Ordinanza cautelare 17 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/04/2025, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11633/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11633 del 2021, proposto da
RA IZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Salzetta, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione n. 354057/T8-5/ Pers. Mar. del 05.10.2021 afferente istanza di trasferimento ai sensi dell''art. 398 RGA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, la ricorrente – maresciallo dell’Arma dei Carabinieri – ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha rigettato la sua istanza di trasferimento dalla sede di servizio nella Legione Carabinieri Lazio ad altra sede nella regione Abruzzo, deducendo esigenze di ricongiungimento familiare e assistenza a parente disabile;
- in sede cautelare, con ordinanza n. 231/2022, questo Tribunale ha accolto l’istanza ex art. 55 c.p.a., disponendo il riesame dell’istanza di trasferimento, rilevando un difetto di motivazione e di istruttoria nella comparazione tra gli interessi privati dedotti e quelli dell’Amministrazione;
- a seguito dell’ordinanza, l’Amministrazione ha dato esecuzione al provvedimento cautelare, adottando un nuovo atto di rigetto in data 17 marzo 2022, basato su una rinnovata istruttoria e motivazione. Tale provvedimento non risulta impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
Considerato che:
- all’udienza pubblica del 24 gennaio 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso, per essere l’originario provvedimento impugnato superato da un nuovo atto non impugnato e ha concesso alle parti termine per il deposito di eventuali controdeduzioni;
- la ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui contesta la declaratoria di improcedibilità, deducendo di avere comunque interesse alla decisione ai fini risarcitori e invocando in tal senso il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8 del 13 luglio 2022;
Ritenuto che:
- la determinazione del 17 marzo 2022, in atti, non si configura come atto confermativo in senso proprio, ma come espressione di un potere discrezionale esercitato in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale e sulla base di un’istruttoria aggiornata e distinta da quella che aveva sorretto l’originario diniego;
- avverso tale nuovo atto, non risulta proposta impugnazione mediante motivi aggiunti nei termini di legge. Pertanto, l’atto sopravvenuto, seppure contenente un rigetto, non essendo stato contestato, interrompe la continuità procedimentale e priva di attualità l’interesse alla definizione del ricorso originario;
- le deduzioni della ricorrente sulla persistenza dell’interesse ai fini risarcitori non possono essere condivise in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l’interesse all’annullamento ai fini risarcitori sussiste solo se il provvedimento lesivo risulti ancora oggetto del giudizio, mentre nel caso in esame la parte ha omesso di impugnare l’atto sopravvenuto del 17 marzo 2022, che ha sostituito integralmente quello originario. Pertanto, l’atto impugnato non produce più effetti e l’interesse al ricorso risulta definitivamente venuto meno sia ai fini del suo annullamento che ai fini risarcitori;
- l’omessa impugnazione del nuovo atto lesivo impedisce, infatti, qualsiasi valutazione di merito, in quanto l’eventuale giudizio sull’atto superato non potrebbe estendersi all’efficacia del provvedimento attualmente lesivo degli interessi della ricorrente, che non è oggetto del presente giudizio;
- la nuova determinazione, d’altro canto, ha colmato le carenze motivazionali rilevate in sede cautelare, avendo preso in esame e valutato, seppure in senso negativo, i diversi elementi allegati dalla ricorrente, offrendo una motivazione espressa e strutturata sul bilanciamento tra interessi individuali e ragioni di servizio.
Ritenuto, pertanto, che:
- deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- in ragione dell’evoluzione processuale e dell’accoglimento della misura cautelare, deve essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per le ragioni esposte in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 gennaio 2025, 21 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Giacinta Serlenga |
IL SEGRETARIO