Articolo 21 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 20Articolo 22
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1 settembre 1954
Art. 21. (Devoluzione dell'aumento allo Stato).

L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954