sussistendo qualsivoglia forma di possibili
attribuzione e/o misura partecipativa validamente opponibile nei confronti
8 del ” nonché che l'”eventuale liquidazione del fondo consortile Parte_1
e/o di quanto residuerà all'esito… delle attività di liquidazione… dovrà
avvenire secondo le percentuali di partecipazione previste” appare una questione presupposta e quindi incidentale (e tra l'altro, come visto,
“pacifica”), ovvero meramente consequenziale rispetto all'accertamento sulle obbligazioni “esterne” al rapporto consortile nascenti dal complesso degli accordi principalmente evocati in questa sede. Di conseguenza, non risulta una questione in grado di radicare una specifica competenza territoriale perché risulterebbe “assorbita” da quella principale attinente invece, come visto, alle obbligazioni tra e consorziate derivanti Parte_1
dall'accordo del 2020, come ridefinito quantitativamente da quello del
2023.
Ciò posto, però, va chiarito che anche se l'accertamento delle quote di partecipazione al da parte dei convenuti fosse una questione Parte_1
controversa e principale, come visto sarebbe sottoposto alla dedotta clausola arbitrale di cui all'art. 19 dello statuto. Ma essendo questione che attiene alla giurisdizione, come è noto, va decisa dal giudice “competente”,
che allo stato e per le motivazioni sin qui dette va individuato nel tribunale di OM.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e la natura del relativo provvedimento definitorio;
considerate le posizioni processuali delle parti, di
9 e rispetto alle Controparte_1 Controparte_2
altre consorziate convenute, le spese seguono la soccombenza ma vanno compensate tra il e queste ultime. Parte_1
P.Q.M.
- dichiara competente per la presente causa il tribunale di OM dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto entro sessanta giorni;
- condanna la parte attrice al pagamento in favore
[...]
della somma di euro Controparte_5
10mila a titolo di onorari di giudizio oltre accessori di legge;
- compensa le spese di lite tra la parte attrice e le altre parti convenute.
Così deciso il 11/06/2025
Il Giudice
dr. Marco Pugliese
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