Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 26/09/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2025, proposto da IO OL, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Bergamo e RE, Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
Parco Regionale dei Colli di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Margherita Gemma Tucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Parco dei Colli di Bergamo prot. n. 4078, in data 20.11.2024, avente ad oggetto “ Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.L.gs 42/2004 e s.m.i. per i lavori compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa per lavori inerenti proposta di parziale ripristino e / o mitigazioni degli interventi già eseguiti e di completamento delle aree esterne, oggetto di provvedimento sanzionatorio di ripristino con le prescrizioni di cui alla pratica 006cp/2022 secondo le modalità espresse nella disposizione prot. 377 del 01/02/2023 per intervento di sostituzione edificio esistente con ampliamento volumetrico e realizzazione autorimesse interrate di cui all’autorizzazione paesaggistica n 121/2015 nel Comune di Bergamo. Comunicazione di diniego e provvedimento sanzionatorio di ripristino ”;
- per quanto occorrer possa, del parere della Commissione del Paesaggio n. 10 del 3.6.2024;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Beatrice Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 20/01/2025 e ritualmente depositato, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento, senza proporre domanda cautelare.
Si è costituito in giudizio il Parco dei Colli di Bergamo con atto di stile, successivamente integrato mediante produzione documentale.
Con atto del 17.7.2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse ad una decisione di merito, manifestando “la volontà di rinuncia” al ricorso, a spese compensate, con adesione del Parco dei Colli di Bergamo.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente nella propria memoria conclusiva, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Tanto, in aderenza a pacifica giurisprudenza, secondo la quale: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 16/07/2024 , n. 6379).
Le spese di lite possono essere compensate, conformemente alla richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Beatrice Rizzo | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO