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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2273/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2273/2023 promossa da:
, di sesso maschile, nato il [...], a [...], provincia Parte_1 di Buenos Aires, Argentina;
, di sesso maschile, nato il [...] Parte_2
a Chacabuco, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, di sesso maschile, nato Parte_3 il 26/08/1970, a Buenos Aires (Argentina); , di sesso femminile, nata il [...], Parte_4
a Buenos Aires (Argentina), residenti in Argentina e non in possesso di codice fiscale italiano, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Pellegrino-Lise, presso il cui studio sito in Roma, via Po, n.
12 eleggono domicilio, come da procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 07.09.2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano
,nato il [...] a [...], provincia di Reggio Calabria, da Persona_1
e come risultante dall'estratto di nascita (Cfr. doc. in atti n. 2), il Parte_5 Parte_6 quale, dopo essere emigrato in Argentina, aveva contratto matrimonio, il 22/04/1909 con
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 3). CP_2
L'originario avo italiano, una volta emigrato in Argentina, era ivi deceduto l'8 marzo 1963 (Cfr. doc.in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 5).
Dalla unione matrimoniale tra e era nata, in data Persona_1 Controparte_2
08/03/1914, in Argentina, la figlia (Cfr. doc. in atti n. 6) successivamente deceduta Per_2 il 24/01/1999 a Buenos Aires, Argentina (Cfr. doc. in atti n. 8) .
Il 30/04/1938, aveva contratto matrimonio con di nazionalità Per_2 Persona_3 bulgara, il cui nominativo è stato successivamente corretto in per Controparte_3 mezzo di atto di rettifica n. 352- Volume 2 Z, anno 1950 (Cfr. doc in atti n. 7). Da tale unione, era nata il [...], a [...], Argentina, (Cfr. doc. in atti n.6). Parte_2
In data 23/04/1965, figlio di , si univa in matrimonio con di Parte_2 Per_2 Controparte_4 nazionalità argentina (Cfr. doc in atti n. 10) e dalla loro unione, nascevano quattro figli:
, nato il [...], a [...], dipartimento Chacabuco, Parte_1 provincia di Buenos Aires, Argentina, odierno ricorrente (Cfr. doc in atti n. 11);
, nato il [...] a [...], dipartimento Chacabuco, Parte_2 provincia di Buenos Aires, Argentina, odierno ricorrente (Cfr. doc in atti n. 12);
, nato il [...], a [...], Argentina, odierno ricorrente (Cfr. doc Parte_3 in atti n. 13).
, nata il [...], a [...], Argentina, odierna ricorrente (Cfr. doc. in atti Parte_4
n. 14)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
09/09/2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non hanno dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
In tema di infondatezza della domanda, il ha, invece, argomentato che il dante causa è stato CP_1 soggetto alla naturalizzazione argentina e ha automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi;
in questo caso, infatti, chi fa richiesta di cittadinanza iure sanguinis, presso i Consolati argentini e\o i Comuni ha l'onere di presentare il documento nel quale il proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere o di riacquistare la cittadinanza italiana. Ha aggiunto, altresì, che il dante causa era nato in [...] prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota, in tal caso, essendo il di lui figlio nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L n. 555 del 1912 – che ha riconosciuto la possibilità di conservare la cittadinanza italiana – ha acquistato la cittadinanza argentina iure soli ed ha perso automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell'allora vigente codice del 1865, con conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi.
In ultimo il Resistente contestava l'infondatezza del ricorso, in quanto sarebbe intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio per linea femminile nella discendenza iure sanguinis, interrompendolo, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte Costituzionale n.
30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/11/2024, la difesa dei ricorrenti contestava quanto dedotto ed eccepito dal nella comparsa di costituzione e risposta, argomentando che il giudizio si basa Controparte_1 sul riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti in ragione della discendenza per “linea materna” dall'ava italiana pertanto, non hanno nessuna rilevanza le eccezioni di Per_2 inammissibilità avanzate dall'Avvocatura riguardo il mancato avvio del procedimento amministrativo e il rispetto dei termini per la definizione del relativo procedimento da parte dei Consolati italiani in
Argentina.
Sempre la Difesa, “sulla perdita della cittadinanza da parte dell'avo italiano”, ha argomentato:
-che in forza della Cassazione a Sezioni Unite n. 25317/2022 colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve dimostrare solo ed unicamente “di essere appunto discendente di un cittadino italiano”. Sull'attore non grava nessun altro onere probatorio, se non la dimostrazione della discendenza da cittadino italiano, quindi del rapporto di parentela, ovvero della “linea di trasmissione”, essendo questa la fattispecie costitutiva dello status civitatis dedotto in giudizio.
Correlativamente, la Corte enuncia che “incombe alla controparte che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione”;
-che in forza della sentenza n. 4466/2009 della Cassazione “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria...”. Dunque, ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 28/12/2024.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, la domanda avanzata da parte ricorrente deve essere preliminarmente, esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
Anche indipendentemente dalle prove versate in atti, si può affermare che la disciplina in materia di cittadinanza non ha imposto la domanda o la procedura amministrativa come presupposto e/o condizione per la domanda in sede giudiziale. Tale principio, ha trovato riscontro nell'art. 19 d.lgs. n.
150/2011 che ha disciplinato il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, nella parte in cui ha previsto l'utilizzo del concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione. Inoltre, la giurisprudenza di merito, si è così pronunciata: “Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento
(settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuta all'elevatissima mole di istanze prevenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Ed ancora può rilevarsi che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del Persona_1 suo matrimonio con avvenuto il 22 aprile del 1909 e dunque, risulta sfornita Controparte_2 di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'originario avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Per_2
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con poi rettificato in Per_2 Persona_3 [...] , in data 30.04.1938 (cfr. doc. in atti n. 7) e, dall'anzidetta unione coniugale, era nato, il CP_3
16/02/1939, (cfr. doc. in atti n. 9). Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza Parte_2 per linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti, Per_2 ricorrenti inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia altresì, che , sia nata in [...] pre Per_2 costituzionale oltre al fatto che si è sposata con cittadino bulgaro nel 1938 sempre in epoca pre- costituzionale.
Sulla scorta della normativa vigente prima della Costituzione, la donna perdeva la cittadinanza italiana in caso di matrimonio con uno straniero, determinandosi un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (artt 3 e
29 Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiorenne per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia la Corte
Costituzionale ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina , rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere Per_2 il proprio status civitatis al figlio . Ciò, in quanto, la già menzionata legge del 1912 Parte_2 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Vi è di più, in tale contesto è intervenuta, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466/2009).
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (Cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entra in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e il figlio Per_2 Pt_2
nato in data [...], quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della cittadinanza
[...] italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali. Per la siffatta analisi e affinchè le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno Parte_7 accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (in atti anche come ), nato il Persona_1 Persona_4
18/10/1885 a BI (RC) (Cfr. doc. in atti n.2), il quale era deceduto a Buenos Aires in Argentina
l'8 marzo 1963 (Cfr. doc. in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 5).
Tale fatto giuridico risulta comprovato, altresì, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 27/05/2021, dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “….che nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiorenni di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato/a alla data il Sig/Sig.ra: o , Persona_1 Persona_4 nato il [...] a [...], Reggio Calabria, Italia. Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza per Persona_1 via paterna alla figlia , la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa al proprio figlio Per_2
nato in data [...], e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più prossime Parte_2 rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , nato il [...], a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_1
Argentina; , nato il [...] a [...], provincia di Buenos Parte_2
Aires, Argentina;
, nato il [...], a [...]; Parte_3 [...]
, nata il [...], a [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante Pt_4 la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25 gennaio 2025 .
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2273/2023 promossa da:
, di sesso maschile, nato il [...], a [...], provincia Parte_1 di Buenos Aires, Argentina;
, di sesso maschile, nato il [...] Parte_2
a Chacabuco, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, di sesso maschile, nato Parte_3 il 26/08/1970, a Buenos Aires (Argentina); , di sesso femminile, nata il [...], Parte_4
a Buenos Aires (Argentina), residenti in Argentina e non in possesso di codice fiscale italiano, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Pellegrino-Lise, presso il cui studio sito in Roma, via Po, n.
12 eleggono domicilio, come da procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 07.09.2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano
,nato il [...] a [...], provincia di Reggio Calabria, da Persona_1
e come risultante dall'estratto di nascita (Cfr. doc. in atti n. 2), il Parte_5 Parte_6 quale, dopo essere emigrato in Argentina, aveva contratto matrimonio, il 22/04/1909 con
[...]
(Cfr. doc. in atti n. 3). CP_2
L'originario avo italiano, una volta emigrato in Argentina, era ivi deceduto l'8 marzo 1963 (Cfr. doc.in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 5).
Dalla unione matrimoniale tra e era nata, in data Persona_1 Controparte_2
08/03/1914, in Argentina, la figlia (Cfr. doc. in atti n. 6) successivamente deceduta Per_2 il 24/01/1999 a Buenos Aires, Argentina (Cfr. doc. in atti n. 8) .
Il 30/04/1938, aveva contratto matrimonio con di nazionalità Per_2 Persona_3 bulgara, il cui nominativo è stato successivamente corretto in per Controparte_3 mezzo di atto di rettifica n. 352- Volume 2 Z, anno 1950 (Cfr. doc in atti n. 7). Da tale unione, era nata il [...], a [...], Argentina, (Cfr. doc. in atti n.6). Parte_2
In data 23/04/1965, figlio di , si univa in matrimonio con di Parte_2 Per_2 Controparte_4 nazionalità argentina (Cfr. doc in atti n. 10) e dalla loro unione, nascevano quattro figli:
, nato il [...], a [...], dipartimento Chacabuco, Parte_1 provincia di Buenos Aires, Argentina, odierno ricorrente (Cfr. doc in atti n. 11);
, nato il [...] a [...], dipartimento Chacabuco, Parte_2 provincia di Buenos Aires, Argentina, odierno ricorrente (Cfr. doc in atti n. 12);
, nato il [...], a [...], Argentina, odierno ricorrente (Cfr. doc Parte_3 in atti n. 13).
, nata il [...], a [...], Argentina, odierna ricorrente (Cfr. doc. in atti Parte_4
n. 14)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
09/09/2024 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata. Nello specifico, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non hanno dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
In tema di infondatezza della domanda, il ha, invece, argomentato che il dante causa è stato CP_1 soggetto alla naturalizzazione argentina e ha automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi;
in questo caso, infatti, chi fa richiesta di cittadinanza iure sanguinis, presso i Consolati argentini e\o i Comuni ha l'onere di presentare il documento nel quale il proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere o di riacquistare la cittadinanza italiana. Ha aggiunto, altresì, che il dante causa era nato in [...] prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota, in tal caso, essendo il di lui figlio nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L n. 555 del 1912 – che ha riconosciuto la possibilità di conservare la cittadinanza italiana – ha acquistato la cittadinanza argentina iure soli ed ha perso automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell'allora vigente codice del 1865, con conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi.
In ultimo il Resistente contestava l'infondatezza del ricorso, in quanto sarebbe intervenuto, in epoca precostituzionale, un passaggio per linea femminile nella discendenza iure sanguinis, interrompendolo, in ragione della irretroattività “della sentenza della Corte Costituzionale n.
30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, L.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 28/11/2024, la difesa dei ricorrenti contestava quanto dedotto ed eccepito dal nella comparsa di costituzione e risposta, argomentando che il giudizio si basa Controparte_1 sul riconoscimento della cittadinanza italiana dei ricorrenti in ragione della discendenza per “linea materna” dall'ava italiana pertanto, non hanno nessuna rilevanza le eccezioni di Per_2 inammissibilità avanzate dall'Avvocatura riguardo il mancato avvio del procedimento amministrativo e il rispetto dei termini per la definizione del relativo procedimento da parte dei Consolati italiani in
Argentina.
Sempre la Difesa, “sulla perdita della cittadinanza da parte dell'avo italiano”, ha argomentato:
-che in forza della Cassazione a Sezioni Unite n. 25317/2022 colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve dimostrare solo ed unicamente “di essere appunto discendente di un cittadino italiano”. Sull'attore non grava nessun altro onere probatorio, se non la dimostrazione della discendenza da cittadino italiano, quindi del rapporto di parentela, ovvero della “linea di trasmissione”, essendo questa la fattispecie costitutiva dello status civitatis dedotto in giudizio.
Correlativamente, la Corte enuncia che “incombe alla controparte che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione”;
-che in forza della sentenza n. 4466/2009 della Cassazione “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 L. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente all'1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria...”. Dunque, ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso.
Il Giudice riservava la causa per la decisione in data 28/12/2024.
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Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, la domanda avanzata da parte ricorrente deve essere preliminarmente, esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
Anche indipendentemente dalle prove versate in atti, si può affermare che la disciplina in materia di cittadinanza non ha imposto la domanda o la procedura amministrativa come presupposto e/o condizione per la domanda in sede giudiziale. Tale principio, ha trovato riscontro nell'art. 19 d.lgs. n.
150/2011 che ha disciplinato il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, nella parte in cui ha previsto l'utilizzo del concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione. Inoltre, la giurisprudenza di merito, si è così pronunciata: “Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento
(settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuta all'elevatissima mole di istanze prevenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr. ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Ed ancora può rilevarsi che non vi è prova in atti della data di immigrazione dell'avo italiano ma vi è certezza della sua presenza in Argentina solo a partire dalla data del Persona_1 suo matrimonio con avvenuto il 22 aprile del 1909 e dunque, risulta sfornita Controparte_2 di prova la circostanza argomentata da parte resistente che deve essere disattesa.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'originario avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia al momento della nascita. Per_2
Tuttavia, aveva contratto matrimonio con poi rettificato in Per_2 Persona_3 [...] , in data 30.04.1938 (cfr. doc. in atti n. 7) e, dall'anzidetta unione coniugale, era nato, il CP_3
16/02/1939, (cfr. doc. in atti n. 9). Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza Parte_2 per linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da ai suoi discendenti, Per_2 ricorrenti inclusi. Nel caso di specie, si evidenzia altresì, che , sia nata in [...] pre Per_2 costituzionale oltre al fatto che si è sposata con cittadino bulgaro nel 1938 sempre in epoca pre- costituzionale.
Sulla scorta della normativa vigente prima della Costituzione, la donna perdeva la cittadinanza italiana in caso di matrimonio con uno straniero, determinandosi un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, stabiliva che: La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”. Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (artt 3 e
29 Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiorenne per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronunzia la Corte
Costituzionale ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina , rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere Per_2 il proprio status civitatis al figlio . Ciò, in quanto, la già menzionata legge del 1912 Parte_2 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Vi è di più, in tale contesto è intervenuta, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Le Sezioni Unite si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un. N. 4466/2009).
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SU n. 4466/2009).
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
“situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (Cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea femminile, in epoca antecedente all'entra in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra nata il [...] e il figlio Per_2 Pt_2
nato in data [...], quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della cittadinanza
[...] italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali. Per la siffatta analisi e affinchè le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno Parte_7 accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano (in atti anche come ), nato il Persona_1 Persona_4
18/10/1885 a BI (RC) (Cfr. doc. in atti n.2), il quale era deceduto a Buenos Aires in Argentina
l'8 marzo 1963 (Cfr. doc. in atti n. 4), senza aver mai acquisito la cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n. 5).
Tale fatto giuridico risulta comprovato, altresì, dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 27/05/2021, dalla Cámara Nacional Electoral, nel quale si legge quanto segue: “….che nel
Registro Nazionale degli Elettori, nel quale risultano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiorenni di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato/a alla data il Sig/Sig.ra: o , Persona_1 Persona_4 nato il [...] a [...], Reggio Calabria, Italia. Deceduto”.
Pertanto, in quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza per Persona_1 via paterna alla figlia , la quale per rapporto di maternità, l'ha trasmessa al proprio figlio Per_2
nato in data [...], e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più prossime Parte_2 rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Dunque, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, , nato il [...], a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_1
Argentina; , nato il [...] a [...], provincia di Buenos Parte_2
Aires, Argentina;
, nato il [...], a [...]; Parte_3 [...]
, nata il [...], a [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante Pt_4 la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25 gennaio 2025 .
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani