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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO SIMEONE e dell'avv. VALERIO RONCHI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSANNA CP_1 C.F._2
SANTANIELLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “VOGLIA IL TRIBUNALE Parte_1
Respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Pronunziare, con sentenza non definitiva, la separazione personale tra Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...]. (C.F. ).
[...] C.F._3
2. Assumere tutti gli altri provvedimenti ordinatori per la prosecuzione del giudizio.” Per : “-pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a CP_1 vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
Si da atto che ad oggi pende giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Milano, promosso CP_ dall'avvocato , per richiedere il riesame delle statuizioni stabilite dal citato provvedimento, la cui udienza si svolgerà in Camera di Consiglio, il giorno 23.01.2025.
Pertanto, nel merito, sulle restanti questioni, ci si riserva ogni ulteriore deduzione, eccezione, produzione e conclusione, all'esito del reclamo proposto dall'avv. . CP_1
-in ogni caso, si impugna e contesta, ancora una volta, parola per parola, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito negli scritti difensivi, con particolare riferimento alla ricostruzione dell'intera vicenda oggetto di causa, in quanto infondata, non corrispondente al vero e contrarie alla documentazione versata in atti.
Si dichiara sin d'ora di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate.
-Si chiede rimettere la causa dinanzi al Giudice per la prosecuzione del procedimento ai fini della definizione delle ulteriori domande, comprese quelle istruttorie.
-Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Lecco il 22 settembre Parte_1 CP_1
2003 e dalla loro unione sono nate le figlie l'8 aprile 2006 ed il Persona_1 Persona_2
10 ottobre 2007.
ha convenuto in giudizio con ricorso per la separazione personale Parte_1 CP_1 dei coniugi chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e formulando domande accessorie in punto di affidamento e collocamento della figlia minore assegnazione della casa familiare, previsione di assegni di mantenimento per moglie e Per_2 figlie a carico del marito.
Si è costituito in giudizio , chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei CP_1 coniugi con addebito alla moglie, formulando domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. e opponendosi alle richieste di parte ricorrente in punto di assegnazione della casa familiare e di determinazione degli assegni di mantenimento per moglie e figlie.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 22 ottobre 2024 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento.
pagina 2 di 3 Dopo avere proceduto all'ascolto della minore all'udienza del 12 novembre 2024, Persona_2 non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore ha assunto con ordinanza del 25 novembre 2024 i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Dato che la parte resistente ha formulato in via riconvenzionale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., tenuto conto del termine annuale di procedibilità della domanda di divorzio e della necessità del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la causa è stata rinviata, anche a fini di economia processuale e ragionevole durata del processo, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai fini della pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati avanti al giudice relatore, il quale si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata sentenza parziale relativa alla separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22, quarto comma c.p.c.
La natura delle doglianze esposte consente, infatti, di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Viene disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Lecco il 22 settembre 2003 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, n. 118;
2) Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 797/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO SIMEONE e dell'avv. VALERIO RONCHI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSANNA CP_1 C.F._2
SANTANIELLO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “VOGLIA IL TRIBUNALE Parte_1
Respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Pronunziare, con sentenza non definitiva, la separazione personale tra Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...]. (C.F. ).
[...] C.F._3
2. Assumere tutti gli altri provvedimenti ordinatori per la prosecuzione del giudizio.” Per : “-pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a CP_1 vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
Si da atto che ad oggi pende giudizio di reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Milano, promosso CP_ dall'avvocato , per richiedere il riesame delle statuizioni stabilite dal citato provvedimento, la cui udienza si svolgerà in Camera di Consiglio, il giorno 23.01.2025.
Pertanto, nel merito, sulle restanti questioni, ci si riserva ogni ulteriore deduzione, eccezione, produzione e conclusione, all'esito del reclamo proposto dall'avv. . CP_1
-in ogni caso, si impugna e contesta, ancora una volta, parola per parola, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito negli scritti difensivi, con particolare riferimento alla ricostruzione dell'intera vicenda oggetto di causa, in quanto infondata, non corrispondente al vero e contrarie alla documentazione versata in atti.
Si dichiara sin d'ora di non accettare alcun contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso formulate.
-Si chiede rimettere la causa dinanzi al Giudice per la prosecuzione del procedimento ai fini della definizione delle ulteriori domande, comprese quelle istruttorie.
-Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio a Lecco il 22 settembre Parte_1 CP_1
2003 e dalla loro unione sono nate le figlie l'8 aprile 2006 ed il Persona_1 Persona_2
10 ottobre 2007.
ha convenuto in giudizio con ricorso per la separazione personale Parte_1 CP_1 dei coniugi chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e formulando domande accessorie in punto di affidamento e collocamento della figlia minore assegnazione della casa familiare, previsione di assegni di mantenimento per moglie e Per_2 figlie a carico del marito.
Si è costituito in giudizio , chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei CP_1 coniugi con addebito alla moglie, formulando domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. e opponendosi alle richieste di parte ricorrente in punto di assegnazione della casa familiare e di determinazione degli assegni di mantenimento per moglie e figlie.
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, all'udienza del 22 ottobre 2024 avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento.
pagina 2 di 3 Dopo avere proceduto all'ascolto della minore all'udienza del 12 novembre 2024, Persona_2 non essendo stato possibile raggiungere un accordo fra le parti, il giudice relatore ha assunto con ordinanza del 25 novembre 2024 i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Dato che la parte resistente ha formulato in via riconvenzionale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., tenuto conto del termine annuale di procedibilità della domanda di divorzio e della necessità del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, la causa è stata rinviata, anche a fini di economia processuale e ragionevole durata del processo, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai fini della pronuncia di sentenza parziale sullo status.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra riportati avanti al giudice relatore, il quale si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata sentenza parziale relativa alla separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22, quarto comma c.p.c.
La natura delle doglianze esposte consente, infatti, di ritenere provata la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ritenuti dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Viene disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio a Lecco il 22 settembre 2003 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lecco, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, n. 118;
2) Dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Lecco per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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