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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3782/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZAMPARINI CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA R. AUDINOT 9 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. ZAMPARINI CAMILLA
e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. ZAMPARINI CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA R. AUDINOT 9 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. ZAMPARINI CAMILLA
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso del 18.03.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO) in data 15.03.2007 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 9, P. 1, U. 1, anno 2007; rilevato che dalla loro unione sono nati tre figli: (nata in [...], Bolivia, il Persona_1
15.02.2001 – oggi 24 anni), (nato a [...], FE, il 23.11.2007 – oggi 17 anni) e Parte_4
(nata a [...], BO, il 29.07.2009 – oggi 15 anni); Persona_2
vista la sentenza di separazione consensuale con trasferimento immobiliare n. 359/2024, pubblicata il
24.07.2024, con la quale il Tribunale ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto, ivi compresa la clausola di trasferimento immobiliare tra i coniugi;
viste le note scritte ritualmente depositate dalle parti in sostituzione della prima udienza di divorzio, in pagina 1 di 3 cui le parti hanno confermato la propria intenzione di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, come riportate nelle note, precisando di non volersi riconciliare. rilevato che ricorre una ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (22.07.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 c. 4 e seguenti cpc
PQM
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], Bolivia, il 11.06.1977) Parte_1
e
(nato a [...], Paesi Bassi, il 27.10.1981) Controparte_1 unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO) in data 15.03.2007 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 9, P. 1, U. 1, anno 2007
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che i figli minorenni e sono affidati in via super Parte_4 Persona_2 esclusiva alla madre, secondo un affidamento c.d. rafforzato, alla luce dell'attuale collocazione lavorativa e di vita paterna, oltre che per comune scelta tra i genitori, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare ai minori un possibile pregiudizio derivante dalla oggettiva difficoltà di interagire a tali distanze in un ménage quotidiano, consapevoli entrambi i genitori di dovere comunque continuare ad esercitare la propria responsabilità genitoriale fino alla maggiore età della prole;
dà atto e dispone che l'abitazione coniugale in via Sant'Agata 137 a Crevalcore (Bo), già assegnata alla madre quale genitore collocatario prevalente della prole, veniva trasferita in piena proprietà alla moglie in fase separativa, ed ella vi continuerà ad abitare unitamente alla prole;
dà atto e dispone, quanto alla relazione padre-figli, anche in relazione all'età degli stessi ( Per_1
23 anni, TI PE CH 17 anni, 15 anni) e all'attuale collocazione lavorativa
[...] Persona_2 paterna, i genitori richiamano il piano genitoriale concordato in sede separativa;
inoltre, i figli potranno liberamente contattare il padre secondo accordi presi tra loro direttamente, e anche valutare se e come incontrarsi allorquando il padre sarà in Italia, previa informativa alla madre;
dà atto e dispone che il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento a favore della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma pari ad euro 800/mese
(ottocentoeuro/mese), oltre ISTAT (mese base gennaio) per ciascun figlio, su conto corrente presso Deutsche Bank IBAN: [...] codice bic/swift: DEUTITM1770 intestato alla stessa;
inoltre, il padre verserà a titolo di spese straordinarie la somma mensile a forfait pari ad euro 900,00 per i tre figli (novecento euro/mese), che la madre dichiara satisfattiva, con tacitazione di ogni ulteriore richiesta a tale titolo;
dà atto che i genitori concordano che, qualora un/a figlio/a andasse a studiare fuori città, con pagina 2 di 3 pernottamento continuativo fuori casa, il contributo al mantenimento ordinario per lo/a stesso/a sarà devoluto dal padre in via diretta, se anche il/la diretta interessato/a così preferisce;
dà atto che, In relazione alle diversità reddituali tra i coniugi, il SI. Controparte_1 continuerà a versare entro il giorno 10 di ogni mese, a favore della SI.ra Parte_1
, su conto corrente presso Deutsche Bank IBAN: [...] codice
[...] bic/swift: DEUTITM1770 intestato alla stessa, la somma mensile pari ad euro 3.700
(tremilasettecentoeuro) oltre ISTAT nella quota parte come meglio sotto precisato, ripartita nelle seguenti voci:
a) per il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, la somma mensile pari ad euro 542,00 fino a scadenza;
b) per il finanziamento intestato al marito acceso presso Deutsche Bank, la somma mensile pari ad euro 445,00 fino a scadenza;
c) per il finanziamento intestato ad entrambi i coniugi acceso presso Credit Agricole, la somma mensile pari ad euro 37,50 oltre la cifra variabile per la parte assicurativa, qui forfettariamente indicata in euro
24,50 /mese, fino a scadenza;
d) a titolo di assegno divorzile per la SI.ra , in funzione Parte_1 assistenziale, perequativo-compensativa, la somma pari ad euro 2.651 (duemilaseicentocinquantuno/mese, oltre ISTAT (mese base gennaio);
Con il ricevimento delle somme sopra descritte, la SI.ra si Parte_1 impegna a garantire il regolare pagamento dei ratei dei debiti, salvo aumenti ora imprevedibili delle entità dei predetti debiti, che saranno tempestivamente comunicate e documentate dà atto che le parti concordano sin d'ora che il SI. continuerà a Controparte_1 versare alla SI.ra la somma totale pari ad euro 3.700 Parte_1 (tremilasettecentoeuro), oltre ISTAT come maturata, anche dopo l'estinzione dei tre debiti sopra descritti al punto 6): detta somma sarà dunque a quel punto interamente versata quale assegno divorzile, in funzione assistenziale, perequativo-compensativa, fermo restando il contributo per la prole, come sopra indicato;
dà atto che il conto corrente acceso presso Credit Agricole resterà cointestato tra le parti ed utilizzato esclusivamente per il mutuo ipotecario e per l'ulteriore finanziamento in essere;
il conto corrente acceso presso Deutsche Bank verrà mantenuto cointestato tra le parti al solo fine di estinguere il finanziamento in essere;
dà atto che la SI.ra percepirà per intero l'Assegno Unico Universale e ogni altro Parte_1 beneficio che dovesse presentarsi a favore della prole convivente;
dà atto che le parti prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, per sé ed i figli;
dà atto che, su accordo espresso delle parti, le spese legali e anche quelle relative al trasferimento immobiliare delle domande cumulative di separazione e divorzio, sono interamente a carico del SI.
. Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del giorno 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3782/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZAMPARINI CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA R. AUDINOT 9 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. ZAMPARINI CAMILLA
e
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 Parte_3 C.F._2 dell'avv. ZAMPARINI CAMILLA, elettivamente domiciliato in VIA R. AUDINOT 9 40134 BOLOGNA presso il difensore avv. ZAMPARINI CAMILLA
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso del 18.03.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO) in data 15.03.2007 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 9, P. 1, U. 1, anno 2007; rilevato che dalla loro unione sono nati tre figli: (nata in [...], Bolivia, il Persona_1
15.02.2001 – oggi 24 anni), (nato a [...], FE, il 23.11.2007 – oggi 17 anni) e Parte_4
(nata a [...], BO, il 29.07.2009 – oggi 15 anni); Persona_2
vista la sentenza di separazione consensuale con trasferimento immobiliare n. 359/2024, pubblicata il
24.07.2024, con la quale il Tribunale ha omologato le condizioni di cui al ricorso congiunto, ivi compresa la clausola di trasferimento immobiliare tra i coniugi;
viste le note scritte ritualmente depositate dalle parti in sostituzione della prima udienza di divorzio, in pagina 1 di 3 cui le parti hanno confermato la propria intenzione di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, come riportate nelle note, precisando di non volersi riconciliare. rilevato che ricorre una ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (22.07.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con legge n. 54/2006; visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 c. 4 e seguenti cpc
PQM
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nata a [...], Bolivia, il 11.06.1977) Parte_1
e
(nato a [...], Paesi Bassi, il 27.10.1981) Controparte_1 unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO) in data 15.03.2007 – atto regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile al n. 9, P. 1, U. 1, anno 2007
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che i figli minorenni e sono affidati in via super Parte_4 Persona_2 esclusiva alla madre, secondo un affidamento c.d. rafforzato, alla luce dell'attuale collocazione lavorativa e di vita paterna, oltre che per comune scelta tra i genitori, che trova la sua ragion d'essere nella necessità di evitare ai minori un possibile pregiudizio derivante dalla oggettiva difficoltà di interagire a tali distanze in un ménage quotidiano, consapevoli entrambi i genitori di dovere comunque continuare ad esercitare la propria responsabilità genitoriale fino alla maggiore età della prole;
dà atto e dispone che l'abitazione coniugale in via Sant'Agata 137 a Crevalcore (Bo), già assegnata alla madre quale genitore collocatario prevalente della prole, veniva trasferita in piena proprietà alla moglie in fase separativa, ed ella vi continuerà ad abitare unitamente alla prole;
dà atto e dispone, quanto alla relazione padre-figli, anche in relazione all'età degli stessi ( Per_1
23 anni, TI PE CH 17 anni, 15 anni) e all'attuale collocazione lavorativa
[...] Persona_2 paterna, i genitori richiamano il piano genitoriale concordato in sede separativa;
inoltre, i figli potranno liberamente contattare il padre secondo accordi presi tra loro direttamente, e anche valutare se e come incontrarsi allorquando il padre sarà in Italia, previa informativa alla madre;
dà atto e dispone che il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento a favore della madre, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma pari ad euro 800/mese
(ottocentoeuro/mese), oltre ISTAT (mese base gennaio) per ciascun figlio, su conto corrente presso Deutsche Bank IBAN: [...] codice bic/swift: DEUTITM1770 intestato alla stessa;
inoltre, il padre verserà a titolo di spese straordinarie la somma mensile a forfait pari ad euro 900,00 per i tre figli (novecento euro/mese), che la madre dichiara satisfattiva, con tacitazione di ogni ulteriore richiesta a tale titolo;
dà atto che i genitori concordano che, qualora un/a figlio/a andasse a studiare fuori città, con pagina 2 di 3 pernottamento continuativo fuori casa, il contributo al mantenimento ordinario per lo/a stesso/a sarà devoluto dal padre in via diretta, se anche il/la diretta interessato/a così preferisce;
dà atto che, In relazione alle diversità reddituali tra i coniugi, il SI. Controparte_1 continuerà a versare entro il giorno 10 di ogni mese, a favore della SI.ra Parte_1
, su conto corrente presso Deutsche Bank IBAN: [...] codice
[...] bic/swift: DEUTITM1770 intestato alla stessa, la somma mensile pari ad euro 3.700
(tremilasettecentoeuro) oltre ISTAT nella quota parte come meglio sotto precisato, ripartita nelle seguenti voci:
a) per il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare, la somma mensile pari ad euro 542,00 fino a scadenza;
b) per il finanziamento intestato al marito acceso presso Deutsche Bank, la somma mensile pari ad euro 445,00 fino a scadenza;
c) per il finanziamento intestato ad entrambi i coniugi acceso presso Credit Agricole, la somma mensile pari ad euro 37,50 oltre la cifra variabile per la parte assicurativa, qui forfettariamente indicata in euro
24,50 /mese, fino a scadenza;
d) a titolo di assegno divorzile per la SI.ra , in funzione Parte_1 assistenziale, perequativo-compensativa, la somma pari ad euro 2.651 (duemilaseicentocinquantuno/mese, oltre ISTAT (mese base gennaio);
Con il ricevimento delle somme sopra descritte, la SI.ra si Parte_1 impegna a garantire il regolare pagamento dei ratei dei debiti, salvo aumenti ora imprevedibili delle entità dei predetti debiti, che saranno tempestivamente comunicate e documentate dà atto che le parti concordano sin d'ora che il SI. continuerà a Controparte_1 versare alla SI.ra la somma totale pari ad euro 3.700 Parte_1 (tremilasettecentoeuro), oltre ISTAT come maturata, anche dopo l'estinzione dei tre debiti sopra descritti al punto 6): detta somma sarà dunque a quel punto interamente versata quale assegno divorzile, in funzione assistenziale, perequativo-compensativa, fermo restando il contributo per la prole, come sopra indicato;
dà atto che il conto corrente acceso presso Credit Agricole resterà cointestato tra le parti ed utilizzato esclusivamente per il mutuo ipotecario e per l'ulteriore finanziamento in essere;
il conto corrente acceso presso Deutsche Bank verrà mantenuto cointestato tra le parti al solo fine di estinguere il finanziamento in essere;
dà atto che la SI.ra percepirà per intero l'Assegno Unico Universale e ogni altro Parte_1 beneficio che dovesse presentarsi a favore della prole convivente;
dà atto che le parti prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio, per sé ed i figli;
dà atto che, su accordo espresso delle parti, le spese legali e anche quelle relative al trasferimento immobiliare delle domande cumulative di separazione e divorzio, sono interamente a carico del SI.
. Controparte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del giorno 09.04.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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