Art. 21. (Devoluzione dell'aumento allo Stato).
L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.
L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.